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[AZA 7] 
H 403/01 Ge 
 
IIIa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Meyer e 
Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 28 maggio 2002 
 
nella causa 
F.________, ricorrente, 
contro 
Cassa di compensazione Gastrosuisse, Via Gemmo 11, 6900 Lugano, opponente, 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Fatti : 
 
A.- La X.________ SA è stata costituita nel 1993. 
F.________ ne è stato amministratore unico, con firma individuale, dal 18 maggio 1998. Per decreto pretorile del 16 marzo 2000 è stato pronunciato il fallimento della società. Il 27 marzo seguente è stata ordinata la sospensione della liquidazione per mancanza di attivi. 
Mediante decisione del 10 dicembre 2000 la Cassa di compensazione Gastrosuisse, constatato di aver subito un danno in conseguenza del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della fallita, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 gennaio 2000, ne ha postulato il risarcimento da F.________ per fr. 3'218. 45. 
 
B.- Essendosi l'interessato opposto al versamento, la Cassa ha presentato contro di lui una petizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, con la quale ne chiedeva la condanna al pagamento dell'importo preteso in sede amministrativa. 
L'adita istanza ha per giudizio 12 ottobre 2001 parzialmente accolto la petizione e fatto obbligo ad F.________ di risarcire alla Cassa fr. 2'989. 60, ritenuto che quest'ultima nel corso della procedura aveva modificato la propria pretesa. 
 
C.- L'interessato interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Chiede l'annullamento del giudizio cantonale con rinvio degli atti al primo giudice per nuova pronunzia, previo complemento d'istruttoria. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
Mentre la Cassa propone la reiezione del ricorso, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi al riguardo. 
 
Diritto : 
 
1.- Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
 
2.- Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, il primo giudice ha già correttamente rilevato come il datore di lavoro sia tenuto al versamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato pagamento dei medesimi, essi possano essere pretesi anche dagli organi della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i principi di giurisprudenza applicabili in concreto. 
 
Egli ha inoltre ricordato che la condizione essenziale dell'obbligo di risarcire il danno consiste, stando al testo dell'art. 52 LAVS, nel fatto che il datore di lavoro, intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato le prescrizioni e cagionato in tal modo un pregiudizio. 
Ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. 
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate). 
 
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (DTF 108 V 186 consid. 1b e 193 consid. 2b; cfr. pure DTF 121 V 244 consid. 4b). 
L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi sostiene e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b). 
3.- a) F.________ critica le conclusioni dell'autorità cantonale nella misura in cui lo ha ritenuto responsabile del danno cagionato alla Cassa. Dopo aver rilevato di non aver mai agito quale prestanome e contestato l'affermazione secondo cui avrebbe funto da uomo di paglia, sostiene di essere stato ingannato dagli azionisti della X.________ SA (i coniugi T.________, che avevano acquistato l'intero pacchetto azionario nell'ottobre 1996). Osserva inoltre come un dipendente della G.________ abbia chiesto, a sua insaputa, una dilazione nel pagamento dei contributi, richiesta alla quale egli non avrebbe mai dato seguito. 
Conclude asserendo che la Cassa avrebbe dovuto domandare il risarcimento danni agli amministratori di fatto, cioè ai T.________, tanto più che gli stessi erano stati gli unici dipendenti della ditta, atteso altresì che egli si informava periodicamente sulla situazione della società. 
 
b) Le argomentazioni del ricorrente - a prescindere dal tono talora inutilmente polemico - sono ben lungi dal costituire motivo di giustificazione o di discolpa nel senso della giurisprudenza. È evidente che si tratta di circostanze non invocabili quali esimenti, dal momento che, accettando nel maggio 1998 il mandato di amministratore unico della fallita, l'interessato si è assunto anche gli oneri che tale funzione comporta. Al riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni ha già più volte avuto modo di affermare che l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta del personale cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a). Tale dovere risulta accresciuto quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico, ritenuto che se è vero che quest'ultimo può delegare compiti, è pure esatto che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente svolte. 
 
 
c) F.________, amministratore di diverse altre società anonime, dimostra di non aver corretta nozione dell'istituto della responsabilità ex art. 52 LAVS. Le argomentazioni capziose del ricorrente a nulla gli giovano. Addurre di non essere responsabile del danno causato alla Cassa in quanto mai avrebbe richiesto a quest'ultima una dilazione di pagamento, ma anzi avrebbe obbligato gli azionisti T.________ a pagare immediatamente gli arretrati contributivi, o affermare che la società era sempre stata gestita dai soli azionisti, che lo hanno tenuto purtroppo "all'oscuro di tutto", o asseverare di non sapere dell'esistenza d'un contratto di leasing stipulato dagli azionisti il 3 aprile 1997 (vale a dire oltre un anno prima che il ricorrente diventasse amministratore unico della società), o ancora sostenere che avrebbe fatto prova della diligenza richiesta perché il 4 febbraio 1999 aveva chiesto alla Cassa di trasmettergli direttamente ogni diffida e procedura esecutiva riguardante la società che amministrava, ad eccezione delle fatture che dovevano ancora essere trasmesse alla sede della ditta, non ha effetto liberatorio quanto agli obblighi di vigilanza e di diligenza cui l'amministratore unico di una società anonima deve far fronte. 
Al ricorrente, quale amministratore unico di una società a struttura personale semplice, non doveva né poteva sfuggire - se solo avesse operato con il dovere di diligenza richiesto in materia di gestione e avesse periodicamente svolto i controlli che gli derivavano dalla propria carica - che la fallita aveva o poteva avere problemi d'ordine finanziario. 
Infatti, avesse F.________ visionato la contabilità della società al momento dell'assunzione della carica, si sarebbe per certo potuto avvedere, in contrasto con quanto sostenuto nella risposta di causa in sede cantonale, dell'esistenza d'un contratto leasing avente quale contraente la X.________ SA e per oggetto una vettura di tipo Mercedes. Avesse, inoltre, prestato un'attenta lettura del bilancio 1998, si sarebbe potuto con facilità e tempestivamente rendere conto - ben prima dell'autunno 1999 - che la società non era in grado di far fronte agli impegni finanziari assunti e che nemmeno riusciva a pagare gli oneri sociali. 
L'inattività dimostrata dall'interessato - avuto altresì riguardo che agli atti non risulta se F.________ si sia oggettivamente tutelato dopo che nel marzo 1999 la Cassa gli aveva comunicato di non poter aderire alla richiesta di inviargli le diffide o le procedure esecutive delle società che amministrava senza il cambiamento di recapito delle stesse, tra cui anche la X.________ SA - denota una grave mancanza del dovere di diligenza necessario alla corretta gestione degli affari sociali, atteso che non basta, al riguardo, la prudenza che si è soliti osservare nei propri affari ("diligentia quam in suis"; DTF 122 III 198 consid. 3a e riferimenti). Nulla impediva infatti all'insorgente di richiedere qualsivoglia informazione o documentazione che gli necessitasse per far fronte ai doveri richiesti ad un amministratore unico. Il ricorrente non spende parola alcuna sulla possibilità, del tutto concreta e facile da attuare se solo lo avesse voluto, di attingere a dati contabili oggettivi facendo capo all'ufficio di revisione. Non possono quindi essere elevati ad esimente gli argomenti sostenuti nel ricorso, ritenuto che la posizione formale dell'interessato quale amministratore unico gli imponeva di verificare che i contributi sociali venissero pagati. Siffatta omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992 pag. 269). 
 
d) In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso si appalesa infondato. Ne consegue che F.________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa. 
4.- Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). 
Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II. Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da 
 
 
quest'ultimo. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 28 maggio 2002 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: 
 
Il Cancelliere: