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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 111/02 /Ws 
 
Sentenza del 12 luglio 2002 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Kernen; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
R.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Marco Cereghetti, Corso Elvezia 7, 6900 Lugano, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 10 gennaio 2002) 
 
Fatti: 
A. 
R.________, nata nel 1948, di professione commerciante, fu vittima il 13 ottobre 1995 di un incidente della circolazione. 
Il 24 aprile 1997 chiese il riconoscimento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. 
Un primo provvedimento dell'amministrazione, denegante il diritto a prestazioni, fu impugnato con successo dall'interessata, la quale, nell'ambito di un complemento di istruttoria, venne sottoposta a perizia specialistica pluridisciplinare. 
Riconosciuta invalida nella misura del 50%, a dipendenza degli esiti dell'incidente subito, con decisione del 12 luglio 2001 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino le ha assegnato una mezza rendita a decorrere dal 1° ottobre 1996. 
B. 
Assistita dall'avv. Marco Cereghetti, R.________ produsse ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino contro il provvedimento amministrativo postulando l'erogazione di una rendita intera di invalidità. 
Per giudizio 10 gennaio 2002 il Tribunale cantonale delle assicurazioni respinse il gravame. Gli atti furono comunque ritrasmessi all'amministrazione, affinché si pronunciasse su di un'eventuale revisione del diritto alla rendita in data successiva a quella del provvedimento in lite. 
C. 
R.________, sempre patrocinata dall'avv. Cereghetti, interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui ribadisce la richiesta di erogazione di una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° ottobre 1996. In via subordinata postula il rinvio degli atti all'amministrazione per un ulteriore complemento di istruttoria. Con il gravame produce due certificati medici. 
Mentre l'Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si determina al riguardo. 
 
Diritto: 
1. 
Litigiosa in concreto è unicamente la questione di sapere se l'invalidità lamentata dalla ricorrente attinge un livello giustificante l'erogazione di una rendita, intera o mezza. 
2. 
Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ribadire che, giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'erogazione di una rendita intera presuppone un'invalidità pari almeno ai due terzi. 
D'altra parte, è opportuno rammentare che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). Il compito del sanitario consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa del danno alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena cognizione della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure del paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate e logiche conclusioni (DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; VSI 2001 pag. 108 consid. 3a). 
3. 
Per stabilire il grado di incapacità lavorativa della ricorrente, il Tribunale cantonale si è fondato essenzialmente sulla perizia fatta allestire presso il Servizio X.________ di B.________ nell'ambito del complemento di istruttoria ordinato in seguito all'impugnazione e al successivo annullamento del primo provvedimento dell'amministrazione, denegante il diritto a prestazioni. 
Da essa perizia, redatta il 26 ottobre 2000, emerge in sostanza che l'assicurata a partire dalla data dell'incidente stradale di cui fu vittima nell'ottobre 1995 era da ritenere inabile al lavoro nella misura del 50% nelle professioni esercitate in precedenza. 
Chiamati poi a prendere posizione in merito alla critica mossa dall'assicurata in sede di ricorso di primo grado, con la quale essa rimproverava di non essere stata visitata da un ortopedico, i periti del Servizio X.________ hanno asserito, il 19 gennaio 2001, di non aver ritenuto necessaria una valutazione ortopedica, in quanto le patologie croniche presentate dalla ricorrente erano di evidente pertinenza reumatologica. Rilevarono inoltre come già vi fosse agli atti una valutazione specialistica ortopedica del 1997, secondo cui l'interessata, dal profilo somatico-ortopedico, non soffriva di una patologia invalidante, la problematica essendo d'origine psicosomatica. 
Orbene, questa Corte non vede nessuna ragione per scostarsi da tale apprezzamento, fondato su uno studio approfondito e su esami concreti. Con il giudice cantonale può essere pertanto ammesso, sulla scorta del referto peritale, che l'assicurata, perlomeno sino al momento decisivo del provvedimento amministrativo litigioso (DTF 121 V 366 consid. 1 e riferimenti), non abbia mai presentato un'incapacità di guadagno pari almeno ai due terzi. 
Con il gravame la ricorrente non fa valere elementi suscettibili di infirmare la pronunzia cantonale. Privi di rilievo, ai fini del presente giudizio, sono pure i due certificati medici che l'assicurata ha prodotto a sostegno della propria tesi. Vuole infine essere osservato che la documentazione sanitaria agli atti è sufficientemente completa per permettere un giudizio, per cui il complemento degli accertamenti richiesto in subordine dalla ricorrente non si rivela necessario. 
4. 
Come già rilevato dall'autorità cantonale, non è escluso, sulla base degli atti, che in data successiva a quella della decisione amministrativa impugnata sia subentrato un peggioramento delle condizioni della ricorrente tale da giustificare una revisione del diritto alla rendita giusta l'art. 41 LAI. È a giusta ragione, quindi, che il primo giudice ha ritrasmesso l'inserto di causa all'Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità per l'esecuzione delle relative indagini. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 12 luglio 2002 
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: