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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_652/2019  
 
 
Sentenza del 17 settembre 2019  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Mendrisio, 
 
Confederazione Svizzera, 
Stato del Cantone Ticino, 
rappresentati dall'Ufficio esazione e condoni 
del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 agosto 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2019.29). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Nelle esecuzioni promosse dalla Confederazione svizzera e dallo Stato del Cantone Ticino nei confronti di A.________ per crediti di complessivi fr. 22'712.45, in data 25 gennaio 2019 l'Ufficio di esecuzione di Mendrisio (UE) ha notificato all'escusso il pignoramento dei suoi redditi, diffidandolo a versargli fr. 400.-- mensili (malgrado la quota pignorabile dei redditi dell'escusso risultasse essere di fr. 4'960.--, pari alla differenza tra il salario versatogli da una datrice di lavoro italiana di fr. 8'870.-- ed il suo minimo esistenziale di fr. 3'910.--). 
In data 11 aprile 2019 l'UE, su segnalazione di un creditore, ha proceduto ad una revisione del pignoramento, diffidando l'escusso a versargli l'importo eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 4'166.-- mensili (indicativamente fr. 3'910.--, stante il suo salario di fr. 8'076.--). 
Mediante sentenza 14 agosto 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso introdotto da A.________ contro il nuovo calcolo dell'UE. La Corte cantonale ha segnatamente spiegato al ricorrente che nel minimo di esistenza possono essere inserite soltanto le spese di locazione il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato, che nell'importo forfetario di base di fr. 1'700.-- sono già comprese le spese telefoniche non professionali e che l'estinzione di debiti, in particolare il rimborso di crediti bancari, non rientra nel minimo esistenziale (a meno che concernino beni indispensabili). 
 
2.   
Con ricorso datato 21 agosto 2019 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, implicitamente, di ridurre la quota pignorabile del suo salario a fr. 400.-- mensili, rispettivamente a fr. 511.35 mensili. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.   
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). 
Nel rimedio all'esame il ricorrente afferma, in sostanza, che il suo salario mensile sarebbe soggetto a variazioni di cambio e che il suo minimo esistenziale dovrebbe tenere conto di spese di locazione più elevate (fr. 1'940.-- mensili invece di fr. 1'840.--), delle spese telefoniche (fr. 524.70 mensili), nonché delle garanzie e degli obblighi di rimborso di un prestito imposti dall'istituto bancario italiano che gestisce il conto sul quale egli riceve lo stipendio (complessivi fr. 2'564.-- mensili; istituto bancario che egli non potrebbe cambiare). Il gravame si esaurisce tuttavia in una generica contestazione del giudizio cantonale, senza alcun valido confronto con la dettagliata e pertinente argomentazione sviluppata dall'autorità di vigilanza, e non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 17 settembre 2019 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini