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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_993/2017  
 
 
Sentenza del 20 agosto 2019  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Jacquemoud-Rossari, Jametti, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ministero pubblico della Confederazione, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. A.________, 
patrocinato dall'avv. Daniele Timbal, 
2. J.________ SpA, 
patrocinata dall'avv. Ivan Paparelli, 
3. Banca B.B.________, 
patrocinata dall'avv. dott. Lucien W. Valloni, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Principio della specialità, riciclaggio di denaro aggravato, ecc., 
 
ricorso in materia penale contro l'ordinanza del 
28 novembre 2016 e la sentenza del 30 gennaio 2017 emanate dalla Corte penale del Tribunale penale federale (SK.2015.24). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. L'11 marzo 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto un'indagine preliminare di polizia (ttt) per titolo di riciclaggio di denaro, che è stata estesa in data 27 agosto 2004 nei confronti di A.________. L'inchiesta è stata ulteriormente estesa, sempre a carico di A.________, il 23 febbraio 2006 per titolo di falsità in documenti, il 1° marzo 2007 per quello di truffa, il 3 agosto 2007 per quello di corruzione attiva e il 27 gennaio 2011 per quello di istigazione ad amministrazione infedele.  
 
Il 13 settembre 2007 il MPC ha aperto una nuova indagine preliminare di polizia (uuu) nei confronti, tra gli altri, di A.________ per titolo di riciclaggio di denaro aggravato e di falsità in documenti. Il 30 ottobre 2007 l'inchiesta è stata estesa all'ipotesi di reato di corruzione attiva, il 18 marzo 2008 a quella di falsità in documenti, titolo di reato per il quale A.________ era già soggetto a inchiesta dal 13 settembre 2007, e infine il 17 marzo 2009 a quella di truffa, subordinatamente di amministrazione infedele. 
 
A.b. Nell'ambito del primo procedimento, in data 8 agosto 2006 il MPC ha spiccato un ordine di arresto, anche internazionale, nei confronti di A.________ per i reati di falsità in documenti e riciclaggio di denaro. Considerate le estensioni alle ipotesi di reato di truffa e di corruzione attiva intervenute nel frattempo, il 18 marzo 2008 il MPC ha emanato un ordine di arresto complementare.  
 
Sempre il 18 marzo 2008, nei confronti di A.________, è stato spiccato un ulteriore ordine di arresto relativo al secondo procedimento per i titoli di riciclaggio di denaro aggravato, falsità in documenti e corruzione attiva. 
 
A.c. A.________ è stato fermato in Slovenia il 29 febbraio 2008 e posto in stato di fermo ai fini estradizionali. Egli si è opposto all'estradizione verso la Svizzera e non ha rinunciato ai diritti derivanti dal principio della specialità. Il 16 aprile 2008 le autorità slovene hanno accolto la richiesta di estradizione formulata il 18 marzo 2008 dal MPC in relazione alle due indagini preliminari, subordinandola alle garanzie di cui agli art. 14 e 15 della Convenzione europea di estradizione. Il 13 maggio 2008, A.________ è stato tradotto in Svizzera e posto in regime di carcere preventivo. Egli è stato scarcerato il 14 luglio 2008.  
 
B.  
 
B.a. Nell'ambito del procedimento uuu, con atto d'accusa del 5 settembre 2013 A.________ è stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale penale federale (TPF) che si è pronunciato sulle imputazioni a suo carico con sentenza del 4 febbraio 2014.  
 
Con sentenza 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016, in parziale accoglimento del ricorso in materia penale interposto da A.________, il Tribunale federale ha annullato il giudizio del TPF e rinviato la causa a quest'ultimo per nuova decisione. 
 
B.b. Nel frattempo, con atto d'accusa del 27 maggio 2015 il MPC ha promosso l'accusa dinanzi al TPF nei confronti di A.________ anche nell'ambito del procedimento ttt.  
 
C.   
Mediante ordinanza del 24 febbraio 2016, il TPF ha riunito i due procedimenti contro A.________. 
 
Statuendo sulle questioni pregiudiziali, con ordinanza del 28 novembre 2016, il TPF ha ordinato l'abbandono di alcune imputazioni dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015 per intervenuta prescrizione dell'azione penale. 
 
Con sentenza del 30 gennaio 2017 la Corte penale del TPF ha riconosciuto A.________ autore colpevole di istigazione a falsità in documenti in relazione all'imputazione 1.3 dell'atto d'accusa del 5 settembre 2013, lo ha invece prosciolto per lo stesso titolo di reato in relazione ai capi d'accusa 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5 dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015, nonché dall'imputazione di ripetuta corruzione attiva e ha abbandonato il procedimento in relazione all'accusa di truffa, per violazione della riserva della specialità, e a quella di riciclaggio di denaro per intervenuta prescrizione dell'azione penale. A.________ è quindi stato condannato a una pena pecuniaria sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 1'000.--. Il TPF ha parzialmente accolto le richieste di indennizzo presentate da A.________ e respinto quelle delle accusatrici private Banca B.B.________ e J.________ SpA, rinviando quest'ultima al foro civile. Ha infine dissequestrato l'oggetto e i valori patrimoniali non toccati da pregressa confisca. 
 
D.   
Il MPC adisce il Tribunale federale con un ricorso in materia penale. In via principale postula, in estrema sintesi, la condanna di A.________ per i titoli di truffa, subordinatamente amministrazione infedele aggravata, subordinatamente ancora amministrazione infedele qualificata, nonché di riciclaggio di denaro aggravato e di istigazione a falsità in documenti, a una pena detentiva cumulata a una pena pecuniaria senza condizionale, oltre la confisca dei valori patrimoniali sotto sequestro, rispettivamente vari risarcimenti equivalenti e, datisi i presupposti, la restituzione rispettivamente l'assegnazione di tali valori patrimoniali alle accusatrici private e infine l'addossamento delle spese procedurali ad A.________. In via subordinata il MPC chiede l'annullamento della sentenza del TPF e il rinvio della causa a quest'ultimo per nuovo giudizio. 
 
Avverso la sentenza del TPF anche l'accusatrice privata J.________ SpA è insorta al Tribunale federale con un parallelo ricorso in materia penale (incarto 6B_1031/2017). 
 
E.   
Con decreto presidenziale del 24 gennaio 2018 al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo. 
 
Invitati a esprimersi sul gravame, A.________ postula la sua reiezione e la conferma della decisione impugnata, mentre J.________ SpA ne propone l'accoglimento, nella misura in cui le conclusioni ricorsuali siano identiche o comunque non in contrasto con quelle del suo parallelo ricorso in materia penale, anche Banca B.B.________ conclude al suo accoglimento con riguardo ai fatti di cui all'atto d'accusa del 5 settembre 2013. Il TPF invece comunica di astenersi dal formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio di questo Tribunale. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere d'esame la sua competenza (art. 29 LTF) e l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 145 I 121 consid. 1). 
 
1.1. La legge sul Tribunale federale si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore (art. 132 cpv. 1 LTF). Questa norma transitoria non disciplina unicamente i rapporti tra la LTF e le previgenti disposizioni procedurali della Confederazione, ma vale anche in caso di modifiche delle disposizioni della stessa LTF (sentenza 6B_1108/2013 del 25 marzo 2014 consid. 2.1.3 con rinvii). Di conseguenza, il nuovo art. 80 cpv. 1 LTF, in vigore dal 1° gennaio 2019, si applica unicamente alle decisioni emanate dopo il 31 dicembre 2018. La sentenza impugnata è stata pronunciata prima di tale data dalla Corte penale del Tribunale penale federale e può essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale federale in virtù del vecchio art. 80 cpv. 1 LTF (RU 2006 1205; v. pure  mutatis mutandis sentenza 6B_523/2019 del 4 giugno 2019).  
 
1.2. Presentato dal MPC (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è proponibile e di massima ammissibile, in quanto tempestivo (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e inoltrato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).  
 
2.   
Prima di entrare nel merito del ricorso, giova rammentare brevemente i principi che regolano il ricorso in materia penale. 
 
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente, può accogliere un gravame per motivi diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato (DTF 144 III 462 consid. 3.2.3). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 143 V 19 consid. 2.3). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 86 consid. 2). Un rinvio agli atti dell'incarto non è sufficiente sotto il profilo dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF: non spetta infatti al Tribunale federale completare lo scritto sottoposto al suo esame andando a consultare l'incarto (DTF 140 III 115 consid. 2; 138 IV 47 consid. 2.8.1).  
In concreto il ricorso rinvia con molta frequenza a lunghi passaggi della requisitoria del MPC dinanzi al TPF. Non è dunque possibile prendere in considerazione le argomentazioni sviluppate nell'arringa dell'accusa e richiamate a valere quale parte integrante del gravame. 
 
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 143 I 310 consid. 2.2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
3. L'accusa di truffa  
 
Il TPF ha decretato l'abbandono del procedimento a carico di A.________ in relazione all'accusa di truffa, subordinatamente amministrazione infedele aggravata rispettivamente qualificata ai danni di Banca B.B.________, per violazione della riserva della specialità. Ha ritenuto che l'estradizione non è stata chiesta né concessa per il complesso fattuale dedotto in accusa. Atteso che le autorità svizzere non hanno informato l'imputato delle conseguenze della sua permanenza su suolo elvetico o di un suo ritorno in Svizzera, il suo comportamento processuale non può comportare il decadimento della protezione derivante dal principio della specialità. Per il TPF si è dunque in presenza di un impedimento a procedere che impone l'abbandono del procedimento. 
 
3.1. Il MPC contesta questa conclusione, censurando segnatamente un accertamento dei fatti manifestamente inesatto e un'errata applicazione degli art. 38 AIMP e 14 CEEstr. Banca B.B.________ condivide le argomentazioni ricorsuali.  
 
Nelle sue osservazioni, A.________ ha sollevato l'eccezione della prescrizione dell'azione penale in relazione all'imputazione in questione. Occorre innanzitutto verificare se tale eccezione sia fondata, la problematica della prescrizione dovendo essere esaminata d'ufficio in ogni stadio della procedura (DTF 139 IV 62 consid. 1). 
 
3.2. Secondo l'atto d'accusa del 5 settembre 2013, l'imputazione di truffa, subordinatamente amministrazione infedele aggravata, subordinatamente amministrazione infedele qualificata concerne dei fatti occorsi nel periodo tra il 1° luglio 1999 e il 20 dicembre 1999. Tenuto conto delle modifiche legislative in materia di prescrizione intervenute nel frattempo, s'impone di determinare in primo luogo il diritto applicabile alla fattispecie.  
 
3.2.1. Giusta l'art. 389 CP, che concretizza in materia di prescrizione il principio della  lex mitior sancito dall'art. 2 cpv. 2 CP, le disposizioni del nuovo diritto concernenti la prescrizione dell'azione penale sono applicabili anche se il fatto è stato commesso prima della loro entrata in vigore, se più favorevoli all'autore.  
 
3.2.2. Le norme relative alla prescrizione dell'azione penale sono state modificate dalla legge del 5 ottobre 2001, entrata in vigore il 1° ottobre 2002 (RU 2002 2993). In seguito alla revisione della parte generale del codice penale, in vigore dal 1° gennaio 2007 (RU 2006 3459), le norme sulla prescrizione figurano ormai agli art. 97 segg. CP.  
 
Sotto l'egida del vecchio diritto, l'azione penale si prescriveva in dieci anni se al reato era comminata - come in concreto la truffa, l'amministrazione infedele aggravata, rispettivamente qualificata - la reclusione o la detenzione superiore a tre anni (prescrizione relativa; vecchio art. 70 CP; RU 1994 2290). Questo termine era interrotto da ogni atto d'istruzione di un'autorità incaricata del procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro l'agente e dall'esercizio di ogni rimedio giuridico contro una decisione (vecchio art. 72 n. 2 cpv. 1 CP; RU 1971 777). In ogni caso di interruzione cominciava a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno l'azione penale si prescriveva in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione fosse superato della metà, ovvero dopo 15 anni (prescrizione assoluta; vecchio art. 72 n. 2 cpv. 2 seconda frase CP; RU 1951 1). Secondo la giurisprudenza relativa ai vecchi art. 70 segg. CP, la prescrizione dell'azione penale si estingueva con la pronuncia di una sentenza esecutoria di condanna (DTF 129 IV 305 consid. 6.2.1), ovvero di una sentenza di condanna che non poteva essere impugnata con un ricorso ordinario (DTF 121 IV 64 consid. 2). In quanto rimedio giuridico straordinario, l'inoltro di un ricorso per cassazione al Tribunale federale non aveva alcuna incidenza sul decorso della prescrizione. In caso di suo accoglimento con conseguente annullamento del giudizio che poneva fine alla prescrizione, questa ricominciava a decorrere. In simile evenienza, la prescrizione era sospesa tra il giudizio di condanna e la sentenza del Tribunale federale e il suo termine protratto in ugual misura (DTF 115 Ia 321 consid. 3e), riprendendo il suo decorso a partire dalla notifica della sentenza del Tribunale federale (DTF 139 IV 62 consid. 1.5.3; v. pure sentenza 6B_653/2014 del 22 dicembre 2017 consid. 1.2.1). 
 
La modifica delle norme sulla prescrizione, entrata in vigore il 1° ottobre 2002, ha comportato da un lato l'abbandono della sospensione e dell'interruzione dei relativi termini, e conseguentemente della distinzione tra prescrizione relativa e assoluta, dall'altro lato un prolungamento dei termini di prescrizione e la loro estinzione a partire dalla pronuncia di una sentenza di prima istanza (art. 97 cpv. 1 e 3 CP). Mediante un'ulteriore modifica del 21 giugno 2013, entrata in vigore il 1° gennaio 2014 (RU 2013 4417), è stata introdotta una diversificazione dei termini di prescrizione dei delitti in funzione della comminatoria (v. art. 97 cpv. 1 lett. c e d CP). Per i reati punibili con una pena detentiva superiore a tre anni - come la truffa, l'amministrazione infedele aggravata, rispettivamente qualificata - il termine di prescrizione dell'azione penale è di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP). 
 
3.2.3. L'imputazione di truffa, subordinatamente amministrazione infedele qualificata, rispettivamente qualificata si riferisce a fatti occorsi fino al 20 dicembre 1999, sotto l'egida del vecchio diritto della prescrizione. Essa è stata oggetto di un primo giudizio del TPF emanato il 4 febbraio 2014, dopo l'entrata in vigore delle modiche delle norme sulla prescrizione. Il termine di prescrizione è di 15 anni secondo sia il vecchio sia il nuovo diritto, essendo incontestato che il termine di prescrizione relativo è stato regolarmente interrotto (v. vecchi art. 70 e 72 n. 2 CP). Tuttavia, applicando il nuovo art. 97 cpv. 3 CP, la prescrizione si sarebbe già estinta con la pronuncia della prima sentenza del TPF nel 2014 (art. 97 cpv. 3 CP), mentre secondo il vecchio diritto (vecchio art. 72 n. 2 CP) tale giudizio avrebbe solo interrotto la prescrizione, nella misura in cui riconosceva il ricorrente colpevole di truffa (v. sentenza 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016). Sotto questo profilo il nuovo diritto della prescrizione non è più favorevole all'autore, di modo che la questione resta disciplinata dai vecchi art. 70 segg. CP in vigore all'epoca dei fatti oggetto dell'accusa.  
 
3.3. Nella fattispecie, la prescrizione è decorsa dal giorno in cui l'imputato reato è stato commesso (20 dicembre 1999) fino al giorno in cui il TPF si è pronunciato per la prima volta (4 febbraio 2014), ovvero dal 21 dicembre 1999 al 4 febbraio 2014 inclusi e quindi per 14 anni, 1 mese e 14 giorni. Ha in seguito cessato il suo decorso durante la procedura dinanzi al Tribunale federale, per riprenderlo a partire dalla notificazione della sentenza con cui veniva parzialmente accolto il ricorso in materia penale, annullata la condanna per titolo di truffa e la causa rinviata al TPF per nuovo giudizio. Secondo la giurisprudenza, infatti, il ricorso in materia penale espleta gli stessi effetti del vecchio ricorso per cassazione sulla prescrizione (v. sentenza 6B_653/2014 del 22 dicembre 2017 consid. 1.2.2, con rinvii). La prescrizione ha quindi ripreso il suo decorso il 14 gennaio 2016, giorno della notifica della sentenza di questo Tribunale, e non è stata più interrotta, atteso che la sentenza emanata il 30 gennaio 2017 dal TPF non è un giudizio di condanna, il procedimento essendo stato abbandonato per violazione della riserva della specialità. Quando peraltro il TPF si è pronunciato nuovamente sull'imputazione di truffa, in seguito al rinvio decretato in questa sede, la prescrizione assoluta era già intervenuta, il termine di 15 anni essendo scaduto il 30 novembre 2016.  
 
L'abbandono del procedimento in relazione all'imputazione di truffa pronunciato dal TPF può dunque essere confermato in questa sede già solo a causa dell'intervenuta prescrizione dell'azione penale, senza che sia necessario vagliare se sia stata a torto ritenuta una violazione della riserva della specialità, come censurato dal ricorrente. 
 
4. L'accusa di riciclaggio di denaro aggravato  
 
Con riferimento all'accusa di riciclaggio di denaro aggravato, il TPF ha ritenuto che il comportamento imputato ad A.________ non potesse essere sussunto sotto l'aggravante generica del riciclaggio di denaro, non raggiungendo una soglia di gravità equiparabile ai casi esplicitamente menzionati dall'art. 305 bis n. 2 lett. a-c CP. Quanto all'aggravante della banda, dopo aver rilevato la violazione del principio accusatorio in relazione ai sodalizi "A.________ - K.________" e "A.________ - I.________", l'atto d'accusa difettando in merito della necessaria precisione, l'autorità precedente non ha intravisto in quelli "A.________ - M.________" e "A.________ - L.________" l'intensità, il grado di organizzazione e ripartizione dei ruoli, la specializzazione e, di riflesso, il grado di perniciosità richiesti dalla giurisprudenza per definire la banda e ha quindi escluso la sussistenza di tale aggravante. Non ricorrendo la forma grave del reato di riciclaggio di denaro, il TPF ha pertanto pronunciato l'abbandono del procedimento per intervenuta prescrizione dell'azione penale. A titolo abbondanziale, dando per ipotesi acquisiti sia il reato a monte, sia l'aspetto oggettivo del riciclaggio di denaro, sia infine la presenza di un caso grave, esso ha concluso che A.________ non sapesse né dovesse presumere che i valori patrimoniali pervenutigli potessero essere di origine criminale, di modo che difetta in ogni caso il dolo nella forma diretta come in quella eventuale. Ancor più abbondanzialmente, il TPF ha infine evidenziato la mancata ricorrenza degli elementi costitutivi del reato a monte.  
 
La sentenza impugnata si fonda su più motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa. Conformemente alle esigenze legali e giurisprudenziali (v. DTF 142 III 364 consid. 2.4), il MPC si confronta con ognuna di esse, che ritiene lesive del diritto federale, censurando il mancato riconoscimento sia dell'aggravante generica del riciclaggio di denaro (v. infra consid. 4.2) sia dell'aggravante della banda (v. infra consid. 4.3) e contestando la ritenuta assenza di intenzione circa l'origine criminale dei valori patrimoniali riciclati (v. infra consid. 4.5) nonché la non realizzazione dei crimini a monte (v. infra consid. 4.6). 
 
4.1.  Prescrizione del riciclaggio di de  naro aggravato   
Prima di vagliare le censure ricorsuali, si giustifica chinarsi sulla problematica della prescrizione dell'azione penale con riguardo anche al riciclaggio di denaro aggravato. L'atto di accusa del 27 maggio 2015 contempla in proposito 501 capi d'imputazione su un arco temporale di 4 anni, dal 31 maggio 2000 (capo d'accusa 1.1.1) al 20 aprile 2004 (capo d'accusa 1.1.501). Con decisione sulle questioni pregiudiziali del 28 novembre 2016, il TPF ha abbandonato il procedimento per intervenuta prescrizione in relazione ai capi d'accusa 1.1.1-1.1.167 e, con la sentenza del 30 gennaio 2017, pure in relazione ai capi d'accusa 1.1.168-1.1.189, le rispettive fattispecie essendo occorse oltre 15 anni prima. Questo abbandono non è contestato dal MPC. 
 
I capi d'accusa 1.1.190-1.1.290 si riferiscono a fatti commessi fino al 24 settembre 2002, sotto l'egida del vecchio diritto della prescrizione, mentre quelli 1.1.291-1.1.501 riguardano fatti commessi a partire dal 2 ottobre 2002, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla prescrizione. L'azione penale per riciclaggio di denaro aggravato si prescrive in 15 anni secondo sia il vecchio sia il nuovo diritto (v. [vecchio] art. 305 bis n. 2 unitamente ai combinati disposti di cui ai vecchi art. 70 cpv. 1 lett. b  cum 72 n. 2 CP rispettivamente all'art. 97 cpv. 1 lett. b CP). Al primo gruppo dei capi d'accusa resta applicabile la vecchia normativa sulla prescrizione, quella nuova non essendo più favorevole all'autore (v. art. 389 CP). Per loro è infatti intervenuta la prescrizione nelle more della procedura dinanzi a questo Tribunale, tenuto conto che la decisione impugnata non costituisce una sentenza di condanna e non ne ha quindi interrotto il decorso (DTF 116 IV 80 consid. 1). L'abbandono del procedimento pronunciato dal TPF può di conseguenza essere confermato in relazione ai capi d'accusa 1.1.190-1.1.290. Per contro, in virtù dell'art. 97 cpv. 3 CP la sentenza impugnata, emanata il 30 gennaio 2017, ha estinto la prescrizione per i capi d'accusa 1.1.291-1.1.501, ragione per cui occorre procedere all'esame delle censure ricorsuali. Si rileva comunque che i fatti per i quali è intervenuta la prescrizione dell'azione penale possono essere presi in considerazione per valutare l'illiceità di quelli successivi (v. sentenza 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 7.2).  
 
4.2.  L'aggravante generica   
Si rende colpevole di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2015) chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine. Giusta l'art. 305bis n. 2 CP sussiste riciclaggio di denaro aggravato segnatamente se l'autore agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). Queste aggravanti costituiscono delle circostanze personali giusta l'art. 27 CP (TRECHSEL/PIETH, in Schweizerisches Strafgesetzbuch: Praxiskommentar, 3 aed. 2018, n. 23 ad art. 305 bis CP; ACKERMANN/ZEHNDER, in Kriminelles Vormögen, Kriminelle Organisationen, vol. 2, 2018, § 11 n. 716). Come si evince dall'uso dell'avverbio "segnatamente", l'art. 305bis n. 2 CP non enumera in modo esaustivo i casi gravi di riciclaggio di denaro. Sono quindi immaginabili ulteriori costellazioni in cui è possibile ammettere il reato di riciclaggio di denaro aggravato. È tuttavia necessario che il comportamento appaia sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo di una gravità analoga a quella degli esempi forniti dalla norma, che fungono da parametro di giudizio (sentenze 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 9.7.2 e 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 6.2 e 6.3). In quest'ottica appare dunque opportuno illustrare brevemente i casi gravi menzionati esplicitamente a titolo esemplificativo dalla disposizione.  
 
4.2.1. La forma aggravata di riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis n. 2 lett. a CP costituisce un caso d'applicazione specifico della fattispecie di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP (sentenza 6S.229/2005 del 20 luglio 2005 consid. 1.2.2, 1.4 e 1.5, in SJ 2006 I pag. 125). L'autore deve agire come membro di un'organizzazione criminale. Il riciclaggio da esso compiuto rappresenta dunque un atto di partecipazione all'organizzazione di cui all'art. 260ter CP (DTF 129 IV 271 consid. 2.4), sanzionabile sulla base dell'art. 305bis n. 2 lett. a CP (DTF 137 IV 33 consid. 2.5.1). Il particolare grado di pericolosità insito in questa forma aggravata di reato risiede nel fatto che il riciclatore opera con alle spalle un'organizzazione criminale sulla cui forza finanziaria e relativa assenza di scrupoli può fare affidamento (messaggio del 12 giugno 1989 a sostegno di una modifica del codice penale svizzero, FF 1989 II 861 n. 232.2).  
 
4.2.2. La nozione di banda giusta l'art. 305bis n. 2 lett. b CP corrisponde a quella della forma aggravata di furto (art. 139 n. 3 CP), di rapina (art. 140 n. 3 CP) e di infrazione alla LStup (art. 19 cpv. 2 lett. b LStup; sentenza 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 9.6.2). La costituzione di una banda è considerata perniciosa perché rafforza il singolo autore sotto il profilo fisico e psichico, rendendolo particolarmente pericoloso e facendo prevedere la commissione di ulteriori reati (DTF 135 IV 158 consid. 2). In ambito di riciclaggio di denaro, il grado di pericolosità della banda risiede inoltre nel particolare potenziale di dissimulazione insito in un gruppo di persone che opera ripartendosi i compiti (FF 1989 II 862 n. 232.2).  
 
4.2.3. La qualificazione del mestiere di cui all'art. 305bis n. 2 lett. c CP coincide con quella prevista in caso di infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 2 lett. c LStup; DTF 122 IV 211 consid. 2d). Oltre alla grossa cifra d'affari o, alternativamente, al guadagno considerevole (v. sentenza 6P.109/2006-6S.225/2006 dell'8 agosto 2006 consid. 4.1), l'aggravante presuppone che l'autore commetta l'illecito con l'intento di ottenere dei redditi relativamente regolari, perché è precisamente quando egli conta su tali cespiti delittuosi per finanziare parte del suo stile di vita che diventa pericoloso per la società (DTF 129 IV 253 consid. 2.2).  
 
4.2.4. Ad oggi il Tribunale federale ha ritenuto l'aggravante generica del riciclaggio di denaro solo in due casi: nella sentenza 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 e nella sentenza 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019.  
 
Nella prima sentenza citata, questo Tribunale ha considerato conforme al diritto federale la condanna di un avvocato per titolo di riciclaggio di denaro aggravato nella forma generica. Agendo nell'ambito della sua attività professionale, da cui traeva il suo sostentamento economico, e investendo al proposito un tempo considerevole, egli aveva riciclato per conto del suo cliente valori patrimoniali provenienti da una truffa in investimento per un importo totale di circa fr. 3.4 milioni, commettendo numerosi atti vanificatori della confisca mediante una vasta serie di transazioni finanziarie nel corso di un lungo periodo (oltre 3 mesi) e percependo un onorario pari a fr. 20'000.--. L'autore aveva inoltre accettato due assegni girati in bianco, compiuto altri atti riciclatori non necessari per gli scopi perseguiti dal suo mandante e incassato un terzo assegno malgrado il rifiuto posto da una banca a causa della mancata indicazione dell'origine dei fondi. Questo comportamento è stato considerato di una gravità paragonabile, tanto oggettivamente quanto soggettivamente, a quella del caso grave giusta l'art. 305bis n. 2 lett. c CP (sentenza 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 6.3; critici al riguardo URSULA CASSANI, in Commentaire romand, Code pénal, vol. II, 2017, n. 47 e 49 ad art. 305 bis CP; ACKERMANN/ZEHNDER, op.cit., § 11 n. 740).  
 
Più recentemente, il Tribunale federale ha confermato la condanna per titolo di riciclaggio di denaro aggravato nella sua forma generica nei confronti di tre imputati: il primo forniva il denaro, il secondo fungeva da prestanome e il terzo metteva a disposizione le proprie conoscenze in materia bancaria. Dando prova di un'inconsueta determinazione criminale, avevano commesso numerosi atti vanificatori sull'arco di più anni per importi milionari, frutto di diversi crimini (truffa e rapimento), creando, rispettivamente utilizzando numerose e complesse strutture, ed effettuando operazioni finanziarie particolarmente opache e variegate sul piano internazionale. Oltre a quella generica, sono state ritenute anche le aggravanti della banda e del mestiere (sentenza 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 9, in particolare consid. 9.7.3 e 9.7.6). 
 
4.2.5. In altre sentenze il Tribunale federale ha tuttavia negato sussistere un caso grave di riciclaggio di denaro nella variante generica, procedendo sostanzialmente a un paragone delle fattispecie con quella di cui alla sentenza 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011.  
 
Nella sentenza 6B_217/2013 del 28 luglio 2014 (riprodotta in RtiD 2015 I pag. 688), nonostante gli atti di riciclaggio fossero numerosi, riguardassero importi milionari e si fossero protratti, a fase alterne, per un lungo periodo di tempo, il comportamento dell'imputato non è stato considerato di un'intensità, di una gravità e di una pericolosità tale da doverlo qualificare addirittura come un crimine. Egli non aveva agito nell'ambito della sua attività professionale e neppure aveva tratto un guadagno dal riciclaggio di denaro, le operazioni contestategli consistendo in trasferimenti da conto a conto (con cifrature o cambiamento di titolarità e/o modifica dell'avente diritto economico), chiusure di relazioni bancarie, consumazione dei valori patrimoniali, nonché manipolazioni di denaro con smobilitazione a contanti e successivo spallonaggio attraverso la frontiera (sentenza citata consid. 4.2 e 4.3). 
 
Successivamente, nella sentenza 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016, questo Tribunale ha ritenuto che il comportamento rimproverato all'imputato non palesava una particolare energia criminale o una speciale perniciosità. Gli venivano contestati l'apertura di un conto bancario intestato a un prestanome, diversi prelievi di denaro per importi sempre diversi tramite quest'ultimo e in correità con un collaboratore bancario, il trasporto e la consegna da parte di suddetto collaboratore del denaro così prelevato, versamenti su conti presso un altro istituto bancario intestati all'imputato rispettivamente a suo fratello del denaro precedentemente prelevato, la consegna del denaro al collaboratore rispettivamente a una terza persona, il deposito del denaro precedentemente prelevato in una cassetta di sicurezza e successivo prelievo e infine la chiusura del conto intestato al prestanome. Tali atti, benché numerosi e riferiti a un importo globale milionario, si concentravano in 9 giorni su un arco temporale di oltre due anni, non erano stati compiuti nell'ambito dell'attività professionale dell'imputato e non avevano procurato un guadagno (sentenza citata consid. 3.2.3). 
 
4.2.6. Nella fattispecie, il TPF ha valutato il caso essenzialmente procedendo a un paragone con la sentenza 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011. Fra le analogie, ha rilevato la molteplicità delle condotte vanificatorie per importi milionari su un lungo lasso temporale. Ha tuttavia evidenziato importanti differenze, in particolare la totale assenza di un reddito proveniente dall'attività di riciclaggio di denaro in quanto tale o di un guadagno che potesse scaturire, sotto il profilo temporale e organico, da un'attività esercitata a titolo professionale o semiprofessionale, come era invece il caso dell'avvocato. La cifra d'affari è sicuramente molto importante, ma da sola non determinante per un'applicazione dell'art. 305 bis n. 2 CP, non avendo una valenza autonoma. Per l'autorità precedente poi né la natura del reato a monte né l'ampio ricorso a costrutti quantitativamente e qualitativamente opachi costituiscono in concreto delle discriminanti del caso grave. L'esistenza di un crimine è infatti già un presupposto del riciclaggio di denaro nella sua variante di base, mentre la complessità delle strutture utilizzate è da ricondurre proprio al reato a monte perché orientata alla sua commissione. In simili circostanze, il TPF ha escluso che il comportamento imputato ad A.________ fosse di una gravità equiparabile ai casi menzionati dall'art. 305 bis n. 2 CP e conseguentemente ha negato sussistere l'aggravante generica del riciclaggio di denaro.  
 
4.2.7. In relazione al mancato riconoscimento di un caso grave di riciclaggio di denaro nella forma generica, il MPC si duole di una motivazione insufficiente della sentenza impugnata, il TPF essendosi limitato in poche pagine a paragonare solo parzialmente quanto rimproverato ad A.________ con la fattispecie di cui alla sentenza 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011, e lamenta una violazione del diritto di essere sentito, nella misura in cui l'autorità precedente non si sarebbe confrontata con tutti gli argomenti sollevati nella requisitoria. Nel merito, il ricorrente rileva che A.________ avrebbe architettato una "macchina da riciclaggio" che gli permetteva di riciclare senza doversi recare personalmente in banca per ogni singola movimentazione di denaro. Egli avrebbe riciclato il denaro principalmente su conti intestati a società di comodo, rispettivamente a suoi prestanomi, che pure figuravano fittiziamente quali beneficiari economici. Secondo il MPC, diversi fattori concorrerebbero a rendere grave l'attività di riciclaggio di denaro in giudizio. In primo luogo, essa sarebbe stata concepita sin dall'inizio da A.________ e poi, in base alle necessità del riciclaggio in corso di esecuzione, adattata, perfezionata e resa più performante. Egli avrebbe creato un sistema di riciclaggio, complesso per il numero delle persone coinvolte e articolato nella coordinazione delle movimentazioni del denaro sui conti, che gli avrebbe permesso di non apparire mai in prima persona. In secondo luogo, A.________ avrebbe reso la sua attività riciclatoria ancor più professionale attraverso professionisti finanziari, strutturandola con un grande dispendio di tempo e di mezzi milionari. I professionisti di cui si sarebbe avvalso, oltre a prestargli i loro servigi in più paesi, gli avrebbero a loro volta procurato altri professionisti con le specifiche competenze da lui richieste. In terzo luogo, A.________ si sarebbe adoperato per riciclare denaro pure per conto di terzi, suoi correi nel reato a monte. In quarto luogo, A.________ avrebbe impiegato il provento illecito, già riciclato, per effettuare ulteriori operazioni da cui trarre un profitto illecito ancora maggiore, non limitandosi quindi a recuperare il bottino del reato a monte e dimostrando così la poliedricità delle sue attività nell'utilizzo e nella destinazione del denaro già riciclato. In quinto luogo, A.________ avrebbe sfruttato le possibilità legali per riciclare il denaro, segnatamente lo scudo fiscale italiano. In sostanza, l'evoluzione dell'attività di riciclaggio di denaro sia dal profilo quantitativo (per gli importi riciclati, i profitti illeciti conseguiti, gli intermediari finanziari coinvolti) sia da quello qualitativo (per gli investimenti di denaro già riciclato) manifesterebbe un climax ascendente e poliedrico d'intensità e gravità criminale. A.________ avrebbe esercitato tale attività come una seconda professione, con atti ripetuti e frequenti durante un lungo periodo, dedicandovi un tempo ragguardevole, nonché importanti energie, dimostrando di essere sempre pronto a reiterare il suo comportamento criminale. Il TPF, continua il ricorrente, avrebbe omesso di considerare tutti questi elementi. Peraltro gli atti incriminati dovrebbero essere qualificati come riciclaggio di denaro aggravato anche alla luce delle sentenze 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 e 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016. Infine, il MPC rimprovera l'autorità cantonale per non essersi confrontata con i decreti d'accusa, cresciuti in giudicato, con cui i correi di A.________ sono stati condannati per riciclaggio di denaro aggravato, né con la sentenza di condanna emanata con rito abbreviato nei confronti di un ulteriore suo correo, anch'essa cresciuta in giudicato, per lo stesso titolo di reato. Trattandosi dei medesimi atti di riciclaggio, quelli imputati ad A.________ dovrebbero essere giudicati nello stesso modo.  
 
4.2.8. Anche secondo l'accusatrice privata J.________ SpA sarebbero in concreto riuniti gli estremi per ammettere un caso grave di riciclaggio di denaro nella variante generica, tenuto conto segnatamente degli importi milionari riciclati, dell'elevato numero e frequenza degli atti vanificatori, nonché della complessità dell'organizzazione di connessioni interpersonali, societarie e bancarie internazionali, stabilite con il coinvolgimento di professionisti finanziari a cui sarebbero state peraltro corrisposte laute remunerazioni.  
 
4.2.9. Per A.________ invece il TPF avrebbe vagliato attentamente l'insieme delle circostanze e correttamente escluso l'esistenza dell'aggravante. Nessun argomento ricorsuale dimostrerebbe peraltro l'erroneità delle differenze del caso di specie rispetto a quello di cui alla citata sentenza 6B_1013/2010 rilevate dall'autorità precedente. Evidenzia come lo stesso MPC non pretenderebbe che abbia tratto un qualsivoglia guadagno dall'imputato riciclaggio di denaro, riconoscendo invero i notevoli costi ingenerati dalle operazioni, ciò che tuttavia sarebbe inconferente per ammettere l'aggravante. Sottolinea in seguito che i contatti avuti con i consulenti commercialisti e tributari, come ritenuto dal TPF, sarebbero stati destinati a strutturare e gestire le operazioni di finanziamento che egli curava per conto di Banca B.B.________. Le sue presenze a X.________, Y.________ e Z.________, avvenute in un lasso di tempo relativamente lungo, sarebbero peraltro cessate al termine delle operazioni di finanziamento da lui curate quale funzionario bancario, a dimostrazione del fatto che non erano finalizzate soprattutto al riciclaggio di denaro. A.________ osserva ancora che, secondo l'accusa, l'origine criminale dei valori patrimoniali sarebbe da ricondurre a reati di natura patrimoniale e quindi a fattispecie di una gravità ben inferiore al genocidio o ai crimini contro l'umanità menzionati dalla dottrina quale possibile aggravante generica del riciclaggio di denaro. Quanto alle condanne cresciute in giudicato di altre persone, evocate dal MPC, rileva che non comporterebbero la presunzione che le relative fattispecie siano accertate e opponibili anche a lui, che non era parte nei procedimenti in questione.  
 
4.2.10. Seppur relativamente succinta, la motivazione della sentenza impugnata, sopra riassunta (v. consid. 4.2.6), appare sufficiente. Il TPF infatti espone le ragioni che lo hanno indotto a negare la sussistenza di un caso grave ai sensi dell'art. 305 bis n. 2 CP, tra cui in particolare l'assenza di un reddito o guadagno connesso al riciclaggio di denaro.  
 
Ciò premesso, il ragionamento dell'autorità precedente risulta problematico sotto vari aspetti. Innanzitutto sembra identificare il caso grave generico del riciclaggio di denaro unicamente con la sentenza 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011, perché il TPF non si è limitato a ispirarsene, ma ha operato una sorta di sussunzione della fattispecie a quella della citata sentenza. Tale sussunzione peraltro non convince. Pur riconoscendo un'intensità temporale degli imputati atti di riciclaggio simile a quella della menzionata giurisprudenza e l'importante entità della cifra d'affari, il TPF pone l'accento sull'assenza di un reddito proveniente dall'attività di riciclaggio in quanto tale, elemento che differenzierebbe in modo sostanziale il caso concreto. Disattende però che l'avvocato aveva riciclato per conto di terzi, mentre A.________ è accusato di aver riciclato soprattutto (ma non solo) per conto proprio. 
 
Senza alcuna motivazione l'autorità precedente ha negletto di considerare, con ciò violando il diritto di essere sentito del MPC, i costi connessi al riciclaggio di denaro e ha omesso qualsiasi accertamento al riguardo. Secondo l'accusa, A.________ avrebbe pagato, tra gli altri, K.________ per il suo ruolo di "sponda" in Banca O.________ prima e in Banca P.________ dopo. Orbene, con sentenza del 9 dicembre 2013 emanata con rito abbreviato, richiamata dal MPC e menzionata nella sentenza impugnata (incarto 022 03 0102 seg.), lo stesso TPF ha riconosciuto K.________ autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato anche perché commesso per mestiere. Qualora questo mestiere fosse stato finanziato da A.________, potrebbero sussistere gli estremi per ammettere la realizzazione di un caso grave di riciclaggio di denaro nella sua forma generica. Non si vede infatti perché colui che fa il mestiere del riciclaggio dovrebbe essere trattato diversamente da colui che alimenta tale mestiere e quindi la pericolosità che ne deriva (v. supra consid. 4.2.3), beneficiando però dell'attività vanificatoria. In una simile costellazione il comportamento di quest'ultimo apparirebbe di una gravità analoga a quello descritto dall'art. 305 bis n. 2 lett. c CP.  
A ciò aggiungasi che, sempre secondo la tesi accusatoria sulla quale senza ragioni il TPF non si pronuncia, A.________ avrebbe investito il prodotto del reato a monte per effettuare ulteriori successive operazioni da cui trarre un profitto illecito ancora maggiore, come ad esempio l'operazione "Q.________". Nella misura in cui si accertasse che i supposti illeciti investimenti perseguivano (anche) lo scopo di occultare il provento di un crimine pregresso (v. sulla questione DTF 128 IV 117 consid. 7f), decadrebbe e risulterebbe arbitraria allora la conclusione per cui l'ampio uso di costrutti opachi sia da ricondurre al reato a monte, perché sarebbe in realtà funzionale anche al riciclaggio in quanto tale. Rilevasi che operazioni finanziarie particolarmente opache sul piano internazionale possono giustificare, insieme ad altri elementi, l'applicazione dell'aggravante generica di cui all'art. 305bis n. 2 CP (v. sentenza 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 9.7.6). Le obiezioni dell'opponete A.________ in merito all'operazione "Q.________" risultano vane, dal momento che il TPF nulla ha accertato sulla provenienza del capitale investito nella stessa o sullo scopo perseguito. Se ha accennato a tale investimento, lo ha fatto nell'ottica di esaminare l'aspetto soggettivo del riciclaggio di denaro, tematica che sarà affrontata in seguito (v. infra consid. 4.5). 
 
Nemmeno il TPF si è chinato sulla "macchina da riciclaggio" che A.________ avrebbe, secondo l'accusa, architettato sin dall'inizio e poi, in base alle necessità, adattato, perfezionato e professionalizzato, con il coinvolgimento di numerosi prestanomi, di professionisti finanziari e l'utilizzo di molte società di comodo. Se accertata, sarebbe sintomatica di particolari energia e tenacia criminali, rivelatrice di un'articolata attività e di un elevato potenziale di dissimulazione (v.  mutatis mutandis supra consid. 4.2.2). L'accusa ha avanzato pure che A.________ si sarebbe prestato a riciclare per conto dei suoi presunti correi nel reato a monte e che avrebbe sfruttato le possibilità legali-fiscali per far riemergere i valori patrimoniali di origine criminale. La sentenza impugnata è tuttavia silente anche su questi punti.  
Violando il diritto di essere sentito del MPC, il TPF non si è pronunciato su elementi pertinenti per l'esito del giudizio, perché rilevanti per determinare se nella fattispecie ricorrano gli estremi di un caso grave di riciclaggio nella sua forma generica (DTF 143 III 65 consid. 5.2). In assenza di accertamenti al riguardo questo Tribunale non può valutare se l'art. 305bis n. 2 CP sia stato correttamente applicato. 
 
4.2.11. Occorre infine rilevare come il richiamo della sentenza 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016 nelle osservazioni di A.________ risulti in concreto infruttuoso. Seppur concernente il medesimo opponente e l'applicazione dell'aggravante generica del riciclaggio, i fatti imputatigli e le circostanze della loro commissione divergono dai capi d'accusa attualmente in giudizio sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, si pensi solo al numero delle operazioni contestategli, delle persone coinvolte a vario titolo e agli importi. A ciò aggiungasi ancora che nel precedente caso il MPC non aveva fatto valere l'importanza dei costi che, secondo l'accusa, l'imputato avrebbe sostenuto per riciclare il denaro.  
 
4.3.  L'aggravante della banda   
L'autore che agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio si rende colpevole di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305 bis n. 2 lett. b CP). Per costante giurisprudenza, una banda è data quando due o più autori si uniscono con la volontà, espressa in modo esplicito o concludente, di compiere insieme, in futuro, più reati indipendenti anche se non ancora chiaramente determinati (DTF 135 IV 158 consid. 2). L'appartenenza a una banda presuppone che sia accertata la volontà dell'autore di compiere congiuntamente una pluralità di infrazioni, in concreto atti sistematici di riciclaggio (v. DTF 124 IV 86 consid. 2b, 286 consid. 2a). La nozione di banda implica un minimo di organizzazione (come per esempio una suddivisione dei ruoli o dei compiti) e una collaborazione di un'intensità sufficiente per poter ravvisare una squadra relativamente stabile e unita, quand'anche effimera (DTF 132 IV 132 consid. 5.2; nozione recentemente ribadita nella sentenza 6B_1145/2016 del 7 aprile 2017 consid. 1.3).  
 
4.3.1. Chinandosi sull'aggravante della banda, il TPF ha innanzitutto ritenuto che, con riguardo ai sodalizi "A.________ - K.________" e "A.________ - I.________", l'atto d'accusa difetta della necessaria precisione. In esso vi è infatti una descrizione generica e indefinita, ma non un elenco o un rinvio univoco a complessi fattuali precisi. Nessun rapporto di correità viene singolarmente descritto. In tal modo il compito di delimitare e individuare i capi d'accusa che, accorpati, darebbero origine alle due distinte bande è lasciato al giudice di merito, laddove incombe in realtà al pubblico ministero. Per l'autorità precedente, ciò configura una violazione del principio accusatorio. Con riferimento invece alle ipotesi accusatorie relative alle bande "A.________ - M.________" e "A.________ - L.________", benché rispettose di tale principio, il TPF non vi ha scorto la manifestazione della volontà degli interessati di associarsi nell'ottica di commettere insieme diverse infrazioni indipendenti. In nessuna delle prospettate bande è poi ravvisabile quell'intensità, quel grado di organizzazione e di ripartizione dei ruoli, quella specializzazione e, di riflesso quel grado di perniciosità di cui alla giurisprudenza. In concreto non ricorre, conclude l'autorità precedente, la tipicità dell'aggravante della banda.  
 
4.3.2. Relativamente alla ritenuta violazione del principio accusatorio, il MPC ritiene che l'eccezione sia tardiva perché sollevata solo nella motivazione scritta della sentenza impugnata e mai invocata neppure dall'imputato. Se considerava l'atto d'accusa non sufficientemente preciso, il TPF avrebbe dovuto rinviarlo al pubblico ministero affinché lo completasse conformemente all'art. 329 cpv. 2 CPP. La problematica non sarebbe stata affrontata neppure nell'ambito dell'esame delle questioni pregiudiziali in violazione dell'art. 339 cpv. 2 e 3 CPP. Secondo il ricorrente, la constatazione della violazione del principio accusatorio unicamente nella sentenza motivata sarebbe pure contraria al principio della buona fede processuale giusta l'art. 3 cpv. 2 lett. a CPP. Sostiene poi che la formulazione dell'atto d'accusa sarebbe chiara e sarebbe stata pure spiegata dettagliatamente in requisitoria. Pertanto, oltre a costituire un formalismo eccessivo, la ritenuta violazione del principio accusatorio sarebbe pure infondata. Ciò posto, il MPC lamenta anche la violazione del diritto di essere sentito, siccome il TPF non si sarebbe confrontato con nessuno degli argomenti di merito e dei mezzi di prova indicati nella sua requisitoria, portandolo così a non applicare l'aggravante dell'art. 305 bis n. 2 lett. b CP. Con riferimento poi ai sodalizi con M.________, rispettivamente con L.________, il ricorrente si duole di una motivazione insufficiente della sentenza impugnata. Anche in questo caso, senza addurre ragioni di sorta, l'autorità precedente avrebbe omesso di misurarsi con gli atti dell'incarto e le argomentazioni dell'accusa, violando il diritto di essere sentito, e avrebbe accertato i fatti in modo arbitrario. Il MPC rileva peraltro che sia M.________ sia L.________ sarebbero già stati condannati per titolo di riciclaggio di denaro aggravato con decreti d'accusa del 21 ottobre 2014 rispettivamente dell'11 maggio 2012 cresciuti in giudicato, e quindi con sentenze passate in giudicato ai sensi dell'art. 354 cpv. 3 CPP. I medesimi atti di riciclaggio imputati ad A.________ dovrebbero pertanto esser giudicati nello stesso modo, ovvero gravi giusta l'art. 305 bis n. 2 lett. b CP.  
J.________ SpA sostiene dal canto suo che l'atto d'accusa rispetterebbe le relative prerogative, nella misura in cui dalla descrizione dei fatti e dei relativi capi d'imputazione emergerebbero l'insieme degli elementi all'origine delle bande con K.________, rispettivamente con I.________. Per il resto, essa rinvia alle argomentazioni ricorsuali del MPC. 
 
4.3.3. Richiamando la sentenza 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016, A.________ sostiene che le operazioni descritte nell'atto d'accusa risulterebbero identiche per modalità di esecuzione con quelle già oggetto della citata sentenza, in cui questo Tribunale ha negato sussistere l'aggravante della banda, l'unica differenza risiedendo nell'origine dei valori patrimoniali. Si tratterebbe dunque di un precedente giurisprudenziale che dovrebbe condurre alla reiezione del ricorso. Ritiene poi di stampo appellatorio le censure del MPC e corretta la conclusione a cui giunge il TPF. Le condanne nei confronti di I.________, M.________, L.________ e K.________ sarebbero state pronunciate in procedimenti distinti, di cui A.________ non era parte, e mediante la procedura del decreto di accusa, rispettivamente la procedura del rito abbreviato. Sarebbe dunque temerario sostenere che l'esistenza di una banda sarebbe un fatto già accertato e incontestato. Infondate, per quanto sufficientemente motivate, sarebbero poi le censure di violazione delle norme del CPP. Rileva in particolare che le carenze dell'atto d'accusa evidenziate dall'autorità precedente costituirebbero degli accertamenti di natura sostanziale e non formale e come tali esclusi dall'ambito dell'esame di cui all'art. 329 cpv. 1 lett. a CPP.  
 
4.3.4. Secondo l'art. 9 cpv. 1 CPP, che sancisce il principio accusatorio, un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. Il principio accusatorio è concretizzato dall'atto d'accusa e assolve una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro salvaguarda i diritti dell'imputato, consentendogli un'adeguata difesa (DTF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1; 133 IV 235 consid. 6.2). Il principio accusatorio implica che il prevenuto sappia con la necessaria precisione quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere condannato, affinché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a). Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa (principio dell'immutabilità dell'atto d'accusa), ma può scostarsi dalla relativa qualificazione giuridica (art. 350 cpv. 1 CPP), purché ne informi le parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi (art. 344 CPP).  
Gli art. 324 segg. CPP disciplinano la promozione dell'accusa. Giusta l'art. 325 cpv. 1 CPP, l'atto d'accusa indica in particolare in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi (lett. f), nonché le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili (lett. g). In altri termini, l'atto d'accusa deve contenere i fatti che, secondo la pubblica accusa, corrispondono a tutti gli elementi costitutivi del reato imputato (sentenza 6B_665/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 1.1). Nella misura in cui per l'imputato è chiaro quale fattispecie gli è rimproverata, l'imprecisione dell'atto di accusa non può condurre al suo proscioglimento. La motivazione dettagliata dell'accusa avviene al dibattimento, incombendo poi al tribunale accertare in modo vincolante i fatti (sentenza 6B_687/2018 del 4 giugno 2019 consid. 3.2). 
 
4.3.5. Nella fattispecie, dopo aver descritto le centinaia di singole imputazioni di riciclaggio di denaro con l'indicazione in particolare della data, del luogo, dell'importo, dell'istituto bancario, del conto, del suo titolare e del suo avente diritto economico, l'atto d'accusa precisa, tra l'altro, che A.________ avrebbe agito "in correità e in banda:  
 
- con K.________, per tutti gli atti di riciclaggio relativi alla movinetazione [recte: movimentazione] dei conti nella sua disponibilità effettiva, immediata o mediata, presso Banca O.________, X.________, e presso Banca P.________, Z.________, 
- con I.________, per gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione dei conti di cui questi era titolare e/o risultava essere beneficiario economico presso Banca O.________, X.________, presso Banca P.________, Z.________ e del conto xxx intestato alla R.________ AG presso Banca S.________, Z.________, 
(...) 
e per tanto quale membro di bande di riciclatori autonome costituitesi per esercitare sistematicamente il riciclaggio dei valori patrimoniali provento dei crimini a monte attraverso intense collaborazioni fra i membri delle stesse, stagliatesi sull'arco di un lungo periodo, caratterizzate da contatti frequenti ed organizzate con ruoli distinti e definiti (...) ". 
 
A prescindere da un'eventuale violazione degli art. 329 e 333 CPP - che a determinate condizioni, in deroga al principio accusatorio, permettono al tribunale adito di fornire al pubblico ministero la possibilità di modificare o completare l'atto d'accusa (sentenza 6B_585/2018 del 3 agosto 2018 consid. 1.1) - la conclusione del TPF sulla violazione del principio accusatorio non può essere tutelata. Benché, al momento di esporre gli elementi della banda, l'atto di accusa non precisi esplicitamente quali operazioni sarebbero state commesse dalle rispettive bande "A.________ - K.________" e "A.________ - I.________", dalla lettura complessiva dello stesso è possibile identificarle senza particolari difficoltà. Prova ne sia che, dalla sentenza impugnata non risulta che l'imputato abbia sollevato obiezioni di sorta sulla questione e neppure nelle sue osservazioni A.________ lo pretende o sostiene che, così come formulato, l'atto d'accusa gli abbia impedito di preparare efficacemente la sua difesa. La descrizione dei due sodalizi criminali contiene infatti i criteri per individuare i singoli capi d'accusa che adempirebbero anche l'aggravante delle distinte bande, ovvero tutti i conti nella disponibilità effettiva di A.________, immediata o mediata, presso due precise banche, rispettivamente i conti di cui I.________ era titolare e/o risultava essere beneficiario economico presso i medesimi istituti bancari, nonché il conto intestato a una determinata società presso un'altra banca. Seppur non estremamente particolareggiata, essa non appare generica e indefinita come invece ritenuto dal TPF. Anche su questo aspetto il ricorso si rivela fondato. Questo Tribunale non può vagliare nel merito l'accusa relativa all'aggravante delle due citate bande e nemmeno l'obiezione di A.________, per cui tale accusa concernerebbe atti sostanzialmente identici a quelli per i quali è già stata negata l'aggravante della banda con sentenza 6B_535/2014, senza che il TPF si sia prima pronunciato al riguardo. 
 
4.3.6. Quanto alle due ulteriori bande "A.________ - M.________" e "A.________ - L.________", seppur laconica, la motivazione della sentenza impugnata appare sufficiente. L'obbligo di motivazione di cui all'art. 80 cpv. 2 CPP, scaturente dal diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., impone alle autorità di menzionare almeno brevemente le ragioni che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre così l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (DTF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2). In concreto il TPF ha illustrato i motivi che lo hanno spinto a escludere la realizzazione dell'aggravante, non scorgendo nello specifico la volontà degli interessati di associarsi nell'ottica di commettere insieme più infrazioni indipendenti, che vada oltre la mera correità, e neppure quell'intensità, quel grado di organizzazione e di ripartizione dei ruoli richiesti dalla giurisprudenza. Trattasi di un accertamento di fatto e come tale censurabile alle condizioni dell'art. 97 cpv. 1 LTF (v. supra consid. 2.2). Le critiche ricorsuali del MPC hanno al riguardo carattere appellatorio. Infatti, benché lamenti un accertamento inesatto dei fatti, si limita ad addurre una serie di fatti e prove negletti dal TPF, senza tuttavia sostanziare alcun arbitrio in merito alla ritenuta assenza di una volontà di costituire una banda. Non spiega in particolare come sia possibile dedurre dai citati elementi l'esistenza di tale volontà, in luogo della semplice correità nei fatti imputati. È pur vero che la sentenza impugnata non fa menzione alcuna dei decreti di accusa emanati a suo tempo nei confronti rispettivamente di M.________ e di L.________ per titolo di riciclaggio di denaro aggravato. Il MPC non pretende tuttavia che tali giudizi possano costituire la prova di quella che poteva essere la volontà di A.________ con riguardo ai diversi sodalizi. Del resto l'autorità precedente era chiamata a pronunciarsi sulla fattispecie imputata ad A.________, e non su casi oggetto di altre procedure. Su questo punto il ricorso si rivela pertanto infondato.  
 
4.4.  L'aggravante del mestiere   
Nelle sue osservazioni, J.________ SpA invoca anche la violazione dell'art. 305 bis n. 2 lett. c CP, perché in concreto sarebbero dati anche gli estremi per ritenere l'aggravante del mestiere. Questa censura esula dall'oggetto del litigio in giudizio, circoscritto dalla sentenza impugnata e dalle conclusioni ricorsuali. Il Tribunale federale non può infatti andare oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF). In concreto il MPC ha postulato, previo annullamento della sentenza impugnata, la condanna di A.________ per titolo di riciclaggio di denaro aggravato nella forma generica e in quella della banda (conclusioni n. 9 e 10). L'aggravante del mestiere non è stata oggetto del giudizio impugnato e neppure risulta mai essere stata prospettata all'imputato, non figurando nell'atto d'accusa. Per queste ragioni, non si giustifica di attardarsi oltre sulla questione.  
 
4.5.  L'aspetto soggettivo   
Sotto il profilo soggettivo, il riciclaggio di denaro è un reato intenzionale e il dolo eventuale è sufficiente (DTF 122 IV 211 consid. 2e). Oltre all'atto vanificatorio in quanto tale, l'intenzione deve riferirsi anche all'origine criminale dei valori patrimoniali oggetto di riciclaggio. L'art. 305bis n. 1 CP esige infatti che l'autore sappia o quanto meno debba presumere che i valori patrimoniali provengono da un crimine. Basta a tal proposito che vi siano elementi che inducano a sospettare la possibilità che i valori patrimoniali siano frutto di un antefatto penalmente rilevante. È quindi sufficiente che l'autore sia a conoscenza di circostanze che portino a intuire l'origine criminosa del denaro, non dovendo per contro sapere quale reato sia stato commesso in concreto (DTF 119 IV 242 consid. 2b). 
 
Quello che l'autore sa, vuole, prende in considerazione sono questioni di fatto (DTF 141 IV 369 consid. 6.3), che vincolano il Tribunale federale, tranne se accertate in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 143 IV 500 consid. 1.1), o in violazione del diritto (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF), e sindacabili in questa sede alle medesime condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF; v. supra consid. 2.2). 
 
4.5.1. Per stabilire se A.________ sapesse o dovesse quantomeno presumere l'origine criminale dei valori patrimoniali oggetto delle imputazioni di riciclaggio di denaro, il TPF ha ritenuto determinante esaminare il grado della sua consapevolezza quanto allo stato di decozione del gruppo J.________, tenuto conto che egli era un soggetto estraneo allo stesso, in seno al quale non ricopriva alcun ruolo formale o sostanziale che sia. A tal fine, si è chinato sulle diverse pronunce italiane e svizzere richiamate dalla pubblica accusa. L'autorità precedente ha innanzitutto mitigato la portata del decreto che dispone il giudizio del 5 aprile 2012 emanato dal Giudice per le indagini preliminari, trattandosi dell'impianto accusatorio nei confronti di A.________ relativo ai reati a monte, in merito ai quali i tribunali italiani non si sono ancora pronunciati. Quanto alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti resa il 5 aprile 2012 dal Giudice per l'udienza preliminare nei confronti di M.________ e di K.________, il TPF ha rilevato che i complessi fattuali costituenti i reati pregressi al riciclaggio di denaro sono stati valutati sotto il profilo oggettivo, senza che fosse invece affrontato in modo organico il tema della consapevolezza di A.________, che è stata semplicemente attestata nelle premesse accusatorie. Neppure nella sentenza yyy del 9 dicembre 2013, con cui il TPF si è pronunciato con rito abbreviato sulle responsabilità penali di K.________, vi è stata una verifica della consapevolezza di A.________ in punto allo stato di dissesto del gruppo J.________. Analogo discorso vale anche per il decreto d'accusa del 14 febbraio 2012 emanato nei confronti di I.________. Con riferimento infine alle ulteriori sentenze italiane invocate dal pubblico ministero, l'autorità precedente non vi ha reperito alcuna disamina sulla consapevolezza di A.________ in merito alla situazione involutiva del gruppo. Passando in seguito al vaglio le ulteriori risultanze predibattimentali e dibattimentali, il TPF non ha riscontrato elementi a sostegno della conoscenza, o comunque della presunzione, di A.________ relativa al fatto che il denaro pervenuto in Svizzera potesse essere frutto di negozi che avrebbero procrastinato l'emersione del dissesto del gruppo J.________, aumentandone l'indebitamento. Secondo l'autorità precedente, vi sono al contrario indizi di segno opposto rilevati proprio dalle autorità giudiziarie italiane, meglio in grado di valutare i contorni e la portata degli antefatti criminali commessi sul loro territorio. Trattasi segnatamente dell'operazione di investimento di A.________ in titoli obbligazionari di una società riconducibile al gruppo J.________ per un importo poco inferiore ai 20 milioni di dollari, titoli che egli ha acquistato nel corso del mese di luglio 2003 e poi rivenduto a cavallo fra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2003, nell'imminenza del tracollo del gruppo, per un prezzo inferiore a quello facciale. Riprendendo le considerazioni del Tribunale di Milano nel procedimento per aggiotaggio dei titoli J.________, il TPF ha osservato che difficilmente A.________ avrebbe investito una somma oltremodo importante in tali titoli, se veramente fosse stato consapevole delle reali condizioni economiche in cui già allora versava il gruppo. Ha poi aggiunto che il fatto di serbare i titoli per vari mesi, proprio nella fase finale dell'involuzione della situazione finanziaria di J.________, per poi rivenderli a prezzo scontato, di certo non depone per la consapevolezza dell'imputato quanto allo stato di dissesto del gruppo. Tenuto conto di tutto ciò, l'autorità precedente ha concluso che A.________ non sapesse e neppure dovesse presumere che i valori patrimoniali pervenutegli, di cui all'atto di accusa, potessero essere di origine criminale.  
 
4.5.2. In merito ai presupposti soggettivi del reato, il MPC lamenta la violazione del diritto di essere sentito, un accertamento inesatto dei fatti e la violazione dell'art. 305 bis CP. Rimprovera al TPF di non essersi confrontato compiutamente con le conclusioni di varie sentenze italiane nei confronti di K.________, M.________, T.________ e U.________ (per cui A.________ ha conseguito ingenti profitti personali approfittando della situazione di dissesto del gruppo J.________ e dell'impossibilità per lo stesso di trattare condizioni economiche adeguate per i finanziamenti ricevuti) né con il decreto di accusa emesso nei confronti di I.________ (prestanome di A.________, che ha confermato di sapere che questi traeva un profitto personale all'insaputa di Banca B.B.________ e di J.________) e ancor meno con le dichiarazioni di U.________ (secondo cui era sul tavolo di ogni trattativa lo scostamento tra il debito reale e il debito di bilancio). I "riscontri di segno opposto" rilevati dall'autorità precedente sarebbero frutto di un accertamento inesatto dei fatti: l'acquisto di titoli sarebbe infatti stato funzionale al completamento del reato a monte, in particolare dell'operazione Q.________, come risulterebbe dalla nota della Polizia giudiziaria italiana, con cui il TPF non si misurerebbe e sulla quale i giudici italiani si sarebbero fondati per emettere le sentenze di condanna di T.________, U.________, K.________, rispettivamente M.________. Secondo il MPC, il TPF avrebbe escluso la bancarotta fraudolenta e l'usura, quali reati a monte del riciclaggio, contro l'evidenza dei fatti e senza svolgere alcuna istruzione dibattimentale al riguardo, limitandosi a interrogare A.________ e a recepire in modo acritico le sue dichiarazioni. Avrebbe rifiutato di interrogare quale teste l'Ufficiale di Polizia giudiziaria italiana coordinatore delle indagini sul reato a monte, dal momento che gli atti relativi al procedimento penale in Italia erano compresi nell'incarto, atti che tuttavia neppure avrebbe considerato.  
 
J.________ SpA si associa alle considerazioni del MPC. 
 
4.5.3. Precisando di non essere ad oggi stato condannato da alcun tribunale per il supposto reato a monte del riciclaggio, A.________ rileva come il MPC nemmeno tenti di dimostrare che le sentenze italiane richiamate nel gravame accertino la sua consapevolezza del dissesto delle società del gruppo J.________, tenuto conto peraltro della sua veste di extraneus. Le censure ricorsuali sarebbero appellatorie, non dimostrando il carattere insostenibile delle conclusioni del TPF né la manifesta erroneità dei fatti su cui poggiano. Sostiene che l'autorità precedente avrebbe ritenuto non attendibili o comunque non sufficienti le dichiarazioni di U.________, oltretutto non rilasciate in contraddittorio, in relazione alla sua consapevolezza sullo stato del gruppo. Sottolinea l'assenza di prove in proposito e la mancata dimostrazione che le operazioni creditizie da egli strutturate contribuirono ad aggravare lo stato di dissesto del gruppo.  
 
4.5.4. Nell'atto di accusa del 27 maggio 2015, il reato a monte del riciclaggio di denaro è descritto con l'ausilio del decreto che dispone il giudizio, emanato dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma nei confronti, tra gli altri, di A.________, in relazione a operazioni di finanza strutturata volte a fornire finanziamenti a società del gruppo J.________, in stato di decozione. Le delineate condotte criminali, in ragione dei profitti ottenuti tra gli altri dallo stesso A.________ e dei costi delle operazioni, sono indicate corrispondere nel diritto svizzero al reato di amministrazione infedele giusta l'art. 158 n. 1 cpv. 3 CP, rispettivamente a quello di usura ai sensi dell'art. 157 CP, mentre nel diritto italiano a quelli di bancarotta fraudolenta, rispettivamente di usura.  
Se il reato di usura giusta l'art. 157 CP presuppone in particolare lo sfruttamento di uno stato di bisogno di una persona, che può essere anche una persona giuridica (DTF 80 IV 15 consid. 1), così non è per quello di amministrazione infedele ex art. 158 CP (sui relativi elementi costitutivi v. DTF 142 IV 346 consid. 3.2). L'esame della consapevolezza di A.________ quanto allo stato di dissesto del gruppo J.________ effettuato dal TPF è dunque rilevante unicamente nell'ambito delle fattispecie di usura, ma non in quelle di amministrazione infedele. Del resto l'autorità precedente neppure pretende che tale consapevolezza sia un requisito secondo il diritto italiano (v. art. 305 bis n. 3 CP) e neanche A.________ lo sostiene nelle sue osservazioni, pur rilevando che l'atto d'accusa vi faccia esplicito riferimento nel descrivere la condotta a monte del riciclaggio. È quindi a ragione che il MPC le rimprovera di essere partita da una tesi errata quantomeno con riguardo al reato di amministrazione infedele.  
 
Ciò posto, con riferimento all'usura, la valutazione delle diverse decisioni italiane sul reato a monte effettuata dal TPF non appare arbitraria, perché effettivamente le stesse non vagliano la posizione di A.________ e quindi cosa egli potesse sapere o presumere sullo stato del gruppo J.________. Lo stesso dicasi per le pronunce elvetiche, malgrado possa sembrare alquanto singolare che le persone condannate per riciclaggio di denaro in Svizzera in relazione ad atti imputati anche ad A.________ sapessero o comunque dovessero presumere l'origine criminale dei valori patrimoniali e non invece lo stesso A.________. Nondimeno, senza alcuna spiegazione, l'autorità precedente non si è affatto chinata sulle dichiarazioni rilasciate da U.________ richiamate dall'accusa. Non vi ha minimamente accennato e quindi neppure può, come invece pretende A.________, averle considerate non attendibili, insufficienti o ancora inutilizzabili. Sotto questo profilo il TPF ha pertanto violato il diritto di essere sentito del MPC e quello di ottenere una decisione motivata. È pur vero che, secondo costante giurisprudenza, l'autorità non è tenuta a esaminare ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata dalle parti, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 143 III 65 consid. 5.2). U.________ tuttavia si è espresso su quello che poteva sapere A.________ sulle condizioni del gruppo J.________, di modo che il TPF non poteva esimersi dal valutare le sue dichiarazioni, senza con ciò violare pure il divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti (v. DTF 143 IV 500 consid. 1.1). Certo, l'autorità precedente ha intravisto nell'acquisto da parte di A.________ di titoli obbligazionari di una società riconducibile al gruppo J.________ un elemento in contrasto con una sua consapevolezza sulle condizioni economiche del gruppo. Al riguardo però, come a ragione obiettato dal MPC, il TPF omette di considerare le dichiarazioni rilasciate dallo stesso A.________ al dibattimento, secondo cui l'acquisto dei bond era una condizione posta da Banca B.B.________ per ristrutturare l'operazione di finanziamento Q.________, da cui appunto ha ottenuto i milioni utilizzati per l'acquisto (v. verbale dell'interrogatorio dibattimentale dell'imputato A.________ pag. 62, incarto 482.930.062). Questa affermazione è idonea a relativizzare di molto il ritenuto riscontro di "segno opposto" evidenziato nella sentenza impugnata, nonostante egli abbia conservato i titoli per vari mesi. In effetti, nulla è dato di sapere sulle ragioni, in altre parole se ad esempio li abbia tenuti per scelta o per difficoltà nel trovare nuovi acquirenti. 
 
In sintesi, oltre a violare il diritto di essere sentito del MPC, la conclusione del TPF per cui A.________ non sapesse né dovesse presumere l'origine criminale dei valori patrimoniali, da un lato, poggia su una valutazione delle prove arbitraria perché incompleta, non tenendo conto senza valida ragione di elementi probatori importanti suscettibili di modificare tale conclusione. Dall'altro lato viola i combinati disposti di cui agli art. 158 e 305 bis CP, la realizzazione dell'amministrazione infedele, quale reato a monte, non esigendo una consapevolezza dello stato di dissesto del gruppo J.________.  
 
4.6.  Il crimine a monte   
In ragione del suo carattere accessorio, la fattispecie di riciclaggio di denaro presuppone, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del crimine a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 126 IV 255 consid. 3a). La giurisprudenza non impone tuttavia una "prova stretta" del reato a monte, in particolare non esige che ne siano conosciuti l'autore o le circostanze precise. È sufficiente la certezza che i valori patrimoniali provengono da un crimine. Il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi e il loro riciclaggio è quindi volutamente tenue (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Giusta l'art. 305 bis n. 3 CP, l'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. La questione di sapere se il reato a monte commesso all'estero costituisca un crimine deve essere esaminata secondo il diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa; sentenza 6B_718/2010 del 18 ottobre 2011 consid. 3.5.2, in RtiD 2012 I pag. 217 segg.). Per contro, alla luce del diritto estero, è sufficiente che esso si configuri in un atto penalmente riprensibile per il quale è comminata una pena (v. sentenza 6B_219/2013 del 28 luglio 2014 consid. 3). La qualifica precisa del reato a monte secondo il diritto estero non è determinante. Difatti, nell'ambito dell'art. 305 bis n. 3 CP, trova applicazione il principio della doppia punibilità astratta, sicché non occorre che i fatti alla base del reato a monte rivestano la medesima qualifica giuridica nella legislazione svizzera e in quella estera (v. DTF 136 IV 179 consid. 2).  
 
4.6.1. Chinandosi a titolo abbondanziale sui crimini pregressi al riciclaggio di denaro, il TPF non li ha ritenuti dati. Per quello descritto al capo 1a dell'atto d'accusa, qualificato come amministrazione infedele sulla scorta della doppia punibilità astratta, l'autorità precedente ha concluso che l'assenza di consapevolezza circa lo stato di decozione in cui versava il gruppo J.________ si estendeva anche al reato a monte. Per quanto attiene ai capi 1b e 1c relativi all'usura, il TPF ha rilevato che l'assenza di tale consapevolezza non potesse militare per una contezza in capo ad A.________ dello stato di bisogno in cui versava il gruppo, a detrimento del quale avrebbe commesso il reato. Infine, in relazione al capo 1d sussumibile nel diritto svizzero sotto il reato di amministrazione infedele, esso non ha potuto accertare la ricorrenza di un concorso dell'extraneus A.________ con gli intranei con il fine ultimo di porre in essere condotte distrattive a danno del gruppo. L'autorità precedente ha anche dubitato del nesso tra il crimine a monte e i vantaggi economici pervenuti in Svizzera.  
 
4.6.2. Il MPC lamenta l'ennesima violazione del suo diritto di essere sentito, un accertamento inesatto dei fatti e la violazione dell'art. 305 bis CP. L'autorità precedente avrebbe negletto di valutare tutti gli elementi evocati nella requisitoria, tra cui il rapporto degli esperti finanziari del MPC che evidenzia il collegamento tra le transazioni bancarie svizzere e le complesse operazioni finanziarie alla base del reato a monte perseguito in Italia, le già citate decisioni italiane e le pronunce svizzere, nonché le dichiarazioni dello stesso A.________. Il ricorrente rimprovera inoltre al TPF la violazione del principio del mutuo riconoscimento delle sentenze vigente fra Svizzera e Italia. Peraltro, nel concludere che A.________ non avrebbe partecipato alla commissione del reato a monte, l'autorità precedente ha sconfinato in modo irrito nel campo dell'oggetto del procedimento attualmente in corso innanzi al Tribunale di Parma chiamato appunto a pronunciarsi al riguardo.  
 
Anche su questo punto J.________ SpA si associa alle considerazioni del MPC. 
 
4.6.3. A.________ osserva che, benché la giurisprudenza non imponga la prova stretta del reato a monte, l'accertamento dell'origine criminale dei valori patrimoniali riciclati non potrebbe comunque fondarsi su mere ipotesi accusatorie. Secondo l'atto d'accusa, l'origine criminale sarebbe riferita ad atti qualificabili come reati fallimentari e di bancarotta. Ritiene che la tesi dell'accusa, per cui il reato a monte corrisponderebbe nel diritto svizzero all'amministrazione infedele e non a un reato fallimentare, violerebbe il principio accusatorio, perché non si tratterebbe unicamente di una diversa qualifica giuridica, ma di una condotta materialmente diversa da quella indicata nell'atto d'accusa, che ravvede nell'asserito contributo all'esito di bancarotta un elemento costitutivo del crimine pregresso. L'ipotesi accusatoria è quella dell'autoriciclaggio, sicché è in modo inammissibile, perché contrario al principio accusatorio, che il MPC cerchi adesso di sostenere che, nel contesto della valutazione del reato a monte, non sarebbe rilevante che A.________ abbia secondo il diritto svizzero partecipato all'amministrazione infedele in qualità di complice. Rileva poi che non sarebbe dato di sapere su quali basi si potrebbe ritenere una sua responsabilità penale quale correo dell'amministrazione infedele di un patrimonio societario che non gli incombeva tutelare o in che modo avrebbe intenzionalmente contribuito al danno patrimoniale sfociato nel dissesto del gruppo J.________. Anche una sua partecipazione a titolo accessorio sarebbe da escludere, perché presupporrebbe l'intenzionalità di favorire con operazioni creditizie l'insolvenza e il fallimento del gruppo. Tenuto conto dell'accertata assenza di consapevolezza circa lo stato di decozione del gruppo, non sarebbe possibile ritenere che egli abbia partecipato alle condotte criminali. Difetterebbe inoltre la prova che le operazioni di finanziamento abbiano cagionato un danno alle società e aggravato il loro dissesto. Sostiene infine che, nel diritto italiano, il fallimento non è condizione di punibilità, bensì elemento costitutivo del reato fallimentare. L'origine dei fondi non sarebbe stata obbiettivamente qualificabile come criminale quando avvennero le imputate operazioni di riciclaggio, essendo queste ultime antecedenti alle dichiarazioni di fallimento. Secondo A.________ andrebbe quindi negata la sussistenza della doppia punibilità.  
 
4.6.4. Giova in primo luogo rilevare che le obiezioni dell'opponente A.________ si dipartono in parte da una giurisprudenza superata in materia di bancarotta fraudolenta del diritto italiano. Secondo gli sviluppi più recenti della Quinta sezione penale della Corte Suprema di Cassazione italiana, la dichiarazione del fallimento costituisce una condizione obiettiva (estrinseca) di punibilità del reato di bancarotta fraudolenta e non quindi un elemento costitutivo dello stesso (v. sentenza della Corte di cassazione italiana, Sezione V penale, n. 13910 dell'8 febbraio 2017, in Il Foro italiano 2017 II pag. 365). Quanto alla pretesa violazione del principio accusatorio, che egli sembra invocare per la prima volta in questa sede, potrà se del caso avvalersene dinanzi al TPF a cui la causa dev'essere comunque rinviata per nuovi accertamenti per le ragioni già esposte in precedenza e per quelle che seguono.  
 
Ciò premesso, la conclusione dell'autorità precedente in merito alla mancata realizzazione dei crimini a monte poggia esclusivamente sull'accertamento dell'assenza di consapevolezza di A.________ circa lo stato di decozione del gruppo J.________. Come visto però questo accertamento è arbitrario perché svolto senza valutare elementi di prova importanti e contrario al diritto (v. supra consid. 4.5). Peraltro, difettando una compiuta motivazione al riguardo, mal si comprende come il TPF possa ritenere non dati gli elementi costitutivi delle fattispecie penali in presenza di decisioni italiane di condanna, cresciute in giudicato, relative ai reati a monte emanate nei confronti dei vertici del gruppo nonché di M.________ e K.________. A tali giudizi, benché evocati dall'accusa, il TPF nemmeno accenna, violando così sia il diritto di essere sentito del MPC sia il divieto dell'arbitrio nella valutazione delle prove. Che i reati a monte non siano eventualmente imputabili a A.________, nei confronti del quale è tuttora pendente il processo in Italia, è questione distinta da quella di sapere se sussista un antefatto penalmente rilevante e se costituisca un crimine secondo il diritto svizzero. Arbitrario, perché immotivato, è anche il dubbio espresso sull'esistenza di un nesso sufficientemente stretto fra il reato pregresso commesso ai danni di società del gruppo J.________ e i vantaggi economici giunti in Svizzera. L'autorità precedente non spiega su cosa fondi tale dubbio e nemmeno valuta, senza addurre ragioni di sorta, quanto evidenziato nel rapporto degli esperti finanziari del MPC esplicitamente richiamato dall'accusa. Anche su questo punto pertanto il ricorso si rivela fondato. 
 
4.7. Visto quanto precede l'abbandono del procedimento in relazione ai capi d'accusa 1.1.291-1.1.501 risulta contrario al diritto. Il TPF deve chinarsi nuovamente sulle imputazioni di riciclaggio di denaro aggravato (nella forma generica e in quella della banda per quanto concerne i sodalizi "A.________ - K.________" e "A.________ - I.________"), pronunciandosi sugli elementi pertinenti sollevati dall'accusa e accertando i fatti determinanti dopo una compiuta valutazione delle prove. Qualora, in esito a tali accertamenti, risultassero dati gli estremi sia per riconoscere le aggravanti e sia per ammettere la realizzazione dell'aspetto soggettivo del reato in punto all'origine criminale dei valori patrimoniali, il TPF non potrà esimersi dall'esaminare nel dettaglio i singoli capi d'imputazione, che nella sentenza impugnata sono dati solo teoricamente per acquisiti, e determinare se costituiscano delle condotte vanificatorie ai sensi dell'art. 305bis CP.  
 
5. L'accusa di istigazione alla falsità in documenti  
 
Riguardo all'accusa di ripetuta istigazione alla falsità in documenti relativa a formulari A dal contenuto inveritiero, il TPF ha abbandonato il procedimento in relazione ai capi d'imputazione 1.2.1 e 1.2.2, per intervenuta prescrizione dell'azione penale, e ha prosciolto A.________ per i restanti capi d'accusa. 
 
5.1. Prima di addentrarsi nei dettagli, occorre vagliare ancora una volta la questione della prescrizione dell'azione penale relativa all'istigazione alla falsità in documenti, precisato che il MPC non contesta l'abbandono già pronunciato dall'autorità precedente.  
 
Il capo d'accusa 1.2.3 si riferisce a fatti occorsi il 24 aprile 2002, o successivamente ma comunque in prossimità di tale data, e quindi sotto il vecchio diritto della prescrizione, mentre i capi d'accusa 1.2.4 e 1.2.5 riguardano fatti commessi rispettivamente il 26 maggio 2003 e il 29 maggio 2004, o successivamente ma comunque in prossimità di tale data, e pertanto posteriormente all'entrata in vigore delle nuove norme sulla prescrizione. L'azione penale per istigazione alla falsità in documenti si prescrive in 15 anni secondo sia il vecchio sia il nuovo diritto (v. art. 24 cpv. 1 e [vecchio] art. 251 n. 1 CP unitamente ai combinati disposti di cui ai vecchi art. 70 cpv. 1 lett. b  cum 72 n. 2 CP rispettivamente all'art. 97 cpv. 1 lett. b CP). Al capo d'imputazione 1.2.3 resta applicabile la vecchia disciplina della prescrizione, quella nuova non essendo più favorevole all'autore (v. art. 389 CP). Nelle more della procedura dinanzi a questo Tribunale, è infatti intervenuta la prescrizione, considerato che la decisione impugnata, prosciogliendo A.________ dalla relativa accusa, non ne ha interrotto il decorso (DTF 116 IV 80 consid. 1). Per i restanti capi d'imputazione, invece, la prescrizione è estinta in seguito all'emanazione, il 30 gennaio 2017, della sentenza del TPF (art. 97 cpv. 3 CP).  
 
5.2. Giusta l'art. 251 n. 1 CP, si rende colpevole di falsità in documenti in particolare chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica o fa uso, a scopo d'inganno di un tale documento (sugli elementi costitutivi del reato v. tra tante DTF 142 IV 119 consid. 2.1 e 2.2 nonché 141 IV 369 consid. 7.4; sulla natura di documento del formulario A v. sentenza 6B_844/2011 del 18 giugno 2012 consid. 2.2, in SJ 2013 I pag. 114 con rinvii).  
 
È punibile in qualità di istigatore chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto, purché il reato sia stato commesso (art. 24 cpv. 1 CP). L'istigatore deve esercitare un'influenza psichica diretta sulla formazione dell'altrui volontà. L'istigazione non costituisce un reato indipendente, bensì una forma di partecipazione all'infrazione commessa da altri (DTF 144 IV 265 consid. 2.3.2). Gli elementi costitutivi oggettivi corrispondono a quelli del reato commesso dall'istigato (DTF 128 IV 11 consid. 2a e rinvii). Sotto il profilo soggettivo, l'istigazione richiede l'intenzionalità che deve riferirsi, da un lato, alla provocazione della decisione di passare all'atto e, dall'altro, all'esecuzione dell'atto da parte dell'istigato (DTF 127 IV 122 consid. 4a). Il dolo eventuale è sufficiente. Occorre dunque che l'istigatore abbia saputo e voluto o, quantomeno, preso in considerazione e accettato che il suo intervento era idoneo a persuadere l'istigato a commettere il reato (DTF 128 IV 11 consid. 2a). Una persona può determinare altri a far commettere un reato da un terzo. Si è allora in presenza di un'istigazione indiretta o di secondo grado. Secondo la giurisprudenza, anche l'istigatore indiretto è punibile sulla base dell'art. 24 CP, la sua partecipazione non risultando meno colpevole perché l'istigato si serve di una terza persona invece di agire personalmente (DTF 73 IV 216 consid. 2a, recentemente ribadita nella sentenza 6B_920/2013 del 18 maggio 2015 consid. 8.1, non pubblicato in DTF 141 IV 201). 
 
5.3. Il capo d'accusa 1.2.4 imputa ad A.________, in breve, di avere intenzionalmente determinato V.________ a dichiararsi, come in effetti avrebbe fatto, contrariamente al vero, beneficiaria economica dei valori patrimoniali depositati sul conto a lei intestato, sottoscrivendo il relativo formulario A.  
 
Constatata l'assenza di condanne a carico di quest'ultima in relazione al menzionato formulario, il TPF ha rilevato che dal fascicolo penale non si evince un rapporto di causalità tra l'imputato atto di incitamento e la decisione dell'istigata di indicare se stessa quale avente diritto economico del conto e neppure un'influenza psichica diretta di A.________ sulla formazione della volontà della donna. Questi ha negato ogni suo coinvolgimento, mentre ella si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Secondo l'autorità precedente, non è lecito desumere l'istigazione dal fatto che egli abbia ottenuto una procura sul conto e sulla cassetta di sicurezza ad esso collegata e neppure dalla circostanza che l'abbia accompagnata all'apertura della relazione bancaria. 
 
5.3.1. Il MPC biasima il TPF per non essersi confrontato con i fatti e gli argomenti giuridici sollevati nella requisitoria, a cui rinvia quale parte integrante del ricorso. Si duole inoltre di un accertamento manifestamente inesatto dei fatti e della violazione dell'art. 24 cpv. 1 unitamente all'art. 251 n. 1 CP. Riferendosi a dottrina e giurisprudenza, osserva innanzitutto che l'istigatore può essere punito a prescindere dal perseguimento e dalla condanna dell'autore del reato. Si richiama poi alla sentenza 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016, con cui questo Tribunale ha confermato la condanna dello stesso A.________ per aver istigato I.________ alla falsità in documenti. Secondo il MPC, gli argomenti ritenuti nel menzionato giudizio varrebbero anche per l'istigazione di V.________.  
 
Per J.________ SpA gli accertamenti esperiti dal MPC sarebbero pertinenti e lascerebbero concludere circa la sussistenza del reato di istigazione a falsità in documenti in capo ad A.________, in veste di ideatore e preposto alla banda a fini di riciclaggio. 
 
A.________ osserva invece che l'imputazione in giudizio costituirebbe una mera ipotesi accusatoria non dimostrata. Le argomentazioni ricorsuali si scontrerebbero con l'insindacabile accertamento dell'assenza di qualsiasi prova relativa alla presunta istigazione. 
 
5.3.2. Nell'ambito della partecipazione accessoria e quindi dell'istigazione, il Tribunale federale segue la teoria dell'accessorietà limitata (sentenza 6S.307/2002 dell'8 ottobre 2002 consid. 2.1). La punibilità del partecipante accessorio presuppone unicamente l'esistenza di un comportamento dell'autore principale oggettivamente contrario al diritto, ovvero un comportamento che adempie gli elementi oggettivi del reato, ma non dipende dalla colpevolezza o dall'imputabilità del reato all'autore principale (v. DTF 144 IV 265 consid. 2.3.2; v. pure sentenza 6B_1021/2013 del 29 settembre 2014 consid. 6.2 con rinvii). Nella fattispecie, come a ragione obiettato nel gravame, nulla è pertanto possibile dedurre dall'assenza di condanne a carico di V.________.  
 
Ciò premesso, la sentenza impugnata stabilisce l'assenza di un influsso psichico sulla formazione della volontà di quest'ultima. Trattasi di un accertamento di fatto che vincola questo Tribunale (art. 105 cpv. 1 LTF), dal momento che le censure ricorsuali non sostanziano al riguardo arbitrio di sorta (v. art. 97 cpv. 1 LTF), ma si riducono a considerazioni di stampo appellatorio. Per il resto, l'impugnativa non adempie le esigenze di motivazione poste dalla LTF, nella misura in cui il MPC si limita a rinviare alle argomentazioni della sua requisitoria, senza precisare quali elementi avrebbe sollevato con la stessa, pertinenti per l'esito della causa, e sui quali il TPF avrebbe omesso di pronunciarsi. 
 
Si rivela infruttuoso anche il richiamo alla sentenza 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016 consid. 5.3. Fondandosi sui fatti accertati dall'autorità precedente, non confacentemente censurati e quindi vincolanti, questo Tribunale aveva confermato la condanna di A.________ per titolo di istigazione alla falsità in documenti. Oltre a un accordo con l'istigato sull'apertura di un conto bancario, era stato evidenziato che solo A.________ aveva un interesse materiale diretto a indicare l'istigato quale avente diritto economico dei valori patrimoniali ivi depositati. Nulla di simile è però accertato nella fattispecie. 
 
In assenza di un'influenza psichica sulla formazione della volontà di V.________, non può sussistere istigazione, di modo che il proscioglimento pronunciato dal TPF non viola il diritto. 
 
5.4. Il rimprovero mosso ad A.________ con il capo d'accusa 1.2.5 consiste nell'aver intenzionalmente determinato W.________ a fare uso, come in effetti ha fatto, del formulario A concernente il conto a questi intestato, sul quale lo stesso aveva precedentemente attestato, contrariamente alla verità, di essere unitamente alla moglie il beneficiario economico del denaro depositato sul conto.  
 
Dopo aver evidenziato che W.________ è stato condannato per falsità in documenti, il TPF ha rilevato che non conosceva A.________ e che ha agito su sollecitazione di M.________. Anche quest'ultimo è stato condannato per istigazione alla falsità in documenti, avendo reclutato W.________ attraverso Internet e fatto giungere a Y.________ affinché si prestasse alla sottoscrizione del formulario, previa dazione di USD 10'000.--. Per l'autorità precedente però da questi elementi non è possibile desumere un'istigazione indiretta da parte di A.________, perché dal fascicolo penale non si evince un rapporto di causalità tra l'atto d'incitamento dell'istigatore e la decisione dell'istigato di commettere il reato, al riguardo non essendo sufficiente la circostanza che M.________ curava gli interessi di A.________. Neppure si scorge, continua il TPF, un'influenza psichica diretta sulla formazione della volontà di W.________ che avrebbe esercitato, in modo indiretto, A.________. Infatti non può essere automaticamente istigatore chi, come A.________, si limita a creare una situazione - dando in casu un mandato a M.________ - in cui un'altra persona - W.________ per il tramite dello stesso M.________ - potrebbe eventualmente decidersi a commettere un'infrazione. 
 
5.4.1. Il MPC si duole della mancata presa in considerazione degli argomenti avanzati nella sua requisitoria, a cui in parte rinvia e che in parte riproduce nell'impugnativa. Rimprovera poi il TPF per essersi basato unicamente sulle dichiarazioni di A.________, che nega un suo coinvolgimento, omettendo senza ragioni di chinarsi su quelle di M.________ di senso opposto. Benché A.________ non conoscesse personalmente W.________, M.________ avrebbe ingaggiato quest'ultimo su sua richiesta e con il suo consenso espresso dopo aver valutato l'idoneità dell'uomo a svolgere la funzione di prestanome.  
 
A.________ sostiene che, alla luce delle risultanze menzionate nella sentenza impugnata, la valutazione della scarsa attendibilità delle dichiarazioni di M.________ rientrerebbe nel potere d'apprezzamento del TPF e sfuggirebbe alle censure di arbitrio. Non costituirebbero peraltro una circostanziata chiamata in correità, dal momento che il fatto di essere stato informato da M.________ di aver fatto ricorso a W.________ non significherebbe che abbia indirettamente istigato quest'ultimo a una falsa attestazione nei formulari A. Inoltre, il capo d'accusa 1.2.5 menziona la data del 29 maggio 2004, ovvero un periodo in cui, secondo lo stesso atto d'accusa, A.________ non avrebbe più commesso personalmente alcun atto di riciclaggio. Non si scorgerebbe dunque come possa aver istigato a un falso allo scopo di trarne un non meglio precisato indebito profitto, mesi dopo la cessazione di qualsiasi movimentazione dei conti. 
 
5.4.2. L'unica censura ammissibile, in quanto sufficientemente motivata, è quella afferente le dichiarazioni di M.________, sulle quali effettivamente il TPF non si è pronunciato. Proprio per questa ragione, non può dunque essere seguito A.________, laddove pretende che siano state considerate poco attendibili. Questa conclusione avrebbe implicato una loro valutazione. Tale valutazione però non risulta dalla sentenza impugnata, in cui nemmeno sono menzionate. Il Tribunale federale non può poi, allo stadio attuale, esprimersi sull'ulteriore obiezione di A.________ relativa alla chiamata in correità, procedendo in sostanza alla valutazione delle prove agli atti, che resta il compito dei giudici di merito. E neppure è possibile pronunciarsi ora sull'indebito profitto, senza che siano previamente stabiliti i fatti determinanti. È sufficiente qui constatare che l'accertamento dei fatti del TPF risulta arbitrario, nella misura in cui omette senza valida ragione di considerare le dichiarazioni di M.________, che potrebbero essere, se considerate attendibili, suscettibili di modificare l'esito del procedimento.  
 
Si impone dunque di rinviare anche su questo punto la causa al TPF, affinché proceda a una compiuta valutazione delle prove con riguardo all'imputazione di cui al capo d'accusa 1.2.5. 
 
6.   
Il MPC contesta anche la commisurazione della pena, la mancata pronuncia delle confische e dei risarcimenti equivalenti richiesti dall'accusa, con restituzione e assegnazione alle accusatrici private, la ripartizione delle spese processuali, nonché gli indennizzi riconosciuti a A.________. 
 
Atteso che l'abbandono del procedimento per titolo di riciclaggio di denaro (v. supra consid. 4), come pure il proscioglimento di A.________ dal capo d'accusa 1.2.5 (v. supra consid. 5.4.2) devono essere annullati, stessa sorte va riservata anche alla pena, alle spese e agli indennizzi pronunciati, trattandosi di questioni strettamente connesse tra loro. Non occ orre pertanto esaminare le ulteriori censure ricorsuali, il TPF dovendo nuovamente chinarsi sul caso e rendere una nuova decisione. 
 
7.   
Da tutto quanto precede discende che il ricorso, per quanto ammissibile, merita parziale accoglimento. La sentenza impugnata è annullata, nella misura in cui abbandona il procedimento in relazione all'accusa di riciclaggio di denaro di cui ai capi d'accusa 1.1.291-1.1.501 (punto I.2 del dispositivo) e proscioglie A.________ dall'accusa di istigazione alla falsità in documenti di cui al capo d'accusa 1.2.5 (punto I.3 del dispositivo). La sentenza impugnata è conseguentemente annullata anche per quanto concerne la pena, le spese processuali e gli indennizzi, come pure i dissequestri. Per il resto, il ricorso dev'essere respinto e la sentenza impugnata confermata. 
 
Agendo nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, al MPC non vengono addossate spese giudiziarie, nonostante la sua parziale soccombenza, né riconosciute ripetibili, malgrado risulti parzialmente vincente (art. 66 cpv. 4 e art. 68 cpv. 3 LTF). Il grado di soccombenza del MPC può essere valutato al 40 %. 
L'accusatrice privata Banca B.B.________, che si è pronunciata unicamente sull'accusa di truffa, risulta interamente soccombente, mentre l'accusatrice privata J.________ SpA, che si è espressa sull'intero ricorso ad eccezione dell'imputazione di truffa, solo nella misura del 30 %. Quanto all'opponente A.________, che ha preso posizione sull'intero ricorso, la sua soccombenza è del 60 %. Le spese giudiziarie sono ripartite in funzione delle rispettive soccombenze (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per la parte in cui risultano vincenti, gli opponenti hanno diritto a delle ripetibili. A questo titolo ad A.________ vengono riconosciuti complessivi fr. 1'200.--, di cui fr. 200.-- saranno sostenuti da Banca B.B.________, fr. 400.-- da J.________ SpA e fr. 600.-- dalla Confederazione (MPC). Anche J.________ SpA ha diritto a delle ripetibili ridotte di fr. 1'500.--, in quanto solo parzialmente vincente, a carico di A.________. Le reciproche pretese di A.________ e di J.________ SpA sono compensate (art. 68 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata al TPF per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie sono poste a carico di A.________ in ragione di fr. 1'800.--, a carico di Banca B.B.________ in ragione di fr. 200.-- e a carico di J.________ SpA in ragione di fr. 400.--. 
 
3.   
La Confederazione (Ministero pubblico) e Banca B.B.________ verseranno ad A.________ rispettivamente fr. 600.-- e fr. 200.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.   
A.________ verserà a J.________ SpA fr. 1'100.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
5.   
Comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione, ai patrocinatori degli opponenti e al Tribunale penale federale. 
 
 
Losanna, 20 agosto 2019 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy