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[AZA 0/2] 
 
7B.107/2001 
 
CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI 
**************************************** 
 
7 maggio 2001 
 
Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente, 
Merkli e Meyer. 
Cancelliere: Piatti. 
Visto il ricorso del 25 aprile 2001 presentato dalla X.________ S.A., Basilea e Zurigo, patrocinata dall'avv. 
Diego Jorio, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 6 aprile 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone la ricorrente al Comune di Lugano, rappresentato dal Municipio, allo Stato del Cantone Ticino, rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, e all'Ufficio fallimenti di Lugano, e che vede come parti interessate la X.________ in liquidazione concordataria, Lucerna, rappresentata da Atag Ernst & Young S.A., Lucerna, e il J.________, Zurigo, in materia di stato di riparto; 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1.- Il 22 luglio 1999, nell'ambito del fallimento della Q.________ S.A., l'Ufficio fallimenti di Lugano ha depositato uno stato di riparto provvisorio. Il 3 agosto 2000 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d' appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un gravame inoltrato dalla creditrice ipotecaria X.________ S.A. contro tale stato di riparto. Con sentenza 2 ottobre 2000 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, adita dalla X.________ S.A., ha annullato il menzionato giudizio cantonale e ha rinviato la causa all'autorità di vigilanza per completazione degli accertamenti di fatto e nuova decisione nel senso dei considerandi. 
Il 6 aprile 2001 l'autorità di vigilanza ha emanato una nuova sentenza, con cui ha parzialmente accolto il rimedio presentato dalla predetta creditrice, modificando in parte lo stato di riparto. 
 
2.- Il 25 aprile 2001 la X.________ S.A. ha proposto al Tribunale federale un ricorso contro l'appena menzionata sentenza dell'autorità di vigilanza, chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, una serie di modifiche dello stato di riparto. Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
3.- Giusta l'art. 19 cpv. 1 LEF la decisione dell' autorità (superiore) di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro dieci giorni dalla notificazione per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento. 
 
In concreto la sentenza impugnata è stata intimata alle parti l'undici aprile 2001 e ricevuta dalla ricorrente, per sua stessa ammissione, il 12 aprile 2001. Il termine ricorsuale di 10 giorni è quindi scaduto lunedì 23 aprile 2001. Ora, il ricorso è stato trasmesso all'autorità di vigilanza il 25 aprile 2001, ossia dopo lo scadere del termine di 10 giorni di cui all'art. 19 LEF. La ricorrente ritiene tuttavia che in seguito alle ferie di Pasqua e in applicazione degli art. 56 e 63 LEF il termine di ricorso veniva a scadere il 25 aprile 2001. Così facendo, essa misconosce che, per costante giurisprudenza, una volta pronunciato il fallimento, né l'art. 56 né l'art. 63 LEF sono applicabili (DTF 40 III 324 consid. 1, 88 III 30 consid. 1, 96 III 74 consid. 1, 114 III 60 consid. 2, v. anche Bauer, Commento basilese, n. 41 all'art. 56 LEF e n. 8 in fine all'art. 63 LEF, Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 50 all'art. 56 LEF e n. 29 all'art. 63 LEF, Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 4 all'art. 56 LEF). Infine, poiché in materia di esecuzione e fallimenti non entra nemmeno in linea di conto la sospensione dei termini prevista dall'art 34 cpv. 1 OG, il ricorso si avvera tardivo. 
 
 
4.- Da quanto precede segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. 
 
Per questi motivi 
 
la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è inammissibile. 
 
2. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, ai rappresentanti delle altre parti, all'Ufficio fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 7 maggio 2001 VIZ 
 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
La Presidente, 
 
Il Cancelliere,