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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_182/2018  
 
 
Sentenza del 15 novembre 2018  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Simonetta Scolari, 
opponente. 
 
Oggetto 
opposizione al sequestro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 ottobre 2018 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2018.122). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
In accoglimento di un'istanza presentata da B.________, il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha ordinato in virtù dell'art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF il sequestro della " quota parte/credito (35 %) di A.________ nella divisione ereditaria CE C.________ " di cui ad un determinato conto bancario, fino a concorrenza di fr. 22'496.-- oltre interessi. 
Mediante sentenza 8 ottobre 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il reclamo interposto da A.________ avverso la decisione 3 luglio 2018 con la quale il Pretore ha respinto, siccome tardiva, la sua opposizione al predetto sequestro. 
 
2.   
Con ricorso 12 novembre 2018 A.________ ha impugnato la sentenza 8 ottobre 2018 dinanzi al Tribunale federale per ottenere l'accoglimento della sua opposizione al sequestro. Il ricorrente ha anche chiesto di concedere l'effetto sospensivo al suo rimedio. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.   
Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). 
 
3.1. Giusta i combinati art. 117 e 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. In virtù dell'art. 48 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.  
In concreto, dal tracciamento degli invii postali risulta che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente in data 10 ottobre 2018. Il termine per adire il Tribunale federale ha quindi iniziato a decorrere l'11 ottobre 2018 (v. art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere venerdì 9 novembre 2018. Dato che il ricorso è stato consegnato alla posta svizzera unicamente lunedì 12 novembre 2018, esso va dichiarato tardivo e quindi manifestamente inammissibile. 
 
3.2. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).  
Nel presente caso, il ricorrente non si prevale di alcuna lesione di garanzie costituzionali, ma si limita in sostanza a chiedere al Tribunale federale di "riesaminare la documentazione " e di tenere conto del fatto che l'eredità sequestrata gli permetterebbe di far fronte a spese mediche necessarie non interamente coperte dalle assicurazioni. Il rimedio, pertanto, non soddisfa le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. Con l'evasione del ricorso, l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo allo stesso diviene priva d'oggetto. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 novembre 2018 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini