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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
U 394/01 
 
Sentenza del 13 gennaio 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Kernen, Bürki, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
P.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Plinio Pianta, 7743 Brusio, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale amministrativo del Canton Lucerna, Lucerna 
 
(Giudizio del 30 ottobre 2001) 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
con decisione 20 dicembre 1983 l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) sopprimeva la rendita d'invalidità erogata a P.________ a decorrere dal 1° gennaio 1975; 
 
il gravame presentato dall'assicurato al Tribunale amministrativo del Canton Lucerna veniva respinto con pronunzia del 23 dicembre 1985, mentre con sentenza del 30 aprile 1986 il ricorso di diritto amministrativo sottoposto a questa Corte veniva dichiarato irricevibile per carenza di motivazione; 
 
il 23 giugno 1994 il Tribunale amministrativo del Canton Lucerna respingeva, in assenza di fatti nuovi rilevanti, la domanda di revisione presentata da P.________; il giudizio veniva confermato dal Tribunale federale delle assicurazioni, con sentenza del 18 gennaio 1995; 
 
con decisione del 5 ottobre 1999, mancando "nova" idonei ad indurre l'INSAI a procedere ad una revisione, l'assicuratore non entrava nel merito della domanda presentata da P.________ il 6 aprile 1998, mentre con provvedimento 4 gennaio 2000 respingeva l'opposizione presentata dall'interessato adducendo, tra l'altro, che sarebbe toccato all'ultimo tribunale che si era pronunciato nel merito, a statuire sull'istanza, non disponendo l'assicuratore della facoltà di riesaminare un giudizio di merito; 
 
con sentenza 8 maggio 2000 questa Corte respingeva l'istanza di revisione presentata il 25 gennaio 2000 da P.________, in quanto inoltrata dopo il termine di perenzione di novanta giorni dalla scoperta degli asseriti fatti nuovi; 
 
con giudizio del 15 maggio 2000 la Vicepresidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino respingeva il gravame presentato contro la decisione su opposizione dell'INSAI, rilevando che la domanda di revisione avrebbe dovuto essere presentata all'ultimo tribunale che, a suo tempo, aveva deciso nel merito, ossia al Tribunale amministrativo del Canton Lucerna; 
 
con pronunzia 30 ottobre 2001 la Corte lucernese ha da un lato respinto il gravame trasmessogli dall'istanza giudiziaria ticinese, nella misura in cui era rivolto contro la decisione su opposizione dell'INSAI, rilevando che l'assicuratore infortuni aveva giustamente negato la propria competenza e, dall'altro, ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto a determinarsi su una nuova domanda di revisione sarebbe spettato esclusivamente al Tribunale federale delle assicurazioni, pronunciatosi in ultima istanza sulla precedente domanda di revisione con sentenza del 18 gennaio 1995; 
 
P.________, assistito dall'avvocato Pianta, ricorre al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo che riconosca la piena responsabilità dell'INSAI con conseguente versamento delle prestazioni assicurative arretrate e future; degli argomenti ricorsuali si dirà in seguito, se necessario; 
 
chiamati a pronunciarsi sul gravame l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e l'INSAI hanno rinunciato a determinarsi; 
 
oggetto del contendere è la questione di sapere se il Tribunale di prima istanza ha negato a ragione sia la propria competenza sia quella dell'INSAI a statuire sulla domanda di revisione presentata all'assicuratore infortuni in data 6 aprile 1998; 
 
poiché la lite non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG); 
 
la pronunzia del 30 ottobre 2001 del Tribunale amministrativo del Canton Lucerna non può essere condivisa, nella misura in cui ritiene che competente a pronunciarsi in materia di revisione sia il Tribunale federale delle assicurazioni in forza della sentenza da lui pronunciata in materia di revisione il 18 gennaio 1995; 
 
secondo l'art. 108 cpv. 1 LAINF i Cantoni regolano la procedura dei rispettivi tribunali delle assicurazioni; per la lettera i del medesimo capoverso vanno soddisfatte le seguenti condizioni: dev'essere scoperta la revisione delle sentenze se sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi , oppure se un crimine o un delitto hanno influito sulla sentenza; 
 
questo rimedio giuridico può essere presentato contro giudizi di merito e processuali (sentenza del 23 ottobre 1997 in re C., I 268/97; Christian Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, vom 7. März 1993, Diss. Zürich 1998, pag. 223 N 2); 
 
l'ultimo e unico giudizio di merito pronunciato nella fattispecie da un'autorità giudiziaria è quello del 23 dicembre 1985 del Tribunale amministrativo del Canton Lucerna, che passava in giudicato, dopo che il ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni era stato dichiarato irricevibile per carenza di motivazione; 
 
l'istituto della revisione si configura quale rimedio giuridico straordinario (sentenza del 24 aprile 2002 in re G. consid. 2, H 153/00; consid. 3b inedito in DTF 111 V 51segg.) e quindi la sentenza espressa in tale contesto da un'autorità giudiziaria - in concreto quella pronunciata da questa Corte il 18 gennaio 1995 - non può soverchiare una precedente pronunzia di merito passata in giudicato, come per altro già correttamente rilevato dal Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino nel giudizio del 15 maggio 2000 con cui aveva trasmesso per competenza gli atti al Tribunale amministrativo del Canton Lucerna; 
 
inoltre l'esistenza di una precedente sentenza in materia di revisione non impedisce ad un assicurato di formulare una nuova istanza, qualora scopra dei nova fino ad allora sconosciuti; 
 
solo l'istanza giudiziaria che ha deciso nel merito e che quindi ha avuto modo di esaminare compiutamente la fattispecie, e non quella che si è pronunciata dalla limitata angolazione concessale da un giudizio in materia di revisione, è in grado di valutare se i fatti nuovi addotti lo siano anche dal profilo giuridico, siano cioè davvero tali e possano indurre a un diverso giudizio di merito; 
 
in tali circostanze il ricorso di diritto amministrativo va accolto e gli atti del procedimento retrocessi al Tribunale amministrativo del Canton Lucerna, perché consideri la domanda di revisione come avente per oggetto il suo giudizio del 23 dicembre 1985; 
 
nella misura in cui inoltre l'assicurato contesta il giudizio con cui il Tribunale amministrativo del Canton Lucerna ha confermato l'incompetenza dell'INSAI a statuire sulla domanda di revisione, il ricorso è infondato; 
 
tramite l'istituto della revisione processuale l'autorità amministrativa è tenuta a rinvenire su decisioni cresciute in giudicato quando sono scoperti fatti o prove nuovi idonei a determinare un diverso apprezzamento giuridico (DTF 127 V 469 consid. 2c con riferimenti di giurisprudenza); la revisione è tuttavia ammissibile unicamente se sulla questione non si è espressa un'istanza giudiziaria (DTF 109 V 119 consid. 2b); 
 
come detto, essendosi pronunciato sulla vertenza il Tribunale amministrativo del Canton Lucerna con giudizio del 23 dicembre 1985, a ragione l'INSAI non poteva procedere alla revisione; 
 
non trattandosi di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario); 
 
le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere messe a carico dell'intimata (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG), la quale verserà a P.________, assistito da un legale fr. 2'500.- a titolo di indennità di parte (art. 156 e 159 in relazione con l'art. 135 OG; DTF 119 V 456 consid. 6b); 
 
l'istanza presentata dall'assicurato tendente all'ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è quindi priva di oggetto; 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo il giudizio cantonale querelato è annullato; la causa è rinviata al Tribunale amministrativo del Canton Lucerna affiché statuisca sulla domanda di revisione del 6 aprile 1998. 
 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è priva di oggetto. 
3. 
Le spese giudiziare fissate in fr. 500.- sono poste a carico dell'INSAI. 
4. 
L'INSAI verserà al ricorrente la somma di fr. 2'500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
5. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale amministrativo del Canton Lucerna e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 13 gennaio 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: