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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
P 76/01 
 
Sentenza del 9 gennaio 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
1. C.________, 
2. A.________, ricorrenti, 
rappresentati dallo Studio di consulenza fiscale, aziendale e immobiliare Lambertini, Ernst & Partners S.A., Via S. Balestra 18, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 27 settembre 2001) 
 
Fatti: 
A. 
Dal 1° gennaio 2000 C.________ e A.________ beneficiavano di una prestazione complementare mensile alla rendita AVS ammontante a fr. 271.-. 
 
In seguito alla notifica dell'intervenuta modifica del canone di locazione e all'accertamento del fatto che il figlio maggiorenne Sebastiano conviveva con i genitori, per decisione del 24 novembre 2000 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha proceduto alla revisione della prestazione complementare con effetto dal 1° dicembre 2000, riconoscendo unicamente il pagamento del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria tramite l'Istituto delle assicurazioni sociali. 
B. 
Il 29 dicembre 2000 gli interessati, rappresentati dalla società anonima Lambertini, Ernst & Partner, hanno interposto ricorso contro la decisione amministrativa al Tribunale cantonale delle assicurazioni, chiedendo il computo, ai fini del calcolo della prestazione complementare, dell'intero canone di locazione, irrilevante essendo il fatto che il figlio viveva nella medesima comunione domestica dei genitori. 
 
Con giudizio del 27 settembre 2001 la Corte cantonale ha respinto il gravame, adducendo che l'amministrazione aveva correttamente computato solo i 2/3 della pigione dovuta dai beneficiari della prestazione complementare, abitando il figlio con i genitori e non essendo dati in concreto i presupposti per ammettere l'intero computo della pigione a carico di questi ultimi. 
C. 
Sempre tramite il proprio patrocinatore, i coniugi Ali, interpongono ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni avverso il giudizio cantonale, ribadendo in sostanza che il canone di locazione va computato integralmente, malgrado il figlio Sebastiano viva con loro. 
 
La Cassa di compensazione propone la disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è la modalità di computo, per il calcolo della prestazione complementare da assegnare a C.________ e A.________ con effetto dal 1° dicembre 2000, del canone di locazione. Gli interessati pretendono infatti il computo integrale della pigione, in quanto incomberebbe loro, per legge, un obbligo di assistenza nei confronti del figlio, mentre sia la Cassa di compensazione che l'istanza precedente sostengono che non vi è motivo alcuno per derogare dal principio della suddivisione in parti uguali del canone di locazione tra persone che vivono nel medesimo appartamento. 
1.1 Nei considerandi dell'impugnata pronunzia l'autorità di ricorso cantonale ha correttamente illustrato le norme applicabili nel caso in esame. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. Il primo giudice ha segnatamente evidenziato che lo scopo della prestazione complementare è di garantire un reddito minimo per fare fronte a fabbisogni vitali minimi riconosciuti dalla legislazione federale in materia (Messaggio del Consiglio federale concernente la 3a revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, FF 1997 I 1091 segg.). 
 
Come pertinentemente rilevato, gli importi fissati dalla legislazione in materia di prestazioni complementari assumono la duplice funzione di limitare il fabbisogno minimo riconosciuto e di garantire un reddito minimo (DTF 121 V 205 consid. 4a e riferimenti ivi citati; Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2a ed., Berna 1997, § 44 n. 3). Nel determinare questi limiti, il legislatore riconosce che l'assicurato è esposto a delle spese ordinarie indispensabili (di alloggio, di cura medica, ecc.) alle quali deve potere far fronte per assicurarsi l'esistenza e che gli vengono appunto garantite dalle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 2a ed., Basilea 1994, pag. 179). 
1.2 A proposito in particolare della modalità di computo del canone di locazione l'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1998, emesso in virtù dell'art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, prevede che quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo PC, la pigione computabile dev'essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua. Secondo il capoverso 2 del medesimo articolo, di massima l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali. 
 
La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione complementare. 
1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b). 
 
Dev'essere soggiunto che la Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), in vigore dal 1° gennaio 2003, non è applicabile alla fattispecie concreta, considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo litigioso (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
In concreto dagli atti emerge che i coniugi A.________ convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e 277 CC. Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00). 
 
Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente parte del calcolo della prestazione complementare. 
 
Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere respinto. 
3. 
I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno. 
3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati . Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188). 
 
La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare. 
3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. 
4. 
Alla luce delle suesposte motivazioni, in quanto infondato, il ricorso di diritto amministrativo va respinto, mentre il giudizio cantonale impugnato viene confermato. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, ed all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 9 gennaio 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: