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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_493/2023  
 
 
Sentenza del 4 settembre 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Bovey, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Paolo Caratti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Mendrisio, via Pollini 29, 6850 Mendrisio, 
 
Comunione dei comproprietari del Condominio B.________, 
patrocinata dall'avv. Andres Alessandro Martini. 
 
Oggetto 
notifica di atti esecutivi, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 giugno 2023 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2023.9). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Su istanza della Comunione dei comproprietari del Condominio B.________, con decreto 17 dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano ha disposto il sequestro dell'unità di proprietà per piani vvv del fondo www di X.________, appartenente a A.________. Il 18 dicembre 2020 l'Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito il sequestro. Il 30 dicembre 2020 tale ufficio ha emesso il precetto esecutivo a convalida del sequestro.  
 
A.b. Dopo che la notifica in via rogatoriale a A.________ all'indirizzo "yyy, Hong Kong" non era riuscita, il 13 agosto 2021 l'UE di Lugano gli ha notificato per via edittale il decreto di sequestro, il verbale di sequestro e il precetto esecutivo. Il 29 ottobre 2021 tale ufficio gli ha notificato per via edittale anche l'avviso di pignoramento 27 ottobre 2021. Il 17 gennaio 2022 l'UE di Lugano ha notificato all'escusso per raccomandata internazionale, al suddetto indirizzo, il verbale di pignoramento 13 gennaio 2022; tale notifica non è riuscita. Con e-mail 15 giugno 2022 l'escutente ha comunicato all'UE che, a mente sua, il nuovo recapito dell'escusso era "zzz, Hong Kong". Il 3 agosto 2022 l'UE di Mendrisio (competente per la realizzazione dell'immobile) ha notificato all'escusso per via edittale la comunicazione della domanda di realizzazione 21 giugno 2022.  
 
A.c. Il 6 dicembre 2022, premettendo di non aver ricevuto comunicazioni scritte né in relazione alla restrizione della facoltà di disporre annotata a registro fondiario sulla sua unità di proprietà per piani né in relazione ad eventuali altri atti, A.________, per il tramite dell'avv. Paolo Caratti, ha chiesto informazioni all'UE di Lugano. Il 15 dicembre 2022 l'UE di Mendrisio ha risposto elencando i predetti cinque atti esecutivi, di cui ha tramesso una copia. Il 28 dicembre 2022, ribadendo di non aver ricevuto al suo domicilio comunicazioni scritte né dell'annotazione né di eventuali altri atti che concernevano quest'ultima, A.________ ha chiesto all'UE di Mendrisio di attestare l'indirizzo e il modo d'invio degli atti citati, ciò che l'UE ha fatto con scritto 29 dicembre 2022. Il 13 gennaio 2023 A.________ ha comunicato all'UE di Mendrisio che sin dal 1° gennaio 2021 il suo indirizzo era "zzz, Hong Kong" e che l'escutente ne era a conoscenza. Riconfermandosi nel suo operato, con scritto 19 gennaio 2023 l'UE di Mendrisio ha rifiutato di notificare nuovamente a A.________ gli atti esecutivi.  
 
 
B.  
Con sentenza 9 giugno 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato il 2 febbraio 2023 da A.________ avverso la risposta 19 gennaio 2023 dell'UE di Mendrisio, con il quale l'escusso chiedeva di annullare la notifica in via edittale dei cinque atti esecutivi e di far ordine all'UE di notificare nuovamente il precetto esecutivo al suo indirizzo corretto a Hong Kong, poi " a seconda dell'esito della nuova procedura relativa al precetto esecutivo ", il decreto e il verbale di sequestro. Con la medesima sentenza l'autorità di vigilanza ha anche respinto la domanda (subordinata) di A.________ di restituzione del termine di opposizione al precetto esecutivo. 
 
C.  
Mediante ricorso in materia civile 30 giugno 2023 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di annullarla e di annullare i cinque atti esecutivi (decreto di sequestro, verbale di sequestro, precetto esecutivo, verbale di pignoramento e comunicazione della domanda di realizzazione) e le intimazioni di tali atti tramite pubblicazione. 
Con decreto presidenziale 26 luglio 2023 al ricorso è stato conferito il postulato effetto sospensivo. 
Non sono state chieste determinazioni nel merito, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
1.3. Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente non ha contestato la reiezione della domanda (subordinata) di restituzione del termine di opposizione al precetto esecutivo, ma ha impugnato soltanto la decisione di irricevibilità del suo ricorso all'autorità di vigilanza.  
Al proposito giova ricordare che, quando l'autorità precedente pronuncia un giudizio di irricevibilità, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità e avverso un tale giudizio sono possibili soltanto le conclusioni tendenti all'annullamento e al rinvio della causa. Sono per converso inammissibili le conclusioni di merito, le quali presuppongono che l'autorità precedente abbia vagliato nel merito il gravame. In effetti, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale non statuisce nel merito, ma rinvia la causa all'autorità precedente (v. DTF 144 II 184 consid. 1.1 con rinvii; 138 III 46 consid. 1.2). 
 
2.  
 
2.1. Nell'impugnata sentenza, l'autorità di vigilanza ha rilevato che lo scritto 19 gennaio 2023 costituiva un mero rifiuto dell'UE di tornare su una sua decisione precedente e che pertanto, conformemente alla giurisprudenza (v. DTF 142 III 643 consid. 3.2 con rinvii), non era un provvedimento impugnabile nel senso dell'art. 17 cpv. 1 LEF e non faceva correre un nuovo termine di ricorso. Secondo l'autorità di vigilanza, determinante per la tempestività del ricorso era invece la prima risposta del 15 dicembre 2022 dell'UE che accludeva tutti gli atti esecutivi emessi nei confronti dell'escusso (decreto di sequestro, verbale di sequestro, precetto esecutivo, verbale di pignoramento e comunicazione della domanda di realizzazione) e la cui ricezione era attestata nello scritto 28 dicembre 2022 del ricorrente: secondo la giurisprudenza (v. DTF 132 I 249 consid. 6; sentenza 5A_374/2022 del 29 giugno 2022 consid. 4.1), infatti, l'atto esecutivo di cui il destinatario o il suo rappresentante ha avuto conoscenza è efficace a prescindere da eventuali violazioni formali delle regole sulla notifica. Siccome il ricorrente era venuto a conoscenza degli atti esecutivi al più tardi il 28 dicembre 2022, l'autorità di vigilanza ne ha concluso che il ricorso 2 febbraio 2023 non era stato inoltrato entro il termine di dieci giorni dell'art. 17 cpv. 2 LEF.  
L'autorità di vigilanza ha aggiunto che una nuova notifica degli stessi atti esecutivi non avrebbe del resto alcuna utilità pratica (ne risulterebbero anzi solo spese e ritardi supplementari; v. DTF 132 I 249 consid. 7), per cui ha ritenuto che il ricorso 2 febbraio 2023 era anche privo di oggetto. 
 
2.2. Nel rimedio qui all'esame, peraltro inutilmente prolisso e ripetitivo, il ricorrente solleva diversi argomenti.  
 
2.2.1. Egli contesta innanzitutto che il suo ricorso 2 febbraio 2023 fosse tardivo e privo d'oggetto. A suo dire, l'opinione dell'autorità di vigilanza secondo cui "la [comunicazione dell'UE] 15 dicembre 2022 al rappresentante varrebbe dal 28 dicembre 2022 quale data di conoscenza degli atti esecutivi", e quindi quale data di decorrenza del termine dell'art. 17 cpv. 2 LEF, sarebbe errata: in tutti gli scambi di corrispondenza tra l'UE e il suo avvocato, quest'ultimo non avrebbe infatti mai affermato che l'escusso avesse eletto domicilio legale presso di lui. Il ricorrente non condivide poi l'argomentazione dell'autorità di vigilanza secondo cui una nuova notifica degli atti esecutivi all'indirizzo corretto del ricorrente non avrebbe alcuna utilità pratica, ma ne risulterebbero solo spese e ritardi supplementari: afferma al proposito che l'autorità di Hong Kong non avrebbe emesso a carico dell'UE alcuna fattura per le prestazioni rogatoriali eseguite e che pertanto i costi a carico dell'UE sarebbero solo quelli di un secondo invio postale raccomandato, pari a poche decine di franchi.  
Quando, come in concreto, la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su due motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie) e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la parte ricorrente deve confrontarsi con entrambe in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e l'impugnativa può unicamente essere accolta se le critiche volte contro tutte e due le motivazioni si rivelano fondate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Nella presente fattispecie, il ricorrente si esprime su entrambe le motivazioni - la prima fondata sulla tardività del gravame cantonale e la seconda sul fatto che questo fosse senza oggetto - dell'autorità di vigilanza. La censura rivolta contro la seconda motivazione risulta tuttavia priva di un serio confronto con la sentenza impugnata e la giurisprudenza in essa citata: il ricorrente si limita infatti a sostenere che non vi sarebbero grosse spese per una nuova notifica degli atti esecutivi, ma non contesta che tali atti gli siano già pervenuti né spiega perché una nuova notifica degli stessi atti avrebbe un'utilità pratica. La censura è quindi insufficiente dal profilo degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (v. anche supra consid. 1.2) e perciò inammissibile. Ciò rende superfluo, in applicazione della predetta prassi, esaminare la critica ricorsuale diretta contro la prima motivazione dell'autorità di vigilanza.  
 
2.2.2. Il ricorrente afferma poi che il suo scritto 13 gennaio 2023 all'UE (v. supra fatto A.c) avrebbe potuto e dovuto essere trattato quale ricorso e trasmesso all'autorità di vigilanza per competenza ed evasione conformemente alle "elementari normative procedurali" di diritto cantonale applicabili alla procedura di ricorso e che il termine di dieci giorni "dalla ricezione della raccomandata del 29 gennaio [recte: dicembre] 2022 dell'UE avvenuta il 4 gennaio 2023" era pure rispettato.  
La censura è inammissibile già per la sua i nsufficiente motivazione (v. supra consid. 1.2) : il ricorrente non spiega per quale ragione lo scritto 29 dicembre 2022 dell'UE doveva essere considerato un provvedimento ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LEF
 
2.2.3. Il ricorrente lamenta in seguito una violazione degli art. 66 cpv. 3 e 4 LEF e degli art. 9 e 26 Cost. Con riferimento ai primi, sostiene che l'UE avrebbe dovuto effettuare una ricerca accurata del suo recapito estero, che il suo nuovo indirizzo sarebbe stato peraltro facilmente accertabile (dato che l'escutente lo conosceva già dal gennaio 2021 e lo aveva persino comunicato all'UE con e-mail del 15 giugno 2022) e che l'UE avrebbe pertanto dovuto eseguire una nuova notifica degli atti esecutivi per via rogatoriale al recapito corretto. Stante l'atteggiamento contraddittorio dell'UE, che ammette di aver avuto la possibilità di conoscere l'indirizzo corretto dell'escusso, ma poi " si rifiuta di agire di conseguenza ", il ricorrente lamenta anche una violazione del " principio della buona fede verso il cittadino e verso ognuno (art. 9 C F) ". A suo dire, inoltre, "seguendo l'assunto della decisione impugnata, tramite una procedura esecutiva gravemente viziata si giungerebbe alla fine di tutto il procedimento a privare il ricorrente di una sua proprietà immobiliare" in violazione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.).  
Come già spiegato (v. supra consid. 1.3), quando l'autorità precedente non tratta un gravame cantonale nel merito, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità di tale gravame. Ne segue che le predette censure, che attengono al merito della vertenza, non possono essere oggetto di disamina. Esse risultano inammissibili anche nella misura in cui sono rivolte contro l'operato dell'UE: con un ricorso in materia civile può infatti unicamente essere impugnata la sentenza emanata dall'ultima istanza cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF). 
 
3.  
Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili né all'Ufficio di esecuzione di Mendrisio (art. 68 cpv. 3 LTF) né all'escutente, la quale non è comunque stata invitata a esprimersi nel merito e ha rinunciato a determinarsi sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 4 settembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini