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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 258/03 
 
Sentenza del 14 aprile 2005 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Frésard, Gianella, supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
P.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Fabio Colombo, via E. Bossi 6, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 17 giugno 2003) 
 
Fatti: 
A. 
Dopo che l'Ufficio esecuzioni di L.________ in data 2, 8 e 9 gennaio 2001 aveva dovuto emettere 31 attestati di carenza di beni per un totale di fr. 173'702.60, il Pretore del Distretto di L.________, con decreto del 20 giugno 2002, ha dichiarato il fallimento della ditta D.________, costituita nel 1954, prima di sospendere, rispettivamente chiudere, la procedura per mancanza di attivi il 4 e 22 luglio seguenti. Il consiglio di amministrazione della società, negli anni a partire dal 1995, era composto di C.________ - amministratore unico dal 20 ottobre 1992 al 17 marzo 1999, data delle sue dimissioni -, di V.________ - dapprima, dal 3 giugno 1999 al 31 ottobre 2001 (radiazione pubblicata il 7 novembre successivo), suo presidente e in seguito suo amministratore unico con diritto di firma individuale -, di P.________ - membro con diritto di firma collettiva a due con il presidente dal 3 giugno 1999 al 30 marzo 2000, data delle sue dimissioni - come pure di A.________ - anch'egli membro con diritto di firma collettiva a due con il presidente dal 3 giugno 1999 al 10 maggio 2001. 
 
Con distinte decisioni del 3 dicembre 2001, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, constatato di aver subito un danno di fr. 216'371.55 a causa del mancato pagamento dei contributi sociali da parte della ditta D.________ per gli anni dal 1995 al 2001, ne ha postulato il risarcimento, in via solidale, da V.________ e P.________ per l'intero importo, da A.________ limitatamente a fr. 200'568.15 e da C.________ per l'importo di fr. 125'977.90. 
B. 
A seguito dell'opposizione interposta dagli interessati, in data 31 gennaio 2002 la Cassa ha promosso nei loro confronti azione di risarcimento danni al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo in particolare la condanna di V.________ e di C.________ al pagamento dell'importo preteso in sede amministrativa e quella di P.________ al versamento di fr. 166'578.60, la sua responsabilità essendo stata limitata ai contributi insoluti e scaduti al 28 febbraio 2000. 
 
Pendente lite, la Cassa ha ridotto l'ammontare del danno risarcibile nei confronti di V.________ a fr. 202'464.65. 
 
Congiunte le procedure, la Corte cantonale, per pronuncia 17 giugno 2003, ha parzialmente accolto la petizione nei confronti di V.________ condannandolo al risarcimento di fr. 202'464.65, mentre ha integralmente accolto le azioni nei confronti di C.________ e P.________. 
C. 
Avverso il giudizio cantonale P.________, patrocinato dall'avv. Fabio Colombo, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede, in via principale, l'annullamento del giudizio e la reiezione integrale della petizione 31 gennaio 2002 e, in via subordinata, l'annullamento del giudizio e l'accoglimento parziale della petizione limitatamente all'importo di fr. 29'696.-. In via ancor più subordinata postula infine il rinvio degli atti ai primi giudici per complemento istruttorio. Dei motivi invocati si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
La Cassa e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, come pure V.________ e C.________, interpellati in qualità di cointeressati, hanno rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
1.2 Oggetto della lite è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora, per quel che attiene a quest'ultima categoria di contributi, essa è di diritto cantonale, per cui sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimenti). Nella misura in cui concerne danni addebitabili al mancato versamento di simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile. 
2. 
L'entrata in vigore, il 1. gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, ha apportato numerose modifiche nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Nel caso di specie rimane tuttavia applicabile l'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche e il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola su fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione in lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2; cfr. pure DTF 130 V 6 consid. 3.3.2). 
3. 
Nel proprio gravame P.________ contesta le conclusioni dei primi giudici, oltre che per ragioni di merito, anche per motivi d'ordine formale. Egli censura la violazione del suo diritto di essere sentito, in particolare per avere i primi giudici rifiutato l'audizione del teste V.________, la cui deposizione avrebbe consentito di scagionarlo da ogni responsabilità, e per non aver richiamato i documenti, di cui era stata richiesta l'edizione, dall'Ufficio fallimenti e dall'Ufficio manodopera estera. 
3.1 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). 
 
Se però gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 
3.2 In merito all'audizione del teste V.________, si rileva che se da un lato è vero che il ricorrente ha chiesto in prima sede l'assunzione di tale mezzo di prova per chiarire la sua posizione, dall'altro va rammentato che non occorre far capo all'audizione di testi per accertare un elemento irrilevante ai fini del giudizio. Sapere infatti che V.________ era la persona dominante perché solo lui poteva influenzare la gestione della società e solo lui era a conoscenza della situazione societaria quo ai contributi, non giova alla tesi ricorsuale, ritenuto che le incombenze e i doveri di un membro del consiglio di amministrazione di una società anonima, tanto più se fiduciario di professione, sono quelli stabiliti dalla legge e, come tali, non sono suscettibili di deroghe dipendenti da situazioni fattuali anomale. Nell'ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all'influsso di terzi dominanti, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile per non incorrere, come nel caso di specie, nella responsabilità ex art. 52 LAVS, ossia inoltrare immediatamente le dimissioni. Ben altra potrà se del caso essere la rilevanza del ruolo di V.________ quale potentior persona nella definizione del rapporto interno, di diritto privato, tra le parti, la cui disputa non può però essere sottoposta al giudice delle assicurazioni sociali. 
 
L'apprezzamento anticipato delle prove, così come operato dai primi giudici con il rifiuto di accedere alla testimonianza richiesta, appare pertanto giustificato, fondandosi su fatti già desumibili dalla documentazione agli atti. Non esiste quindi spazio alcuno per censure riferite a pretese violazioni del diritto di essere sentito. 
3.3 Quanto all'acquisizione di documenti dall'Ufficio manodopera estera, va rilevato che i primi giudici non solo hanno richiamato e trasmesso per conoscenza (il 4 febbraio 2003) la documentazione ritualmente richiesta, ma l'interessato con atto 18 febbraio 2003 ha anche potuto determinarsi in merito alle singole questioni. 
 
Con riferimento alla pretesa necessità di richiamare dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti l'incarto concernente "le esecuzioni promosse ed ogni altro atto ed incarti relativi ai contributi dovuti e/o pagati da ditta D.________", giova qui ricordare che non può essere richiesta in termini generici l'edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti, a maggior ragione se patrocinate da un legale, indicare con esattezza - dopo aver proceduto come lo consente il diritto di consultazione dedotto dall'art. 8a cpv. 1 LEF (cfr. sull'estensione di siffatto diritto: Peter, Commento basilese, no. 15 all'art. 8a LEF) - i documenti atti a dimostrare le circostanze da esse invocate (cfr. sentenza del 23 luglio 2002 in re G., H 170/01, consid. 3.3). Ad ogni buon conto, come già fatto notare dalla Corte cantonale, alle cui considerazioni può essere fatto riferimento e prestata adesione, si osserva comunque che mentre l'evoluzione del debito contributivo come pure l'importo del danno invocato si evincono con sufficiente chiarezza, sia dal profilo temporale che quantitativo, dai conteggi e dagli estratti conto della Cassa, dalle dichiarazioni dei salari nonché dagli attestati di carenza di beni, tali importi non hanno fatto l'oggetto di alcuna specifica e concreta censura, P.________ essendosi limitato a contestarli in maniera del tutto generica (sull'obbligo, per l'amministrazione, di sostanziare il danno e, per gli organi interessati, di specificare le proprie eccezioni cfr. ad es. sentenza del 23 giugno 2003 in re W., H 217/02, consid. 2.1.1. con riferimenti). 
 
Ne consegue che anche sotto questo profilo non sussiste in concreto alcuna violazione del diritto di essere sentito da parte della precedente istanza. 
4. 
Nel merito si tratta ora di esaminare se P.________, membro del consiglio d'amministrazione della ditta D.________ dal 3 giugno 1999 al 30 marzo 2000, sia da considerare responsabile giusta l'art. 52 LAVS per il danno conseguente al mancato pagamento dei contributi sociali. 
4.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già correttamente rilevato come il datore di lavoro sia tenuto al pagamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato pagamento dei medesimi per intenzionalità o per negligenza grave (art. 52 LAVS), possano essere chiamati a rispondere del danno, a titolo sussidiario, gli organi della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i principi di giurisprudenza applicabili in concreto. 
 
Ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate). 
 
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (DTF 108 V 186 consid. 1b e 193 consid. 2b; cfr. pure DTF 121 V 244 consid. 4b). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi sostengono e provano motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b). 
4.2 Gli argomenti addotti non giovano all'insorgente, essendo essi ben lungi dal costituire motivo di giustificazione o di discolpa nel senso della giurisprudenza. 
Asserire infatti di essere stato contattato nel marzo 1999 da V.________ e da A.________ affinché provvedesse alla stesura della contabilità della società per il 1997 e per il 1998 in quanto l'amministratore unico C.________, incaricato di tale compito, aveva inoltrato le dimissioni, e di essere poi entrato anche nel consiglio di amministrazione della ditta D.________ in sostanza solo per completarlo, ma di non avere mai avuto alcun potere decisionale perché gestione e amministrazione societaria erano di esclusiva competenza di V.________, è irrilevante dal profilo dell'art. 52 LAVS
 
Infatti, avendo accettato, a partire dal 3 giugno 1999, il mandato di membro del consiglio di amministrazione della fallita, l'interessato si è assunto anche i relativi obblighi, tra i quali vi è pure quello di controllare che il dominus della società dia ordine di versare o versi regolarmente i contributi paritetici all'amministrazione, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità dell'art. 51 LAVS. Questa Corte, ancora di recente, ha ribadito quali sono gli obblighi del consigliere di amministrazione di una società anonima che non si occupa della gestione degli affari e ha rammentato che in siffatta evenienza all'interessato incombe il compito di esaminare l'attività dei dirigenti e di orientarsi costantemente sull'andamento degli affari, in particolare in relazione alle questioni contributive (SVR 2001 AHV no. 15 pag. 51 seg.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 pag. 268 consid. 4b). 
P.________ - peraltro fiduciario commercialista di professione, come risulta dalla sua carta intestata, benché con il ricorso, con allegazioni in chiaro contrasto con la documentazione agli atti, contesti tale qualifica, professandosi "semplice diplomato di commercio senza alcuna formazione specifica di carattere economico" - non può quindi incentrare la sua tesi difensiva sostenendo che il dominus della società fosse V.________, azionista unico della ditta D.________, il quale operava e gestiva la fallita senza mai chiedere consiglio agli altri membri del consiglio di amministrazione, sivvero che "nessun altro al di fuori di lui, era e poteva essere a conoscenza della situazione societaria, come pure ed in particolare della situazione relativa al pagamento dei contributi". 
4.3 L'insorgente assevera inoltre di aver avuto una posizione marginale rispetto a quella dei colleghi pure chiamati a risarcire il danno, di avere insistentemente ma invano cercato - nei nove mesi in cui è rimasto nel consiglio di amministrazione, tra l'altro "spezzati dalle vacanze estive e natalizie" - di ottenere i documenti necessari per l'allestimento del bilancio relativo al 1998 - peraltro mai terminato -, di aver reiteratamente chiesto la convocazione del consiglio di amministrazione e di aver rassegnato le dimissioni non appena resosi conto che non avrebbe potuto "allestire né il bilancio 1998 né prendere conoscenza della situazione finanziaria e gestionale effettiva della società". Conclude affermando che, quando era entrato nel consiglio di amministrazione, la società era già gravemente indebitata e aveva già consistenti arretrati nel pagamento dei contributi scaduti per gli anni dal 1995 al 1998, sicché il danno conseguente al mancato versamento di tali contributi - per mancanza del necessario nesso di causalità - non gli potrebbe essere addebitato. 
 
Orbene, la documentazione agli atti induce a ritenere che il ricorrente abbia sì cercato di ottenere la documentazione da V.________, non però per verificare se la società avesse ottemperato ai suoi doveri contributivi, bensì per poter adempiere il mandato ricevuto - ossia l'allestimento dei bilanci - e per poter essere rimunerato. Infatti dalla sua lettera di dimissioni 30 marzo 2000 si evince con chiarezza che egli ha lasciato il consiglio di amministrazione non perché era preoccupato dell'eventuale situazione finanziaria della società e della sua incapacità di provvedere al pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali, ma perché non più disposto a svolgere ulteriormente i propri servizi non retribuiti in favore di ditta D.________ (cfr. scritto di dimissioni: "a distanza di 1 anno, malgrado diversi solleciti di pagamento scritti e verbali, e le agevolazioni concessevi alfine di provvedere al saldo dovuto, a tutt'oggi con rammarico constato che non avete ancora provveduto in tal senso. Ritengo pertanto che non si possa più avere alcuna collaborazione, pertanto inoltro le mie dimissioni immediate quale membro"). 
 
Anche dalla lettera 11 gennaio 2000 risulta nuovamente la necessità di avere la documentazione per poter provvedere alla "stesura della contabilità 1988" (recte: 1998), ritenuto che "senza di ciò non possiamo far niente". Da questo scritto emerge con chiarezza, se ancora ve ne fosse bisogno, che egli si preoccupava, in sostanza, del solo fatto di non essere in grado di allestire i conti societari; per contro mai traspare dai suoi scritti che egli avesse svolto con la necessaria diligenza il suo obbligo di vigilanza in merito al regolare versamento degli oneri sociali. A tal proposito è appena il caso di ricordare che se l'obiettivo del ricorrente fosse stato di allestire i conti societari, non occorreva entrare nel consiglio di amministrazione. 
4.4 Per il resto va detto che quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese, può mettere fine con atti propri ad una situazione poco chiara e rischiosa. 
 
Se solo P.________ avesse fatto uso della diligenza che incombe a chi svolge funzioni societarie, quand'anche queste fossero meramente formali, egli avrebbe dovuto agire anzitempo, senza attendere quasi dieci mesi, inoltrando le dimissioni da membro del consiglio di amministrazione non appena si fosse reso conto che alle sue giustificate richieste non veniva dato seguito benché fosse del tutto agevole ottemperarvi. L'essersi a lungo accontentato delle risposte di V.________, per certo evasive visto l'esito, e avere atteso ancora fino al 30 marzo 2000, dopo che dapprima in forma verbale e l'11 gennaio 2000 per scritto aveva sollecitato il dominus per poter ricevere la nota documentazione, dimostra come il ricorrente non abbia avuto corretta nozione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima. Tanto più che gli atti mostrano il disinteresse manifestato da P.________ in punto alla situazione contributiva sia prima che durante l'assunzione del mandato di amministratore. Infatti, una semplice richiesta d'informazioni presso la Cassa gli avrebbe permesso di disporre degli elementi sufficienti per rifiutare o comunque abbandonare senza indugio la carica. Ciò che non è stato fatto. E se anche in sede di opposizione ha affermato di avere sì interpellato in data 16 aprile 1999 la Cassa, ma di non avere ottenuto personalmente risposta, l'interessato non può certo prevalersi di questo fatto quale motivo di discolpa, l'omessa reazione a tale silenzio denotando al contrario una grave negligenza di cui egli deve ora assumersi le conseguenze. 
 
ll comportamento eccessivamente fiducioso di P.________ è ancora più criticabile perché egli era a conoscenza del fatto che l'amministratore unico C.________, precedente responsabile degli aspetti contabili della società, aveva rassegnato le dimissioni al pari dell'ufficio di revisione ditta S.________ SA e perché, dopo essere stato contattato in quanto la ditta era senza amministratore, non riusciva a far convocare il consiglio di amministrazione per chiarire la reale situazione della ditta D.________. 
4.5 L'inattività dimostrata dall'interessato - che ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze oggettive riconducibili alla funzione di organo di una società anonima - ne determina la responsabilità giusta l'art. 52 LAVS. Il fatto d'essere stato in carica per poco tempo, in sostanza quasi dieci mesi, non costituisce esimente, atteso che per consolidata giurisprudenza il differimento del pagamento degli oneri sociali è ammesso solo eccezionalmente e per una breve durata, inferiore ai nove mesi (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b). 
5. 
Accertato il principio dell'obbligo di risarcimento, deve ora essere esaminato l'ammontare del danno addebitabile, ritenuto che nella domanda subordinata il ricorrente ne postula la riduzione a fr. 29'696.-. 
5.1 P.________ ritiene che la sua responsabilità per il mancato pagamento dei contributi paritetici decorra solo dal momento della sua entrata nel consiglio di amministrazione della ditta D.________ e non debba estendersi anche ai contributi maturati in precedenza. Egli riconosce - in ragione dei pochi mesi in cui è rimasto quale organo formale nella società - quale importo massimo fr. 29'696.- (recte: 29'695.-), ossia fr. 24'160.- pro rata per il 1999 + fr. 5'535.- pro rata per il 2000. 
5.2 Siffatto computo non può essere seguito poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, un membro del consiglio di amministrazione risponde di principio anche dei contributi già scaduti al momento dell'assunzione del suo mandato (cfr. ad es. sentenza del 6 febbraio 2003 in re F., H 263/02, consid. 3.2), mentre una deroga a tale regola si giustifica soltanto nell'ipotesi in cui la datrice di lavoro, al momento dell'entrata effettiva nel consiglio d'amministrazione da parte dell'organo interessato, si trovasse già in stato di insolvenza oppure nella misura in cui il danno fosse già subentrato, ad es. in conseguenza dell'esistenza di un attestato di carenza di beni (cfr. DTF 119 V 407 consid. 4b). In quest'ultima evenienza, infatti, verrebbe a mancare il necessario nesso di causalità adeguato tra il comportamento dell'organo e il danno, cui egli non avrebbe potuto nulla modificare. 
5.3 Orbene, nel caso specifico, né l'una né l'altra ipotesi di deroga si realizzano. Infatti, come giustamente fatto notare dalla Corte cantonale, al momento della sua entrata nel consiglio d'amministrazione un danno non era ancora intervenuto, i primi attestati di carenza di beni essendo stati rilasciati nel corso del mese di gennaio 2001. Né, sulla scorta degli accertamenti compiuti dai primi giudici, che, pur rilevando un debito contributivo di circa fr. 130'000.- per il periodo precedente il 1999, hanno messo in evidenza una situazione contabile attiva per gli anni 1995-1998 (1995: passivi per fr. 466'425.45 a fronte di attivi per fr. 605'439.05, di cui fr. 175'311.05 di liquidità e attivi realizzabili a breve termine; 1996: passivi per fr. 591'361.45 a fronte di attivi per fr. 729'176.80, di cui fr. 165'169.80 di liquidità e attivi realizzabili a breve termine; 1997: passivi per fr. 764'205.- a fronte di attivi per fr. 942'158.50, di cui fr. 198'773.05 di liquidità e attivi realizzabili a breve termine; 1998: passivi per fr. 510'298.60 a fronte di attivi per fr. 786'605.05, di cui fr. 199'741.75 di liquidità e attivi realizzabili a breve termine), si può seriamente sostenere che la società versasse in una situazione di insolvenza. Tali accertamenti non appaiono manifestamente inesatti o incompleti. Al contrario, dalle tavole processuali risulta che i dati relativi al 1997, non debitamente contestati, sono stati raccolti ed esaminati dallo stesso ricorrente (cfr. dichiarazione di opposizione del 27 dicembre 2001: "il Bilancio e CE, malgrado le molte difficoltà come pure la mancata presenza di tutta la documentazione, è stato finalmente allestito sulla scorta della documentazione ricevuta e relativi dati al 31.12.1997 fornitemi dal signor V.________"). Un'audizione di V.________ non sarebbe infine atta ad apportare nuovi elementi di valutazione, ritenuto che già in sede cantonale lo stesso ha precisato di non avere mai chiesto bilanci o operazioni fasulle (cfr. dichiarazione V.________ del 10 marzo 2003 all'indirizzo del Tribunale cantonale delle assicurazioni). 
5.4 Ne consegue che P.________ deve rispondere ex art. 52 LAVS per l'importo di fr. 166'578.60, esigibile e rimasto impagato al momento delle sue dimissioni, con vincolo di solidarietà con gli altri responsabili. 
6. 
Infondato si rivela infine il rimprovero mosso dal ricorrente alla Cassa di avere negligentemente e continuamente lasciato accumulare senza interventi tempestivi gli arretrati contributivi. 
 
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di rilevare come l'obbligo del datore di lavoro di risarcire il danno possa essere ridotto in applicazione analogica dell'art. 4 LResp., rispettivamente dell'art. 44 cpv. 1 CO, a condizione e nella misura in cui causa adeguata del danno o del suo aggravamento sia stata una grave violazione del dovere di diligenza da parte dell'amministrazione, segnatamente nella riscossione dei contributi (DTF 122 V 185 segg.). Ora, sulla base dei fatti accertati dai primi giudici, che non possono dirsi manifestamente inesatti o incompleti, l'esistenza di una tale grave negligenza può essere negata a priori in concreto, dagli atti risultando in particolare che la Cassa ha periodicamente diffidato e precettato, anche negli anni in questione, la società alfine di indurla al pagamento - che solo in maniera molto parziale è stato effettuato - dei contributi scaduti. 
7. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 6'000.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, nonché a V.________ e a C.________. 
Lucerna, 14 aprile 2005 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: