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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
U 74/04 
 
Sentenza del 17 marzo 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
M.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Emilio Bianchi, via Nassa 60, 6900 Lugano, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 26 gennaio 2004) 
 
Fatti: 
A. 
A.a M.________, cittadino italiano, nato il 18 novembre 1937, residente in Italia, dal 1° settembre 1989 beneficia di una rendita di invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni pari al 50% in seguito all'insorgenza di un eczema cronico al dicromato di potassio. 
 
In data 1° febbraio 1995 l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ha respinto la richiesta di aumento del grado di invalidità in seguito al peggioramento dello stato di salute presentata dall'assicurato nel corso del mese di gennaio 1995, in quanto l'istante non aveva fatto valere fatti nuovi tali da giustificare una modifica del grado di invalidità. 
 
Con decisione su opposizione del 5 agosto 1997, confermata dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 17 luglio 1998, passato in giudicato, l'INSAI ha respinto la nuova richiesta di revisione della rendita presentata dall'assicurato il 15 ottobre 1996, ritenuto che il soggiorno presso la Clinica H.________dal 20 gennaio al 9 febbraio 1997 non aveva evidenziato alcun peggioramento della malattia professionale. 
A.b Dopo la pronuncia del giudizio cantonale l'interessato ha ripetutamente sostenuto, nei confronti dell'INSAI, allegando diversi certificati medici, che il suo stato di salute era peggiorato, ribadendo che l'invalidità al 100% risaliva al 1° gennaio 1995. In data 1° febbraio 1999 l'INSAI ha tuttavia confermato il diritto ad una rendita del 50%, senza procedere ad alcun nuovo accertamento, ritenuto che i certificati medici trasmessi non apportavano alcun elemento nuovo. 
A.c Il 25 febbraio 2003 M.________ ha nuovamente presentato istanza tendente al riconoscimento, da parte dell'INSAI, di una rendita di invalidità del 100%, ritenuto che da otto anni l'accenno al miglioramento del suo stato di salute risultava essere di breve durata. 
 
Con decisione del 28 aprile 2003, confermata con provvedimento formale del 26 giugno 2003 in seguito all'opposizione presentata dall'interessato, l'assicuratore infortuni ha precisato che avendo quest'ultimo ripetutamente fatto valere un peggioramento retroattivo dello stato di salute, poteva unicamente chiedere la revisione del giudizio del Tribunale cantonale del 17 luglio 1998 qualora fosse del parere che la documentazione medica prodotta contenesse dei fatti nuovi rispettivamente rappresentasse dei nuovi mezzi di prova atti a giustificare una diversa conclusione. 
B. 
Contro la decisione su opposizione M.________, patrocinato dall'avv. Emilio Bianchi, ha interposto gravame al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo che venisse accertata la totale incapacità al guadagno dal 1° gennaio 1995 e che fosse di conseguenza versata una rendita di invalidità del 100% a far tempo dalla medesima data. A motivazione delle proprie pretese l'assicurato ha dichiarato di aver chiesto una revisione della rendita già dal 1998, che ad ogni trattamento corrispondeva un sensibile miglioramento seguito però da repentini ma dolorosi peggioramenti, che provocavano conseguenze gravi per quanto concerne la possibilità di esercitare un'attività lavorativa, e che per accertare la fattispecie era senz'altro necessario esperire una perizia specialistica. 
 
Mediante giudizio del 26 gennaio 2004 il Tribunale cantonale, dopo aver considerato tempestivo il gravame, lo ha da un lato dichiarato irricevibile nella misura in cui veniva chiesto un aumento del grado di invalidità per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 5 agosto 1997. Per il periodo successivo il gravame è invece stato respinto. 
C. 
M.________, ancora rappresentato dall'avv. Bianchi, insorge ora con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo l'accoglimento del gravame con conseguente annullamento del giudizio cantonale, l'esperimento di una perizia medica sul suo stato di salute rispettivamente l'assegnazione di una rendita di invalidità del 100% dal 1° gennaio 1995. Delle motivazioni si dirà, se necessario, in seguito. 
 
Chiamato a pronunciarsi sul gravame l'assicuratore infortuni intimato ne propone la reiezione, postulando che preliminarmente questa Corte si pronunci sulla tempestività del ricorso presentato dall'assicurato in sede cantonale, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica non si è espresso. 
 
Diritto: 
1. 
In via preliminare, trattandosi di un presupposto processuale, che va esaminato d'ufficio da questa Corte, dev'essere risolta la questione circa la tempestività del gravame presentato da M.________ in sede cantonale. Se ciò non fosse il caso il giudizio cantonale andrebbe infatti annullato (DTF 120 V 29 consid. 1, 119 V 12 consid. 1b, 324 consid. 3). 
1.1 Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione contro gli infortuni (LAINF e OAINF). 
 
La LPGA persegue lo scopo di coordinare il diritto delle assicurazioni sociali della Confederazione e a tal fine, tra l'altro, definisce le norme di una procedura uniforme e disciplina il contenzioso nell'ambito delle assicurazioni sociali (art. 1 lett. b). Per l'art. 2 LPGA, che definisce il campo d'applicazione e il rapporto tra la parte generale e le singole leggi sulle assicurazioni sociali, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. In proposito l'art. 1 cpv. 1 LAINF stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. 
 
Per quanto riguarda il termine per proporre ricorso dinanzi al competente tribunale delle assicurazioni l'art. 60 cpv. 1 LPGA dispone che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa; giusta il cpv. 2 di detta norma, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia. L'art. 38 cpv. 4 LPGA precisa, a proposito del computo e della sospensione dei termini, che i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (lett. a), dal 15 luglio al 15 agosto incluso (lett. b) e dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (lett. c). Per l'art. 106 LAINF infine, in deroga all'articolo 60 LPGA, per le decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative il termine di ricorso è di tre mesi. 
1.2 A proposito dell'applicabilità dell'art. 60 cpv. 2 LPGA al termine di ricorso previsto all'art. 106 LAINF, in deroga all'art. 60 cpv. 1 LPGA, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che l'art. 106 LAINF esclude unicamente l'applicazione del termine di ricorso di 30 giorni di cui all'art. 60 cpv. 1 LPGA, non anche le disposizioni sulla sospensione dei termini di cui al cpv. 2, che tornano pertanto applicabili anche al termine di ricorso di tre mesi previsto in materia di assicurazione contro gli infortuni e assicurazione militare alla luce della chiara volontà del legislatore, rispettivamente dell'intenzione di unificare, tramite la LPGA, la procedura in materia di assicurazioni sociali (DTF 131 V 314; sentenza del 29 settembre 2005 in re Z., U 229/03, consid. 4.2). 
1.3 Dev'essere tuttavia ancora precisato che le disposizioni procedurali della LPGA entrano immediatamente in vigore, non essendovi norme transitorie statuenti diversamente (art. 27-62 LPGA; DTF 130 V 4 consid. 3.2, 129 V 115 consid. 2.2). L'art. 82 cpv. 2 LPGA prevede in proposito che i Cantoni devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le prescrizioni cantonali in vigore precedentemente. 
 
Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di statuire trattarsi, malgrado impedisca l'unificazione della procedura, di una norma transitoria di natura formale e imperativa per la procedura giudiziaria. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha in particolare precisato che fino all'adeguamento dell'ordinamento da parte del Cantone, ma al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore della LPGA e meglio il 31 dicembre 2007, si applicano le disposizioni cantonali in vigore e non il diritto federale; in caso di applicazione del diritto federale invece del diritto cantonale sarebbe quindi ravvisabile una violazione del diritto federale (DTF 131 V 322 consid. 5; sentenza del 29 settembre 2005 in re Z., U 229/03, consid. 5.2). 
1.4 Per quel che concerne il Cantone Ticino, l'art. 23 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 (LPTCA; RL 3.4.1.1) prevede che per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice cantonale di procedura civile (CPC). Dal chiaro tenore della norma emerge che il Cantone Ticino non necessita di modificare le proprie disposizioni cantonali per quanto concerne, nel caso esaminato, la sospensione dei termini, per cui la legge di procedura non prevede alcunché. La legge di procedura cantonale infatti rinvia in primo luogo proprio al diritto federale, e quindi in concreto alla LPGA e pertanto anche agli art. 60 cpv. 2 e 38 cpv. 4 della citata legge. 
 
A titolo abbondanziale va rilevato che in ogni caso, anche se così non fosse, essendovi anche un rinvio al diritto cantonale, si giungerebbe alla medesima conclusione poiché le disposizioni di diritto cantonale, per quanto concerne la decorrenza e la durata delle ferie giudiziarie estive che qui interessano, corrispondono a quelle della LPGA, e quindi anche in questa ipotesi un adeguamento non sarebbe necessario. A proposito della sospensione dei termini il CPC (RL 3.3.2.1) prevede infatti, all'art. 132, che la decorrenza dei termini previsti dalla legge o stabiliti dal giudice rimane sospesa durante le ferie, ove non sia diversamente disposto. L'art. 133 cpv. 1 lett. b CPC, nella versione in vigore dal 1° aprile 2001, stabilisce in particolare che le ferie giudiziarie estive decorrono dal 15 luglio al 15 agosto. Esse corrispondono quindi a quelle della LPGA. 
 
In tali circostanze, contrariamente a quanto stabilito nella già citata sentenza del 29 settembre 2005 in re Z., nel cui caso la sospensione dei termini era disciplinata a livello cantonale in deroga a quanto previsto dal diritto federale, il ricorso presentato in sede cantonale non può che essere considerato tempestivo. 
2. 
Nel merito oggetto del contendere è il diritto dell'assicurato ad una rendita di invalidità del 100% a far tempo dal 1° gennaio 1995. 
2.1 Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC). 
 
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 160 consid. 5.1). Nella misura in cui l'assicurato chiede la revisione del grado di invalidità con effetto retroattivo al 1° gennaio 1995 e fino al 1° giugno 2002 va quindi applicato il diritto svizzero. 
 
Pure per il periodo successivo e inoltre fino al momento della decisione su opposizione impugnata (DTF 131 V 11 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) si applica il diritto svizzero, poiché l'entrata in vigore dell'ALC ha lasciato immutata la competenza degli Stati contraenti a definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A). 
2.2 Come già detto in precedenza, con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione contro gli infortuni. 
 
Per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto alla chiesta rendita d'invalidità del 100% già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, anche in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 445; cfr. anche DTF 130 V 329). 
3. 
Dal giudizio impugnato emerge che il Tribunale di prime cure ha da un lato dichiarato irricevibile il ricorso nella misura in cui veniva chiesto il riconoscimento di una rendita per un'invalidità totale in seguito al peggioramento dello stato di salute con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1995 fino al mese di agosto 1997, in quanto la Corte adita aveva già statuito sulla questione con pronuncia del 17 luglio 1998 passata in giudicato, rispettivamente perché non era stato fatto valere alcun motivo di revisione processuale. Per quanto riguarda il periodo successivo il Tribunale ha invece respinto il ricorso non sussistendo tanto un peggioramento dello stato di salute quanto una cronicizzazione della malattia. 
4. 
4.1 Secondo l'art. 22 cpv. 1 LAINF, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, se il grado di invalidità del beneficiario muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa. Essa non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62. L'art. 17 cpv. 1 LPGA dispone per parte sua che se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. 
 
In applicazione analogica dei principi giurisprudenziali sviluppati in relazione all'art. 41 vLAI (soppresso in seguito all'entrata in vigore della LPGA), costituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto suscettibili di influire sul grado di invalidità, per la qual valutazione occorre confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 con riferimento; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Da parte sua, una decisione di revisione è ritenuta come elemento di paragone temporale - nell'ambito di una ulteriore procedura di revisione - solo nel caso in cui non si limiti a semplicemente confermare il provvedimento originario, ma abbia proceduto ad adeguare il diritto corrente alla rendita sulla base di una nuova determinazione del grado d'invalidità (DTF 109 V 265 consid. 4a; vedi pure DTF 130 V 75 consid. 3.2.3). 
 
È inoltre utile ricordare che si può procedere alla revisione della rendita non soltanto nel caso di una modificazione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 113 V 275 consid. 1a e sentenze ivi citate; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). 
 
Giova infine soggiungere che l'art. 22 LAINF, nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2003, prevede che in deroga all'art. 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62 (si veda in proposito art. 2 LPGA e art. 1 cpv. 1 LAINF, nella versione valida dal 1°gennaio 2003). 
4.2 Poiché la revisione ai sensi degli articoli succitati ha effetto per il futuro, per ammettere un eventuale effetto retroattivo della modifica del grado di invalidità va pure esaminato se sono dati i presupposti della cosiddetta revisione processuale (sentenza del 12 marzo 2003 in re P., I 135/02, consid. 4). 
 
Per l'art. 61 LPGA, in vigore dal 2003, fatto salvo l'art. 1 cpv. 3 PA, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare tra l'altro le seguenti esigenze: le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto (lett. i). 
 
In caso di revisione processuale l'autorità è tenuta a rinvenire su decisioni cresciute in giudicato quando sono scoperti fatti o prove nuovi idonei a determinare un diverso apprezzamento giuridico (DTF 127 V 469 consid. 2c, 126 V 24 consid. 4b, 46 consid. 2b e i riferimenti ivi citati). In particolare, secondo la giurisprudenza sono da ritenere idonee a modificare le conseguenze giuridiche in senso favorevole all'istante le prove che servono a corroborare sia i fatti nuovi importanti che giustificherebbero una revisione, sia i fatti che, pur essendo stati conosciuti nella procedura precedente, non avevano potuto essere provati a discapito del richiedente. Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto l'autorità competente a statuire in modo diverso se ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che l'autorità potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può prefiggersi di correggere una decisione che potrebbe sembrare erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b e i riferimenti ivi citati). Non sono così mezzi di prova nuovi rilevanti perizie che apprezzano in modo diverso fatti noti e non modificati (sentenze del 7 marzo 2003 in re D., C 354/01, consid. 3.1, e del 29 novembre 2002 in re B., I 339/01, consid. 2.2; RDAT 1993 I n. 86 pag. 196). 
5. 
In via preliminare va rilevato che al momento della presentazione della domanda di revisione in lite, il 25 febbraio 2003, il ricorrente aveva già compiuto 65 anni. Il Tribunale di prime cure non ha tuttavia ritenuto di dover respingere il gravame per questi motivi, facendo notare che l'interessato aveva in diverse occasioni chiesto la revisione della rendita, in maniera più o meno esplicita, già nel corso del 1998. Le richieste menzionate nel giudizio cantonale risultano tuttavia essere state evase dall'INSAI in data 1° febbraio 1999. 
 
Dagli atti emerge però che già il 9 febbraio 1999 l'assicurato aveva ribadito il peggioramento del proprio stato di salute. Sul tema l'assicuratore infortuni non si è poi comunque pronunciato con una decisione formale. In simili condizioni ed in virtù del principio della buona fede, si può pertanto ammettere, come indicato dalla Corte di prime cure, ma per altri motivi, che l'assicurato ha presentato istanza tendente alla revisione della rendita per peggioramento dello stato di salute prima del compimento del 65esimo anno di età, non tanto con riferimento alle richieste presentate nel corso del 1998, che sono state appunto evase con scritto del 1° febbraio 1999, bensì alla luce della lettera del 9 febbraio 1999 che poteva e doveva essere interpretata anche quale domanda di decisione formale, rispettivamente di opposizione alla decisione del 1° febbraio precedente, ma che non è mai stata evasa. 
6. 
6.1 Per quanto riguarda un eventuale peggioramento dello stato di salute dell'assicurato, correttamente i primi giudici hanno proceduto a confrontare la situazione esistente al momento dell'ultima revisione della rendita, intervenuta tramite la decisione su opposizione del 5 agosto 1997, poi confermata dal loro giudizio del 17 luglio 1998, con quella esistente al momento della resa del provvedimento su opposizione litigioso e, meglio, il 26 giugno 2003. 
6.2 
6.2.1 Dal rapporto redatto dai medici della Clinica H.________ il 3 marzo 1997, su cui si è, tra l'altro, fondato il Tribunale di prime cure per confermare il grado di invalidità del 50% nella citata pronuncia 17 luglio 1998 emerge che l'assicurato è stato degente presso la clinica a seguito di un'esacerbazione dell'eczema cronico ai piedi e alle mani, che dal novembre 1961 non è mai subentrata una guarigione completa e che egli presenta regolarmente ricadute, malgrado non sia più da tempo a contatto con sostanze allergenizzanti. Alla fine della cura è stata attestata una remissione completa delle mutazioni della pelle. 
 
Nel rapporto del 2 luglio 1997 il dott. C.________ dell' INSAI, dopo aver esaminato gli atti medici in suo possesso a partire dal 1980, ha dichiarato trattarsi di un eczema cronico da allergia al cromo con decorso autonomo prevalentemente alle mani e agli avambracci con focolai dispersi su altre parti del corpo. Secondo il predetto sanitario, i dati medici mostravano una situazione sempre uguale con episodi di riacutizzazione e un'ottima risposta alla terapia. Non si constatava un notevole o chiaro peggioramento per esempio nel senso di una generalizzazione o importante estensione delle lesioni. Il quadro clinico descritto in occasione dei ricoveri ospedalieri nel 1980, 1988 e 1997 rimaneva simile. Le lesioni discrete sul dorso dei piedi non potevano venire interpretate come un segno di notevole peggioramento. Facevano parte di focolai agli arti inferiori presenti e descritti già più volte sin dagli anni ottanta. Tali focolai sul dorso dei piedi erano perfino un quadro classico nell'ambito di un eczema al cemento, dovuti probabilmente ad un contatto costante con il cuoio delle scarpe che poteva contenere cromo. Queste lesioni erano d'altronde guarite completamente nel corso della degenza. Sempre secondo il dott. C.________, la situazione si presentava immutata rispetto alla fissazione della rendita nel 1990. 
6.2.2 Dai certificati redatti dai medici curanti e prodotti dall'assicurato a partire dal dicembre 1997, quindi dopo la pronuncia della decisione su opposizione relativa alla precedente procedura di revisione, risulta che nuove riacutizzazioni si ripresentavano in pratica non appena cessavano le terapie prescritte e che quindi l'assicurato necessitava di cura continua e quotidiana. Interpellato dall'INSAI in data 17 dicembre 1999 a proposito delle frequenti visite mediche a cui l'assicurato si era sottoposto nei precedenti mesi di ottobre e novembre, il dott. O.________ ha attestato che il ricorrente soffriva di un eczema cronico che non aveva mai potuto essere guarito malgrado costanti terapie, precisando trattarsi di un decorso particolarmente sfavorevole, che non permetteva di escludere la necessità di tale frequenza. 
 
Dai certificati del dott. L.________, medico curante dell'assicurato, relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2000 risulta inoltre la presenza di eczema diffuso persistente, caratterizzato da manifestazioni eritemato-xerotiche escoriate agli arti e spacchi ragadiformi alle mani. Altri certificati di contenuto simile, in cui viene tuttavia chiaramente e ripetutamente attestata un'estensione dell'eczema ad altre parti del corpo, sono stati rilasciati a partire dal mese di luglio 2000 e attestano ripetute cure e riacutizzazioni. 
6.2.3 Alla luce dello stato di salute descritto nei certificati medici succitati, redatti dal medico curante dell'assicurato, il giudizio cantonale non può essere confermato per quanto riguarda il periodo dal 5 agosto 1997, perlomeno non senza l'esperimento di ulteriori approfonditi accertamenti specialistici. 
 
In effetti, in casu dev'essere considerato perlomeno probabile che la situazione di salute del ricorrente è peggiorata, sia per quanto riguarda l'estensione dell'eczema, che allora risultava limitato a mani, a avambracci e eventualmente ai piedi, mentre in seguito la malattia risulta generalizzata ed è stata rilevata ripetutamente anche sul tronco, sul viso, sul cuoio capelluto, sulla nuca, sugli arti superiori e inferiori, nella zona dell'inguine, sulle ascelle e sui glutei, che per quanto concerne la frequenza delle riacutizzazioni, rispettivamente i periodi di remissione particolarmente brevi. In pratica dalla documentazione medica succitata, redatta dal dott. L.________, di cui non vi è motivo di dubitare, emerge che l'interessato risulta libero dall'eczema in pochissime occasioni e durante dei lassi di tempo brevissimi. La documentazione indica infatti che la malattia è presente quasi costantemente. 
 
Da un punto di vista temporale un peggioramento si evidenzia già alla fine del 1999, ma in maniera particolarmente evidente a partire dal mese di luglio 2000. Dagli atti risulta infatti che l'assicurato ha richiesto l'intervento del medico mensilmente, più volte al mese, ad eccezione dei mesi di giugno e luglio 2001. 
 
In simili condizioni, senza ulteriori accertamenti medici, non è senz'altro possibile sostenere che la situazione medica risulta immutata dal 1997, poiché gli atti evidenziano tutt'altro quadro. In proposito va inoltre rilevato che sia pendente causa amministrativa che ricorsuale i medici dell'INSAI non hanno mai preso posizione sulla questione e quindi in alcun modo giustificato l'asserita assenza di peggioramento dello stato di salute. L'assicuratore infortuni si è infatti limitato a riferirsi ai rapporti precedentemente stilati. 
 
Visto quanto sopra esposto, su questo punto il ricorso di diritto amministrativo dev'essere accolto e l'incarto rinviato al Tribunale di prime cure affinché faccia esperire una perizia specialistica alfine di stabilire l'eventuale peggioramento dello stato di salute dell'assicurato, rispettivamente la data a partire dalla quale esso sarebbe intervenuto. Alla luce dei nuovi atti la Corte cantonale si pronuncerà nuovamente sul grado di invalidità dell'interessato. 
7. 
Per quanto riguarda per contro il periodo dal 1° gennaio 1995 all'agosto 1997, dagli atti emerge che il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino si è già espresso con pronuncia passata in giudicato del 17 luglio 1998, negando un peggioramento dello stato di salute e quindi un aumento del grado di invalidità. 
 
 
Preliminarmente va rilevato che alla luce di quanto esposto al considerando 4.2 la domanda di revisione processuale della pronuncia cantonale avrebbe dovuto essere presentata alla Corte che aveva reso il giudizio nel frattempo passato in giudicato e non all'INSAI, che a sua volta avrebbe dovuto trasmettere per competenza la richiesta al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Tale circostanza è tuttavia ininfluente, ai fini dell'esito del gravame, in quanto nessun motivo di revisione processuale è stato fatto valere in concreto. 
 
Dagli atti non risulta infatti che siano stati fatti valere fatti nuovi o nuovi mezzi di prova che potrebbero indurre, per il periodo citato, a concludere diversamente rispetto a quanto statuito dal Tribunale di prime cure il 17 luglio 1998. In effetti, l'assicurato ha sempre sostenuto che dal 1995 è intervenuto un peggioramento dello stato di salute, senza tuttavia trasmettere documenti atti a dimostrare tale peggioramento già a far tempo da quella data. Come precisato al considerando precedente, la situazione di salute si è senz'altro aggravata a partire dal 2000 ed eventualmente già nel 1999. 
 
Su questo punto il ricorso di diritto amministrativo va pertanto respinto. 
8. 
In conclusione quindi, in parziale accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, la pronuncia impugnata è annullata nella misura in cui viene respinta la richiesta di aumento del grado di invalidità a far tempo dal 5 agosto 1997, l'incarto essendo rinviato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino affinché proceda agli accertamenti indicati nei considerandi e renda un nuovo giudizio sul tasso d'invalidità del ricorrente. 
9. 
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Parzialmente vincente in causa, M.________, assistito da un legale, ha diritto a ripetibili che saranno poste a carico dell'assicuratore infortuni soccombente (art. 135 e 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In parziale accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio impugnato del 26 gennaio 2004 è annullato nella misura in cui respinge la richiesta di aumento del grado di invalidità dal 5 agosto 1997, l'incarto essendo rinviato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino affinché proceda agli accertamenti indicati nei considerandi e si pronunci di nuovo sul tasso d'invalidità del ricorrente dopo la citata data. Per l'eccedenza il gravame è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
L'INSAI verserà al ricorrente la somma di fr. 2'000.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 17 marzo 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: