Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_509/2019  
 
 
Sentenza del 26 giugno 2019  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 
quale autorità di vigilanza, 
opponente. 
 
Oggetto 
denegata/ritardata giustizia, 
 
ricorso contro l'inattività della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con allegato datato 21 giugno 2019 A.________ ha introdotto dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia civile e in materia penale per ritardata giustizia nei confronti della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Egli afferma (per quanto sia dato di comprendere) che, dopo aver scritto a tale autorità in data 30 aprile 2019 per lamentarsi di ritardi nella procedura esecutiva da lui promossa contro la Comunione dei comproprietari del Condominio B.________, non sarebbe successo nulla. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
2.   
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
3.   
Rivolto contro l'asserita inattività di un'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, l'allegato può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). 
 
4.   
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
 
Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost. nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. L'autorità cantonale viola tale norma se non emana la decisione che le incombe pronunciandosi entro un lasso di tempo che il tipo di procedura in oggetto e tutte le altre circostanze del caso (quali la complessità della causa, il comportamento delle parti ed il loro interesse nella lite) fanno apparire come ragionevole (DTF 144 I 318 consid. 7.1; 144 II 486 consid. 3.2). 
 
Nel caso concreto, come detto, l'insorgente si limita ad affermare che dopo aver scritto all'autorità di vigilanza non sarebbe successo nulla. Mediante tale generica affermazione egli tuttavia non spiega - conformemente alle suesposte esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF - in che modo l'inattività denunciata sarebbe contraria alla garanzia costituzionale dell'art. 29 cpv. 1 Cost. Per di più, il ricorrente non fa valere di aver invano inoltrato un sollecito all'autorità cantonale, ciò che gli incombeva di fare prima di adire il Tribunale federale per censurare un ritardo ingiustificato (DTF 126 V 244 consid. 2d; sentenza 1B_502/2018 del 12 novembre 2018 consid. 7). 
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 26 giugno 2019 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini