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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_809/2020  
 
 
Sentenza del 4 agosto 2021  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Giudice presidente, 
Muschietti, Koch, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, centro ala Monda 8, 6528 Camorino, 
opponente. 
 
Oggetto 
Contravvenzione alle norme della circolazione stradale, arbitrio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 maggio 2020 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (17.2019.344+17.2020.62). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 15 ottobre 2017, mentre circolava in località U.________ in una curva per lui piegante a destra, A.________ ha perso la padronanza del suo motoveicolo ed è rovinato al suolo procurandosi delle contusioni. In seguito alla caduta, il motoveicolo ha invaso la corsia di contromano, cozzando contro la vettura condotta da B.________ che sopraggiungeva regolarmente in senso inverso. 
 
Per questi fatti, l'8 novembre 2019 il Presidente della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale giusta l'art. 90 cpv. 1 LCStr unitamente agli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 LCStr e all'art. 3 cpv. 1 ONC, per aver negligentemente perso la padronanza di guida. A.________ è stato condannato alla multa di fr. 300.--. 
 
B.  
Con sentenza del 17 maggio 2020, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto l'appello presentato da A.________, confermando sia la condanna per infrazione alle norme della circolazione stradale sia la pena. 
 
C.  
Avverso questo giudizio, A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando in via principale il suo proscioglimento e la rifusione di congrue indennità per le spese di difesa di primo e secondo grado, subordinatamente l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla CARP per nuovo giudizio dopo aver raccolto, osservando i diritti di parte, un parere indipendente circa i possibili effetti di una macchia d'olio e dello stato del manto stradale, sul tratto da lui percorso, sulla stabilità del veicolo. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'intero incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Inoltrato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia penale è quindi proponibile e sotto il profilo formale ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 2 LTF, di regola esamina unicamente le censure sollevate e debitamente motivate. La parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi dell'autorità precedente, perché l'atto impugnato viola il diritto ai sensi degli art. 95 segg. LTF (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute in presenza di censure afferenti garanzie di rango costituzionale o convenzionale che, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solo se sollevate e motivate in modo chiaro e preciso: argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali sono quindi inammissibili (DTF 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
1.3. Il ricorrente esordisce dichiarando di far valere la violazione di una serie di disposizioni, tra cui elenca in particolare gli art. 5, 35 e 36 Cost., gli art. 7 e 8 CEDU, nonché l'art. 1 cpv. 1 del I protocollo addizionale alla CEDU. Sennonché, oltre a misconoscere che il citato protocollo è sì stato sottoscritto ma non ratificato dalla Svizzera, ragion per cui nulla potrebbe dedurne, nel prosieguo del suo gravame omette di spiegare per quali ragioni invoca tali disposizioni e in che modo e misura queste ultime sarebbero state disattese dalla CARP, venendo così meno al suo obbligo di motivazione. Nel seguito saranno pertanto vagliate unicamente quelle censure supportate da una sufficiente motivazione.  
 
1.4. Prima di esaminare l'argomentazione ricorsuale, incentrata in larga misura sull'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, è opportuno rammentare che in questa sede l'accertamento dei fatti può essere censurato unicamente se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 145 V 188 consid. 2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
Per costante giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Per quanto riguarda in particolare la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice - che in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 143 IV 500 consid. 1.1). 
 
Con riferimento alla valutazione delle prove, la presunzione di innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost., art. 10 CPP) e il principio in dubio pro reo, che ne è il corollario, implicano che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale, il principio in dubio pro reo non assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 con rinvii). 
 
Giova ancora precisare che qualora, come in concreto, la procedura dibattimentale di primo grado concerna esclusivamente contravvenzioni, nell'ambito dell'appello i fatti possono essere censurati solo se il loro accertamento risulta manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto (art. 398 cpv. 4 CPP). Trattasi delle medesime condizioni poste dall'art. 97 cpv. 1 LTF per i ricorsi al Tribunale federale (sentenza 6B_1315/2016 del 14 settembre 2017 consid. 1.1). La nozione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella di arbitrio. La CARP dispone dunque di un potere d'esame analogo a quello del Tribunale federale chiamato a statuire su un ricorso per violazione del divieto dell'arbitrio. Secondo costante giurisprudenza, adito con un gravame fondato sull'art. 9 Cost. e avente per oggetto la decisione di un'autorità di ultima istanza che pure fruisce di una cognizione ristretta, il Tribunale federale non si limita a esaminare sotto l'aspetto dell'arbitrio se l'autorità di ricorso lo abbia commesso; in altri termini, non vi è la cosiddetta duplice limitazione del potere di esame (Willkür im Quadrat). Il Tribunale federale esamina liberamente la questione di sapere se l'autorità cantonale ha ammesso, rispettivamente negato a torto una violazione del divieto dell'arbitrio (sentenza 6B_360/2017 del 9 ottobre 2017 consid. 1.3; v. pure DTF 125 I 492 consid. 1a/cc). Ciò non toglie che spetta alla parte ricorrente dimostrare, con un'argomentazione conforme ai dettami dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che le motivazioni addotte dall'autorità cantonale per ammettere, rispettivamente negare il carattere arbitrario del giudizio di primo grado sono sbagliate. Essa non può limitarsi a ripetere quanto già esposto in sede cantonale, bensì deve confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata, pena l'inammissibilità del gravame per carente motivazione (sentenza 6B_696/2011 del 6 marzo 2012 consid. 2.1). 
 
2.  
Come già in sede cantonale, il ricorrente ammette di aver perso la padronanza del suo motoveicolo. Contesta tuttavia che possa essergli imputata una qualsivoglia negligenza, dal momento che la perdita della padronanza del motoveicolo sarebbe in realtà riconducibile a una macchia d'olio sul manto stradale impercettibile alla vista. Le conclusioni contrarie dell'autorità precedente poggerebbero su un accertamento dei fatti arbitrario e violerebbero la presunzione d'innocenza. 
 
2.1. Secondo l'art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione e non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 primo e secondo periodo dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale [ONC; RS 741.11]). Il livello di attenzione esatta dall'art. 3 cpv. 1 ONC si valuta in base all'insieme delle circostanze del caso, quali la densità del traffico, la configurazione dei luoghi, l'orario, la visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (DTF 127 II 302 consid. 3c).  
 
L'art. 90 cpv. 1 LCStr punisce con la multa l'infrazione semplice alle norme della LCStr o alle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale, sia essa dolosa o colposa (v. art. 100 n. 1 LCStr). 
 
 
2.2. La CARP ha rilevato che il giudice di prime cure ha escluso in modo del tutto sostenibile, e quindi non arbitrario, che la perdita della padronanza del motoveicolo fosse da ricondurre a una macchia d'olio sul manto stradale. Tale macchia ha infatti dimensioni ridotte, è più marcata in prossimità della linea di margine sita sul lato destro della carreggiata, ove è improbabile che un centauro effettui una simile curva, tenuto conto della conformazione della strada, e infine essa non presentava, dopo l'incidente, alcuna sbavatura compatibile con il passaggio di una ruota. La versione del conducente del veicolo sopraggiungente in senso inverso, inoltre, risulta preferibile a quella dell'insorgente, in quanto compatibile con le altre risultanze processuali che la rendono attendibile. La Corte cantonale ha conseguentemente condiviso la conclusione dell'autorità di prima istanza, secondo cui la perdita di padronanza del motoveicolo è da collegare al comportamento del centauro, riconducibile a un errore di guida, rispettivamente di impostazione della curva, o a una disattenzione. Ma quand'anche, continua la CARP, si volesse seguire la tesi difensiva che identifica nella macchia d'olio la causa della perdita di padronanza, la condanna del ricorrente dovrebbe comunque essere confermata alla luce dell'obbligo imposto dall'art. 31 cpv. 1 LCStr al conducente di prestare la dovuta attenzione alla strada e alla circolazione, per poter evitare tutti gli ostacoli sufficientemente individuabili come può senz'altro essere una macchia d'olio su una carreggiata ben nota all'insorgente.  
 
Il giudizio impugnato poggia dunque su più motivazioni indipendenti: con quella principale la CARP nega qualsiasi arbitrio nella valutazione delle prove e nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di prime cure ed esclude che la macchia d'olio sia all'origine della perdita di padronanza del motoveicolo; con quella abbondanziale la Corte cantonale intravvede nel comportamento dell'insorgente una carente attenzione alla strada e alla circolazione. 
 
2.3. Il ricorrente contesta innanzitutto la conclusione del giudice di primo grado per cui il suo comportamento processuale, definito tutto fuorché collaborativo, non contribuirebbe a rendere credibile la teoria difensiva della macchia d'olio. Rileva che il giorno dell'incidente egli non avrebbe potuto segnalare alcunché alla polizia giunta sul posto, essendo stato trasportato all'ospedale con l'ambulanza, ma alla prima occasione utile avrebbe esposto dettagliatamente le sue ragioni. Senza disporre di alcuna facoltà peritale, le autorità sia di prima sia di seconda istanza avrebbero sminuito l'accertata esistenza della macchia d'olio. La versione dei fatti dell'insorgente sarebbe confermata dalla testimonianza dell'automobilista, di modo che quest'ultima non potrebbe essere considerata preferibile alla sua, come invece fatto dalla CARP. Contrariamente a quanto ritenuto in sede cantonale, il ricorrente avrebbe circolato al centro della propria carreggiata, passando per forza di cose sulla superficie più grande della macchia d'olio presente sul manto stradale, prima di cadere. Le autorità precedenti avrebbero formulato illazioni e teorie astratte, non supportate da alcuna perizia o competenza specifica, sulla traiettoria che un centauro avrebbe dovuto avere sul tratto di strada in questione. Le fotografie agli atti mostrerebbero che la macchia d'olio si situerebbe su un tronco di strada ancora rettilineo, cosicché sarebbe certamente più che ovvio e corretto circolare al centro della stessa, come d'altronde avrebbe confermato il teste. Il fatto che una macchia d'olio possa causare la perdita d'equilibrio di qualsiasi motoveicolo che vi passa sopra è di comune evidenza, tanto che sarebbe insostenibile negarne gli effetti come avvenuto in sede cantonale. Il Presidente della Pretura penale prima e la CARP poi avrebbero misconosciuto il senso e la portata delle prove, ovverosia la coerenza delle versioni del ricorrente e del testimone, l'esistenza di una macchia d'olio di dimensioni importanti, ma impercettibile alla vista, sulla traiettoria del motoveicolo, i suoi effetti sulla stabilità di guida, nonché la provata esperienza di guida dell'insorgente. Apparirebbe evidente che, se non si fossero limitati a emettere supposizioni e avessero valutato correttamente gli elementi della fattispecie, i giudici precedenti non avrebbero che potuto considerarne gli effetti causali, escludendo qualsiasi negligenza del ricorrente. Il dubbio che la macchia d'olio abbia cagionato la caduta non potrebbe essere a priori scartato e sarebbe dunque insormontabile. Si imporrebbe pertanto il suo proscioglimento dall'accusa di infrazione alle norme della circolazione stradale.  
 
2.4. Le argomentazioni ricorsuali hanno in larga misura natura meramente appellatoria, riducendosi in sostanza ad avanzare una personale valutazione delle prove agli atti senza dimostrare arbitrio di sorta da parte delle autorità cantonali e risultando così inammissibili. Sia come sia, è in modo del tutto sostenibile che il comportamento processuale dell'insorgente è stato considerato "tutto fuorché collaborativo". Il giudice di prima istanza ha infatti rilevato che l'esistenza della macchia d'olio è emersa unicamente in occasione del dibattimento, il ricorrente avendo sottaciuto tale circostanza liberatoria e le relative fotografie sino a quel momento, malgrado avesse tutto l'interesse ad attirare l'attenzione dei poliziotti giunti sul luogo su questa fondamentale problematica, che avrebbe potuto essere verificata e a cui avrebbe potuto inoltre essere posto rimedio senza indugio per la sicurezza degli altri utenti della strada. Del preteso trasporto all'ospedale con l'ambulanza non vi è traccia nella sentenza impugnata e l'insorgente neppure indica da quale atto dell'incarto risulterebbe. Notisi nondimeno che manifestamente egli ha avuto comunque il tempo quel giorno di fotografare il tratto di strada in questione, ritraendo peraltro a pochi metri da lui gli agenti di polizia intenti a effettuare i rilievi del caso. Non si scorge quindi, e neppure è spiegato nel gravame, cosa gli abbia impedito di richiamare la loro attenzione sulla macchia d'olio, su cui verte l'intera sua difesa. Quanto all'invocata testimonianza dell'automobilista, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, che sembra confondere corsia e carreggiata (sulle relative definizioni v. art. 1 cpv. 4 e 5 ONC), essa avvalora le conclusioni del giudice di primo grado. Il teste infatti precisa che il ricorrente avanzava posizionato tra le due corsie di marcia, pur mantenendosi sulla propria. Orbene, la richiamata macchia d'olio, secondo le immagini prodotte proprio dal ricorrente, si situa in larga misura e in modo più marcato sul margine destro della carreggiata (e della sua stessa corsia di marcia) e non al centro della stessa su cui egli circolava. Il conducente ha precisato che l'insorgente viaggiava in una posizione troppo inclinata sulla sua destra e non sul lato destro della corsia di marcia. Ciò avvalora l'affermazione della CARP secondo cui, tenuto conto della conformazione della strada, è improbabile che un centauro effettui una curva piegante a destra circolando sul margine destro della corsia. Peraltro, oltre a essere di dimensioni ridotte, la macchia d'olio non presenta alcuna sbavatura compatibile con il passaggio, sulla stessa, di uno pneumatico, come rettamente osservato dai giudici cantonali. In simili circostanze, a ragione la CARP ha negato qualsiasi arbitrio da parte del giudice di primo grado che ha escluso qualsiasi ruolo causale della macchia sulla perdita di padronanza del motoveicolo. Alla luce di ciò, appare inconferente raccogliere una perizia circa i possibili effetti di una macchia d'olio nel caso in esame.  
 
2.5. Poiché una delle motivazioni su cui poggia la sentenza della CARP ha resistito alle critiche ricorsuali, risulta superfluo chinarsi sulle censure di violazione del principio in dubio pro reo e della presunzione d'innocenza riferite all'argomentazione abbondanziale. Infatti, anche qualora dovessero rilevarsi fondate, il giudizio impugnato verrebbe comunque confermato sulla scorta di quella principale (v. DTF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
3.  
Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso è infondato e va respinto. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico del ricorrente. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 4 agosto 2021 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy