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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_3/2023  
 
 
Sentenza del 31 agosto 2023  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
Koch, Hofmann, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Morelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Bertoli, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Procedimento penale; decreto di abbandono; 
qualità di accusatore privato, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 novembre 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2021.240). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Nel corso del 2015, il Procuratore pubblico C.________ ha promosso un procedimento penale a carico di B.________ (già presidente della D.________ AG), di E.________ e di terzi per, tra l'altro, reati contro il patrimonio.  
 
A.b. Con atto di accusa del 2 agosto 2021, il Procuratore pubblico F.________, nel frattempo divenuto titolare del procedimento penale, ha promosso l'accusa nei confronti di B.________ e di G.________ dinanzi alla Corte delle assisi criminali del Tribunale penale cantonale del Cantone Ticino. Nei confronti di B.________ è stata promossa l'accusa per truffa aggravata, ripetuta falsità in documenti, ripetuta appropriazione indebita, ripetuto ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale, ripetuta bancarotta fraudolenta o frode nel pignoramento, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, amministrazione infedele e ripetuto esercizio abusivo della professione di fiduciario. Nei confronti di B.________ e G.________ è stata promossa congiuntamente l'accusa per truffa aggravata e ripetuta falsità in documenti. La Corte delle assisi criminali ha condannato B.________ alla pena detentiva di sei anni e nove mesi. G.________ è stato prosciolto. La sentenza è cresciuta in giudicato.  
 
B.  
 
B.a. Con decreto del 2 agosto 2021, il Procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale a carico di B.________ (e di altri) per alcune fattispecie riferibili a clienti della D.________ AG, costituitisi accusatori privati nel procedimento. Tra questi clienti figura A.________.  
 
B.b. Con sentenza del 22 novembre 2022, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, negata la qualità di danneggiato di A.________, ha dichiarato irricevibile il reclamo da lui presentato il 10 agosto 2021 contro il decreto di abbandono del 2 agosto 2021.  
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Protestate tasse, spese e ripetibili, egli postula, in via principale, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Ministero pubblico affinché proceda nell'emissione di un nuovo atto di accusa nei confronti di B.________. Subordinatamente, egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti alla Corte cantonale per l'emanazione di una nuova decisione in merito all'esistenza di sufficienti indizi di reato come esposto nel reclamo del 10 agosto 2021. 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto della Corte cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2).  
 
1.2. Presentato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF è di massima ammissibile. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e le rimprovera di avergli negato la qualità di danneggiato e quindi di accusatore privato. Egli ha quindi un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 LTF; sentenza 7B_167/2023 del 28 luglio 2023 consid. 1.2 e rinvii). Con il diniego della qualità di accusatore privato, al ricorrente è infatti definitivamente negata la possibilità di partecipare al procedimento penale. Per esso, l'impugnato giudizio costituisce quindi una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF (sentenza 1B_446/2020 del 27 aprile 2021 consid. 1, non pubblicato in: DTF 147 IV 269; DTF 139 IV 310 consid. 1) e, per quanto incidentale nel contesto del procedimento penale, gli causa un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; sentenza 7B_167/2023 del 28 luglio 2023 consid. 1.2 e rinvii). Il ricorso è pertanto di massima ricevibile per i motivi esposti, essendo peraltro anche tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare in modo conciso per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Le esigenze di motivazione sono accresciute laddove il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali o lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se esse sono state motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 147 I 73 consid. 2.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
Le motivazioni devono inoltre essere contenute nell'atto di ricorso (art. 42 cpv. 1 LTF). Un rinvio agli atti cantonali non è sufficiente sotto il profilo dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF. Non spetta infatti al Tribunale federale completare lo scritto sottoposto al suo esame andando a consultare le impugnative presentate in sede cantonale (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 133 II 396 consid. 3.2). Pertanto, nella misura in cui il ricorrente rinvia nel suo ricorso al Tribunale federale alle argomentazioni sviluppate in sede di reclamo, il ricorso risulta insufficientemente motivato. 
 
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (DTF 148 IV 356 consid. 2.1). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 e rinvii).  
 
3.  
Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito ma lo dichiara irricevibile, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame. In caso di accoglimento del ricorso, infatti, il Tribunale federale rinvierebbe la causa all'autorità precedente per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1; 139 II 233 consid. 3.2; sentenza 1B_227/2023 del 15 giugno 2023 consid. 2.2). 
Nella misura in cui il ricorrente postula che, in caso di accoglimento del ricorso, sia il Tribunale federale a statuire sulla sussistenza di sufficienti indizi di reato in merito alla violazione da parte di B.________ degli art. 138 e 146 CP a danno del ricorrente, il ricorso risulta pertanto irricevibile. 
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente censura una violazione degli art. 115 e 118 CPP in relazione con gli art. 138 e 146 CP. La Corte cantonale avrebbe negato, a torto, la sua qualità di danneggiato e di conseguenza la sua legittimazione a partecipare al procedimento penale aperto nei confronti di B.________ quale accusatore privato e di ricorrere contro il decreto di abbandono del Procuratore pubblico.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP, sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. Una parte che non è concretamente danneggiata da una decisione difetta della legittimazione a ricorrere e il suo gravame è di conseguenza inammissibile (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1; sentenza 6B_1427/2019 del 13 marzo 2020 consid. 3.2). È in particolare parte l'accusatore privato (art. 104 cpv. 1 lett. b CPP). Secondo l'art. 118 cpv. 1 CPP, l'accusatore privato è il danneggiato che dichiara espressamente di voler partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile. La nozione di danneggiato è definita dall'art. 115 cpv. 1 CPP: si tratta della persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (DTF 148 IV 170 consid. 3.2; 147 IV 269 consid. 3.1; 145 IV 491 consid. 2.3). Per essere direttamente toccata, la parte lesa deve subire un danno in relazione di causalità diretta con il reato perseguito. Le persone che subiscono un pregiudizio indiretto, o di riflesso, non sono quindi lese e sono terzi che non hanno accesso allo statuto di parte nel procedimento penale (DTF 148 IV 170 consid. 3.2; 147 IV 269 consid. 3.1; 141 IV 454 consid. 2.3.1; sentenza 7B_167/2023 del 28 luglio 2023 consid. 4.3.1).  
Nel caso di un reato contro il patrimonio di una persona giuridica, solo la stessa subisce un danno diretto e può quindi prevalersi della qualità di danneggiata ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP. La semplice dichiarazione formale di costituirsi accusatore privato (art. 118 cpv. 1 CPP) non comporta per l'avente diritto economico o l'azionista della società o il suo creditore la qualità di danneggiato e di conseguenza la legittimazione a ricorrere (DTF 148 IV 170 consid. 3.3.1; 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1; sentenza 7B_167/2023 del 28 luglio 2023 consid. 4.3.1 e rinvii). 
 
4.2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale resa in materia di assistenza giudiziaria penale internazionale, la qualità per agire dell'avente diritto economico di una società è eccezionalmente ammessa quando la società è stata liquidata, riservato l'abuso di diritto (DTF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1; sentenze 1C_321/2022 del 12 luglio 2022 consid. 1.2; 1B_490/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 2.2; 1B_466/2017 del 27 marzo 2018 consid. 3.1). Spetta all'avente diritto economico comprovare la liquidazione sulla scorta di documenti ufficiali. È inoltre necessario che l'atto di scioglimento oppure altri documenti indichino chiaramente l'avente diritto come beneficiario della liquidazione (sentenze 1C_321/2022 del 12 luglio 2022 consid. 1.2; 1C_44/2022 del 28 gennaio 2022 consid. 2.2; 1B_490/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 2.2; 1B_466/2017 del 27 marzo 2018 consid. 3.1) e che la liquidazione non appaia abusiva (sentenze 1C_321/2022 del 12 luglio 2022 consid. 1.2; 1C_44/2022 del 28 gennaio 2022 consid. 2.2). Il Tribunale federale ha già ipotizzato l'applicazione di tale giurisprudenza in ambito di diritto penale interno (sentenze 1B_466/2017 del 27 marzo 2018 consid. 3.2; 1B_498/2017 del 27 marzo 2018 consid. 4.2).  
 
4.3.  
 
4.3.1. La Corte cantonale ha rilevato che il Procuratore pubblico ha reputato il ricorrente accusatore privato con riferimento all'importo di Euro 337'430.-- che egli avrebbe versato in contanti a B.________. Nel reclamo, tale versione è stata confermata dal ricorrente. Con scritto del 19 agosto 2022, la Corte cantonale ha comunicato al ricorrente che il semplice fatto che il menzionato importo sarebbe stato versato in contanti non implicava necessariamente che il denaro fosse stato nella sua titolarità. Il ricorrente, con scritto del 19 settembre 2022, ha addotto che egli non avrebbe mai corrisposto alcuna somma in contanti. Dall'email del 1° settembre 2022 da lui inviata al suo legale e dall'estratto del suo conto corrente bancario presso la H.________ di W.________ si evincerebbe che da febbraio a giugno 2014 egli avrebbe eseguito cinque bonifici bancari a favore della I.________ AG per un totale di Euro 317'023.01. Tale importo sarebbe stato malversato da B.________, motivo per cui il ricorrente sarebbe danneggiato e quindi accusatore privato nel procedimento. Secondo la Corte cantonale, la modifica di versione del ricorrente riguardo alle modalità con cui sarebbe stato corrisposto il denaro a B.________ non aiuterebbe a chiarire la sua qualità di danneggiato.  
Secondo la Corte cantonale, dal rapporto 08/2021 dell'Equipe finanziaria del Ministero pubblico (EFIN) del 20 maggio 2021 (pag. 89) risulterebbe che il ricorrente, in data 23 maggio 2014, avrebbe trasferito dalla J.________ (con relazione presso K.________ Ltd, X.________, riconducibile al ricorrente), Euro 266'640.-- su un proprio conto presso H.________, W.________, e che egli avrebbe successivamente bonificato, tra il 27 maggio 2014 e il 17 giugno 2014, Euro 266'000.-- alla I.________ AG sulla relazione presso L.________. 
La Corte cantonale ha rilevato che dall'estratto bancario del ricorrente si evincerebbe effettivamente come il 23 maggio 2014 siano pervenuti sul suo conto Euro 266'640.37, provenienti dalla J.________. Tale importo sarebbe stato immediatamente trasferito, il 26 maggio 2014, alla I.________ AG. Dall'estratto risulterebbe inoltre che il 25 febbraio 2014 siano pervenuti sul conto Euro 51'000.-- provenienti da M.________ SA. Tale importo sarebbe stato bonificato subito, in data 28 febbraio 2014, alla I.________ AG. Secondo la Corte cantonale, il conto del ricorrente sarebbe stato quindi utilizzato come una mera relazione di transito. Per questo motivo, non si potrebbe manifestamente concludere che tale denaro, proveniente da società il cui rapporto con il ricorrente non sarebbe chiaro, sia proprio di quest'ultimo e che dunque questi sia stato danneggiato da eventuali malversazioni commesse da B.________. 
La Corte cantonale ha inoltre rilevato che il ricorrente, a cui spettava comprovare la sua legittimazione, non aveva prodotto alcun atto da cui si potesse evincere chiaramente il suo rapporto con la J.________ e con la M.________ SA. Il complesso movimento di denaro tra molteplici società, come descritto dal ricorrente, avrebbe richiesto necessariamente documentate spiegazioni. In queste circostanze, per l'importo di Euro 337'430.-- (secondo il Procuratore pubblico, il quale però non ha indicato da quali atti si evincerebbe tale versamento, e la prima versione del ricorrente) rispettivamente di Euro 317'023.01 (secondo la seconda versione del ricorrente) il ricorrente non potrebbe essere reputato danneggiato e di conseguenza accusatore privato nel procedimento. 
 
4.3.2. Per quanto concerne gli ulteriori importi, la Corte cantonale ha rilevato che Euro 1'697'224.-- provenivano dal conto di N.________ Srl e che Euro 7'124'154.-- provenivano dal conto di O.________ Ltd, come emergerebbe dal rapporto 08/2021 dell'EFIN (pag. 88). Direttamente danneggiate ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP sarebbero quindi le società e non il ricorrente.  
Interpellato dalla Corte cantonale sull'esistenza di N.________ Srl, il ricorrente ha sostenuto che tale società sarebbe stata costituita il 25 novembre 2005 con sede legale a Y.________ (Italia). La società sarebbe stata cancellata (sciolta) in seguito alla fusione mediante incorporazione transfrontaliera con la P.________ SA (Z.________) il 3 dicembre 2012. La società incorporante sarebbe divenuta azionista unica il 25 luglio 2012. Il ricorrente ha aggiunto che sarebbe il beneficiario economico della società, come si desumerebbe dal mandato fiduciario sottoscritto con Q.________ Srl (oggi R.________ SPA) in data 18 novembre 2005, detentrice dell'80 % del capitale sociale di N.________ Srl. Secondo la Corte cantonale, la documentazione prodotta dal ricorrente non dimostrerebbe tuttavia che egli, anche qualora potesse essere ritenuto avente diritto economico della società, fosse il beneficiario della liquidazione di N.________ Srl, ovvero il solo beneficiario diretto del provento conseguente alla liquidazione, come richiesto dalla giurisprudenza (sentenze 1C_162/2018 del 29 maggio 2018 consid. 2.2; 1C_161/2011 dell'11 aprile 2011 consid. 1.4). 
La Corte cantonale ha inoltre rilevato che N.________ Srl non sarebbe stata liquidata. Infatti, gli attivi e i passivi di tale società sarebbero stati trasferiti alla P.________ SA (Z.________) mediante una fusione transfrontaliera, come risulterebbe chiaramente dal progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione e dall'attuazione di fusione transfrontaliera. Il fatto che R.________ SPA fosse socia della P.________ SA (Z.________) per conto del ricorrente, in base a un rapporto fiduciario, non muterebbe tale conclusione. La Corte cantonale ha ritenuto che secondo la giurisprudenza il contratto fiduciario comporta il trasferimento della proprietà dei crediti e degli oggetti rimessi al fiduciario dal fiduciante, di modo che quest'ultimo non dispone che di un credito alla restituzione (sentenza 1B_498/2017 del 27 marzo 2018 consid. 4.2). Per i motivi sopra esposti, la Corte cantonale ha concluso che il ricorrente non poteva invocare la giurisprudenza concernente il riconoscimento, in casi eccezionali, della qualità per agire dell'avente diritto economico in caso di liquidazione della società. 
 
4.3.3. La Corte cantonale si è inoltre confrontata con le argomentazioni del ricorrente relative all'importo proveniente dalla O.________ Ltd. Secondo il ricorrente, dai documenti da lui prodotti emergerebbe che tale società sarebbe stata sciolta il 21 marzo 2017; tali documenti comproverebbero inoltre la sua qualifica di beneficiario economico della società. Secondo la Corte cantonale, invece, la documentazione prodotta dal ricorrente non comproverebbe in modo chiaro che egli fosse l'avente diritto economico della O.________ Ltd. In ogni caso, la giurisprudenza relativa al riconoscimento, in casi eccezionali, della qualità per agire dell'avente diritto economico in caso di liquidazione della società presupporrebbe che il ricorrente sia il beneficiario diretto del provento della liquidazione della società, ossia che gli attivi della società liquidata siano pervenuti su un suo conto. Tale fatto determinante non sarebbe dimostrato dalla documentazione prodotta dal ricorrente. Per questi motivi, la Corte cantonale ha ritenuto che il ricorrente non poteva invocare la suddetta giurisprudenza.  
 
4.3.4. Per i motivi sopra esposti, la Corte cantonale ha concluso che il ricorrente non poteva essere ritenuto danneggiato ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP, di modo che non poteva costituirsi accusatore privato (art. 118 cpv. 1 CPP), essere parte giusta l'art. 104 cpv. 1 lit. b CPP e presentare reclamo giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP contro il decreto di abbandono del 2 agosto 2021. La Corte cantonale ha pertanto dichiarato irricevibile il reclamo.  
 
4.4.  
 
4.4.1. In concreto, con le sue censure e le sue argomentazioni, il ricorrente non dimostra di essere stato leso direttamente dagli atti incriminati.  
 
4.4.2. Per quanto concerne l'importo di Euro 337'430.-- che sarebbe stato versato dal ricorrente a B.________, il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata (art. 42 cpv. 2 LTF), secondo cui egli avrebbe cambiato versione, nel corso del procedimento penale, in merito alle modalità con cui egli avrebbe corrisposto il denaro (prima versione: versamento in contanti; seconda versione: bonifici bancari). Nel suo ricorso, il ricorrente non contesta di aver cambiato versione nel corso della procedura penale. Pertanto, la Corte cantonale ha ritenuto senza arbitrio che il ricorrente, con le sue affermazioni discordanti, non avesse contribuito a fornire informazioni sufficienti per chiarire la sua posizione di danneggiato in merito al menzionato importo.  
Nella misura in cui il ricorrente censura l'arbitrarietà della considerazione della Corte cantonale, secondo la quale il fatto che il ricorrente avesse versato il menzionato importo in contanti ancora non implicava necessariamente che il denaro fosse stato nella sua titolarità, la censura ricorsuale non adempie le severe esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Pertanto, la censura non deve essere esaminata oltre. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Corte cantonale era tenuta a valutare la titolarità e la provenienza dei fondi versati all'imputato, al fine di potersi determinare sull'eventuale qualità di danneggiato (art. 115 cpv. 1 CPP) del ricorrente. Il ricorso risulta infondato anche laddove il ricorrente critica una presunta "evidente contraddizione" nella sentenza impugnata, senza tuttavia indicare in maniera precisa, con riferimento ai considerandi della sentenza impugnata, in che misura la Corte cantonale gli avrebbe rimproverato di non aver agito tramite i veicoli societari a lui riconducibili. 
Il ricorrente stesso riconosce che il versamento fatto da una società debba essere reclamato in restituzione in primo luogo dalla stessa società. Il fatto che, secondo il rapporto dell'EFIN, la J.________ fosse "riconducibile" al ricorrente e che la società menzionata avesse eseguito dei versamenti sul conto del ricorrente, ancora non permette di ritenere arbitrario l'accertamento dei fatti svolto dalla Corte cantonale. Essa infatti ha ritenuto che il ricorrente, contrariamente al suo obbligo di comprovare la sua legittimazione, non avesse prodotto alcun atto da cui si potesse evincere chiaramente il suo rapporto con la J.________. Contrariamente a quando sembra suggerire il ricorrente, dal rapporto dell'EFIN emerge unicamente che la citata società fosse riconducibile al ricorrente, ma non che il ricorrente fosse titolare dei fondi pervenuti dalla stessa società. Inoltre, il ricorrente, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), non si confronta con le considerazioni nella sentenza impugnata, secondo cui il suo conto corrente sarebbe stato utilizzato come una mera relazione di transito, motivo per cui non si poteva concludere che il denaro proveniente dalla J.________ fosse di proprietà del ricorrente. 
 
4.4.3. Per quanto concerne l'importo versato da N.________ Srl, il ricorrente richiama a torto la giurisprudenza concernente il riconoscimento, in casi eccezionali, della qualità per agire dell'avente diritto economico in caso di liquidazione della società. L'applicazione di tale giurisprudenza nel caso di specie è stata rettamente esclusa dalla Corte cantonale, ritenuto che non si è in presenza di una liquidazione di N.________ Srl, ma invece di una fusione mediante incorporazione transfrontaliera in altra società, ovvero nella P.________ SA (Z.________).  
Il ricorso risulta infondato anche laddove il ricorrente deduce la sua qualità di danneggiato dalla "fusione per incorporazione" avvenuta tra N.________ Srl e la P.________ SA (Z.________). Tale fusione avrebbe, a suo dire, causato di fatto la cancellazione di N.________ Srl, i cui attivi e passivi sarebbero stati liquidati, estinti o annullati a seguito del passaggio nella società incorporante. Limitandosi a richiamare l'avvenuta fusione, infatti, il ricorrente non dimostra di aver subito un danno diretto a seguito dell'importo versato da N.________ Srl. 
Laddove il ricorrente adduce di essere il detentore, l'unico beneficiario e l'avente diritto economico di N.________ Srl, egli misconosce che tali qualità non comportano la qualità di danneggiato, ritenuto che, nel caso di reati contro il patrimonio di una persona giuridica, solo la stessa subisce un danno diretto e può quindi prevalersi della qualità di danneggiata ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP (cfr. supra consid. 4.2.1). 
Nella misura in cui il ricorrente accenna nel suo ricorso alla violazione del divieto del formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.), la censura ricorsuale non soddisfa le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. supra consid. 2.1), motivo per cui la censura sfugge a un esame di merito (v. sulla nozione di formalismo eccessivo: DTF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2). 
 
4.4.4. Per quanto concerne il versamento della O.________ Ltd all'imputato, il ricorrente non si confronta con i considerandi della sentenza impugnata (art. 42 cpv. 2 LTF), secondo cui la documentazione da lui prodotta non avrebbe permesso di dimostrare che egli fosse stato il beneficiario diretto della liquidazione della menzionata società. Per questo motivo, la Corte cantonale ha rettamente escluso l'applicabilità della giurisprudenza relativa al riconoscimento, in casi eccezionali, della qualità per agire dell'avente diritto economico in caso di liquidazione della società. Limitandosi ad addurre che egli sarebbe stato il detentore economico della società nel momento in cui i fondi in questione sarebbero stati trasferiti, ciò che risulterebbe "chiaramente" dalla documentazione prodotta, il ricorrente non dimostra alcuna violazione del diritto da parte della Corte cantonale, ma espone semplicemente una sua versione dei fatti e la contrappone all'accertamento fattuale della Corte cantonale, senza dimostrarne l'arbitrarietà (art. 106 cpv. 2 LTF). La censura ricorsuale, nella limitata misura della sua ammissibilità, risulta pertanto infondata.  
 
4.4.5. Per i motivi sopra esposti, la Corte cantonale ha negato a ragione al ricorrente, in virtù dell'art. 382 cpv. 1 CPP, la legittimazione ad aggravarsi con un reclamo contro il decreto di abbandono.  
 
5.  
In quanto ammissibile, il ricorso deve essere quindi respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
Non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente 2, che non è stato invitato a determinarsi sul ricorso (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 31 agosto 2023 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara