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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_42/2020  
 
 
Sentenza del 27 luglio 2020  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ e C.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
riduzione della pigione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 maggio 2020 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2020.1). 
 
 
Considerando:  
che, nell'ambito della causa incoata da C.________ e B.________ nei confronti di A.________, il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha, con decisione 19 novembre 2019, concesso agli attori fr. 3'109.-- a titolo di riduzione della pigione e un importo risarcitorio di fr. 402.05; 
che il 7 gennaio 2020 A.________ è insorto alla Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino; 
che questa ha dichiarato inammissibile il reclamo con sentenza 11 maggio 2020, non avendo il reclamante pagato l'anticipo spese richiestogli; 
che con ricorso del 15 luglio 2020 A.________ ha adito il Tribunale federale chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'assegnazione di un nuovo termine per versare l'anticipo spese all'autorità cantonale; 
che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione integrale; 
che in virtù dell'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso; 
che la data determinante per la finzione di notifica non viene modificata dalla concessione da parte della posta di un termine di ritiro più lungo (DTF 141 II 429 consid. 3.3); 
che, in base al sistema di monitoraggio degli invii della posta, la sentenza impugnata è giunta all'ufficio postale di Locarno il 13 maggio 2020 e che l'avviso di ritiro è stato posto il medesimo giorno nella casella postale di A.________; 
che pertanto il ricorso, consegnato alla posta il 15 luglio 2020, si palesa manifestamente tardivo, essendo - contrariamente a quanto ritiene il ricorrente - il prolungamento del periodo di giacenza postale del tutto irrilevante per la determinazione del termine di ricorso; 
che la semplice menzione nel ricorso di un'" assenza dal territorio svizzero, per malattia e per essere stato bloccato dalla chiusura delle Frontiere " non soddisfa le esigenze di motivazione poste a una domanda di restituzione del termine secondo l'art. 50 LTF
che inoltre il valore di lite minimo previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per un ricorso in materia civile nelle controversie in materia di locazione non è raggiunto in concreto, ragione per cui la sentenza impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF); 
che con questo rimedio può tuttavia solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa riferita alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.2); 
che tali requisiti non sono soddisfatti nella fattispecie, poiché invano si cerca nel ricorso una qualsiasi censura riferita alla sentenza impugnata con cui viene fatta valere la violazione di un diritto costituzionale; 
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF richiamato dall'art. 117 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 27 luglio 2020 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti