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[AZA 7] 
U 142/99 Ge 
 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Schäuble, cancelliere 
 
 
Sentenza del 9 luglio 2001 
 
nella causa 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, 
contro 
 
M.________, opponente, rappresentato dal Patronato 
INCA, Vicolo Posta Vecchia 8, 6501 Bellinzona, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano 
 
 
 
F a t t i : 
 
A.- M.________, nato nel 1940, lamenta gli esiti di 
tre infortuni intervenuti rispettivamente il 28 settembre 
1995, il 2 maggio e il 1° ottobre 1997, quando lavorava 
alle dipendenze di un'impresa edile ticinese come muratore. 
Egli ne riportò, in particolare, fratture ai polsi. 
 
Il 6 febbraio 1998, l'Istituto nazionale svizzero di 
assicurazione contro gli infortuni (INSAI) statuì la cessazione 
delle prestazioni erogate a dipendenza dell'infortunio 
del maggio 1997. L'opposizione proposta dall'assicuratore 
malattie di M.________, la CSS Assicurazione, venne 
disattesa dall'Istituto per atto amministrativo 6 luglio 
1998. 
Per le conseguenze degli altri due eventi, mediante 
decisione 5 agosto 1998 l'INSAI dispose, tra l'altro, 
l'erogazione di una rendita d'invalidità del 25% dal 
1° giugno 1998. Sollecitato dall'assicurato, l'Istituto 
rese il 29 settembre seguente un provvedimento su opposizione 
confermante quanto in precedenza stabilito. 
 
B.- La CSS Assicurazione e M.________ insorsero contro 
i due atti amministrativi emanati su opposizione dall'INSAI 
con separati ricorsi al Tribunale delle assicurazioni del 
Cantone Ticino. 
Con giudizio 26 febbraio 1999, congiunti i procedimenti, 
l'autorità giudiziaria cantonale respinse il gravame 
della CSS, mentre accolse quello prodotto dall'assicurato, 
nel senso che condannò l'Istituto a versare, dalla data 
stabilita, una rendita del 35%. 
 
C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto 
amministrativo con il quale chiede di annullare il 
giudizio querelato, nella misura in cui dispone un aumento 
della rendita, e di stabilire il tasso d'invalidità al 25%, 
conformemente alla decisione su opposizione litigiosa. 
Mentre l'assicurato, tramite il Patronato INCA, postula 
la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni 
sociali rinuncia a determinarsi al riguardo. 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale 
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente 
ricordato le norme di diritto concernenti il tema 
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione 
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente. 
L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare 
esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado 
d'invalidità venga determinato paragonando il reddito 
del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza 
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali 
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività 
esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del 
lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse 
diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato, 
pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità 
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) 
è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati 
dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, 
da un lato, come il compito del medico consista 
nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare 
in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace 
al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica 
costituisca un importante elemento di giudizio per determinare 
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili 
dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento 
e prestata adesione. 
 
2.- a) Nell'evenienza concreta, dalla documentazione 
medica all'inserto risulta che dall'assicurato, a seguito 
dei postumi degli infortuni del settembre 1995 e dell'ottobre 
1997, non può più essere preteso un normale rendimento 
nella sua attività professionale di muratore, dovendo egli 
effettuare pause regolari di 5 a 10 minuti ogni ora. Dagli 
stessi atti emerge tuttavia che egli, malgrado il danno fisico 
patito, è totalmente capace di eseguire lavori leggeri 
confacenti. Questa Corte non vede valido motivo per scostarsi 
da queste valutazioni, che peraltro non sono nemmeno 
controverse. 
 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche 
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente 
attività a rendimento completo, le istanze inferiori 
hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive 
l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, 
in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, il 
giudice di prime cure, in modifica di quanto stabilito nel 
provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della 
propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione 
del salario di riferimento per il calcolo della capacità di 
guadagno residua, ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, 
che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione 
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese 
da operai o impiegati non qualificati con problemi di 
salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione 
dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la 
predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata 
oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle 
assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg. 
 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza 
stabilito che ai fini della determinazione del reddito 
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale 
e salariale concreta dell'interessato, a condizione 
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e 
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito 
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato 
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni 
economiche effettive, possono, conformemente alla 
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche 
salariali. La questione di sapere se e in quale misura 
al caso i salari fondati su dati statistici debbano 
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali 
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile 
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità 
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), 
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare 
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come 
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico 
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili 
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale 
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella 
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione 
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione 
deve succintamente motivare, il giudice non può 
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello 
degli organi dell'assicurazione. 
 
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto 
reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro 
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività 
confacenti allo stato di salute è valutato senza 
particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso 
concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente 
le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza 
precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in 
re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 
giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non 
può quindi essere tutelato. 
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, 
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti 
presso alcune aziende ticinesi appurando come in 
attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado 
di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle 
sue capacità professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero, 
nel 1998, un reddito annuo medio pari a fr. 
40'846.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni 
può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido 
operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile 
alla luce dei dati statistici sulla struttura dei 
salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo 
i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso 
maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel 
settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr. 
53'649.- (fr. 4'268.- : 40 x 41,9 x 12) - quando si consideri 
come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 
sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto 
siano suscettibili di comportare una riduzione del salario 
statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite 
massimo del 25%. 
 
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico 
conseguibile senza invalidità (fr. 54'990.- annui) non 
è oggetto di litigio, l'atto amministrativo impugnato che 
riconosce all'opponente il diritto a una rendita sulla base 
di un'invalidità del 25% merita di essere ristabilito. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
 
p r o n u n c i a : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il 
giudizio querelato 26 febbraio 1999 essendo annullato 
nella misura in cui dispone un aumento della rendita 
spettante all'assicurato. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 9 luglio 2001 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente Il Cancelliere: 
della IVa Camera: