Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_302/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza 17 aprile 2014  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Giudice presidente, 
Stadelmann, Kneubühler, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Enzio Bertola, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,  
6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,  
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di dimora (riesame), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 febbraio 2014 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 27 settembre 2013 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, dopo avere invitato A.________, cittadino croato (1964) ad esprimersi in proposito (cfr. scambio di corrispondenza dei 9 e 18 settembre 2013), ha revocato il permesso di dimora dell'interessato, valido fino al 15 novembre 2013, siccome da tempo questi era a carico della pubblica assistenza, e gli ha concesso un termine fino al 31 ottobre 2013 per lasciare la Svizzera. La decisione, intimata per raccomandata, è stata ritirata da A.________ il 7 ottobre 2013, ed è cresciuta in giudicato incontestata. 
Il 9 ottobre 2013 il patrocinatore di A.________, riferendosi agli scritti dei 9 e 18 settembre 2013, ha chiesto alla Sezione della popolazione delle informazioni riguardo ad un programma di attività di utilità pubblica, auspicando una risposta prima dell'emanazione di una decisione relativa al rinnovo del permesso di dimora. Il 14 ottobre successivo l'autorità di prime cure l'ha informato che il 27 settembre precedente era stata emessa una decisione di revoca dell'autorizzazione di soggiorno, regolarmente notificata al proprio cliente. 
Il 25 ottobre 2013, il patrocinatore di A.________ ha presentato dinanzi al Dipartimento ticinese delle istituzioni una richiesta di  "riconsiderazione (...), con annullamento del termine di uscita, subordinatamente ricorso per denegata giustizia, in via ancora più subordinata ricorso al Consiglio di Stato". La Sezione della popolazione ha trattato la domanda alla stregua di un'istanza di riesame e l'ha dichiarata inammissibile il 30 ottobre 2013. A parere dell'autorità non erano stati addotti fatti nuovi e rilevanti che giustificassero una riconsiderazione del caso.  
 
B.   
Quest'ultima decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, l'11 dicembre 2013, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 21 febbraio 2014. Innanzitutto la Corte cantonale ha osservato che oggetto di giudizio era unicamente il quesito di sapere se era a ragione o a torto che lo scritto del 25 ottobre era stato trattato come una domanda di riesame. Le censure riguardanti la revoca del permesso di dimora, rispettivamente il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno per motivi umanitari esulavano pertanto dalla causa ed erano inammissibili. Essa ha poi ritenuto che, contrariamente all'assunto dell'insorgente, lo scritto del 9 ottobre 2013 non poteva essere trattato come un gravame, non rispettandone né le esigenze di forma né quelle di contenuto. Il fatto che non fosse stato trasmesso al Consiglio di Stato per evasione non costituiva pertanto un diniego di giustizia. Infine, dopo avere richiamato i principi applicabili in materia di riesame, il Tribunale cantonale amministrativo è giunto alla conclusione che, a ragione, l'autorità di prime cure aveva deciso che nel caso concreto non erano date le condizioni per poter procedere al riesame della decisione di revoca del 27 settembre 2013. 
 
C.   
Il 28 marzo 2014 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con ricorso sussidiario in materia costituzionale, con cui chiede che  "il ricorso sia accolto a partire della prima decisione del 27 settembre 2013 in considerazione della raccomandata del 09 ottobre, del colloquio del 16 ottobre e dell'ulteriore atto interruttivo del 25 ottobre 2013", che la sentenza cantonale e le decisioni emesse il 27 settembre e il 30 ottobre 2013 siano annullate e che gli venga rinnovato/confermato il permesso di dimora. Domanda che sia conferito effetto sospensivo al gravame e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, con nomina di un avvocato d'ufficio.  
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio). 
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.2 e 2.3 pag. 189 seg.; 131 II 339 consid. 1 pag. 342).  
 
2.2. Oggetto di disamina è il giudizio d'inammissibilità dell'istanza di riesame concernente la decisione di revoca del permesso di dimora, scaduto il 15 novembre 2013, di cui beneficiava il ricorrente. Ne discende che il ricorrente, cittadino croato, non vanta - e nemmeno lo pretende - un diritto ad ottenere un eventuale rinnovo del proprio permesso di dimora in virtù della legislazione interna o convenzionale oppure di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine. Al riguardo sia aggiunto che il vago richiamo ai "Trattati bilaterali CH-UE-AELS" contenuto nel gravame è del tutto inconferente in quanto la Croazia non è parte all'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone [RS 0.142.112.681], dal quale il ricorrente non può pertanto nulla dedurre. Ne discende che non è quindi data la via del ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
3.  
 
3.1. Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile. Secondo l'art. 115 lett. b LTF è legittimato a proporre tale rimedio chi ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.  
 
3.2. Il ricorrente lamenta, in modo alquanto appellatorio (art. 42, 106 e 117 LTF) la violazione del divieto dell'arbitrio. Sennonché, come già precisato da questa Corte, il divieto generale dell'arbitrio sgorgante dall'art. 9 Cost. non conferisce, di per sé, un interesse legittimo ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF quando, come in concreto, viene censurata un'errata applicazione del diritto (cfr. DTF 133 I 185 consid. 6.1 pag. 197 e 6.3 pag. 200). La censura è quindi inammissibile.  
 
3.3. Il ricorrente può però far valere la disattenzione dei suoi diritti di parte, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale (DTF 133 I 185 consid. 6.2 pag. 198). Egli lamenta in primo luogo il fatto di non essere mai stato sentito personalmente. A torto. L'interessato dimentica infatti che il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. - come già ricordatogli dalla Corte ticinese - non comprende di principio quello di comparire personalmente e di esprimersi oralmente dinanzi all'autorità giudicante (DTF 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148 con rinvio; 130 II 425 consid. 2.1 pag. 428; 125 I 209 consid. 9b pag. 219). Ora l'insorgente ha avuto ampia possibilità di esprimersi per iscritto dinanzi alle autorità cantonali. La critica, inconferente va pertanto respinta. Infine, egli si duole di un diniego di giustizia in quanto l'autorità di prime cure si sarebbe rifiutata di trasmettere i suoi scritti, da considerare quali ricorsi, al Consiglio di Stato per evasione e competenza. La censura è inammissibile già per il fatto che le accresciute esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (applicabile in virtù dell'art. 117 LTF) non sono all'evidenza soddisfatte in concreto, limitandosi il ricorrente ad esporre il proprio punto di vista, senza però spiegare né dimostrare in che e perché sarebbero state disattese le garanzie procedurali formali.  
 
4.  
 
4.1. Con l'evasione dei ricorsi, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.  
 
4.2. L'istanza di assistenza giudiziaria contenuta nei gravami dev'essere parimenti respinta in quanto i ricorsi apparivano sin dall'inizio privi di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente soccombente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF) viene comunque considerata la sua particolare situazione finanziaria, fissando un importo ridotto (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile. 
 
2.   
In quanto ammissibile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è respinto. 
 
3.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
4.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
5.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
 
 
Losanna, 17 aprile 2014 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud