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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_909/2017  
 
 
Sentenza del 17 aprile 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Rifiuto dell'approvazione della proroga del permesso 
di dimora ed allontanamento dalla Svizzera, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 settembre 2017 dal Tribunale amministrativo federale, Corte VI 
(F-4539/2016). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Sposatasi (in seconde nozze) il 9 giugno 2007 in patria con un cittadino svizzero, A.________, cittadina dominicana, è entrata in Svizzera il 7 novembre 2008 e vi ha ottenuto un permesso di dimora per vivere con il marito. Il 1° ottobre 2013 ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio. Dopo avere chiesto alla polizia cantonale di sentire i consorti ed avere effettuato degli accertamenti, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha, nel marzo 2016, informato l'interessata dell'impossibilità di rilasciarle il permesso richiesto, dato che viveva separata dal marito dalla fine del 2012, dichiarandosi nel contempo disposta a rinnovarle il permesso di dimora, motivo per cui ha trasmesso l'incarto alla Segreteria di Stato della migrazione SEM per approvazione. 
 
B.   
Data a A.________ la possibilità di determinarsi, la Segreteria di Stato delle migrazione SEM ha rifiutato, il 7 luglio 2016, di approvare la proroga della sua autorizzazione di soggiorno ritenendo non adempiute le esigenze poste dall'art. 50 LStr (RS 142.20), che disciplina, tra l'altro, la proroga del permesso di dimora del coniuge straniero dopo lo scioglimento della comunità familiare. Le ha inoltre fissato un termine per lasciare la Svizzera. 
Detta decisione è stata confermata su ricorso dal Tribunale amministrativo federale, Corte VI, con sentenza del 25 settembre 2017. 
 
C.   
Il 17 ottobre 2017 A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale con cui chiede, protestando spese e ripetibili, che la sentenza federale e il decreto di espulsione emanato nei suoi confronti siano annullati. 
 
D.   
Dato che da documenti forniti dalla ricorrente emergeva che ella si era sposata (in terze nozze) il 7 agosto 2017 con il compagno cittadino svizzero e che aveva presentato alle competenti autorità cantonali una domanda di rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare, la presente procedura è stata sospesa con decreto presidenziale del 15 novembre 2017 affinché le autorità cantonali si pronuncino sul rilascio dell'autorizzazione di soggiorno richiesta. Il 6 marzo 2018 l'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione ha trasmesso al Tribunale federale copia del permesso di dimora B che aveva accordato all'interessata, con validità dal 7 agosto 2017 al 6 agosto 2018. 
 
E.   
Con decreto presidenziale del 13 marzo 2018 il Tribunale federale, dopo avere riattivato la procedura e constatato che in seguito al rilascio del citato permesso di dimora B era venuto a mancare alla ricorrente un interesse pratico attuale al ricorso, ha invitato sia quest'ultima che le autorità interessate a determinarsi su tale aspetto nonché sulla sorte delle spese e delle ripetibili. 
Entro il termine assegnato l'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione ha dichiarato di rimettersi al giudizio di questa Corte, mentre il rappresentante della ricorrente osservando  "che riattivare la causa non ha più senso (...) l'uff. della Migrazione (...) ha espedito (sic!) un permesso di tipo B" ha rimproverato al Tribunale amministrativo federale di avere disatteso il diritto determinante per non avere tenuto conto del matrimonio della sua assistita né della domanda di ricongiungimento presentata alle competenti autorità cantonali, e ha quindi riformulato le medesime conclusioni di quelle contenute nel gravame del 17 ottobre 2017.  
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii). 
 
2.   
 
2.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
2.2. Nel caso in esame, la ricorrente insorge davanti al Tribunale federale considerando in particolare di avere un diritto al rilascio di un permesso di dimora in base all'art. 42 cpv. 1 LStr. Non risultando questa conclusione d'acchito insostenibile, la causa sfugge all'eccezione citata.  
 
2.3. Diretta contro una decisione finale del Tribunale amministrativo federale (art. 86 cpv. lett. a e art. 90 LTF) e presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della pronuncia contestata (art. 89 cpv. 1 lett. a LTF), l'impugnativa va quindi esaminata quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).  
 
3.   
 
3.1. Giusta l'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF è legittimato a proporre il ricorso in materia di diritto pubblico chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata o ha un interesse degno di protezione - giuridico o di fatto - all'annullamento o alla modifica della stessa (DTF 135 II 145 consid. 6.1 pag. 150; 133 I 286 consid. 2.2 pag. 289). Per consolidata prassi, l'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che procurerebbe alla parte ricorrente l'accoglimento del ricorso ossia, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio di natura economica, ideale, materiale o di altro genere che la decisione impugnata le occasionerebbe. L'interessato dev'essere toccato in modo diretto e concreto e in una maniera e con un'intensità superiore alla maggioranza degli amministrati. L'interesse invocato, che non è necessariamente un interesse giuridico protetto, ma può essere un interesse di fatto, deve trovarsi, con l'oggetto del litigio, in un rapporto stretto, speciale e degno di essere preso in considerazione (DTF 133 II 400 consid. 2.2 pag. 404, 409 consid. 1.3 pag. 413; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365, 587 consid. 2.1 pag. 588, 649 consid. 3.1 pag. 651). Infine, va precisato che la parte ricorrente deve disporre di un interesse pratico attuale alla modifica o all'annullamento della decisione querelata sia quando adisce il Tribunale federale sia al momento in cui questo si pronuncia nel merito (DTF 140 III 92 consid. 1.1 pag. 93 seg.; 139 I 206 consid. 1.1. pag. 208; 137 II 40 consid. 2.1 pag. 41); il rimedio proposto non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (DTF 131 I 153 consid. 1.2 pag. 157; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365 e rispettivi riferimenti).  
 
3.2. In linea di principio, il Tribunale federale non può tener conto di fatti avvenuti dopo la pronuncia della sentenza impugnata e che modificano la fattispecie giudicata (art. 99 cpv. 1 LTF; nova in senso proprio, DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343; v. anche BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2 aed. 2014, n. 13 ad art. 99 LTF e ULRICH MEYER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 aed. 2011, n. 43 ad art. 99 LTF). È fatta eccezione a questo principio, tra l'altro, quando si tratta di nova che hanno un influsso diretto sulla legittimazione a ricorrere oppure che intervengono sull'oggetto del litigio in maniera tale da privare il ricorso di ogni senso (CORBOZ, op. cit., n. 22 ad art. 99 LTF).  
 
3.3. Oggetto del contendere era il rifiuto, da parte della Segreteria di Stato della migrazione SEM, di approvare la proroga del permesso di dimora al beneficio del quale la ricorrente era stata posta in seguito al suo secondo matrimonio con un cittadino svizzero. Ora, in seguito al suo terzo matrimonio, sempre con un cittadino svizzero, la qui ricorrente si è vista rilasciare (di nuovo) un permesso di dimora. Premesse queste considerazioni, è quindi indubbio che il suo interesse pratico attuale è venuto meno nel corso della procedura, motivo per cui il gravame dev'essere stralciato dai ruoli in quanto diventato privo d'oggetto. Oltre al fatto che il rimedio proposto non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (DTF 131 I 153 consid. 1.2 pag. 157; 131 II 361 consid. 1.1 pag. 365 e rispettivi richiami), il medesimo non solleva nessuna questione di principio, tale da imporre a questa Corte, adempite determinate esigenze qui non date, di eccezionalmente entrare nel merito del gravame anche in assenza di un interesse pratico attuale per le parti (DTF 137 I 23 consid. 1.3.1 pag. 24; 296 consid. 4.2 pag. 299 e rinvii).  
 
3.4. Quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il Presidente della Corte, quale giudice unico (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF), dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC). La regolamentazione è flessibile, poiché il giudice conserva sempre la facoltà di ridurre rispettivamente di rinunciare ad addossare le spese e le ripetibili a dipendenza delle circostanze (cfr. art. 66 cpv. 2 LTF nonché art. 8 cpv. 3 del regolamento del 31 marzo 2006 sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull'indennità per il patrocinio d'ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale [di seguito regolamento del 31 marzo 2006; RS 173.110.201.3]; sentenza 2C_201/2008 del 14 luglio 2008 consid. 2.4 e 2.5). Nell'esame sommario del presumibile esito della procedura ricorsuale non occorre pronunciarsi in modo dettagliato su tutte le censure ricorsuali, la decisione sulle spese non essendo infatti equivalente ad un giudizio di merito e non dovendo definire o pregiudicare, a seconda delle circostanze, una questione giuridica delicata (sentenza 9C_6/2009 del 7 agosto 2009; DTF 118 Ia 488 consid. 4a pag. 495).  
 
3.5. Nella presente fattispecie, l'esito della causa, senza l'intervento del motivo (cioè il rilascio del permesso di dimora in seguito al terzo matrimonio con un cittadino svizzero) che ha reso privo di oggetto il ricorso (matrimonio il quale peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal rappresentante della ricorrente e come confermato dagli atti non è stato portato a conoscenza del Tribunale amministrativo federale prima che questi emanasse il proprio giudizio), richiederebbe un'attenta disamina. In queste condizioni, appare giustificato rinunciare eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF). Nel caso concreto non sono poi date le esigenze poste dall'art. 9 del regolamento del 31 marzo 2006 affinché vengono riconosciute ripetibili alla qui ricorrente, la quale non è patrocinata da un avvocato (sentenza 2C_648/2015 del 23 agosto 2016 consid. 4 e riferimenti, a contrario).  
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa 2C_909/2017 è stralciata dai ruoli. 
 
2.   
Non si prelevano spese e non si concedono ripetibili. 
 
3.   
Comunicazione al rappresentante della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, alla Segreteria di Stato della migrazione SEM e al Tribunale amministrativo federale Corte VI. 
 
 
Losanna, 17 aprile 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud