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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_290/2021  
 
 
Sentenza del 26 aprile 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno, 
 
1. Stato del Ca ntone Ticino, 6500 Bellinzona, 
2. Confederazione Svizzera, 3003 Berna, 
entrambi rappresentati dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
3. B.________, 
patrocinata dall'avv. Francesca Balerna Gianotti, 
4. Comune di X.________, 
5. C antone di Argovia, 5001 Aarau, 
rappresentato dalla Gerichtskasse Baden, Mellingerstrasse 2a, 5400 Baden. 
 
Oggetto 
pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 31 marzo 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2021.19). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Nelle esecuzioni promosse contro A.________ dallo Stato del Cantone Ticino, dalla Confederazione svizzera, dalla moglie (separata) B.________, dal Comune di X.________ e dal Cantone di Argovia, il 9 febbraio 2021 l'Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha determinato il minimo esistenziale dell'escusso, in sua assenza, in fr. 1'411.-- mensili (importo composto del minimo base di fr. 1'200.-- e delle spese per pasti fuori domicilio di fr. 211.--). In seguito alla produzione dei documenti chiesti a A.________, il 19 febbraio 2021 l'UE ha ricalcolato il suo minimo esistenziale, fissandolo in fr. 3'212.-- mensili (importo composto del minimo base di fr. 1'200.--, dei costi per l'affitto di fr. 1'260.--, delle spese dell'assicurazione malattia di fr. 414.--, dei costi per pasti fuori domicilio di fr. 211.--, delle spese di trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato di fr. 77.-- e del costo del posteggio per l'autovettura di fr. 50.--) e ha pignorato presso la sua datrice di lavoro l'importo mensile eccedente tale importo (indicativamente fr. 380.90) dal 19 febbraio 2021. 
Mediante sentenza 31 marzo 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto un ricorso ex art. 17 LEF di A.________, nel senso che il suo minimo esistenziale è stato fissato in fr. 3'555.-- mensili con effetto dal 9 febbraio 2021. La Corte cantonale ha tra l'altro rilevato che nelle spese di trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato calcolate dall'UE (di fr. 0.50/km) sono già incluse le spese fisse e variabili del veicolo. Per quanto concerne invece i costi per l'esercizio del diritto di visita con la figlia C.________ (che risiede con la madre nella Svizzera tedesca) fatti valere nel ricorso, la Corte cantonale ha osservato che l'escusso non ha dimostrato di sostenere effettivamente la somma di fr. 1'000.-- pattuita a tale titolo dai genitori nel maggio 2015 in una procedura a tutela dell'unione coniugale, che quali spese di trasporto possono essere prese in considerazione soltanto quelle dei mezzi pubblici per un importo mensile di fr. 343.-- (rata mensile di un abbonamento generale annuo, inclusa la carta bimbi accompagnati) e che le spese di vitto della figlia durante la permanenza a casa del padre non possono essere aggiunte nel minimo esistenziale dell'escusso, visto che la frequenza di un fine settimana su due corrisponde a quella abituale e non dà diritto a un supplemento. 
 
 
2.   
Con " reclamo " depositato il 16 aprile 2021 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo " l'immediato rimborso di tutte le quote di salario pignorate, le quali sono assolutamente necessarie al sostentamento della figlia C.________ ed al sottoscritto per provvedere a tale sostentamento ". Il ricorrente chiede anche di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
 
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
3.2. Nel rimedio all'esame il ricorrente considera che la decisione impugnata sarebbe " arbitraria ", poiché nel suo minimo vitale andrebbero prese in considerazione tutte le spese che egli è obbligato a sostenere per l'esercizio delle relazioni personali con la figlia (che sarebbe affetta da disturbi fisici e necessiterebbe di un trasporto privato per le sue esigenze di salute) come da decisioni del tribunale di Baden di maggio 2015 e della Pretura di Locarno-Campagna di settembre 2019 e aprile 2021, nonché tutte le spese effettive fisse e variabili del veicolo privato "e non solo il costo chilometrico ".  
In tal modo, tuttavia, il ricorrente si limita in sostanza a riproporre le stesse critiche già presentate dinanzi all'autorità di vigilanza, senza seriamente confrontarsi con i dettagliati e pertinenti ragionamenti contenuti nel querelato giudizio. Inoltre, egli si fonda in parte su circostanze che non emergono dalla sentenza impugnata, senza nemmeno pretendere che i presupposti che permettono al Tribunale federale di scostarsi dalla fattispecie accertata dall'autorità precedente sarebbero in concreto realizzati (v. art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 1 LTF). Il gravame non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione previste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. 
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
Date le circostanze del caso concreto, si può prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente diventa quindi priva di oggetto. 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 26 aprile 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini