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«AZA» 
I 471/99 Ws 
 
IIa Camera 
composta dei giudici federali Meyer, Borella, Soldini, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
 
Sentenza del 9 febbraio 2000 
 
nella causa 
F._______, Italia, ricorrente, 
 
contro 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
 
F a t t i : 
 
A.- F._______, cittadina italiana nata nel 1944, aveva in data 18 dicembre 1991 presentato una domanda di rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, domanda questa respinta dalla Cassa svizzera di compensazione il 10 dicembre 1993 per carenza di invalidità di rilievo. 
Adita dall'interessata la Commissione di ricorso ne 
accolse il gravame rinviando gli atti all'amministrazione per ulteriori chiarimenti. Esperiti gli accertamenti del caso, gli organi dell'assicurazione, il 6 febbraio 1996, resero un'ulteriore decisione negativa. 
 
B.- F._______ insorse pure contro quest'ultimo provvedimento amministrativo. 
Il 17 luglio 1998 la Commissione di ricorso dichiarò 
irricevibile il gravame in quanto tardivo. Il Tribunale federale delle assicurazioni annullò però tale pronunzia per irregolarità nella notifica della decisione in lite e rinviò il caso per l'esame di merito del gravame all'autorità commissionale. 
Per giudizio 2 giugno 1999 i primi giudici respinsero il ricorso, fondandosi essenzialmente sul parere concorde espresso da due diversi consulenti medici dell'amministrazione, secondo cui l'assicurata, almeno fino all'epoca della controversa decisione, avrebbe potuto svolgere in modo proficuo l'attività di casalinga già esercitata al momento del rimpatrio, avvenuto nel 1973. 
 
C.- F._______ interpone a questa Corte un nuovo ricorso di diritto amministrativo con cui chiede, in annullamento del giudizio commissionale, il riconoscimento di una rendita di invalidità. Afferma che le infermità di cui è portatrice, aggravatesi nel tempo, dipendono dall'attività lavorativa svolta e le causano in modo permanente un'incapacità di guadagno totale. Esse le impediscono pure di compiere i comuni atti della vita quotidiana. A sostegno della sua tesi produce documentazione medica. 
L'amministrazione conclude per la reiezione del gravame, ma propone che il medesimo sia considerato come nuova domanda e che gli atti le siano trasmessi per procedere all'esame del diritto a prestazioni dopo la data della decisione in lite. 
 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Nell'impugnato giudizio, al quale si rinvia, la Commissione di ricorso ha già correttamente esposto i presupposti che un cittadino italiano residente in Italia deve adempiere per aver diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, nonché le norme che definiscono l'invalidità, il livello pensionabile della stessa e l'insorgere del diritto a prestazioni. 
 
a) È comunque opportuno ribadire che giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50 % o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40 %. Tuttavia, secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50 % sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera. 
Conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita giusta l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 % (lett. a), oppure in cui è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 % in media (lett. b). 
 
b) Nel caso di assicurati attivi, il grado di invalidità dev'essere determinato sulla base di un confronto dei redditi. A tal fine si stabilisce il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (art. 28 cpv. 2 LAI). Per procedere al raffronto bisogna di regola esprimere il più esattamente possibile in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza tra i due importi permettendo di calcolare il tasso di invalidità (metodo generale di confronto dei redditi; DTF 104 V 136 consid. 2a e 2b). 
Al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro. Inoltre, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
 
c) Nel caso di assicurati non esercitanti attività lucrativa ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAI si procede - contrariamente al metodo di graduazione applicabile alle persone attive - ad un confronto delle attività e per graduare l'invalidità si stabilisce in quale misura l'assicurato è impedito nell'espletamento delle sue attività consuete (art. 28 cpv. 3 LAI in relazione con l'art. 27 cpv. 1 OAI; metodo specifico; DTF 104 V 136 consid. 2a; VSI 1997 pag. 304 consid. 4a). 
È il caso, ad esempio, delle persone che, senza esercitare o poter esercitare un'attività lucrativa, sono impossibilitate a svolgere le proprie mansioni consuete, come nel caso delle casalinghe. 
 
2.- a) Venendo al caso concreto, deve essere rammentato innanzi tutto che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa venne emanata (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Ai fini del presente giudizio fa quindi stato la data in cui è stata pronunciata la decisione amministrativa di rifiuto del 6 febbraio 1996. 
 
b) Va inoltre condiviso il giudizio dei primi giudici di considerare la ricorrente alla stregua di una casalinga. Dalla data del rimpatrio, avvenuto all'inizio di dicembre del 1973, essa non ha più svolto alcuna attività né dipendente né autonoma. Malgrado si reputasse personalmente inabile al lavoro in modo permanente, non vi era nessuna indicazione medica in tal senso. Basti leggere la perizia del 28 aprile 1987, allestita dal dott. N._______ dell'INPS, che dopo approfondito esame pose la diagnosi di spondilartrosi lombare a lieve incidenza funzionale e diabete mellito, valutando l'incapacità lavorativa nella ridotta misura del 25 %. Tale situazione, condivisa anche dal dott. F._______, consulente medico dell'amministrazione, venne poi confermata a sei anni di distanza, il 13 marzo 1993, dallo stesso dott. N._______, che ribadì la nota diagnosi e graduò allora l'inabilità lavorativa al 35 %. 
Altre circostanze convergenti avvalorano la valutazione dei primi giudici. Basti pensare che, pur ritenendosi invalida in modo permanente, la ricorrente ha lasciato la Svizzera subito dopo aver cessato il lavoro senza sottoporsi al benché minimo esame o alla benché minima cura. Né va dimenticato che all'epoca del rimpatrio l'interessata aveva un figlio di appena cinque anni e che nel 1978 è diventata madre una seconda volta. 
A giusta ragione quindi i giudici di prime cure, al pari dell'amministrazione, l'hanno considerata come una casalinga e hanno valutato il suo grado d'invalidità con riferimento a questa condizione. 
 
c) Sulla scorta dell'ampia documentazione raccolta, il dott. M._______, altro consulente medico dell'amministrazione, è giunto alla conclusione che nel gennaio del 1996, quindi all'epoca in cui è stata pronunciata la decisione contestata, le affezioni di cui soffriva la ricorrente non erano tali da impedirle di svolgere le normali attività nell'ambito dell'economia domestica. Il diabete mellito in trattamento insulinico non rappresentava un impedimento funzionale nell'espletamento delle normali mansioni domestiche, poiché, sempre a quell'epoca, non era complicato da disturbi rilevanti della vista. L'allegata sintomatologia spondilogena, non suffragata obiettivamente, non poteva essere considerata invalidante. A loro volta, i dati oggettivi degli accertamenti complementari confermarono l'assenza di particolari o gravi alterazioni cardio-respiratorie o di altri apparati/sistemi esaminati. 
Tale valutazione è poi stata confermata, in un secondo tempo, anche dalla dott.ssa E._______, la quale ha peraltro rilevato che nemmeno l'intervento alle vie urinarie, cui la ricorrente dovette sottoporsi nel marzo del 1996, quindi posteriormente alla data cui si riferisce il presente giudizio, aveva carattere invalidante, pur considerandolo assieme alle altre patologie. 
Il Tribunale federale delle assicurazioni non può quindi che condividere la pronunzia dei primi giudici, secondo cui F._______, almeno fino alla data della decisione amministrativa, avrebbe potuto esercitare in maniera proficua l'attività di casalinga esercitata dopo il rimpatrio. 
 
3.- Nell'esaminare la nuova documentazione prodotta, la dott.ssa E._______ ha tuttavia rilevato l'insorgenza di altre serie affezioni, tra cui un carcinoma mammario con metastasi diffuse e un netto peggioramento del diabete con conseguente manifestazione di una retinopatia proliferante, atta a incidere in maniera non indifferente sulla capacità di assolvere le consuete mansioni nell'ambito dell'economia domestica. 
L'amministrazione propone pertanto di considerare il ricorso come una nuova domanda di rendita e di trasmetterle gli atti, affinché possa procedere all'esame del diritto a prestazioni dopo la data della decisione amministrativa 6 febbraio 1996, che trova conferma pure in questa sede. 
La Corte non può che dare il proprio consenso a tale 
richiesta, fondata sugli atti sanitari che la ricorrente ha allegato al presente gravame. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
p r o n u n c i a : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. L'inserto della causa è trasmesso all'amministrazione 
perché statuisca circa un eventuale diritto ad una 
rendita di invalidità a partire dal 6 febbraio 1996. 
 
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI 
per le persone residenti all'estero e all'Ufficio fe- 
derale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 9 febbraio 2000 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Giudice presidente la IIa Camera: 
 
 
 
 
 
 
Il Cancelliere: