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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_148/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 27 ottobre 2016  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
2. Confederazione Svizzera, 3003 Berna, 
entrambi rappresentati dall'Ufficio esazione e condoni 
del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
3. B.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
azione di rivendicazione, 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro 
la sentenza emanata il 25 luglio 2016 dalla Camera 
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con sentenza 25 luglio 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, l'appello presentato da A.________ contro la decisione con cui il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha respinto la sua azione di accertamento di una pretesa di fr. 24'000.-- promossa contro lo Stato del Cantone Ticino, la Confederazione Svizzera e l'avv. B.________ in virtù dell'art. 107 cpv. 5 LEF
che con ricorso 16 settembre 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale; 
che con decreto 20 settembre 2016 il ricorrente è stato invano invitato a versare un anticipo spese di fr. 2'000.--; 
che con decreto 30 settembre 2016 a A.________ è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile di dieci giorni (dalla notifica del decreto) per provvedere al versamento di tale anticipo spese; 
che quest'ultimo decreto è stato notificato al ricorrente in data 3 ottobre 2016, per cui il termine suppletorio di dieci giorni è scaduto giovedì 13 ottobre 2016; 
che il 26 ottobre 2016 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 27 ottobre 2016 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini