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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_669/2020  
 
 
Sentenza del 17 novembre 2020  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Maillard, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino, Piazza Giuseppe Buffi 4, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 settembre 2020 (32.2020.27). 
 
 
Visto:  
la decisione del 17 febbraio 2020, confermata su opposizione il 2 aprile 2020, con cui la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino (di seguito: la Cassa) ha respinto la richiesta di A.________, nato nel 1963, di aumento del proprio guadagno assicurato stabilito in fr. 4009.- e precisato che l'attività che stava ancora svolgendo per B.________ doveva essere decurtata dal suo diritto secondo il principio del guadagno intermedio, 
il giudizio emesso dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che ha parzialmente accolto il ricorso di A.________, stabilito il guadagno assicurato dal 1° luglio 2019 in fr. 4320.- e rinviato gli atti all'amministrazione per calcolare nuovamente l'importo dell'indennità di disoccupazione dal 1° luglio 2019, 
il ricorso di A.________ al Tribunale federale con cui si chiede sostanzialmente di riformare il giudizio cantonale nel senso di stabilire il guadagno intermedio da luglio 2019 a maggio 2020 in fr. 12'500.-, mentre un guadagno assicurato da giugno 2020 a ottobre 2020 di fr. 5000.-, di versare un torto morale di fr. 5000.- e gli interessi di mora, 
lo scritto complementare del 28 ottobre 2020 (timbro postale), 
 
 
considerando:  
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF), 
che solo oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale federale è il giudizio cantonale e non le decisioni della Cassa o di altre autorità (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF; DTF 136 II 101 consid. 1.2 pag. 104), 
che le critiche sulla modalità di gestione delle procedure e la lotta per più di 14 anni nei confronti di funzionari pubblici lamentate dal ricorrente non possono essere esaminate, il Tribunale federale non essendo autorità di vigilanza né sul Tribunale cantonale delle assicurazioni né sulla Cassa, 
che i provvedimenti adottati in passato dall'assicurazione invalidità, segnatamente la concessione di una mezza rendita per un grado d'invalidità del 58%, nemmeno sono oggetto della presente procedura e non possono essere ridiscussi in questa sede, 
che per il resto a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso, ma puntuale, perché il giudizio cantonale viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati, 
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309), 
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha presentato diffusamente le modalità di calcolo del guadagno assicurato secondo la LADI (consid. 2.2-2.7) e l'applicazione di tali principi al caso in esame (consid. 2.8-2.11), 
che il ricorrente si diffonde in una serie di considerazioni personali e di "buon senso", ma non illustra perché il giudizio cantonale sia lesivo del diritto federale o sia il risultato di un accertamento dei fatti manifestamente inesatto, 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che si rinuncia eccezionalmente dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
che l'implicita domanda di assistenza giudiziaria presentata allegando il formulario attestato dal Comune di domicilio, ha perso quindi di interesse giuridico, 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 17 novembre 2020 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi