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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_569/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 7 marzo 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Donzallaz, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Alexander Henauer, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca rispettivamente rifiuto del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 maggio 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
In seguito al suo matrimonio celebrato il 13 marzo 1993 con B.________ (1968), cittadina svizzera, A.________ (1966), cittadino italiano, si è visto rilasciare dapprima un permesso di dimora e poi, dal 13 marzo 1998, un permesso di domicilio. La coppia, che ha divorziato il 25 giugno 2003, ha avuto una figlia C.________ (1997). 
A.________ si è risposato il 18 novembre 2005 con D.________ (1974), cittadina slovacca, con la quale ha avuto un figlio E.________ (2006). Trasferitosi in Italia con la famiglia il 31 luglio 2008, A.________ è tornato in Svizzera il 4 maggio 2010 e vi ha ottenuto, dopo avere rilasciato un'autocertificazione attestante che non era stato condannato e che non aveva procedimenti penali pendenti, un permesso di dimora UE/AELS. Il 1° settembre 2010, data alla quale ha iniziato a lavorare come autista presso una società di trasporto, è stato raggiunto dalla consorte e dal figlio ai quali sono anche stati accordati dei permessi di dimora UE/AELS. Dopo una prima separazione durata diversi mesi tra il 2011 e il 2012, la coppia è legalmente separata dal 19 aprile 2013. 
Dal 1° agosto 2014 A.________ convive con F.________ (1984), cittadina senegalese, con cui ha avuto una figlia G.________ (2014), che ha riconosciuto. 
 
B.   
Durante il suo soggiorno nel nostro Paese, A.________ ha interessato le autorità giudiziarie penali e amministrative svizzere nei seguenti termini: 
 
- con decreto d'accusa del 1° aprile 1997 è stato condannato per circolazione in stato di ebrietà alla pena detentiva di 10 giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, e ad una multa di fr. 1'200.--; 
- dopo essere stato detenuto dal 14 al 17 maggio 2001, con sentenza del 24 maggio 2002 della Corte delle Assise correzionali di Mendrisio è stato condannato alla pena detentiva di 6 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla revoca del benefico della sospensione condizionale concessa con il decreto d'accusa del 1° aprile 1997, per infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 ([LStup; RS 812.121]; vendita di 44 g di cocaina a giovani clienti del bar di cui era proprietario e direttore nonché consumo di circa 15 g di cocaina); 
- il 19 agosto 2002 è stato ammonito dall'allora Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: Sezione della popolazione) del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino; 
- dopo essere stato tratto in arresto dal 10 ottobre 2005 al 27 aprile 2006, è stato condannato il 13 gennaio 2012 dal Tribunale penale federale alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, sospesa parzialmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre ad un risarcimento compensatorio a favore della Confederazione pari a fr. 1'000.-- e al pagamento delle spese procedurali di fr. 6'000.---, per complicità in truffa, infrazione aggravata e infrazione alla LStup (in particolare acquisto di 718 g di cocaina; vendita di almeno 531 g di cocaina; acquisto di 14 kg di canapa; vendita di 6 kg di canapa; acquisto di hascisc rispettivamente avere fatto preparativi per acquistare 50 kg di hascisc); 
- con decreto d'accusa del 18 giugno 2012 è stato condannato alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e a una multa di fr. 500.-- per favoreggiamento. 
 
C.   
Preso atto di questi fatti e dopo avere dato ad A.________ la possibilità di determinarsi, la Sezione della popolazione gli ha revocato, il 19 dicembre 2013, il permesso di dimora UE/AELS nonché fissato un termine per lasciare la Svizzera. 
Questo provvedimento è stato confermato su ricorso dal Consiglio di Stato, l'11 giugno 2014, e dal Tribunale cantonale amministrativo, pronunciatosi al riguardo con sentenza del 19 maggio 2015. 
Premesso che l'autorizzazione litigiosa era scaduta il 3 maggio 2015, motivo per cui la causa andava esaminata unicamente dal profilo del rifiuto del rinnovo della stessa, la Corte cantonale ha ritenuto, in sintesi, che detto rifiuto non disattendeva né l'art. 5 Allegato I dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione o ALC; RS 0.142.112.681) né il principio della proporzionalità né infine l'art. 8 CEDU
 
D.   
Il 1° luglio 2015 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico nel quale censura un accertamento arbitrario dei fatti, la violazione del suo diritto di essere sentito e del principio della legalità nonché la disattenzione dell'art. 5 Allegato I ALC, del principio della proporzionalità e dell'art. 8 CEDU
Chiamato ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nella propria decisione. Il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte mentre la Sezione della popolazione ha chiesto il rigetto del gravame così come la Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
E.   
Con decreto presidenziale del 3 luglio 2015 è stato conferito l'effetto sospensivo al ricorso. 
 
F.   
Il 9 luglio 2015 il ricorrente ha trasmesso a questa Corte un complemento al proprio ricorso a cui ha allegato uno scritto del 3 luglio 2015 dell'autorità di prime cure. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369). 
 
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
1.2. Dato che la procedura verte sulla revoca rispettivamente sul rifiuto del rinnovo del permesso rilasciato al ricorrente, quindi sulla questione di sapere se siano davvero venuti a mancare i requisiti per riconoscergli un permesso di dimora in base all'Accordo sulla libera circolazione, al quale come cittadino italiano può, di principio, appellarsi, l'eccezione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova applicazione alla fattispecie (sentenza 2C_397/2011 del 10 ottobre 2011 consid. 1.1 e rinvio), la questione dell'effettivo diritto venendo esaminata quale aspetto di merito (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C_558/2009 del 26 aprile 2010 consid. 1 non pubblicato in DTF 136 II 329).  
 
1.3. La circostanza che il permesso in discussione sia scaduto nel corso della procedura cantonale (vedasi consid. C) non influisce sull'interesse ad agire del ricorrente (art. 89 cpv. 1 LTF, vedasi anche l'art. 111 LTF) : un'autorizzazione di soggiorno UE/AELS ha infatti portata puramente dichiarativa, non perde cioè validità semplicemente con il passare del tempo, bensì solo quando le condizioni materiali per il suo riconoscimento non risultano più adempiute (DTF 136 II 329 consid. 2.2 pag. 332 seg.; 134 IV 57 consid. 4 pag. 58; sentenze 6B_839/2015 del 26 agosto 2016 consid. 3.3 e 2C_397/2011 del 10 ottobre 2011 consid. 1.2 e rispettivi richiami). E proprio tale problematica è oggetto di giudizio. Premesse queste considerazioni l'impugnativa, diretta contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 e 90 LTF) e presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) è, quindi, in linea di principio, ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
1.4. Il ricorrente è legittimato a formulare conclusioni riguardanti unicamente l'annullamento e la riforma della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Per quanto direttamente volte ad annullare anche le decisioni di prima e seconda istanza, le conclusioni tratte nel ricorso sono inammissibili (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).  
 
2.  
 
2.1. In via generale, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); esso non è vincolato né agli argomenti fatti valere nel ricorso né ai considerandi sviluppati dall'istanza precedente (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina infatti simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).  
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252). L'eliminazione del vizio indicato deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
2.3. In relazione all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti, il Tribunale federale riconosce al Giudice del merito un ampio potere. Ammette cioè una violazione dell'art. 9 Cost. solo qualora l'istanza inferiore non abbia manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova addotto davanti alla stessa, abbia omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, sulla base dei fatti constatati, abbia tratto deduzioni insostenibili (sentenza 2C_892/2010 del 26 aprile 2011 consid. 1.4). Anche in questo contesto, conformemente a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente dimostrare con precisione, e per ogni accertamento censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità adita sia insostenibile e in che misura la violazione invocata sarebbe suscettibile d'avere un'influenza sull'esito del litigio (DTF 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287 seg.; 128 I 295 consid. 7a pag. 312).  
Sebbene li critichi, il ricorrente tuttavia non mette mai in discussione i fatti che emergono dalla querelata sentenza con una motivazione che ne dimostri un accertamento arbitrario o altrimenti lesivo del diritto federale: essi vincolano pertanto il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; sentenze 2C_550/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 4.2.1 e 2C_539/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 6.2.1). 
 
2.4. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343 seg.). La memoria ricorsuale deve esporre le ragioni per cui questa condizione risulterebbe adempiuta (DTF 133 III 393 consid. 3 pag. 395). È comunque esclusa l'allegazione di fatti accaduti dopo la pronuncia del giudizio impugnato così come di prove non ancora esistenti a tale momento (cosiddetti veri nova, DTF 133 IV 342 consid. 2.1; 130 II 493 consid. 2; 128 II 145 consid. 1.2.1). Ne discende che i documenti del 24 giugno 2015 annessi al gravame, il complemento al ricorso del 9 luglio 2015, inoltrato peraltro dopo la scadenza del termine ricorsuale e, infine, la lettera allegata al medesimo del 3 luglio 2015, non verranno presi in considerazione.  
 
2.5. Dal profilo formale il ricorrente lamenta la violazione del principio della legalità e del diritto di essere sentito, senza però meglio sostanziare le proprie censure. In assenza di una qualsiasi motivazione (art. 42 cpv. 2 combinato con l'art. 106 cpv. 2 LTF) dette critiche sfuggono ad un esame di merito.  
 
3.  
 
3.1. Oggetto di disamina è il quesito di sapere se la revoca rispettivamente il diniego del rinnovo del permesso di dimora del ricorrente costituiscano dei provvedimenti conformi all'Accordo sulla libera circolazione, segnatamente all'art. 5 Allegato I ALC. È vero che la Corte cantonale ha esaminato la fattispecie unicamente dal profilo del rifiuto del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS. Dato che, come verrà esposto di seguito, i motivi alla base di un rifiuto di rinnovo sono gli stessi di quelli che vanno presi in considerazione per revocare un permesso di dimora UE/AELS, ciò non ha alcun influsso in concreto.  
 
3.2. Giusta l'art. 33 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) il permesso di dimora è di durata limitata e può essere prorogato, benché un diritto in tal senso non sia dato (sentenza 2C_1226/2013 dell'11 maggio 2015 consid. 2.1), se non vi sono motivi di revoca secondo l'articolo 62 LStr. Come rilevato nel giudizio querelato, ciò è tra l'altro il caso quando lo straniero è stato condannato ad una pena detentiva di lunga durata (art. 62 lett. b LStr). Siccome la revoca di un permesso di dimora non è regolata nell'Accordo sulla libera circolazione, il motivo indicato è in via di principio valido anche per la revoca e il mancato rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS (art. 2 cpv. 2 LStr; art. 23 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]; sentenze 2C_82/2015 del 2 luglio 2015 consid. 3.1 e 2C_370/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 3.1). In simile contesto, assume nondimeno rilievo l'art. 5 Allegato I ALC, a norma del quale i diritti conferiti dall'ALC possono essere limitati solo da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità.  
 
3.3. Secondo la giurisprudenza orientata alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC), le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società. In applicazione dell'art. 5 Allegato I ALC, una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 183 seg.; 129 II 215 consid. 7.4 pag. 222 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2 pag. 30; 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20).  
 
3.4. Anche in presenza di motivi per revocare rispettivamente per non rinnovare un permesso, una tale misura si giustifica infine solo quando è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStr). Nel caso il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, un analogo esame della proporzionalità va svolto anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381 seg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re  Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).  
 
4.  
 
4.1. Come rilevato nella sentenza impugnata, il ricorrente è stato condannato il 13 gennaio 2012 ad una pena di 2 anni e 6 mesi: è quindi dato un motivo per revocare rispettivamente non rinnovare il suo permesso di dimora in base al diritto interno (art. 33 cpv. 3 in relazione con l'art. 62 lett. b LStr, vedasi consid. 3.2). Una pena detentiva è infatti considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la pena comminata sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 139 I 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.).  
 
4.2. Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, la valutazione di tutti gli aspetti del caso effettuata dalla Corte cantonale non disattende l'art. 5 Allegato I ALC. Come appena illustrato, secondo l'accertamento dei fatti dei giudici ticinesi, il quale vincola anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente è stato condannato, per quanto concerne la violazione della LStup, il 13 gennaio 2012 - senza però dimenticare il comportamento sanzionato con la condanna del 24 maggio 2002 (vendita di 44 g di cocaina) che permette di constatare l'aggravarsi dei reati commessi nel tempo - per avere messo in atto durante un lungo periodo un importante traffico portante su notevoli quantitativi di stupefacenti, cioè l'acquisto di 718 g di cocaina, la vendita di almeno 531 g di cocaina, l'acquisto di 14 kg di canapa, la vendita di 6 kg di canapa, l'acquisto di hascisc rispettivamente l'avere fatto dei preparativi per acquistare 50 kg di hascisc, tanto da essere condannato, oltre che per infrazione, anche per infrazione aggravata alla LStup in quanto commessa per mestiere, ciò che non è affatto trascurabile. Nel contempo il ricorrente è stato anche condannato per complicità in truffa, reato quest'ultimo che non va minimizzato. Come osservato dalla Corte cantonale - constatazione che trova conferma anche nella sentenza del Tribunale penale federale del 13 gennaio 2012 (art. 105 cpv. 2 LTF) ove si rileva che il comportamento criminale del ricorrente, che ha agito per moventi egoistici ed esclusivamente a fini di lucro, si è protratto su di un periodo assai lungo - l'azione delittuosa del ricorrente non è delimitabile ad un evento singolo ed isolato, non è stata fermata dalla presenza dei familiari, è stata messa in atto da un adulto, la cui responsabilità penale non è in discussione ed è stata interrotta solo grazie all'intervento della polizia.  
In queste condizioni rammentato che, come emerge dalla sentenza cantonale e rilevato anche dalla Segretaria di Stato della migrazione SEM nella propria risposta, il ricorrente ha interessato le autorità giudiziarie svizzere durante più di 15 anni venendo condannato a più riprese, che i reati che hanno portato alla condanna del 13 gennaio 2012 non possono ancora dirsi lontani nel tempo e che si riferiscono anche ad una violazione aggravata della LStup, un ambito cioè in cui il rischio di recidiva dev'essere apprezzato con rigore, ne discende che la conclusione secondo cui un rischio di recidiva non può nella fattispecie essere escluso e che questo pericolo giustifica la revoca rispettivamente il mancato rinnovo del permesso di dimora UE/AELS nell'ottica dell'art. 5 Allegato I ALC va quindi fondamentalmente condivisa (sentenza 2C_468/2016 dell'11 agosto 2016 consid. 6.3 e numerosi riferimenti). 
 
4.3. Il ricorrente fa valere che gran parte dei reati per cui è stato condannato sono lontani nel tempo. A torto, come appena illustrato (cfr. consid. 4.2). Ma quand'anche si volesse condividere tale tesi, va osservato che, come già giudicato dal Tribunale federale, ciò non impediva tuttavia ai giudici cantonali di farvi riferimento e di servirsene per dimostrare, in modo del tutto sostenibile, che il ricorrente aveva infranto a più riprese l'ordinamento giuridico svizzero, mostrando così di non potersi astenere dal violare la legge (sentenza 2C_993/2015 del 17 marzo 2016 consid. 5.3.1).  
Per quanto concerne poi il rimprovero mosso alla Corte cantonale di non avere tenuto in debita considerazione la sua evoluzione personale dopo i fatti per i quali è stato condannato (comportamento ineccepibile da anni, attività lavorativa stabile, versamento degli alimenti ai tre figli), va osservato che, come ricordato dal Tribunale cantonale amministrativo, a tale aspetto può esservi accordato solo un rilievo minore (sentenze 2C_908/2010 del 7 aprile 2011 consid. 4.2 e 2C_542/2009 del 15 dicembre 2009 consid. 3.3 con ulteriori rinvii). 
 
4.4. Infine, non risulta nemmeno violato il principio della proporzionalità al quale il ricorrente si richiama sia in relazione al diritto convenzionale e interno che all'art. 8 CEDU.  
Dopo un primo soggiorno nel nostro Paese dal marzo 1993 al luglio 2008, quando si è trasferito insieme alla seconda moglie e al figlio in Italia, il ricorrente è tornato a vivere stabilmente in Svizzera nel maggio del 2010. Anche se il suo soggiorno dev'essere considerato di lunga durata va osservato che dal dicembre 2013 la sua presenza su suolo elvetico è tuttavia solo tollerata, in attesa di una decisione definitiva riguardo alla procedura di ricorso. Inoltre, come già rilevato, durante gli anni di presenza in Svizzera, egli ha ripetutamente infranto il nostro ordinamento giuridico, specificamente in materia di stupefacenti, ambito in cui la giurisprudenza si mostra particolarmente rigorosa, venendo condannato a delle pene (6 mesi rispettivamente 2 anni e 6 mesi) delle quali la seconda supera largamente il limite a partire dal quale una pena privativa della libertà è considerata come di lunga durata ai sensi della legge federale sugli stranieri. Inoltre, come ben indicato dalla Corte cantonale, la sua integrazione sociale va inoltre relativizzata anche alla luce delle procedure esecutive e degli attestati di carenza beni da lui accumulati (vedasi sentenza impugnata pag. 12 consid. 3.3 a cui si rinvia). 
Nel contempo, un trasferimento del ricorrente in Italia non appare improponibile, anzi risulta perfettamente esigibile. Oltre al fatto che il ricorrente vi ha infatti vissuto fino all'età di 27 anni e vi è poi tornato spontaneamente tra l'età di 42 e 44 anni, va osservato che la cultura e lo stile di vita della vicina Penisola gli sono infatti noti e non si discostano del resto in maniera sostanziale da quelli cui è abituato nel nostro Paese. Un trasloco nella fascia di confine, che non dista molto dalla sua attuale residenza, permetterebbe inoltre il mantenimento sia delle eventuali relazioni sociali instaurate durante il soggiorno nel Cantone Ticino, sia del rapporto con i figli. A questo giudizio non muta nulla neppure il fatto che il quadro economico che troverà in Italia possa essere più difficile di quello svizzero e che un rimpatrio lo colpirebbe quindi anche dal punto di vista del reddito che potrebbe conseguire. Tale conseguenza è in effetti solo ascrivibile al comportamento penalmente rilevante da lui tenuto (sentenza 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 5.2 e rinvio). 
 
4.5. Nel medesimo contesto, al ricorrente non giova d'altra parte il rinvio all'art. 8 CEDU. Il richiamo alla tutela della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 cifra 1 CEDU presuppone in effetti l'esistenza di un grado d'integrazione particolarmente elevato, il quale manifestamente non sussiste, oltre all'esistenza di strette relazioni tra lui e i suoi familiari (DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 pag. 145; 130 II 281 consid. 3.1 pag. 285 e rinvii). Ora, per quanto concerne la prima figlia, ormai maggiorenne, dovrebbe trattarsi di qualificata dipendenza, che in concreto non è nemmeno addotto (sentenza 2C_468/2016 dell'11 agosto 2016 consid. 7.2 e richiami). Con riferimento al figlio nato dal secondo matrimonio, di cui non ha la custodia e verso il quale fruisce unicamente di un normale diritto di visita, il ricorrente non ha documentato in modo concreto ed effettivo né il sostegno finanziario che afferma fornirgli né l'intensità dei rapporti intrattenuti. Lo stesso dicasi per quanto concerne le relazioni affettive ed economiche che intratterrebbe con l'ultimogenita e la di lei madre, che non sono state dovutamente documentate. Ma quand'anche gli elementi necessari per validamente richiamarsi all'art. 8 cifra 1 CEDU fossero per ipotesi dati, occorre ricordare che i diritti in esso garantiti non sono assoluti e che, così come previsto dall'art. 8 cifra 2 CEDU, potrebbero nella fattispecie comunque venire validamente limitati, in ragione della grave condanna subita (sentenza 2C_650/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 4.1 e 4.2 con numerosi rinvii alla giurisprudenza in materia).  
 
4.6. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere respinto.  
 
5.   
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 7 marzo 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud