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[AZA 7] 
I 399/00 Ws 
IIIa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Meyer e 
Lustenberger; Grisanti, cancelliere 
 
Sentenza del 14 febbraio 2002 
 
nella causa 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, ricorrente, 
 
contro 
R.________, Italia, opponente, rappresentato dal Patronato INCA, Rebgasse 1, 4005 Basilea, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- R.________, frontaliere italiano nato nel 1951, in data 18 febbraio 1997, quando era alle dipendenze dell'impresa M.________ SA di B.________ in qualità di muratore, è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro. 
Cadendo da un muro di circa quattro metri di altezza, andava a battere la schiena e perdeva conoscenza per qualche minuto. 
Dopo avere beneficiato delle prestazioni legali da parte dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, che assunse il caso fino al 1° settembre 1997, e dell'assicuratore malattia CSS Assicurazione, che però interruppe ogni sua prestazione a partire dal 6 marzo 1998 non appena accertò, in occasione di un controllo, che l'interessato, malgrado fosse in malattia, svolgeva lavori nei boschi - circostanza che ne determinò pure il licenziamento in tronco -, R.________ presentò il 16 febbraio 1998 una domanda volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a dipendenza di un'inabilità addebitabile, tra l'altro, a discopatia, ernia discale ed esiti di trauma lombare. 
Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, riconoscendo un'incapacità lavorativa dell'interessato del 50% nella precedente attività di muratore ma attestando una piena abilità in occupazioni sostitutive leggere, per decisione 19 maggio 1999 respinse la richiesta di rendita per carenza di invalidità pensionabile, valutata al 43%. 
 
B.- Assistito dal Patronato INCA, R.________, sulla scorta di un nuovo rapporto medico del dott. L.________ attestante un'incapacità lavorativa parziale, superiore a un terzo, anche in attività sostitutive leggere ha deferito il provvedimento alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, riproponendo la domanda di rendita - intera, eventualmente mezza - con effetto dal 1° febbraio 1997. 
Mediante pronunzia 19 maggio 2000, i giudici commissionali hanno accolto il gravame nel senso che, non ritenendo sufficientemente acclarate le ripercussioni del danno alla salute sulla capacità lavorativa in attività sostitutive leggere e censurando altresì il raffronto dei redditi effettuato dall'amministrazione, annullata la decisione querelata, hanno rinviato gli atti per complemento istruttorio. 
 
C.- L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo l'annullamento della pronunzia commissionale. 
R.________, tramite il proprio patrocinatore, chiede la conferma del giudizio di primo grado, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali propone l'accoglimento del gravame. 
 
Diritto : 
 
1.- Oggetto della lite è il tema di sapere se a ragione i giudici commissionali, ritenendo lacunose le valutazioni mediche ed economiche dell'amministrazione, abbiano annullato il provvedimento querelato denegante il diritto a una rendita di invalidità e disposto il rinvio degli atti per complemento istruttorio. 
 
2.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio, i giudici di prime cure hanno già esposto quali siano le norme disciplinanti, perlomeno secondo l'ordinamento esistente al momento della resa della decisione impugnata (DTF 121 V 366 consid. 1b), il diritto di un cittadino italiano residente in Italia che fa richiesta di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Così, gli stessi hanno rilevato che l'interessato deve essere invalido ai sensi della legislazione svizzera (art. 4, 28 e 29 LAI), deve avere versato contributi assicurativi all'AVS/AI svizzera durante almeno un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI) e, secondo la regolamentazione valida fino al 31 dicembre 2000, abrogata a seguito della novella legislativa in vigore dal 1° gennaio 2001 (modifica LAI del 23 giugno 2000, RU 2000 pag. 2682; FF 1999 pag. 4319 seg. e 4331), essere assicurato, all'insorgere dell'invalidità, presso l'istituzione assicurativa elvetica (art. 6 cpv. 1 vLAI) oppure presso le assicurazioni sociali italiane (art. 8 lett. b della Convenzione italo-svizzera del 14 dicembre 1962 relativa alla sicurezza sociale). 
A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ribadire che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita, rispettivamente di un quarto, della metà o intera, è subordinato all'esistenza di un grado di invalidità di almeno il 40%, il 50% o il 66 2/3% e che, giusta il cpv. 1ter di tale disposto, le rendite per un grado di invalidità inferiore al 50% sono versate unicamente ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera. Il cpv. 2 della medesima norma stabilisce infine che l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. 
 
E' inoltre opportuno ricordare che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). Il compito del sanitario consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa del danno alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena cognizione della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure del paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate e logiche conclusioni (DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; VSI 2000 pag. 108 consid. 3a). 
 
 
3.- a) Per fondare il proprio giudizio e pervenire al convincimento che la decisione amministrativa prende origine da un accertamento lacunoso dei fatti, i giudici commissionali si sono basati essenzialmente sulle valutazioni del dott. L.________, che più volte, nel corso della procedura, ha sottoposto l'assicurato ad approfonditi accertamenti clinici, mettendo in evidenza, tra l'altro, incongruenze nelle conclusioni mediche dei consulenti dell'UAI. Così, già in occasione del suo primo rapporto del 26 luglio 1998 egli aveva rilevato che, contrariamente a quanto indicato dalla dott. W.________, la quale riteneva R.________ pienamente abile al lavoro nella precedente attività di muratore, i disturbi lamentati dall'interessato non erano di natura neurologica, bensì ortopedica, come in seguito riconosciuto dalla perizia 30 marzo 1999 affidata al dott. M.________, che dava atto di un'incapacità lavorativa del 50% nella pregressa occupazione. Particolare rilievo è stato quindi conferito all'ulteriore referto del 18 giugno 1999, mediante il quale il dott. L.________ attestava l'esistenza di un'incapacità parziale anche "in occupazioni fisicamente meno impegnative" ed osservava come alle già note patologie si aggiungesse una radicolopatia lombare, che, pur essendo negata dal dott. M.________, a suo avviso traspariva con assoluta evidenza dall'esame elettromiografico effettuato in data 28 maggio 1999. 
Rilevando infine una discreta artrosi cervicale e censurando la mancata presa in considerazione da parte dell'amministrazione dei "disturbi di attenzione, memoria e concentrazione di un paziente torpido", il dott. L.________ concludeva per una inabilità lavorativa certamente superiore a un terzo anche in attività sostitutive leggere. 
 
b) Nel suo gravame, l'UAI contrappone alle conclusioni del dott. L.________ la valutazione del dott. M.________, che in data 30 marzo 1999 aveva dichiarato l'assicurato abile in maniera completa nell'ambito di attività leggere, nelle quali l'interessato non fosse obbligato ad alzare pesi e potesse alternare la posizione. L'amministrazione fa valere che il sanitario incaricato si sarebbe espresso in maniera completa e sulla scorta di esami specifici in merito alle patologie e alle ripercussioni lavorative. 
 
4.- Da un attento esame degli atti, le conclusioni dei primi giudici, che ritengono non esistere un chiaro e convincente parere in grado di attestare le reali ripercussioni delle affezioni lamentate da R.________ sulla sua idoneità ad esercitare occupazioni leggere, possono essere condivise. A ben vedere, la valutazione su cui l'Ufficio ricorrente fonda la propria opinione non può infatti essere considerata completa in merito ai temi sollevati e non tiene conto di tutte le censure del paziente, come invece richiesto dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2). In particolare, si osserva che l'UAI, sia in sede commissionale sia nell'ambito del presente ricorso di diritto amministrativo, anziché sottoporre a un proprio consulente sanitario i precisi e dettagliati rilievi medici documentati dal dott. 
L.________ nella relazione del 18 giugno 1999, si è limitato a confermare le precedenti valutazioni del dott. 
M.________, malgrado il nuovo rapporto oppostogli dall'assicurato ravvisasse una chiara discrepanza con i più recenti ed approfonditi risultati di un esame elettromiografico effettuato presso l'Ospedale di V.________, e contenesse nuove indicazioni - segnatamente il riferimento a disturbi di attenzione, memoria e concentrazione - degne di essere esaminate più da vicino. 
Stando quanto precede, l'UAI non può pretendere che gli accertamenti fin qui esperiti, oggettivamente incompleti, vengano posti a fondamento di un giudizio definitivo sul diritto a una rendita dell'assicurato. 
 
5.- Posto quanto sopra, la pronunzia querelata va confermata e la causa retrocessa all'amministrazione affinché proceda ai necessari accertamenti. 
Per quanto attiene alla valutazione economica del caso, nell'ambito delle nuove indagini, l'amministrazione dovrà pure effettuare un nuovo raffronto dei guadagni determinanti e tenere conto della prassi di riferimento sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni. Infatti si osserva che se da un lato la determinazione del reddito da valido non pone motivo di contestazione, dall'altro, l'accertamento del reddito ipotetico da invalido, ricavato sulla scorta di dati empirici utilizzati nel passato dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino - e qui ripresi dall'UAI -, che indicavano, in maniera eccessivamente uniforme, in fr. 35'000.- l'importo annuo medio conseguibile negli anni 1994-1998 sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate, non è (più) conforme alla prassi del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr. 
sentenze del 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98), il quale, ormai in costante giurisprudenza, ha dichiarato applicabili, in difetto di indicazioni economiche effettive, i dati statistici pubblicati nell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (tabelle gruppo A, valore mediano; cfr. DTF 126 V 77 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa). 
In DTF 126 V 75 segg. , questo Tribunale ha pure risolto la questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti per tenere conto delle particolarità del singolo caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), evidenziando che, nell'ambito di una valutazione globale, una deduzione massima del 25% del salario statistico permette di tenere conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. La Corte ha infine osservato che tale deduzione non è tuttavia automatica, ma deve essere valutata e motivata nel singolo caso dall'amministrazione e, in caso di ricorso, dal giudice del merito, il quale però non si scosterà, senza fondati motivi, dall'apprezzamento di quest'ultima (DTF 126 V 80 consid. 5 b/dd e 6). 
E' quindi sulla base di questi principi che l'amministrazione, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie e dopo avere valutato quali attività entrino concretamente in linea di considerazione (DTF 107 V 20 consid. 2b), dovrà determinare il grado di invalidità e l'eventuale diritto a una rendita da parte di R.________. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, all'Ufficio AI 
 
 
per gli assicurati residenti all'estero, alla Cassa 
svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali. 
Lucerna, 14 febbraio 2002 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera : 
 
Il Cancelliere :