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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_263/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 23 giugno 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Haag, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Brenno Martignoni Polti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
permesso di dimora, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 27 gennaio 2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, cittadina croata, ha risieduto una prima volta nel nostro Paese tra il 1990 e il 2000, anno in cui si è trasferita in Croazia. 
Il 25 maggio 2012 A.________ è rientrata in Svizzera per ricongiungersi con il marito B.________, cittadino bosniaco titolare di un permesso di domicilio, da lei sposato qualche tempo prima. A seguito del matrimonio, ha ottenuto un permesso di dimora annuale, rinnovatole un'ultima volta fino al 25 maggio 2014. 
 
B.   
Con decreto d'accusa del 30 giugno 2014 il Procuratore pubblico ha riconosciuto B.________ colpevole di vie di fatto nei confronti della moglie e lo ha condannato a una multa di fr. 500.--. Nella citata decisione, il Magistrato inquirente ha constatato che - in occasione di un litigio avvenuto il 13 maggio 2014 - B.________ aveva preso la coniuge per le orecchie, le aveva tirato i capelli, causandole delle percosse. 
Sentita il 4 luglio 2014 dalla Polizia cantonale riguardo alla situazione coniugale, A.________ ha dichiarato di aver cessato la vita in comune il 13 maggio 2014 e aggiunto di aver sposato B.________ per ottenere un permesso di dimora, per amore e per poter lavorare. Interrogato a sua volta, I'11 luglio successivo B.________ ha confermato la cessazione della comunione domestica, ha ricondotto tale fatto a una relazione extra coniugale della moglie e ha indicato di avere chiesto il divorzio in Bosnia. 
 
C.   
Preso atto della situazione descritta e constatato che lo scopo per il quale l'autorizzazione di soggiorno che le era stata conferita era venuto a cadere, con decisione del 5 dicembre 2014 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha negato a A.________ il rinnovo del permesso di dimora assegnandole un termine per lasciare la Svizzera. 
Su ricorso, tale provvedimento è stato in seguito confermato, sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale cantonale amministrativo, espressosi in merito con sentenza del 27 gennaio 2017. Osservato che la domanda di rilascio di un permesso di dimora per svolgere un'attività lucrativa era inammissibile, poiché nuova e contraria al diritto procedurale cantonale (art. 70 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPamm/TI; RL/TI 3.3.1.1]), anche quest'ultimo ha infatti negato un diritto al rinnovo del permesso di dimora sia in base al diritto interno (Art. 43 e 50 LStr) che al diritto convenzionale (art. 8 CEDU). Tratte queste conclusioni ha aggiunto che la questione a sapere se il matrimonio contratto con B.________ fosse di natura fittizia poteva essere lasciata aperta. 
 
D.   
Preso atto della pronuncia dei Giudici ticinesi, il 3 marzo 2017 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui, come davanti alla Corte cantonale, chiede: in via principale, l'annullamento di tutte le decisioni prese dalle istanze precedenti e la concessione della proroga richiesta; in via subordinata, l'annullamento di tutte le decisioni prese dalle istanze precedenti e il rilascio di un permesso di dimora "in base alla concessione di contingenti separati per i cittadini croati per lo svolgimento di un'attività professionale, vista l'entrata nell'Unione europea della Croazia". 
La Corte cantonale si è riconfermata nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Ad essa ha fatto in sostanza rinvio anche la Sezione della popolazione. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio del Tribunale federale. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. 
 
1.1. Nel caso in esame, la ricorrente insorge davanti al Tribunale federale considerando di avere un diritto al rinnovo del permesso di dimora in base all'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr.  
Non risultando questa conclusione d'acchito insostenibile, la causa sfugge all'eccezione citata. In che misura le condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione litigiosa siano effettivamente date è una questione di merito (sentenze 2C_962/2016 del 31 gennaio 2017 consid. 1.2 e 2C_295/2016 del 10 giugno 2016 consid. 3.1). 
 
1.2. Diretta contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 2 e art. 90 LTF), e presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della pronuncia contestata, con interesse ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa va quindi esaminata quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico ex art. 82 segg. LTF.  
Nella misura in cui l'insorgente, oltre all'annullamento del giudizio querelato, chiede anche quello delle decisioni della Sezione della popolazione e del Consiglio di Stato, le sue conclusioni sono però inammissibili; tali atti sono infatti stati sostituiti dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144). 
 
2.  
 
2.1. In via generale, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali. In effetti, questa Corte esamina simili censure solo se sollevate in maniera precisa (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).  
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).  
 
2.3. Considerato che la ricorrente non li mette in discussione, con una motivazione che ne provi un accertamento arbitrario, i fatti che emergono dal giudizio impugnato vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 Il 249 consid. 1.2.2 pag. 252). Dati non sono nemmeno gli estremi per produrre o chiedere l'assunzione di nuove prove (art. 99 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_498/2015 del 5 novembre 2015 consid. 2.4).  
 
3.  
 
3.1. L'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr, al quale la ricorrente si richiama in via principale, prevede che dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora ai sensi degli art. 42-44 LStr sussiste se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera; l'art. 50 cpv. 2 precisa tra l'altro che può esservi un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b sia quando il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, sia quando la reintegrazione sociale nel Paese d'origine è fortemente compromessa.  
 
3.1.1. Ogni tipo di violenza coniugale dev'essere preso sul serio e condannato (DTF 138 II 229 consid 3.2.1 pag. 232 con rinvii); per prassi constante, la violenza coniugale cui si riferisce l'art. 50 cpv. 2 LStr deve tuttavia assumere una certa intensità. Inoltre, dato che hanno per obiettivo di esercitare potere e controllo sulla vittima, i maltrattamenti devono di principio avere un carattere sistematico (DTF 138 II 229 consid. 3.2.1 pag. 233; 136 II 1 consid. 5.3 pag. 4). Un'applicazione dell'art. 50 cpv. 1 lett. b è però possibile anche in un caso di violenza isolato, ma particolarmente grave (sentenze 2C_648/2015 del 23 agosto 2016 consid. 2.1 e 2C_590/2010 del 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).  
 
3.1.2. Per quanto riguarda la reintegrazione sociale nel Paese d'origine, l'art. 50 cpv. 2 LStr subordina il riconoscimento di un grave motivo personale al fatto che la stessa risulti "fortemente compromessa". Come pertinentemente rilevato nel giudizio impugnato, in questo contesto la domanda non è quindi quella a sapere se per la persona in questione sia più facile vivere in Svizzera, bensì se, in caso di ritorno nel Paese di origine, la stessa sarebbe confrontata con dei gravi problemi di reinserimento (DTF 138 II 229 consid. 3.1 pag. 232).  
 
3.2. Il Tribunale cantonale ha considerato che nella fattispecie non sono date le condizioni per riconoscere il diritto alla permanenza in Svizzera: né a causa delle violenze subite dal coniuge, né perché la reintegrazione nel Paese di origine sarebbe fortemente compromessa. Pur avendo umana comprensione per la situazione dell'insorgente, tenuto non da ultimo conto del potere di apprezzamento di cui disponevano i Giudici ticinesi in materia (2C_962/2016 del 31 gennaio 2017 consid. 2.3; 2C_758/2016 del 23 dicembre 2016 consid. 2.3 e 2C_590/2010 del 29 novembre 2010 consid. 2.5.2), entrambe queste conclusioni devono essere in sostanza condivise.  
 
3.2.1. Le prove citate nel giudizio impugnato si riferiscono ad un unico evento di violenza domestica. Valutate in maniera che non appare arbitraria, ovvero insostenibile, esse danno conto di fatti che vanno stigmatizzati a chiare lettere ma nei quali non è ravvisabile né il sistematico maltrattamento né la costanza o l'intensità richiesti dalla giurisprudenza (DTF 138 II 229 consid. 3.2.1 pag. 233; sentenze 2C_648/2015 del 23 agosto 2016 consid. 3 e 2C_783/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 3.3).  
Un "reiterato clima di vita coniugale degenerato e insano", uno "scellerato crescendo" delle dinamiche con l'ex-marito, così come "gravi violenze psichiche" non sono infatti oggetto di nessun accertamento specifico; anche l'indicazione secondo cui, oltre a tirarle orecchie e capelli, il marito della ricorrente le avrebbe sferrato due pugni, si basa d'altra parte sulle sole affermazioni rese dalla stessa al medico e non su puntuali accertamenti da parte di quest'ultimo o del Procuratore pubblico. 
 
3.2.2. Come detto, le valutazioni dei Giudici ticinesi vanno poi sottoscritte anche in merito all'aspetto della reintegrazione. Per quanto riguarda durata del soggiorno in Svizzera e rapporti con il Paese d'origine può essere rinviato alla querelata sentenza). Alla valutazione svolta dal Tribunale amministrativo, nulla muta nel contempo l'affermazione secondo cui il centro degli interessi personali e professionali dell'insorgente si troverebbe oggi nel Cantone Ticino.  
Nel contesto dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr la domanda alla quale va data risposta non è infatti quella a sapere se per la persona in questione sia più facile vivere in Svizzera, bensì se, in caso di rimpatrio, sarebbe confrontata con problemi di reinserimento gravi e qualificati, che nella fattispecie non sono dimostrati. 
 
3.3. Constatato che il diniego di gravi motivi personali che rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr dev'essere confermato, nemmeno sono infine ravvisabili motivi per ammettere una violazione del principio della proporzionalità il cui rispetto, nell'ambito del diritto degli stranieri, è prescritto in special modo dall'art. 96 LStr.  
 
4.  
Detto dell'applicazione alla fattispecie dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr occorre ancora esaminare la richiesta di rilascio di un permesso di dimora "in base alla concessione di contingenti separati per i cittadini croati per lo svolgimento di un'attività professionale, vista l'entrata nell'Unione europea della Croazia". 
 
4.1. Come già ricordato (precedente consid. C), la Corte cantonale ha rifiutato a priori di esprimersi in merito, ritenendo di avere a che fare con una nuova domanda (art. 70 cpv. 2 LPamm/TI che per l'appunto ammette la presentazione di nuovi fatti e nuove prove, non però di nuove domande). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quella della base legale su cui si fonda una richiesta di rilascio rispettivamente di rinnovo di un permesso non è tuttavia una questione che riguarda l'oggetto del litigio bensì la motivazione, di modo che la richiesta in questione avrebbe dovuto di per sé essere esaminata (sentenze 2C_1140/2015 del 7 giugno 2016 consid. 2.2 e 2C_961/2013 del 29 aprile 2014 consid. 3.4).  
 
4.2. Sia come sia, la ricorrente non fa valere in questa sede di avere prodotto davanti all'istanza precedente prove specifiche a sostegno della richiesta del rilascio di un permesso sulla base dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la cui validità è stata estesa (con restrizioni) anche ai cittadini Croati a partire dal 1° gennaio 2017, ovvero prima che il Tribunale amministrativo ticinese si pronunciasse sulla fattispecie (RU 2016 5233 e 5251; sentenza 2C_1032/2016 del 9 maggio 2017 consid. 4).  
Così stando le cose, anche il riconoscimento di un diritto di soggiorno in applicazione dell'ALC nell'ambito della procedura che ci occupa va quindi escluso. 
 
5.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
C omunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 23 giugno 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli