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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.126/2006 /biz 
 
Sentenza del 10 agosto 2006 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
Composizione 
Giudici federali Meyer, giudice presidente, 
Escher, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________S.A., 
rappresentata dall'amministratrice unica 
Manuela Di Martino, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 
6901 Lugano. 
 
Oggetto 
dichiarazione di fallimento, 
 
ricorso LEF contro la decisione emanata il 5 luglio 2006 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
che con sentenza 5 luglio 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, respingendo un appello contro una pronunzia di fallimento del Pretore del distretto di Lugano, ha dichiarato il fallimento della A.________S.A. a far tempo dall'11 luglio 2006; 
che con un ricorso "ex art. 78 OG" del 21 luglio 2006, depositato presso la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la A.________S.A. ha chiesto al Tribunale federale di annullare il fallimento, previo conferimento dell'effetto sospensivo; 
che l'art. 78 OG disciplina le modalità di deposito (presso l'autorità cantonale di vigilanza) di un ricorso a norma dell'art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale; 
 
che pertanto, nonostante la menzione dell'art. 94 OG nell'ambito della richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo, non possono sussistere dubbi sull'intenzione di proporre al Tribunale federale un ricorso fondato sull'art. 19 LEF, norma di legge del resto espressamente invocata dalla ricorrente con riferimento alla tempestività del rimedio; 
che in virtù dell'art. 19 cpv. 1 LEF solo la decisione dell'autorità superiore di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro dieci giorni dalla sua notifica per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento; 
che giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF il ricorso all'autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore d'apprezzamento, ma non nei casi in cui la legge prescrive la via giudiziale; 
che per la dichiarazione di fallimento la LEF prescrive la via giudiziale (art. 166 segg. LEF); 
che la ricorrente aveva - rettamente - contestato con un appello e non con un ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF il fallimento pronunciato dal Pretore e che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha emanato la sentenza qui impugnata quale autorità giudiziaria e non quale autorità di vigilanza; 
che quindi il presente ricorso ai sensi dell'art. 19 LEF è diretto contro una decisione pronunciata da un'autorità giudiziaria in un ambito in cui la LEF prescrive la via giudiziale e si rivela per questo motivo inammissibile; 
che una conversione del rimedio in esame in un ricorso di diritto pubblico, sola via di ricorso aperta per contestare innanzi al Tribunale federale una pronuncia di fallimento, appare già esclusa in ragione dell'inadempimento delle esigenze di motivazione previste per un tale rimedio dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG
che con l'evasione del ricorso la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca; 
che questa sentenza non preclude tuttavia alla ricorrente la possibilità di inoltrare un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro la sentenza cantonale; 
che non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF). 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Comunicazione alla ricorrente e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 10 agosto 2006 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del Tribunale federale svizzero 
Il giudice presidente: Il cancelliere: