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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
1C_186/2011 
 
Sentenza del 16 aprile 2012 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Aemisegger, Raselli, Merkli, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. Lega dei Ticinesi, 
rappresentata da Giuliano Bignasca, 
2. Giuliano Bignasca, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
disegno di legge concernente la modifica o l'abrogazione di leggi e decreti legislativi per il contenimento della spesa corrente del Cantone, 
 
ricorso contro il decreto adottato il 14 marzo 2011 dal Gran Consiglio del Cantone Ticino concernente l'elaborazione dell'iniziativa popolare del 15 febbraio 1993 tendente alla riduzione delle spese dell'Amministrazione cantonale. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 15 febbraio 1993 è stata depositata alla Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino una domanda d'iniziativa generica chiedente al Governo una riduzione di 150 milioni di franchi delle spese dell'Amministrazione cantonale. Il testo della domanda precisa "che non si tratta di licenziare dipendenti o di smantellare la socialità, ma semplicemente di riorganizzare in modo razionale l'attività statale, eliminando uffici e servizi inutili e risparmiando in tutti i settori". L'iniziativa è stata pubblicata nel Foglio ufficiale (FU) n. 14 del 19 febbraio 1993. Accertato ch'essa aveva raccolto 7079 firme valide, il Consiglio di Stato l'ha considerata riuscita e ha trasmesso gli atti al Gran Consiglio per le sue incombenze (FU n. 42 del 28 maggio 1993). 
 
B. 
Il Gran Consiglio aveva quindi incaricato la Commissione della gestione di elaborare l'iniziativa. Divisa, questa aveva presentato al legislativo un rapporto di maggioranza e due di minoranza. Il 9 marzo 1995 il Gran Consiglio aveva adottato il rapporto di maggioranza e il disegno di legge annesso allo stesso. Il Consiglio di Stato aveva fissato la votazione popolare per il 21 maggio 1995. La Lega dei ticinesi e Giuliano Bignasca avevano allora presentato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 85 lett. a OG
 
C. 
Con sentenza del 19 dicembre 1995 (pubblicata in DTF 121 I 357, RDAT II-1996 n. 1 e JdT 1997 I 380) il Tribunale federale, accolto in quanto ammissibile il ricorso, aveva annullato la decisione impugnata. 
 
D. 
Dopo anni d'inattività della Commissione della gestione, Giuliano Bignasca, primo firmatario dell'iniziativa, ne aveva sollecitato l'attuazione nel gennaio 2004; confermato nel settembre 2009 che non intendeva ritirarla, nel 2010 il deputato Attilio Bignasca ha presentato una bozza di rapporto commissionale, sulla quale il consulente giuridico del Gran Consiglio si è espresso con un parere del 9 novembre 2010. L'8, rispettivamente il 15 febbraio 2011 la Commissione granconsiliare della gestione e delle finanze ha allestito un rapporto di maggioranza e uno di minoranza. 
 
Il 14 marzo 2011 il Gran Consiglio ha approvato il rapporto di maggioranza (con 45 voti favorevoli, 18 contrari e 9 astensioni) e ha elaborato un disegno di legge concernente la modifica o l'abrogazione di leggi e decreti legislativi per il contenimento della spesa corrente del Cantone. Come proposto dalla maggioranza della Commissione, il Parlamento ha decretato la reiezione dell'iniziativa e raccomandato al popolo di respingere il menzionato progetto di legge. Con risoluzione del 21 marzo 2011 il Consiglio di Stato ha pubblicato il decreto nel FU, decidendo che se l'iniziativa non dovesse essere ritirata entro otto giorni, la votazione sulla stessa avverrà in data da stabilire (FU n. 24 del 25 marzo 2011 pag. 2344-2347). 
 
E. 
Avverso il decreto granconsiliare e il citato progetto di legge, la Lega dei Ticinesi e Giuliano Bignasca presentano, con un unico allegato, un ricorso in materia di diritto pubblico per violazione del diritto di voto dei cittadini. Chiedono di annullarli entrambi e di rinviare la causa al Gran Consiglio perché si pronunci nuovamente sull'iniziativa. 
 
Il Consiglio di Stato, per sé e in rappresentanza del Parlamento, propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile. I ricorrenti, dopo aver ottenuto una proroga di oltre un mese per pronunciarsi su queste osservazioni, non hanno inoltrato nessuna replica. 
Con decreto presidenziale del 16 giugno 2011 è stata accolta la domanda cautelare formulata dal Consiglio di Stato di non fissare la data della votazione popolare. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 137 I 371 consid. 1). 
 
1.2 Secondo l'art. 20 cpv. 3 LTF, il Tribunale federale giudica nella composizione di cinque giudici i ricorsi contro decisioni cantonali sull'ammissibilità di un'iniziativa, nozione che comprende anche la questione di sapere in che forma essa debba essere sottoposta al voto popolare (DTF 121 I 357 consid. 1). Poiché il diritto ticinese non prevede una procedura di controllo astratto di atti normativi, il ricorso al Tribunale federale è direttamente aperto in applicazione dell'art. 87 cpv. 1 LTF (DTF 124 I 159 consid. 1b; sentenza 2C_750/2008 del 2 giugno 2009 consid. 1.1, in RtiD I-2010 n. 30 pag. 137). La legittimazione dei ricorrenti è pacifica (art. 89 cpv. 3 LTF; DTF 136 I 352 consid. 1 inedito, 389 consid. 1.2 inedito; 134 I 172 consid. 1.2), come pure la tempestività del gravame (art. 101 LTF). In effetti, sebbene la data del previsto voto popolare non sia ancora stata stabilita, la giurisprudenza esige che le decisioni anteriori al voto o gli atti che secondo i ricorrenti potrebbero falsare l'esercizio della volontà popolare debbano essere impugnati immediatamente. A ragione i ricorrenti hanno quindi impugnato la decisione del Gran Consiglio già al momento della sua pubblicazione (DTF 121 I 357 consid. 2c). 
 
1.3 Le esigenze di motivazione previste per i ricorsi al Tribunale federale valgono anche per i gravami contro gli atti normativi cantonali. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, occorre quindi spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto (cfr. art. 95 segg. LTF). Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 136 I 229 consid. 4.1). Inoltre, quando è invocata la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il Tribunale federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5; 136 I 49 consid. 1.4.1). Come si vedrà, il ricorso adempie solo in minima parte queste esigenze di motivazione, peraltro note ai ricorrenti (DTF 121 I 357 consid. 2d; sentenza 1C_27/2007 del 21 marzo 2007 consid. 1.3.1). 
 
2. 
2.1 I ricorrenti fanno valere dapprima una lesione del diritto di essere sentito, segnatamente riguardo all'asserita carenza di motivazione del criticato disegno di legge. In particolare, non si comprenderebbe come mai l'attività statale non sarebbe stata riorganizzata in modo razionale e non sia stato valutato un congelamento delle assunzioni dei primi 80 funzionari partenti, come proposto nel rapporto di minoranza. 
 
2.2 La censura è infondata. Infatti, ricordato che di massima nel quadro della procedura legislativa parlamentare non sussiste un diritto di essere sentito e che i ricorrenti non richiamano alcuna norma del diritto cantonale che determini in primo luogo l'invocata garanzia (DTF 131 I 91 consid. 3.1 e rinvii), nel rapporto di maggioranza, richiamato il parere del consulente giuridico del Parlamento, detta proposta è stata esaminata e rifiutata. Ciò poiché tale modo di procedere non sarebbe conforme alla Costituzione cantonale. La soppressione di posti nell'Amministrazione cantonale toccherebbe infatti l'ambito amministrativo, di competenza del Governo, sul quale il legislativo potrebbe intervenire soltanto votando le spese sul preventivo annuale, rispettivamente modificando leggi che attribuiscono compiti allo Stato, soluzione adottata nel rapporto di maggioranza. Per di più, i ricorrenti non si sono espressi, se non in maniera generica e lesiva quindi dell'art. 42 LTF, su questa questione, decisiva ai fini del giudizio e neppure sulle spiegazioni e precisazioni aggiuntive addotte dal Consiglio di Stato nelle proprie osservazioni. D'altra parte, i rappresentanti della Lega dei Ticinesi hanno presentato un rapporto di minoranza e hanno avuto la facoltà di esprimersi su entrambi i rapporti nell'ambito dei dibattiti parlamentari. Per finire, la maniera con la quale il Gran Consiglio approva un rapporto di una Commissione parlamentare su un'iniziativa non può essere oggetto di un ricorso per violazione del diritto di voto dei cittadini trattandosi di una votazione indiretta (sentenza 1P.248/2005 del 27 aprile 2005 consid. 2 nei confronti del gruppo ricorrente, in RtiD II-2005 n. 34 pag. 175). 
 
3. 
3.1 I ricorrenti, analogamente alla precedente vertenza, rimproverano al contestato decreto di aver snaturato nel progetto di legge destinato a concretarla lo spirito dell'iniziativa violando così il diritto di voto di cittadini, in particolare di quelli che l'hanno sottoscritta (sulla differenza del ricorso concernente il diritto di voto ai sensi dell'art. 82 lett. c LTF da quello contro gli atti normativi cantonali giusta l'art. 82 lett. b LTF e sulle relative censure vedi DTF 136 I 241 consid. 1.1.1 e 1.1.2). 
 
3.2 Secondo la giurisprudenza, il testo di un'iniziativa dev'essere interpretato in modo oggettivo, ossia come potevano comprenderlo i cittadini ai quali era destinato. Di contro, l'interpretazione personale dei promotori e redattori dell'iniziativa non è determinante, soprattutto se, come nel caso di specie, essa è data a posteriori (DTF 121 I 357 consid. 4b pag. 362; sentenza 1P.150/2003 del 5 dicembre 2003 consid. 4.5, in RtiD I-2004 n. 48 pag. 159). 
 
3.3 Nella DTF 121 I 357 il Tribunale federale, già allora ricordato l'obbligo di motivazione che incombeva ai ricorrenti, aveva ritenuto ch'esso non doveva vagliare se l'iniziativa in esame fosse un'iniziativa amministrativa, né ricercare d'ufficio motivi non invocati o non sufficientemente sostanziati nel ricorso (consid. 2d). Aveva poi sottolineato le difficoltà esposte dal Gran Consiglio nell'elaborazione dell'iniziativa e nell'esame della questione di sapere se la stessa in tutto o in parte fosse irricevibile, ricordato che il diritto ticinese non conosce l'iniziativa amministrativa (consid. 5b). 
 
Con riferimento al caso in esame, occorre rilevare che questo quesito non è trattato nel parere del consulente giuridico del Gran Consiglio, sebbene nello stesso si insista sul fatto che la politica e la determinazione del personale necessario dello Stato sia di competenza del Governo e non del Parlamento, quest'ultimo potendo di massima intervenire, mediante una modifica di legge, in particolare di quella sugli stipendi, soltanto sul complesso della massa salariale. Secondo il citato parere, l'iniziativa popolare legislativa ai sensi dell'art. 37 cpv. 1 Cost./TI potrebbe infatti concernere soltanto il diritto materiale e non atti di natura amministrativa, come lo esplicita il suo capoverso 2, secondo cui con l'iniziativa presentata in forma generica si può proporre al Gran Consiglio soltanto di accettare, elaborare, modificare o abrogare una legge o un decreto legislativo: essa non può per contro riferirsi ad atti di natura amministrativa, neppure nei settori che rientrano nelle competenze del Parlamento. Richiamate le precedenti e, a maggior ragione considerate le attuali difficoltà di elaborare un progetto di legge conforme al testo e allo spirito dell'iniziativa, ci si può quindi nuovamente chiedere se il Gran Consiglio non avrebbe dovuto preliminarmente esaminare in maniera più approfondita e critica la questione della ricevibilità, totale o parziale, della domanda di iniziativa, in particolare con riferimento al presupposto della sua attuabilità, come imposto dall'art. 38 Cost./TI (sull'inammissibilità di iniziative vedi DTF 134 I 172 consid. 2.1; 133 I 110 consid. 3.1). 
 
3.4 Sempre nella DTF 121 I 357 il Tribunale federale ha infatti già rilevato che gli scopi dell'iniziativa in questione sono, perlomeno in parte, antinomici, visto che le restrizioni alle spese dello Stato hanno necessariamente un'incidenza sulle prestazioni sociali accordate, sotto forma di una loro soppressione o riduzione. Ha nondimeno ritenuto che, di per sé, il testo dell'iniziativa non osta a siffatte riduzioni, poiché, se indica che i funzionari dello Stato non devono essere licenziati, esso ammette implicitamente che le prestazioni loro dovute possono essere decurtate. È inoltre stato stabilito che non tutte le riduzioni o soppressioni delle prestazioni a carattere sociale sono contrarie all'iniziativa, ma solo quelle che conducono a uno "smantellamento della socialità", ricordato che in senso figurato lo smantellamento presuppone un'importante aggressione alle strutture protettrici, in sostanza il loro abbattimento. Ne ha pertanto concluso che l'iniziativa osta a che siano intaccate le prestazioni sociali solo se, nel loro insieme, le misure adottate pregiudichino in modo grave la struttura sociale. Ha rilevato che si può divergere d'opinione circa l'importanza dello smantellamento vietato, presupposta comunque un'offesa di una certa rilevanza, perché altrimenti il termine di smantellamento sarebbe privo di qualsiasi significato. Ha poi concluso che spettava ai ricorrenti dimostrare l'importanza di una tale offesa, ricordato che se le restrizioni imposte dall'iniziativa dovessero impedire di raggiungere l'obiettivo di risparmiare 150 milioni di franchi, essa sarebbe parzialmente irrealizzabile e quindi nulla (consid. 6a). 
 
3.5 In quella sentenza è stato ritenuto che nel succinto ricorso su diversi punti i ricorrenti non indicavano la natura esatta della spesa da sopprimere, dimodoché non si poteva sapere chi ne era il beneficiario, né determinare se essa avesse o meno carattere sociale: ciò era il caso in particolare per i sussidi ai trasporti scolastici e per alcune economie indirette, nonché per i sussidi alla medicina scolastica. Queste poste non erano state quindi prese in considerazione per carenza di motivazione (consid. 6b). 
 
Come ancora si vedrà, queste conclusioni valgono a maggior ragione anche per il ricorso in esame, ritenuto che i ricorrenti si limitano nuovamente ad asserire uno smantellamento della socialità, senza tuttavia indicare la natura esatta della spesa da sopprimere di modo che non è possibile identificarne i beneficiari. Nemmeno precisano se essa abbia o meno, e soprattutto in che misura, carattere spiccatamente sociale. Come già rilevato e a loro noto, non spetta al Tribunale federale esaminare d'ufficio queste questioni. 
 
3.6 Sempre nella citata sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che diverso era il discorso circa la soppressione di prestazioni previste dalla legge sull'assistenza sociale. È stato ritenuto che anche le indennità per economia domestica e d'uscita a favore dei funzionari avevano un carattere sociale, seppure relativo, nel senso che si tratta di elementi di rimunerazione traenti origine dal lavoro compiuto dai funzionari per lo Stato, mentre i sussidi alle bellezze naturali, ai musei etnografici e al promovimento economico, non avevano invece particolare connotazione sociale. Tra le altre poste contestate, è stato riconosciuto spiccato carattere sociale alla formazione professionale (assegni di studio, sostituiti da prestiti di studio poiché la misura poteva costituire un ostacolo alla democratizzazione degli studi), alla lotta contro la disoccupazione, all'aiuto alla gioventù (colonie di vacanza), all'anticipo degli alimenti e alla protezione della salute. 
 
È stato nondimeno sottolineato che occorreva chiedersi se, tenuto conto del senso dell'iniziativa, la soppressione delle predette prestazioni costituiva uno smantellamento della socialità e se, di conseguenza, il Gran Consiglio aveva ecceduto la latitudine di giudizio che gli competeva per concretare l'iniziativa. Poiché il testo adottato all'epoca sopprimeva una serie di prestazioni dello Stato con spiccato carattere sociale, ne è stato ammesso uno smantellamento o perlomeno un suo inizio: il Gran Consiglio non aveva quindi rispettato lo scopo dell'iniziativa, ciò che ha comportato l'accoglimento del ricorso. La decisione impugnata non è tuttavia stata annullata solo parzialmente, poiché il Tribunale federale non poteva sostituirsi al Gran Consiglio, imponendogli determinate scelte. Il Parlamento poteva infatti far capo ad altri sistemi per realizzare l'iniziativa: non si giustificava pertanto di interferire nella sua latitudine di giudizio, lasciandogli la facoltà di pronunciarsi nuovamente sulla questione. 
 
4. 
4.1 Il nuovo disegno di legge del 2011 ha il tenore seguente: 
 
"I. Gruppo di spesa per il personale 
 
A. 
La legge concernente l'adeguamento degli stipendi statali al rincaro del 10 giugno 1985 è così modificata: 
Art. 7 - Rendite 
(nuovo titolo marginale) 
Art. 8 - Stipendi 
1 L'adeguamento al rincaro degli stipendi è sospeso temporaneamente sino al limite cumulato del 7,7 % di aumento dell'indice nazionale dei prezzi a contare dall'entrata in vigore della presente disposizione. 
2 La presente norma relativa alla sospensione temporanea del rincaro degli stipendi deve essere applicata dal Cantone nella definizione dell'onere assunto nell'ambito di contratti stipulati con gli enti sussidiati per l'esecuzione di compiti definiti per legge. 
 
II. Gruppo di spesa per i contributi cantonali 
 
A. 
La Legge cantonale d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 è così modificata 
 
Art. 116 cpv. 3 
3 Per opere non sussidiate dalla Confederazione il sussidio è il seguente: 
a) per Comuni finanziariamente forti: 
- 5 % (gruppo I, zona superiore); 
- 10 % (gruppo I, zona inferiore); 
b) per Comuni finanziariamente medi: 
- 15 % (gruppo II, zona superiore); 
- 20 % (gruppo II, zona inferiore); 
c) per Comuni finanziariamente deboli: 
- dal 25 % al 40 % (gruppo III). 
 
B. 
La legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario del 26 giugno 2001 è così modificata: 
Art. 19 La somma dei contributi globali versati mediante contratto di prestazione agli enti regionali è pari al massimo al 10 % del totale cantonale dei costi d'esercizio riconosciuti. 
Art. 21 cpv. 1 
1 Lo Stato può sussidiare fino ad un massimo del 45 % i costi riconosciuti per la formazione del personale svolta dalla Federazione. 
 
C. 
La legge sull'artigianato del 18 marzo 1986 è così modificata: 
Art. 3 
Abrogato 
Art. 5 
Abrogato 
 
D. 
La legge sull'innovazione economica del 25 giugno 1997 è così modificata: 
Art. 4 
Abrogato 
Art. 5 
Abrogato 
Art. 21 
Abrogato 
Art. 22 
Abrogato 
Art. 26 cpv. 1 
1 Per tutto il periodo in cui riceve un'agevolazione fiscale, e in ogni caso per 10 anni dalla decisione, l'azienda beneficiaria deve trasmettere agli organi competenti le informazioni specificate nella decisione. 
Art. 27 cpv. 1, 2 e 3 
1 Il Consiglio di Stato può revocare l'agevolazione fiscale, in particolare qualora: 
(lett. a-e invariate) 
2 L'obbligo di restituzione si estingue dopo dieci anni dalla decisione. 
3 La decisione di revoca deve essere notificata al Comune interessato. 
 
E. 
La legge sul turismo del 30 novembre 1998 è così modificata: 
Art. 3 lett. c-e 
Abrogate 
Art. 11 lett. a 
Abrogata 
Art. 22-35 
Abrogati 
 
III. Gruppo di spesa per beni e servizi 
 
A. 
La legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974 è così modificata 
Art. 3 cpv. 2 e 3 
Abrogati 
 
B. 
La legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 è così modificata: 
Art. 30 cpv. 1 lett. a) 
1 Per le prestazioni richieste di cui all'art. 23 cpv. 2 lett. a: 
a) Tutti i Comuni del Cantone partecipano nella misura del 62,5 % alla quota netta a carico del Cantone, dopo deduzione della partecipazione federale. Il riparto tra i Comuni è calcolato sulla base della chiave di riparto fissata per la Comunità tariffale." 
 
4.2 I ricorrenti adducono una non meglio precisata lesione degli art. 34 (al riguardo vedi DTF 137 I 200 consid. 2.1) e 9 Cost. (sulla nozione di arbitrio nel quadro di atti normativi vedi DTF 136 I 241 consid. 3.1), poiché il contestato progetto di legge costituirebbe una demolizione sistematica dell'iniziativa. Insistono sul fatto ch'essa perseguirebbe lo scopo specifico di ridurre le spese dell'Amministrazione cantonale, ossia "dell'apparato burocratico", e non genericamente quelle dello Stato. Sostengono che la riduzione di sussidi non avrebbe nulla a che vedere con le spese effettive di amministrazione dell'ufficio interessato da tale misura. L'iniziativa non chiederebbe di ridurre contributi, sussidi o aiuti sociali, ma unicamente le spese dell'Amministrazione cantonale, ossia la voce Beni e Servizi, nonché quella del personale, senza tuttavia procedere a licenziamenti. Accennano poi, in maniera del tutto generica, ad alcuni aspetti del contestato disegno di legge, affermando che nel complesso l'asserito smantellamento della socialità sarebbe "evidente". Aggiungono che, se con la sentenza del 1995 il ricorso era stato accolto per lo smantellamento della socialità previsto nel progetto di legge, nel caso in esame l'accoglimento dovrebbe intervenire poiché il Gran Consiglio avrebbe del tutto ignorato il secondo enunciato dell'iniziativa, scartando a priori e non esaminando una possibile riorganizzazione dell'Amministrazione cantonale. 
 
4.3 L'assunto non regge. In effetti, come già visto, il criticato disegno di legge si fonda sulla conclusione che secondo l'art. 69 cpv. 4 e l'art. 70 lett. d ed e Cost./TI, di massima e a determinate condizioni, la politica del personale è di competenza del Governo (sul tema cfr. il parere di MICHELE ALBERTINI, Autonomia organizzativa del Governo tra competenze del Parlamento e separazione dei poteri, in RtiD I 2010 pag. 531 segg., richiamato nel parere allestito in relazione al disegno di legge in esame). Con riferimento al principio della separazione dei poteri (art. 51 Cost./TI, costituente un diritto costituzionale di cui il cittadino può prevalersi, vedi DTF 136 I 241 consid. 2.5.1 e rinvii), la richiesta soppressione di un determinato numero di impiegati, postulata anche nel rapporto di minoranza, si scontrerebbe con l'autonomia organizzativa del Governo. I ricorrenti si limitano a contestare, in maniera del tutto generica, e quindi lesiva dell'art. 42 LTF, queste conclusioni. Né essi hanno tentato di dimostrare l'arbitrarietà degli ulteriori motivi addotti dalle autorità cantonali nelle osservazioni governative, secondo cui, non del tutto a torto, si rileva che il riferimento nell'atto di ricorso alle "spese dell'Amministrazione cantonale", e non a quelle più generali dello Stato ("l'attività statale" secondo il testo dell'iniziativa), procederebbe da un'interpretazione personale dei promotori dell'iniziativa, rispettivamente dei ricorrenti, esposta dopo anni, per cui non dovrebbe essere determinante (DTF 121 I 357 consid. 4b pag. 362). Né essi dimostrano che la tesi secondo cui l'iniziativa sarebbe sostanzialmente superata dalle numerose misure di risparmio adottate dal Cantone dal 1995 al 2010 sarebbe addirittura insostenibile e quindi arbitraria (su questa nozione vedi DTF 137 I 1 consid. 2.4). Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, nel ricorso occorre dimostrare, pena l'inammissibilità, che ognuna di esse viola il diritto (DTF 133 IV 119 consid. 6.3). 
 
4.4 Riguardo alle singole poste di spesa, per quanto riguarda la posizione "I. Gruppo di spesa per il personale", i ricorrenti non criticano di per sé la sospensione temporanea dell'adeguamento al rincaro degli stipendi statali sino al raggiungimento del 7.7 % della massa salariale (pari all'importo della tredicesima): secondo il rapporto di maggioranza, la mancata indicizzazione per circa otto anni comporta un risparmio di 66 milioni di franchi per il Cantone e di 11 sugli stipendi dei docenti comunali per i Comuni. I ricorrenti non criticano questo risparmio di spesa, che costituisce la parte più importante del decreto, per cui il Tribunale federale non deve esprimersi in merito. 
 
4.5 I ricorrenti contestano il blocco dell'indicizzazione dei contratti di prestazione (II. Gruppo di spesa per i contributi cantonali; I.A2 nel riepilogo della Commissione di maggioranza), limitandosi tuttavia a rilevare che questa misura penalizzerebbe il personale sociosanitario, oggetto di continue pressioni, poiché si sentirebbe sottodotato o relativamente poco retribuito, per cui un taglio generalizzato di questa spesa comporterebbe un attacco durissimo alla socialità. 
4.5.1 Dal rapporto di maggioranza si evince che si tratta del risparmio sui contribuiti cantonali e comunali agli enti sussidiati, in particolare sociosanitari, conseguenti alla mancata indicizzazione dei prezzi stabiliti nei contratti di prestazione che fanno riferimento all'evoluzione salariale cantonale, comportanti un risparmio annuo di 25,4 milioni di franchi per il Cantone e di 18,7 per i Comuni. Ora, con il loro generico e unilaterale accenno i ricorrenti non dimostrano affatto, come spettava loro, che detta riduzione rivestirebbe uno spiccato carattere sociale, ricordato come nella DTF 121 I 357 era stato stabilito che le prestazioni dovute ai funzionari potevano essere decurtate, escluse essendo soltanto quelle che assumono un'importanza tale da costituire uno "smantellamento" della socialità. Con il citato generico accenno, i ricorrenti nemmeno tentanto di dimostrare questa eventualità. Ciò vale a maggior ragione poiché già nella DTF 121 I 357 il Tribunale federale non ha esaminato, per carenza di motivazione, determinate poste, ritenendo che altre, per esempio le indennità per economia domestica e quelle d'uscita a favore dei funzionari, avevano soltanto un carattere sociale relativo (consid. 6b). 
4.5.2 Infondato è pure il rilievo ricorsuale secondo cui l'eliminazione degli incentivi attuali previsti comporterebbe un rallentamento economico (II. Gruppo di spesa per i contributi cantonali, B., C., D. ed E., a favore di artigiani, innovazione economica, turismo) e quindi uno smantellamento diretto della socialità per le persone che non dispongono di mezzi finanziari. In effetti, già nella DTF 121 I 357 consid. 6b è stato ritenuto che i sussidi per il promovimento economico non hanno particolare connotazione sociale. 
 
Ciò vale anche per l'accenno di critica al dimezzamento dei sussidi per le opere contro l'inquinamento delle acque (II., A.), riduzione che, al dire dei ricorrenti, andrebbe a scapito dei cittadini meno fortunati e costituirebbe quindi uno smantellamento diretto della socialità. Ciò a maggior ragione visto che, come spiegato nel rapporto di maggioranza, questi sussidi dell'importo di 5 milioni di franchi non vengono semplicemente aboliti, ma andrebbero a carico dei Comuni. 
Riguardo alle modifiche della legge sul servizio pre-ospedaliero (gruppo II., B.) i ricorrenti asseriscono che vi sarebbe un aumento dei costi per il servizio stesso e il trasporto sanitario. Al riguardo rilevano semplicemente che, poiché notoriamente le spese sanitarie non diminuiscono, la diminuzione di tale introito dovrà essere coperta dai Comuni o, più probabilmente, dagli assicurati, con relativo aumento dei premi delle casse malati. 
 
Dal riepilogo del rapporto di maggioranza si evince che il dimezzamento dei sussidi per il servizio pre-ospedaliero e il trasporto sanitario comporterà una riduzione delle spese di 1,5 milione di franchi per il Cantone e l'aumento di detto importo per i Comuni. Ciò premesso, i ricorrenti non dimostrano affatto che si sarebbe in presenza di uno smantellamento effettivo della socialità. 
4.5.3 Queste considerazioni valgono anche per l'accenno alla modifica della legge sulla scuola media (gruppo III. Gruppo di spesa per beni e servizi, A.), il dimezzamento dei contributi cantonali per i trasporti pubblici (B.) non essendo contestato. In merito, i ricorrenti adducono semplicemente, senza indicare del tutto l'ammontare e le persone interessate dalla riduzione dei contributi al finanziamento dei trasporti degli allievi nelle scuole medie (segnatamente ad eccezione degli allievi delle scuole speciali), ch'essa penalizzerebbe le zone periferiche e le famiglie meno agiate. Al riguardo giova ricordare che già nella DTF 121 I 357 la soppressione dei sussidi ai trasporti scolastici non ha potuto essere esaminata per carenza di motivazione (consid. 6b). A maggior ragione spettava quindi ai ricorrenti spiegare dettagliatamente la portata effettiva di questa riduzione. Del resto, secondo il rapporto di maggioranza, questa riduzione comporta un risparmio di 5,8 milioni di franchi per il Cantone, onere che di nuovo andrà a carico dei Comuni. Non è quindi dimostrato che la riduzione comporti, effettivamente, uno spiccato smantellamento sociale. 
 
4.6 Certo, come rettamente rilevato nel rapporto di maggioranza, il previsto dimezzamento dei sussidi per le opere contro l'inquinamento delle acque, per il servizio pre-ospedaliero e per il trasporto sanitario, come pure l'abrogazione dei sussidi per il promovimento economico e quello del finanziamento cantonale per i trasporti degli allievi delle scuole medie penalizzerà i Comuni periferici e le regioni meno attrattive. I ricorrenti non criticano tuttavia del tutto questo trasferimento di oneri dal Cantone ai Comuni, per cui il Tribunale federale non deve esprimersi al riguardo. 
 
4.7 Per concludere, merita di essere richiamato, come rilevato nelle osservazioni governative, che le criticate scelte non sono le uniche che obiettivamente potevano essere fatte per adempiere agli scopi dell'iniziativa generica, ma che al Parlamento compete un ampio margine di manovra che occorre rispettare (DTF 136 I 241 consid. 3.1 pag. 251). 
 
5. 
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF; DTF 133 I 141 consid. 4.1). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3. 
Comunicazione al rappresentante dei ricorrenti, al Consiglio di Stato, per sé e per il Gran Consiglio del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 16 aprile 2012 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri