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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
1C_69/2011 
 
Sentenza del 26 maggio 2011 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Merkli, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
Filippo Gianoni, avvocato, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Cancelleria di Stato, 6500 Bellinzona, 
Gran Consiglio del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, 
rappresentato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Cancelleria di Stato, 6500 Bellinzona, 
 
Oggetto 
modifica della Costituzione cantonale e della legge sull'esercizio del diritto di voto (entrata in vigore delle norme in materia di revoca del Municipio), 
 
ricorso contro le decisioni emanate il 2 febbraio 2011 
dal Consiglio di Stato e dal Gran Consiglio del 
Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 20 ottobre 2009, il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino ha decretato una modifica parziale della Costituzione cantonale relativa alla revoca del Municipio (art. 44a, 45 e 46). Il nuovo art. 44a ha il seguente tenore: 
"1 I cittadini del Comune aventi diritto di voto possono presentare al Consiglio di Stato la domanda di revoca del Municipio. 
2 La domanda di revoca non può essere depositata né nel primo né nell'ultimo anno della legislatura. 
3 La domanda di revoca del Municipio deve raccogliere l'adesione di almeno il 30% dei cittadini aventi diritto di voto, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'albo comunale." 
 
B. 
Il 2 febbraio 2011, il Consiglio di Stato ha ordinato la pubblicazione di detta modifica nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 4 febbraio 2011 (n. 5/2001 pag. 93 seg.), fissandone l'entrata in vigore per quest'ultima data. Con decreto del 15 dicembre 2010, il Gran Consiglio, scaduto infruttuoso il termine di referendum, ha poi promulgato le relative norme di applicazione, modificando di conseguenza gli art. 153 - 155, 157 e 158 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), fissandone, con risoluzione del 2 febbraio 2011, l'entrata in vigore immediata con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del 4 febbraio 2011 (pag. 94 seg.). 
 
C. 
Avverso l'entrata in vigore immediata al 4 febbraio 2011 delle citate modifiche, l'avvocato Filippo Gianoni, ricordata la possibilità concessa dall'autorità cantonale per la raccolta di firme per la revoca del Municipio della Città di Bellinzona, della quale è municipale, presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, fondandosi sui principi della non retroattività e della buona fede, nonché sul divieto dell'arbitrio, di annullarla, differendola al 1° gennaio 2012. 
 
Il Consiglio di Stato, per sé e in rappresentanza del Gran Consiglio, propone di respingere il gravame in quanto ricevibile. 
 
Con decreto presidenziale del 1° marzo 2011 le domande di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso sono state respinte. 
 
D. 
Invitato a esprimersi sull'interesse pratico e attuale alla disamina del ricorso dopo che la domanda di revoca del Municipio di Bellinzona non aveva raccolto un numero sufficiente di firme, con scritto del 29 aprile 2011 il ricorrente dichiara di mantenerlo. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1). 
 
1.2 Secondo l'art. 82 lett. b LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi contro gli atti normativi cantonali. Poiché il diritto ticinese non prevede una procedura di un loro controllo astratto, il ricorso al Tribunale federale è direttamente aperto in applicazione dell'art. 87 cpv. 1 LTF (cfr. DTF 124 I 159 consid. 1b; sentenza 2C_750/2008 del 2 giugno 2009 consid. 1.1, in RtiD 2010 I n. 30). 
 
2. 
2.1 Il ricorrente sostiene che, anche dopo l'abbandono della domanda di revoca del Municipio di Bellinzona per il numero insufficiente di firme raccolte, sussisterebbe un interesse virtuale alla disamina del ricorso, diretto contro un atto normativo. Certo, la legittimazione a impugnare un atto normativo può essere riconosciuta anche a chi è toccato solo virtualmente dallo stesso (DTF 136 I 17 consid. 2.1), ricordato che secondo l'art. 89 cpv. 1 LTF è legittimato a ricorrere soltanto chi è particolarmente toccato dall'atto normativo impugnato (lett. b) e ha un interesse degno di protezione, di natura giuridica o fattuale (DTF 135 II 243 consid. 1.2; 133 I 286 consid. 2.2 pag. 290), all'annullamento o alla modifica dello stesso (lett. c). Il ricorrente è municipale della Città di Bellinzona: egli, al momento dell'inoltro del gravame, era quindi virtualmente toccato dalla domanda di revoca fondata sulle norme litigiose e concernente il Municipio di quella Città, per cui la sua legittimazione era pacifica. D'altra parte, nella misura in cui il ricorso concerne il diritto di voto dei cittadini (art. 82 lett. c LTF), segnatamente riguardo ai criticati termini per presentare la domanda di revoca, è peraltro sufficiente avere diritto di voto nell'affare in causa (art. 89 cpv. 3 LTF). 
 
2.2 Decisivo non è tuttavia il quesito della legittimazione, bensì quello della sussistenza di un interesse pratico e attuale a esaminare il ricorso. In effetti, secondo la giurisprudenza relativa al previgente art. 85 lett. a OG (DTF 116 Ia 359 consid. 2a), prassi applicabile anche nel quadro della LTF (sentenza 1C_161/2007 del 18 febbraio 2008 consid. 1.2; AEMISEGGER/SCHERRER, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 53-57 e 72-73 all'art. 82, STEINMANN, n. 74 all'art. 89), il Tribunale federale esamina le censure sollevate unicamente se il ricorrente ha un interesse pratico e attuale alla loro disamina, rispettivamente all'annullamento dell'atto normativo impugnato: questo interesse non deve sussistere soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata la sentenza (DTF 136 II 101 consid. 1.1): qualora un siffatto interesse decada nel corso della procedura, la causa diventa priva di oggetto ed è stralciata dai ruoli (DTF 137 I 23 consid. 1.3.1; 135 II 296 consid. 1.2.1 inedito). Quest'esigenza assicura che, nell'interesse dell'economia processuale, il Tribunale federale statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3). Come rettamente rilevato dal ricorrente, esso può tuttavia rinunciare eccezionalmente all'esigenza di un interesse pratico e attuale, ed esaminare nondimeno il ricorso, allorché i quesiti sollevati si potrebbero ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe circostanze e un tempestivo esame da parte del Tribunale federale sarebbe pressoché impossibile; occorre inoltre che esista un interesse pubblico sufficientemente importante per risolverli (DTF 137 I 23 consid. 1.3.1; 136 II 101 consid. 1; sentenza 1C_51/2007 del 22 maggio 2008 consid. 2 e 3, in RtiD 2009 I n.1). 
 
3. 
3.1 Nel suo scritto del 29 aprile 2011, il ricorrente ammette che la domanda di revoca del Municipio della Città di Bellinzona non è riuscita. Adduce che il gravame sarebbe nondimeno ammissibile, in quanto rivolto contro l'immediata entrata in vigore delle norme sulla revoca. Ciò poiché, considerato il breve termine fra la loro entrata in vigore, quello per raccogliere le firme e la fine della legislatura, il Tribunale federale non avrebbe mai la possibilità di pronunciarsi su questo tema. 
 
La specifica questione regolata dalla norma transitoria dell'entrata in vigore immediata delle norme litigiose, manifestamente non ha più alcuna portata pratica, per cui non sussiste alcun interesse, se non teorico, al suo esame. Non vi è quindi alcuna ragione perché il Tribunale federale esamini questa censura. 
 
3.2 Il ricorrente aggiunge che l'aver fissato il termine per raccogliere le firme necessarie per la revoca al 31 marzo del terzo anno di legislatura, comporterebbe comunque una lesione virtuale del diritto di voto, poiché, al suo dire, il Consiglio di Stato avrebbe fatto assurgere detta data a regola generale astratta. 
Ora, ricordato che, come lo dimostra il caso di specie, la raccolta delle firme necessarie per una domanda di revoca è tutt'altro che evidente, mal si comprende perché eventuali future proposte di revoca dovrebbero essere presentate soltanto nell'imminenza di tale scadenza e non prima possibilmente con largo anticipo. D'altra parte, tenuto conto dei tempi tecnici previsti tra la presentazione della domanda di revoca, la raccolta delle firme (sessanta giorni, art. 44a cpv. 3 Cost./TI), l'accertamento del risultato e la relativa votazione (sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale del risultato della domanda, art. 46 Cost./TI), il Tribunale federale sarebbe in grado di esaminare, se del caso, eventuali ricorsi presentati in tale ambito, come del resto avrebbe potuto farlo nella fattispecie. Non è quindi ravvisabile alcun motivo per derogare, eccezionalmente, alla condizione di un interesse pratico e attuale all'esame dei ricorsi. 
 
3.3 Per di più, le critiche ricorsuali mosse in tale contesto, espressamente riferite all'immediata esecutività delle norme litigiose e che al dire del ricorrente avrebbero comportato una loro inammissibile retroattività, nonché una lesione dei principi della buona fede e della prevedibilità, in seguito all'abbandono della domanda di revoca in esame non rivestono più alcuna portata pratica. In effetti, i municipali eletti per le prossime legislature sono a conoscenza del fatto che, se del caso, potranno essere oggetto di una domanda di revoca. La stessa conclusione vale anche per l'accenno di critica alla stabilità degli organi pubblici eletti per tutta la durata di una legislatura, critica anch'essa addotta solo in relazione all'entrata in vigore immediata delle contestate norme. 
 
3.4 Decisiva è infatti la circostanza che il ricorrente, nelle sue conclusioni di merito, non ha chiesto di annullare le citate modifiche della Costituzione cantonale e della LEDP, ma soltanto la norma transitoria, chiedendo di differire la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2012. Ora, dopo l'abbandono della citata domanda di revoca, la norma transitoria non esplica più alcuna portata pratica, ritenuto che le menzionate modifiche potranno essere applicate, se del caso, soltanto nel quadro della nuova legislatura. Un eventuale accoglimento del gravame nel senso delle conclusioni postulate dal ricorrente non esplicherebbe quindi alcuna portata pratica (DTF 131 I 153 consid. 1.2), per cui non si giustifica di esaminarlo nel merito. 
 
4. 
Da queste considerazioni discende che il ricorso, privo in un interesse pratico e attuale, non può essere esaminato nel merito e dev'essere stralciato dai ruoli. La decisione non è quindi presa nella composizione di cinque giudici (cfr. art. 20 cpv. 3 LTF). Non trattandosi, vista la tesi ricorsuale, di un mero accertamento che la causa è divenuta priva di oggetto (art. 32 cpv. 2 LTF), si giustifica di statuire nella composizione di tre giudici (art. 20 cpv. 1 LTF). Le spese, ritenuto il mantenimento del gravame, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, per sé e per il Gran Consiglio. 
 
Losanna, 26 maggio 2011 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Fonjallaz Crameri