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[AZA 7] 
U 268/00 Go 
 
IIIa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 19 febbraio 2002 
 
nella causa 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, 
 
contro 
 
C.________, opponente, rappresentato dal Patronato INCA, Rebgasse 1, 4005 Basilea, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
F a t t i : 
 
A.- Il 10 gennaio 1998, C.________, nato nel 1951, allora capo-meccanico alle dipendenze di un'impresa di costruzioni con sede a B.________ rimase vittima di un infortunio non professionale: caduto dal tetto della propria abitazione, mentre stava svolgendo lavori di riparazione, riportò una frattura del corpo vertebrale T12. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni di legge. 
Mediante decisione 16 agosto 1999, l'INSAI dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità del 25% dal 1° luglio 1999 e di un'indennità per menomazione all'integrità del 10%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, il 2 dicembre 1999. 
 
B.- L'assicurato propose ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo l'assegnazione di una rendita del 48% dalla data stabilita. 
Per giudizio 15 maggio 2000, l'autorità giudiziaria cantonale accolse parzialmente il gravame, obbligando l'INSAI a versare all'insorgente dal 1° luglio 1999 una rendita calcolata su un'invalidità del 45%. 
 
C.- L'INSAI, per il tramite del proprio legale, interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Postula di annullare il giudizio cantonale e di ripristinare il tasso d'invalidità del 25% fissato nel provvedimento su opposizione litigioso. 
Mentre l'assicurato, assistito inizialmente da un'associazione sindacale, poi da un patronato, propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si determina al riguardo. 
 
Diritto : 
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sul punto della valutazione dell'invalidità lamentata dall'assicurato. 
 
L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. 
L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. 
A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
2.- a) Nell'evenienza concreta, dalla documentazione agli atti, e in particolare dalle risultanze della visita sanitaria di chiusura eseguita il 12 febbraio 1999 dal competente medico di circondario dell'INSAI, risulta che l'assicurato, a fronte delle patologie di cui è portatore, non può proseguire la sua precedente attività professionale di capo-meccanico nel settore edile. 
Emerge però anche, in modo convincente, che egli, malgrado i postumi dell'infortunio subito all'inizio del 1998, è da ritenere totalmente capace di svolgere lavori leggeri confacenti. 
Queste valutazioni non sono contestate, né questa Corte vede validi motivi per scostarsene. 
 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di continuare a esercitare la precedente occupazione, le istanze inferiori hanno fatto capo a un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. 
Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, il giudice di primo grado, in modifica di quanto disposto nella decisione amministrativa impugnata e avvalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, corrispondente alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate negli anni 1994-1999. 
Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza di questa Corte pubblicata in DTF 126 V 75
 
c) In tale sentenza di principio è stato in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito d'invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'assicurato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. 
La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. Questa Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. 
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale procedente da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. 
 
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenza del 30 giugno 2000 in re B. consid. 5, I 411/98, più volte riconfermata in seguito). 
Le considerazioni espresse dal giudice di primo grado in merito alla retribuzione conseguibile dall'assicurato nell'esercizio di lavori leggeri confacenti si rivelano pertanto insostenibili. Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato. 
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'INSAI ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso cinque aziende ticinesi. Dai medesimi è emerso in particolare che nelle attività leggere che l'assicurato, a mente del medico di circondario dell'Istituto, e considerando i soli postumi dell'infortunio, sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e a rendimento completo i dipendenti di tali ditte percepivano, nel 1999, un reddito annuo medio pari a fr. 46'867.70. 
Orbene, questa Corte può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico d'invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava nell'anno di riferimento a fr. 53'810.- (fr. 4268.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,3%; sulla priorità, in linea di massima, dei dati nazionali rispetto a quelli regionali cfr., fra le altre, sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I 474/00) - quando si consideri come, ai sensi della surricordata giurisprudenza DTF 126 V 75, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare, se realizzate tutte le premesse, una riduzione del salario statistico fino al limite massimo del 25%. 
Infondate si rivelano infine le critiche che l'assicurato muove nella sua risposta al ricorso di diritto amministrativo in merito alla quantità delle indagini compiute dall'INSAI al fine di definire il reddito ancora esigibile, atteso che questa Corte ha di recente avuto modo di ritenere sufficienti tre sole simili indagini (sentenza del 21 febbraio 2000 in re K. consid. 4c, U 338/98; cfr. pure sentenze del 16 ottobre 2001 in re M. consid. 2e, U 301/00, e del 26 settembre 2000 in re D. consid. 3a, U 448/99, dove come nel presente caso vennero ritenute sufficienti cinque indagini). 
 
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile nell'anno di riferimento senza invalidità (fr. 63'386.90 annui) non è in sede di ultima istanza oggetto di litigio, il provvedimento su opposizione impugnato che riconosce all'assicurato il diritto a una rendita calcolata sulla base di un tasso d'invalidità del 25% merita di essere ristabilito. 
 
4.- a) L'atto amministrativo controverso concerne l'erogazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura è dunque gratuita (art. 134 OG). 
 
b) Giusta l'art. 159 cpv. 2 in relazione con l'art. 135 OG nessuna indennità di regola è assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Questo principio vale pure per l'INSAI (cfr. DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 3). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il 
giudizio cantonale querelato 15 maggio 2000 essendo 
annullato. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano 
indennità di parte. 
 
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 19 febbraio 2002 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera : 
 
Il Cancelliere :