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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.356/2005/biz 
 
Sentenza del 21 marzo 2006 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Rottenberg Liatowitsch, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
attore e ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Francesco Wicki, 
 
contro 
 
B.________, 
convenuto e opponente, 
patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni. 
 
Oggetto 
foro della domanda riconvenzionale; 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata 
il 7 settembre 2005 dalla I Camera civile del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
Proprietario del fondo xxx, su cui sorge una casa di abitazione, il 28 novembre 2003 A.________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano chiedendogli di ordinare a B.________ lo sgombero immediato della villa, da lui occupata illecitamente. 
 
Avversata la petizione, nella risposta del 18 febbraio 2004 il convenuto, asserendo di essere il "proprietario economico" del citato immobile, ha introdotto un'azione riconvenzionale volta a ottenere da A.________ la produzione di tutta la documentazione relativa all'uso delle somme di denaro da lui ricevute a partire dal 1984, in particolare di DM 1'300'000.-- versatigli proprio per l'acquisto della particella di Vico Morcote e di fr. 8'500'000.-- confluiti sui conti di una fondazione. Nella risposta all'azione riconvenzionale del 26 marzo 2004 l'attore ha eccepito l'incompetenza del giudice ticinese, invocando la garanzia del giudice del proprio domicilio (art. 3 cpv. 1 lett. a LForo). Nei successivi allegati introduttivi le parti si sono riconfermate nelle rispettive domande. 
 
L'udienza preliminare svoltasi il 7 settembre 2004 è stata limitata all'esame dell'eccezione litigiosa, sulla quale il Pretore ha poi statuito il 1° dicembre seguente, accogliendola e, di conseguenza, respingendo la riconvenzione in ordine. Il giudice ha in particolare ritenuto non adempiuto il requisito - posto dall'art. 6 cpv. 1 LForo - della "connessione materiale" fra le due azioni: con l'azione principale l'attore si prefigge infatti di rientrare in possesso di un bene immobile la cui proprietà è attestata dall'iscrizione nel registro fondiario (art. 641 cpv. 2 CC), mentre con la riconvenzione il convenuto intende ottenere tutta la documentazione circa l'utilizzo degli importi da lui affidati all'attore a far tempo dal 1984, in base alle norme sul rendiconto nell'ambito del contratto di mandato (art. 400 CO). 
2. 
Adita dal soccombente, con sentenza del 7 settembre 2005 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha modificato la decisione di primo grado, accogliendo parzialmente l'eccezione "nel senso che è accertata la competenza per territorio del giudice adito in via riconvenzionale limitatamente alla questione del rendiconto sull'uso di DM 1'300'000.-- versati da B.________ a A.________." 
3. 
Postulando l'annullamento della predetta sentenza e il rinvio della causa all'autorità cantonale, rispettivamente la reiezione in ordine dell'azione riconvenzionale per carenza di competenza territoriale del giudice adito, il 12 ottobre 2005 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma fondato sulla violazione degli art. 3 cpv. 1 lett. a e 6 cpv. 1 LForo. 
 
Nella risposta del 12 dicembre 2005 B.________ ha proposto la reiezione del gravame nella misura in cui ammissibile. 
4. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 131 I 57 consid. 1). 
 
Interposto tempestivamente dalla parte soccombente nel quadro di una causa civile di natura pecuniaria con un valore superiore a fr. 8'000.--, contro una decisione incidentale di ultima istanza sulla competenza, per violazione della LForo - ovvero di prescrizioni del diritto federale sulla competenza per territorio -, il ricorso per riforma si avvera ammissibile (art. 43, 46, 49 cpv. 1, 54 cpv. 1, 55 cpv. 1 lett. c OG). 
5. 
L'art. 6 cpv. 1 LForo stabilisce che la domanda riconvenzionale può essere sottoposta al giudice presso cui è pendente quella principale, se le due sono materialmente connesse. 
5.1 Sui principi che reggono l'applicazione dell'art. 6 cpv. 1 LForo, già indicati dal Tribunale federale nella DTF 129 III 230 consid. 3 (poi ribaditi nella DTF 130 III 607 consid. 5, seppur riferita all'art. 6 n. 3 CL) e chiaramente esposti dall'autorità cantonale al consid. 4 della sentenza impugnata - cui si può rinviare in forza dell'art. 36a cpv. 3 OG -, non v'è controversia. 
5.2 L'attore sostiene che in concreto le condizioni per poter applicare l'art. 6 cpv. 1 LForo non sarebbero riunite. In particolare nega l'esistenza di una connessione materiale fra le due cause: la domanda principale si basa infatti sulla qualità di proprietario iscritto a registro fondiario - in precedenza mai contestata - mentre quella di rendiconto formulata in via riconvenzionale trae origine dal rapporto avvocato-cliente, ormai conclusosi da anni. 
Trattandosi di due fattispecie ben distinte, fondate su circostanze diverse, nulla impedisce - secondo l'attore - di trattarle separatamente, tanto più che per statuire sulla riconvenzione occorre accertare elementi di fatto diversi da quelli necessari al giudizio sulla domanda principale. 
5.3 La tesi ricorsuale non può essere condivisa. La Corte ticinese non ha infatti ammesso l'esistenza di una connessione materiale con riferimento all'azione di rendiconto nella sua globalità - per il solo fatto che fra le parti vi era "una complessa situazione economica" - bensì unicamente per quanto riguarda la somma di DM 1'300'000.--, che il convenuto pretende di avere consegnato all'attore per l'acquisto della proprietà immobiliare controversa. 
 
Limitatamente a tale somma la connessione materiale è innegabile: a prescindere dalla causa giuridica addotta per giustificare la loro pretesa, ambedue le parti rivendicano in sostanza la proprietà del fondo in questione. D'un canto v'è l'attore, che si richiama al diritto reale attestato dalla corrispondente iscrizione nel registro fondiario; dall'altro il convenuto, che asserisce di aver finanziato l'acquisto della particella con mezzi propri, spiegando di non aver potuto agire personalmente siccome cittadino straniero. Contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, questo basta per ammettere che le due azioni si fondano sul "medesimo complesso di fatti" ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 LForo (DTF 130 III 607 consid. 5) e che è opportuno deciderle insieme, onde evitare la pronunzia di due giudizi contraddittori (DTF 129 III 232 consid. 3). 
5.4 Nell'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale i giudici d'appello vengono inoltre rimproverati per non aver tenuto nella debita considerazione il fatto che la particella era stata acquistata ad un prezzo ben diverso da quello indicato dal convenuto e che quest'ultimo avrebbe potuto acquisire la proprietà dell'immobile tramite la moglie, cittadina svizzera. A mente dell'attore, queste circostanze dimostrerebbero la pretestuosità della tesi della "proprietà economica" avanzata dalla controparte. 
 
Sennonché tali argomenti, oltre a riferirsi - inammissibilmente (art. 55 cpv. 1 lett. c e art. 63 cpv. 2 OG; DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140) - a fatti privi di riscontro nella pronunzia criticata, non riguardano i presupposti per l'applicazione dell'art. 6 cpv. 1 LForo bensì il merito della controversia, dato che vertono già sulla fondatezza delle affermazioni del convenuto. Essi non influiscono pertanto sull'esito del presente giudizio. 
6. 
Da quanto esposto discende la reiezione del gravame, non potendosi ravvedere nella sentenza impugnata una violazione del diritto federale. 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 7'000.-- è posta a carico dell'attore, il quale rifonderà al convenuto fr. 8'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 21 marzo 2006 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: