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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1122/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 31 ottobre 2016  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________ e B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 agosto 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che nell'ambito di un procedimento penale dipendente da una denuncia di A.A.________ contro due avvocati, il 15 giugno 2016 il Procuratore generale ha emanato un decreto di non luogo a procedere; 
che con sentenza del 30 agosto 2016 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, un reclamo presentato da A.A.________ e B.A.________ il 9 agosto 2016 contro il decreto di non luogo a procedere; 
che A.A.________ e B.A.________ si aggravano contro questo giudizio con un ricorso del 30 settembre 2016 al Tribunale federale; 
che un ricorso identico è inoltre stato trasmesso il 3 ottobre 2016 dal Tribunale penale federale al Tribunale federale per competenza; 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 141 IV 298 consid. 1.1); 
che, a prescindere dall'esame della loro eventuale legittimazione ricorsuale nel merito (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF), i ricorrenti sono abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5); 
che in concreto essi sono quindi legittimati a fare valere che la CRP avrebbe accertato erroneamente la tardività del loro gravame e si sarebbe perciò rifiutata a torto di esaminarlo nel merito; 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, visto che i ricorrenti non si confrontano con gli argomenti posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tentano di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto; 
ch'essi si limitano a richiamare una lettera del 27 luglio 2016 del Ministero pubblico dalla quale risulta che il decreto di non luogo a procedere sarebbe stato intimato loro ben due volte e in entrambi i casi rispedito al mittente siccome non ritirato; 
che i ricorrenti rilevano come, a seguito di tale scritto, il Ministero pubblico avrebbe poi rispedito loro il decreto, sicché il reclamo inoltrato il 9 agosto 2016 sarebbe stato tempestivo; 
ch'essi non fanno tuttavia valere la violazione delle disposizioni del CPP in materia di comunicazione e di notificazione delle decisioni (cfr. art. 84 segg. CPP); 
che disattendono in particolare come la CRP ha accertato che la notificazione determinante del decreto di non luogo a procedere è avvenuta per invio raccomandato il 15 giugno 2016, non ritirato, e che il termine per presentare il reclamo è iniziato a decorrere il 27 giugno 2016, giungendo a scadenza il 7 luglio 2016 (cfr. art. 85 cpv. 4 lett. a CPP in relazione con l'art. 396 cpv. 1 CPP); 
che, richiamando genericamente un successivo invio (per conoscenza) del decreto, i ricorrenti non si confrontano con questi accertamenti e valutazioni, sicché non sostanziano una violazione del diritto; 
che peraltro la Corte cantonale ha rilevato che agli atti non si trovano indicazioni di un invio con fissazione di un termine di reclamo scadente il 9 agosto 2016; 
che detta circostanza non è contestata dai ricorrenti nemmeno in questa sede; 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 31 ottobre 2016 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni