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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_690/2022  
 
 
Sentenza del 5 dicembre 2022  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione 
(presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale 
delle assicurazioni del Cantone Ticino 
del 24 ottobre 2022 (38.2022.53). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
L'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro con decisione dell'11 marzo 2022, confermata su opposizione il 24 maggio 2022, ha rifiutato a A.________ la domanda di condono della restituzione di fr. 12'101.40 per prestazioni in materia di assicurazione contro gli infortuni (LADI), indebitamente percepite nel 2016 e nel 2017 (cfr. la decisione su opposizione del 28 ottobre 2020 della Cassa disoccupazione UNIA, passata incontestata in giudicato). 
 
B.  
Con sentenza del 24 ottobre 2022, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ e confermato la decisione su opposizione impugnata. 
 
C.  
A.________ inoltra il 2 novembre 2022 (timbro postale) un ricorso al Tribunale federale contro tale sentenza. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 con riferimenti).  
 
1.2. Il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
1.3. L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF stabilisce che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti.  
 
2.  
 
2.1. Oggetto del contendere dinanzi all'autorità cantonale è stato il condono della restituzione di fr. 12'101.40 per prestazioni LADI percepite indebitamente da giugno 2016 a giugno 2017.  
 
2.2. La Corte cantonale ha confermato la decisione di diniego del condono, difettando il presupposto della buona fede (art. 95 LADI, art. 25 LPGA e segnatamente l'art. 4 OPGA; sul tema cfr. DTF 112 V 97 consid. 2c con riferimenti), in quanto dagli accertamenti effettuati era emerso che la ricorrente aveva omesso di indicare che era rimasta alle dipendenze della B.________ SA anche tra giugno 2016 e giugno 2017, come pure non aveva comunicato le entrate derivanti da tale attività. Il Tribunale cantonale ha concluso che queste omissioni erano, quantomeno, costitutive di grave negligenza, inidonea ad ammettere la buona fede della ricorrente, ciò che esclude il condono dall'obbligo di restituire l'importo di fr. 12'101.40.  
 
2.3. Con il ricorso introdotto al Tribunale federale, la ricorrente postula il riconoscimento del condono in considerazione della sua precaria situazione economica. La ricorrente non si esprime sulle conclusioni dell'autorità giudiziaria precedente alla base della conferma di diniego del condono, ovvero l'assenza del presupposto della buona fede e pertanto le sue censure si esauriscono in inammissibili critiche di natura appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti), senza spiegare né tanto meno dimostrare per quale motivo la sentenza impugnata si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti o sarebbe contraria al diritto federale. In assenza del presupposto della buona fede ci si può esimere, come del resto è stato il caso per il Tribunale cantonale, dall'analisi dell'altro requisito cumulativo necessario per la concessione del condono, ovvero le difficoltà economiche, unico argomento sollevato dalla ricorrente.  
 
3.  
Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, esso deve essere dichiarato inammissibile. 
 
4.  
Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 5 dicembre 2022 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi