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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
9C_727/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 15 maggio 2018  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, 
patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, 
via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 settembre 2017 (32.2017.25). 
 
 
Visto:  
il ricorso interposto da A.________ il 16 ottobre 2017 (timbro postale) al Tribunale federale contro il giudizio del 13 settembre 2017 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
il decreto dell'11 dicembre 2017 con cui il Tribunale federale ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio con esenzione delle spese giudiziarie in quanto, a un primo esame, le conclusioni del gravame apparivano prive di probabilità di successo e ha fissato a A.________ un termine di 14 giorni per versare un anticipo spese di fr. 800.-, 
la domanda di pagamento a rate dell'importo sollecitato quale anticipo spese presunto inoltrata da A.________ il 29 dicembre 2017 (timbro postale), 
il decreto del 5 gennaio 2018 con cui questa Corte ha assegnato a A.________ quattro termini suppletori non prorogabili per provvedere al versamento dell'anticipo spese di fr. 800.- in rate di fr. 200.- ciascuna, e più precisamente un primo termine scadente al più tardi mercoledì 31 gennaio 2018, un secondo al più tardi mercoledì 28 febbraio 2018, un terzo al più tardi giovedì 29 marzo 2018 e un quarto al più tardi lunedì 30 aprile 2018, avvertendolo inoltre che in caso di mancato pagamento tempestivo il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, 
 
 
considerando:  
che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), 
che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF), 
che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie, atteso che se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 prima e seconda frase LTF), 
che se l'anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 terza frase LTF), 
che dagli atti in possesso di questa Corte, segnatamente la copia del bollettino di versamento utilizzato, emerge che il ricorrente ha corrisposto tempestivamente le prime due e la quarta rata mentre ha pagato la terza rata soltanto sabato 31 marzo 2018, anziché entro il termine improrogabile di giovedì 29 marzo 2018 ingiuntogli con il decreto del 5 gennaio 2018, 
che il ricorrente nel decreto del 5 gennaio 2018 era stato reso espressamente attento dell'improrogabilità dei termini suppletori, 
che il ricorrente non ha pertanto versato l'anticipo spese nei termini suppletori improrogabili impartitigli (art. 48 cpv. 4 LTF), 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano le spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 15 maggio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi