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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_354/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 27 ottobre 2017  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Frésard, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, 
patrocinata dall'avv. Fulvio Pezzati, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio delle misure attive, Piazza Governo, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (assegno per il periodo d'introduzione), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 31 marzo 2017 (38.2017.10). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ è una società a garanzia limitata, fondata il 17 maggio 2016, avente per scopo l'intermediazione e brokeraggio assicurativo, in modo particolare con specializzazione in assicurazioni di viaggio. Essa si prefigge anche di organizzare viaggi di gruppo, aziendali o privati e anche gestire esercizi pubblici. Tutte le quote sociali sono in possesso di B.________ SA. Con decisione del 7 luglio 2016 l'Ufficio delle misure attive del Cantone Ticino ha posto C.________ al beneficio di assegni per il periodo di introduzione per la durata di 3 (tre) mesi.  
 
A.b. Preso atto del licenziamento immediato di C.________ effettuato da A.________ il 16 settembre 2016, l'Ufficio delle misure attive del Cantone Ticino con decisione del 13 ottobre 2016 ha revocato la precedente decisione, affermando che i presupposti per la concessione di assegni per il periodo di introduzione non erano adempiuti, ordinando contestualmente alla Cassa di disoccupazione di valutare i presupposti per la restituzione delle prestazioni percepite indebitamente. Con decisione su opposizione del 6 dicembre 2016 l'amministrazione ha confermato il proprio provvedimento.  
 
B.   
Con giudizio del 31 marzo 2017 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
Il 18 maggio 2017 A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e della decisione su opposizione. 
 
Chiamati ad esprimersi, l'Ufficio delle misure attive ha postulato la reiezione del ricorso, senza formulare particolari osservazioni, mentre la Corte cantonale ha rinunciato a presentare una risposta. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento). 
 
2.   
Oggetto del contendere è se il Tribunale cantonale delle assicurazioni abbia a ragione o no confermato la decisione su opposizione con cui è stata revocata la precedente decisione amministrativa del 7 luglio 2017 e sono state negate le condizioni per la concessione di un assegno per il periodo di introduzione. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto lo svolgimento della procedura e le norme ritenute applicabili, ha illustrato alcune sentenze dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni e della stessa Corte cantonale, dando un carattere restrittivo e limitato agli assegni per il periodo d'introduzione. I giudici ticinesi, richiamato soprattutto l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI e la prassi relativa a quella normativa, hanno stabilito che chi dovesse avere un'influenza nella società non può beneficiare di prestazioni. Richiamati gli atti al fasciolo, e in modo particolare una denuncia penale presentata da C.________ e D.________, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato che C.________ era di fatto proprietario in misura del 50% di A.________, costituita a titolo fiduciario da B.________ SA. Disponendo di un'importante partecipazione nell'azienda, C.________ aveva la possibilità di influenzare le decisioni del datore di lavoro, comportando quindi l'impossibilità al diritto delle indennità di disoccupazione. La Corte cantonale ha applicato per analogia all'assegno per il periodo d'introduzione, visto il suo carattere restrittivo e a rischio di abusi, la medesima esclusione prevista all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.  
 
3.2. La ricorrente, premesso che il riassunto dei fatti allestito dalla Corte cantonale per sua stessa ammissione non è contestato, ritiene che i giudici ticinesi abbiano risposto alle censure con sole 13 righe al termine del giudizio. La ricorrente riprende nuovamente quanto espresso in sede cantonale per concludere innanzitutto che il giudizio impugnato vada annullato per carenza di motivazione. A parer suo, la Corte cantonale si limita ad avanzare rischi non concreti di abuso, quando in realtà il legislatore non avrebbe voluto non concedere gli assegni a coloro che potrebbero influenzare in modo risolutivo le decisioni del datore di lavoro. Diversamente da altre disposizioni della LAINF, il capitolo 6 della legge non prevede questa esclusione.  
 
3.3. Le critiche di carente motivazione del giudizio cantonale non sono pertinenti. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato lungamente le ragioni alla base del giudizio, esponendo i fatti e le considerazioni giuridiche ritenute applicabili. In realtà, la ricorrente tenta impropriamente di concludere per una violazione del diritto di essere sentita, perché la Corte cantonale non ha concluso nel merito nel senso sperato (cfr. sentenza 4A_520/2015 del 16 dicembre 2015 consid. 3.3.1). In simili condizioni, la critica non ha una portata propria e deve essere riportata al merito della controversia.  
 
4. Come accertato in maniera vincolante dalla Corte cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF), dalla denuncia penale presentata da C.________ e dal suo collega D.________ contro E.________ e F.________, quest'ultima già gerente, risulta che A.________ è stata fondata con lo scopo di assumere C.________ e D.________ e in tal modo di poter ottenere assegni per il periodo d'introduzione a norma dell'art. 65 LADI. C.________ finanziariamente ha partecipato al 50% nell'azienda. Poiché la società non disponeva dei mezzi economici necessari, per versare gli stipendi, C.________ ha versato denaro a questo scopo. Di lì a pochi giorni C.________ l'importo sarebbe stato stornato come salario. Secondo lo scritto del patrocinatore di C.________ gli importi per le retribuzioni dei mesi di luglio e agosto 2016 gli sono stati rimborsati, ma non per il mese di settembre 2016. C.________, per il tramite del suo patrocinatore, ha comunicato all'Ufficio delle misure attive, che a suo favore sono stati richiesti (e versati) a torto assegni per il periodo di introduzione.  
 
5.  
 
5.1. A norma dell'art. 65 LADI agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d'introduzione in un'azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per il periodo d'introduzione se: il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo (lett. b; lett. a abrogata) e    l'assicurato, dopo l'introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (lett. c).  
 
5.2. C.________, a cui è stato chiesto in suo favore il versamento di assegni per il periodo d'introduzione, non ha beneficiato di uno stipendio a carico di A.________. Infatti nei mesi di luglio e agosto 2016, eccezione fatta per l'importo degli assegni, è stato semplicemente riversato dalla società quanto era stato versato dallo stesso C.________. Già per queste ragioni gli assegni possono essere pretesi in restituzione come prescritto dall'art. 95 LADI. Le condizioni dell'art. 65 LADI per la concessione degli assegni erano d'acchito non adempiuti. Infatti, a norma dell'art. 65 lett. b LADI il salario ridotto deve corrispondere almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo. In concreto, era lo stesso C.________ a "versarsi" il salario ridotto tramite diverse operazioni bancarie ed effettivamente il costo non era a carico della società. In queste condizioni possono rimanere aperte le questioni se l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI sia applicabile anche agli assegni per il periodo di introduzione e se alla luce delle circostanza che C.________ partecipava al 50% nella società non dovessero essere versati gli assegni. Le censure ricorsuali, al limite della temerarietà, sono chiaramente infondate.  
 
5.3. A ciò si aggiunga che nel caso concreto, non si è svolto alcun periodo di introduzione nella nuova funzione in ambito assicurativo. C.________ non ha svolto alcuna attività lavorativa. Perfino la paventata formazione a Ginevra non è mai stata assolta. Anche solo per questa ragione, già ricorrerebbero le condizioni per negare ogni prestazione, pretendendo la restituzione dell'importo indebitamente percepito. In definitiva, il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni nel suo risultato, per sostituzioni di motivi, non è lesivo del diritto federale.  
 
 
6.   
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. b LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 27 ottobre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi