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[AZA 7] 
U 82/01 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Leuzinger e Kernen; Scartazzini, cancelliere 
 
Sentenza del 15 novembre 2001 
 
nella causa 
 
P.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Salvatore Maurizio Curcio, c/o Studio Ferrari-Revelli, Via Boscioro 12, 6962 Viganello, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
F a t t i : 
 
A.- P.________, nato nel 1970, lavorava alle dipendenze della ditta I.________ SA in qualità di parchettista ed era, come tale, assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI). In data 15 novembre 1999 il menzionato datore di lavoro ha comunicato all'INSAI che l'assicurato, a causa di un gonfiore al ginocchio destro, era divenuto inabile al lavoro dal 9 novembre precedente. Il dott. B.________, medico curante dell'interessato, con certificati 10 novembre e 28 dicembre 1999 ha attestato la presenza di una gonalgia acuta destra con edema articolare in ginocchio già traumatizzato nel 1991, rispettivamente la riacutizzazione del vecchio trauma. In realtà, il 21 gennaio 1992 era stato annunciato all'INSAI un infortunio verificatosi il 7 gennaio precedente, dovuto al fatto che l'assicurato era allora scivolato ed aveva urtato lo spigolo di uno scalino con il ginocchio destro; per tale evento, l'Istituto assicuratore aveva negato ogni diritto a prestazioni con decisione 29 maggio 1995, cresciuta in giudicato. Il predetto sanitario ha pure affermato che poteva trattarsi di malattia professionale, vista l'attività svolta dal paziente. P.________ ha ritrovato piena abilità lavorativa già a far tempo dal 22 novembre 1999, data dalla quale il caso è stato chiuso dall'Istituto assicuratore. 
Con decisione 27 gennaio 2000 l'INSAI ha negato il proprio obbligo di erogare prestazioni. A suo avviso non si era in presenza né di un infortunio, né di una lesione corporale parificata a simile evento né, infine, di una malattia professionale. D'altro canto, i disturbi accusati al ginocchio destro non si trovavano neppure in una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico del 1992. Mediante decisione su opposizione del 5 aprile 2000 detto provvedimento è stato sostanzialmente confermato. 
B.- Rappresentato dall'avv. S. M. Curcio, di Viganello, P.________ è insorto contro la pronunzia dell'Istituto assicuratore con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Proposte la disposizione di una perizia medico-legale e l'audizione della ditta I.________ SA quale teste allo scopo di accertare che i disturbi lamentati erano direttamente riconducibili all'attività lavorativa, chiedeva che l'affezione al ginocchio destro venisse assunta dall'INSAI a titolo di malattia professionale. Asseriva infatti che essa presentava le proprietà tipiche di una borsite, direttamente collegata alla malattia che si riscontra in soggetti tenuti ad assumere la posizione richiesta nell'esercizio dell'attività di parchettista. 
Con giudizio del 22 gennaio 2001 l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame. Essa ha in sostanza considerato che l'esistenza di una borsite al ginocchio destro non era stata resa sufficientemente verosimile e che neppure ci si trovava di fronte ad una malattia causata esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività professionale. 
C.- Tramite il suo legale, l'assicurato interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale. Ribadisce la domanda di allestimento di accertamenti medicolegali volti a stabilire la natura della lamentata affezione, "diagnosticata come borsite nei referti, degli specialisti italiani, che si offrono in produzione in questa sede". Al riguardo produce un certificato del dott. B.________, redatto il 22 febbraio 2001, e la copia di una relazione medica già agli atti, stilata l'8 febbraio 1995. Conclude chiedendo che venga riconosciuto l'obbligo prestativo dell'INSAI, essendo egli affetto da malattia professionale. Ulteriormente ha prodotto un'attestazione dell'Ospedale X.________ del 19 marzo 2001 e un certificato stilato dal dott. B.________ il 7 aprile 2001. 
L'Istituto opponente postula l'integrale disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. Anche la Cassa malati KFW, invitata ad esprimersi sul gravame come cointeressata, ha rinunciato a presentare osservazioni. 
 
Diritto : 
 
1.- a) Come pertinentemente rilevato dalla precedente istanza, oggetto della presente lite è unicamente il tema di sapere se l'INSAI sia o meno tenuto a corrispondere prestazioni assicurative a dipendenza dei disturbi al ginocchio destro annunciati nel novembre 1999, e ciò a titolo di malattia professionale. 
 
b) Nei considerandi dell'impugnato giudizio sono state debitamente illustrate le norme legali (art. 9 cpv. 1 e 2 LAINF, art. 14 OAINF, Allegato 1 all'OAINF) ed i principi di giurisprudenza (DTF 119 V 200 consid. 2) applicabili in concreto; a tale esposizione basta pertanto fare riferimento e prestare adesione. 
 
2.- a) Giusta l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale. Sono in tal senso provocate da determinati lavori segnatamente le borsiti croniche cagionate da pressione continua (art. 14 OAINF e Allegato 1 all'OAINF). 
Dagli atti medici all'inserto emerge che il ricorrente è affetto da gonalgia acuta al ginocchio destro, con articolazione arrossata ed edematosa (certificato 10 novembre 1999 redatto dal dott. B.________). Detto parere è stato confermato dallo stesso sanitario il 28 dicembre 1999. In una relazione del 28 marzo 2000 il dott. C.________, medico di circondario dell'INSAI, ha precisato che in occasione dell'audizione ispettiva del 1° dicembre 1999 l'assicurato aveva specificamente indicato manifestarsi il dolore in regione posteriore del ginocchio destro; tali sintomi erano incompatibili con un'eventuale diagnosi di borsite. Anche in un certificato stilato dal predetto medico curante in data 24 maggio 2000, prodotto nel contesto di una ricaduta annunciata il 26 maggio dello stesso anno, si attestava unicamente una gonalgia acuta al ginocchio destro, con articolazione edematosa. 
In esito a quanto precede, a ragione la Corte cantonale ha constatato come nessun medico avesse mai posto la diagnosi di borsite. Pure in modo pertinente essa ha concluso che era dimostrato con sufficiente verosimiglianza non potersi applicare in concreto l'art. 9 cpv. 1 LAINF, in quanto la malattia lamentata non era annoverabile fra i disturbi disciplinati quale malattia professionale all'Allegato 1 all'OAINF. 
 
b) Nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente rimprovera alla giurisdizione di prime cure segnatamente di aver omesso di delucidare la fattispecie in modo corretto, per cui dovrebbe essere ordinato l'allestimento di accertamenti medico-legali. Sostiene che gli specialisti italiani avrebbero comunque diagnosticato una borsite. A sostegno di tale affermazione si limita tuttavia a produrre nuovi certificati del dott. B.________, nei quali il medico curante nulla attesta relativamente a simile infermità. Unico accenno alla lamentata malattia è riscontrabile in un referto dell'8 febbraio 1995, già agli atti e riprodotto con il gravame, nonché in un certificato stilato dal medico curante il 7 aprile 2001, dove si precisa nondimeno che detta affezione è asintomatica. 
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 4 cpv. 1 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 
 
Discende da quanto precede che a ragione il Tribunale cantonale ha rinunciato a nuove indagini peritali e che anche in questa sede la relativa censura è priva di fondamento. 
 
c) L'autorità di ricorso di prima istanza non ha riconosciuto il diritto a prestazioni assicurative neanche in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LAINF. Essa ha correttamente rilevato che dal profilo medico la diagnosi di gonalgia si riferiva unicamente ai sintomi lamentati, senza che fosse stata fatta luce sulle relative cause. Ha pure sottolineato che il dott. B.________ aveva solo ritenuto la mera possibilità di una malattia professionale, per sostenere ulteriormente la tesi di una ricaduta dell'evento traumatico del 7 gennaio 1992. Orbene, considerato che la predetta norma presuppone l'esistenza di un nesso di causalità qualificato, nel senso che l'affezione in oggetto dev'essere stata provocata dall'attività professionale almeno nella misura del 75 %, risulta che anche da questo profilo le precedenti istanze hanno negato a ragione sia l'esistenza di un nesso di causalità adeguata con l'infortunio verificatosi nel 1992 che il diritto a prestazioni assicurative deducibile dall'art. 9 cpv. 2 LAINF
3.- Deriva dalle suesposte considerazioni che il ricorrente non è affetto, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, da malattia professionale; il suo gravame si rivela pertanto infondato e dev'essere disatteso. Meritano quindi conferma il giudizio impugnato e la decisione da esso protetta. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla 
Cassa malati KFW, e all'Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 15 novembre 2001 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :