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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_785/2008 {T 0/2} 
 
Sentenza del 16 ottobre 2008 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
P.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 agosto 2008. 
 
Visto: 
l'atto del 18 settembre 2008 (timbro postale) con cui P.________ ha dichiarato di ricorrere contro il giudizio 14 agosto 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
lo scritto del 19 settembre 2008 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio, 
la mancata reazione, da parte dell'interessato, allo scritto del 19 settembre 2008, 
 
considerando: 
che giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando segnatamente perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254), 
che l'atto del 18 settembre 2008 non contiene né conclusioni né motivazione alcuna, 
che di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile secondo la procedura semplificata (art. 108 LTF), 
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF), 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 16 ottobre 2008 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice unico: Il Cancelliere: 
 
Borella Grisanti