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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_632/2022  
 
 
Sentenza del 5 settembre 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Beusch, Scherrer Reber, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dagli avv. Peter A. Jäggi e Federica Nicolosi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Imposta federale diretta e imposte cantonali, periodo fiscale 2015, 
 
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 7 settembre 2022 (80.2021.5, 80.2021.6). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ è giunto in Svizzera il xxx giugno 2014 e da questa data è assoggettato illimitatamente alle imposte in Svizzera rispettivamente nel Cantone Ticino. A quel tempo, egli deteneva una partecipazione nella società italiana B.________ Spa (nel seguito: B.________ Spa) pari al 30.66%. Il 38.66% della B.________ Spa era detenuto dai soci della società C.________ (tra i quali vi era D.________) ed il restante 30.66% dalla società E.________ Srl.  
Il 23 settembre 2014 è stata iscritta nel registro di commercio del Cantone Ticino la società F.________ SA, di cui A.________ è stato amministratore unico con diritto di firma individuale fino al 22 aprile 2015 e poi vice-presidente, sempre con diritto di firma individuale, mentre D.________ era dipendente e, a partire dal 22 aprile 2015, presidente del consiglio di amministrazione, con diritto di firma individuale. 
 
A.b. Il 19 marzo 2015 è stata costituita la G.________ LLC (nel seguito: G.________ LLC) con sede in Oman. La società H.________ SA (con sede in Svizzera e detenuta da A.________ e da D.________ metà ciascuno) possedeva una partecipazione del 60% nella G.________ LLC. Il restante 40% della G.________ LLC era posseduto dal fondo sovrano omanita.  
Il 23 aprile 2015 l'intero capitale azionario della B.________ Spa è stato ceduto per EUR 30'000'000.- (valore nominale EUR 11'000'000.-) alla F.________ SA, detenuta integralmente dalla G.________ LLC. 
 
B.  
 
B.a. Con tassazione del 5 febbraio 2020, relativa all'imposta federale diretta e a quella cantonale 2015, l'Ufficio di tassazione competente ha stabilito reddito e sostanza imponibili di A.________. Rispetto ai redditi dichiarati, ha aggiunto fr. 3'733'317.- a titolo di "altri redditi della sostanza mobiliare", indicando: "imposizione del provento conseguito in seguito alla cessione della SPA (art. 19a LT) ".  
 
B.b. Il 9 dicembre 2020, l'autorità fiscale si è pronunciata nuovamente sulla fattispecie in seguito al reclamo del contribuente. In relazione al reddito proveniente dalla sostanza mobiliare, dovuto alla vendita della partecipazione del 30.66% in B.________ Spa alla F.________ SA, essa ha confermato la ripresa di fr. 3'733'317.- quale "trasposizione". A suo avviso, dagli accertamenti eseguiti era infatti emerso che:  
 
- iI 60% di F.________ SA è detenuto indirettamente, per il tramite di società affiliate, da H.________ SA (di proprietà del contribuente e del signor D.________); 
- il contribuente ha trasferito la partecipazione in B.________ Spa dal suo patrimonio privato a quello commerciale di una persona giuridica; 
- il contribuente, dopo il trasferimento, partecipa, indirettamente ma unitamente al signor D.________, con il quale ha attuato l'operazione di finanziamento in comune, in ragione di almeno il 50% al capitale della F.________ SA; 
- il totale della controprestazione ricevuta supera il valore nominale della partecipazione trasferita. 
L'Ufficio ha poi precisato che l'agire in comune del contribuente con il signor D.________ (l'altro azionista di H.________ SA) nell'operazione di vendita e di riacquisto della partecipazione in B.________ Spa, per il raggiungimento di un loro interesse comune, faceva sì che, per quanto da soli gli stessi detenessero, indirettamente, una partecipazione minoritaria in F.________ SA (pari al 30% ciascuno), fossero comunque dati i presupposti per riconoscere l'esistenza di una trasposizione. 
 
B.c. Espressasi su ricorso del 5 gennaio 2021, con sentenza del 7 settembre 2022 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino lo ha respinto ritenendo che - in conformità a quanto deciso dall'autorità fiscale, che aveva ammesso una trasposizione - le condizioni per un'imposizione del reddito da sostanza mobiliare in relazione alla vendita della partecipazione del 30.66% di A.________ nella B.________ Spa alla F.________ SA fossero date.  
 
C.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 10 ottobre 2022, A.________ ha impugnato il giudizio cantonale davanti al Tribunale federale chiedendo che la ripresa di fr. 3'733'317.- a titolo di trasposizione nel periodo fiscale 2015 venga stralciata sia in materia di imposta federale diretta che di imposta cantonale. 
 
La Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino e l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno proposto che l'impugnativa venga respinta. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Redatto nei termini di legge (art. 45 cpv. 1 in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame va esaminato come ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (art. 146 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11] e art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]).  
 
1.2. In questo contesto, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, salvo in caso di violazioni manifeste, si confronta di regola solo con gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 I 274 consid. 1.6). La denuncia della lesione di diritti fondamentali, va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Sul piano dei fatti, il Tribunale federale si fonda sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli d'ufficio se sono manifestamente inesatti o risultano da una lesione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). L'eliminazione del vizio deve poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Nuovi fatti e prove sono ammessi solo alle condizioni previste dall'art. 99 LTF (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2).  
 
I. Imposta federale diretta  
 
2.  
Litigioso è il diritto a una ripresa a titolo di reddito da sostanza mobiliare in relazione alla cessione della partecipazione del 30.66% nella B.________ Spa da A.________ alla F.________ SA, interamente detenuta dalla G.________ LLC e, attraverso un'ulteriore società (H.________ SA), in ragione del 30% dal ricorrente, del 30% da D.________ e del 40% dal fondo sovrano omanita. 
 
2.1. Giusta l'art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD, nella versione in vigore nel 2015 (RU 2006 4843) è considerato reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD anche il ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5% almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione di almeno del 50% al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il valore nominale della partecipazione trasferita. Questa regola si applica per analogia nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune, detenendo in seguito almeno il 50% del capitale azionario o del capitale sociale della società che li acquisisce (messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2005 concernente la legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali, FF 2005 4241, 4314; sentenza 2C_168/2017 del 26 ottobre 2018 consid. 2.3, con riferimento alla volontà del legislatore di limitare, attraverso la norma stessa, i casi di elusione della legge).  
Come rilevato nel giudizio impugnato, alla parte teorica del quale si può rinviare a titolo integrativo, con queste disposizioni il legislatore ha voluto codificare la giurisprudenza relativa alla cosiddetta teoria della trasposizione (sentenza 9C_631/2022 del 30 giugno 2023 consid. 2.1). Una trasposizione è data se un azionista vende una partecipazione detenuta nella sostanza privata a una società che gli appartiene. In questi casi, la differenza fra il provento della vendita e il valore nominale non è considerato utile in capitale esente da imposta (art. 16 cpv. 3 LIFD), bensì dividendo imponibile (art. 20 cpv. 1 lett. c LFD) perché, sul piano economico, il venditore non si separa dalla partecipazione (citato messaggio del 22 giugno 2005, FF 2005 4241, 4310 segg.; messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 2018 concernente la legge federale sul Progetto fiscale 17, FF 2018 2079, 2121). 
 
2.2. Esposto il quadro legale di riferimento, la Camera di diritto tributario ha ritenuto che tutte le condizioni per ammettere una trasposizione fossero date (giudizio impugnato consid. 4.2.3). In tale contesto, è giunta anche alla conclusione che:  
 
- il ricorrente aveva, con D.________, una posizione di dominanza nella F.________ SA. In particolare, perché il 100% delle quote di partecipazione della F.________ SA era in mano alla G.________ LLC, la quale apparteneva al 60% alla H.________ SA, che faceva capo al ricorrente e a D.________ metà ciascuno. 
- il ricorrente aveva venduto la sua quota agendo di concerto con D.________, con obiettivi condivisi e potere d'influenza sulla partecipazione trasferita (giudizio impugnato, consid. 4.3-4.5). 
 
2.3. Con l'impugnativa vengono denunciati degli errori d'interpretazione dell'art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD. Inoltre, viene lamentato un accertamento arbitrario dei fatti in merito a più aspetti.  
 
3.  
Tra le critiche sollevate dall'insorgente vi è la denuncia di un accertamento dei fatti manifestamente inesatto e quindi arbitrario. Annunciata all'inizio della parte di merito del gravame, la censura è ripresa in successivi passaggi, in relazione a puntuali prove come, ad esempio, lo "Shareholders' Agreement" del 16 marzo 2015. 
 
3.1. Una lesione dell'art. 9 Cost. non è però sostanziata, perché il ricorrente si limita a fornire una personale lettura della fattispecie, quindi a contrapporla a quella - per altro piuttosto dettagliata e accompagnata da riferimenti altrettanto circostanziati - contenuta nella sentenza impugnata (consid. 4.3 segg.), e ciò non è sufficiente.  
Spetta a chi ricorre argomentare, per ogni accertamento censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata su dei singoli aspetti sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del litigio, ma questo modo di procedere non è qui seguito (sentenza 9C_644/2022 del 13 marzo 2023 consid. 4.4). 
 
3.2. Oltre che nel capitolo relativo al "merito", la dimostrazione di una violazione dell'art. 9 Cost. in relazione all'accertamento dei fatti e/o all'apprezzamento delle prove non si riscontra nemmeno in altre parti dell'impugnativa e, in particolare, nei capitoli intitolati "breve esposizione dei fatti" rispettivamente "riassunto della vicenda processuale".  
Pure in queste parti il ricorrente completa - a più riprese - gli accertamenti della Corte cantonale, ma lo fa come se si trovasse davanti a un'istanza giudiziaria che rivede liberamente sia i fatti che il diritto, ciò che il Tribunale federale non è (precedente consid. 1.2; sentenza 2C_502/2021 del 31 agosto 2022 consid. 7.5.4). 
 
4.  
 
4.1. Nel merito, riferendosi ai contenuti della sentenza del Tribunale federale 2A.234/2004, l'insorgente indica innanzitutto di non vedere "dove possa esservi un intento a perseguire un risparmio fiscale avendo lo stesso trasferito il proprio domicilio in Svizzera nel contesto di una joint venture internazionale, unitamente a una propria azienda che ha creato all'estero il proprio valore e che è stata trasferita in Svizzera unicamente per motivazioni strategico-industriali e non per meri fini di pianificazione fiscale da parte dell'azionista".  
Richiamandosi alla sentenza 2C_168/2017, osserva inoltre come rimanga a suo avviso "ancora aperto il chiarimento se si persegua davvero l'intento del legislatore quando si forza l'applicazione di un simile istituto ad una fattispecie di provenienza estera". 
 
4.2. Ora, il ricorrente pare riferirsi alla sentenza 2A.234/2004 per sostenere che il riconoscimento di una caso di trasposizione si giustificherebbe solo in presenza della volontà "di sottrarre all'imposizione un reddito della sostanza mobiliare imponibile tentando di trasformarlo in un utile in capitale esente". Non avendo egli avuto tale volontà, non sarebbe data la possibilità di riconoscere una trasposizione.  
La critica è però infondata, perché la fattispecie della trasposizione è di natura oggettiva, le ragioni che hanno condotto a quella che è riconosciuta come una "vendita a se stessi" sono irrilevanti, e ciò vale anche per un'eventuale volontà di evadere il fisco o risparmiare sul pagamento delle imposte (sentenze 9C_631/2022 del 30 giugno 2023 consid. 4.1.2; 9C_679/2021 del 20 aprile 2023 consid. 2.2.1, 5.1.3 e 5.2.1; MARKUS REICH/ANDREAS HELBING/FABIAN DUSS in: Kommentar DBG, 4a ed. 2022, n. 84 ad art. 20a LIFD; CHRISTIAN ATTENHOFER/PATRICK SCHWAB/FABIAN BAUMER, in: Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 5a ed. 2023, n. 102 e 108 ad § 29a StG/AG; in senso conforme cfr. inoltre la DTF 115 Ib 238 consid. 3a, relativa alla situazione antecedente l'entrata in vigore dell'art. 20a LIFD). 
 
4.3. Come indicato dall'autorità fiscale in risposta, i motivi del riferimento alla sentenza 2C_168/2017, a sostegno dell'argomentazione secondo cui l'art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD non dovrebbe concernere casi di "provenienza estera", sono invece poco chiari. In tale giudizio il Tribunale federale non ha infatti negato l'esistenza di una trasposizione in ragione del fatto che il dossier riguardava "una fattispecie di provenienza estera", ma per altri motivi.  
Ad ogni modo, l'argomentazione del ricorrente non è supportata dall'art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD, che dal 1° gennaio 2007 definisce le condizioni per ammettere una trasposizione, e va respinta (nel medesimo senso, cfr. REICH/HELBING/DUSS, op. cit., n. 90 ad art. 20a LIFD; ATTENHOFER/SCHWAB/BAUMER, op. cit., n. 109 ad § 29a StG/AG). Determinante non è la "provenienza" di una fattispecie, bensì se la ristrutturazione del patrimonio della persona fisica risponda ai criteri oggettivi previsti dal legislatore federale. Se li adempie, verrà imposta ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD; se non li adempie, troverà applicazione l'art. 16 cpv. 3 LIFD (precedente consid. 2.1). 
 
5.  
 
5.1. Riferitosi a una serie di sentenze rese quando la trasposizione non era ancora codificata, con un'ulteriore censura l'insorgente indica come le circostanze che, in passato, hanno portato il Tribunale federale a ravvisare gli estremi di un agire tra più persone risiederebbero nel fatto che "di comune accordo, i contribuenti collaborarono per detenere il controllo sulla trasferita nei termini di poter continuare a disporre della partecipazione iniziale senza alcuna variazione rispetto alla situazione precedente". Richiamandosi a una sentenza del 19 aprile 1985, rileva quindi che determinante sarebbe "verificare se, con il trasferimento della partecipazione alla società assuntrice, il trasferente abbia o meno mutato, dal punto di vista economico, il suo potere di disporre sulle distribuzioni di utili dalla partecipazione trasferita con l'altro trasferente".  
Dato che nel suo caso vi sarebbero state delle chiare mutazioni, dovute non da ultimo all'intervento del fondo sovrano omanita quale investitore, le condizioni stabilite dalla giurisprudenza per ritenere una trasposizione non sarebbero date. 
 
5.2. Anche queste critiche sono infondate. In proposito, va constatato rispettivamente ribadito che determinante non è l'adempimento dei criteri che il ricorrente pare dedurre dalla giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore dell'art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD, ma se le condizioni previste dal legislatore per ammettere una trasposizione siano o meno rispettate (precedente consid. 4.1-4.2). Tra esse non rientra però quella di "potere continuare a disporre della partecipazione iniziale senza alcuna variazione rispetto alla situazione precedente", bensì quella della partecipazione - da soli o con altre persone - ad almeno il 50 % al capitale della società che la acquisisce (art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD; sentenza 2C_168/2017 del 26 ottobre 2017 consid. 2.3).  
Nella misura in cui l'argomentazione sviluppata nell'impugnativa sfocia (anche) in una critica all'accertamento dei fatti e/o all'apprezzamento delle prove contenuto nel giudizio impugnato, vale invece quanto indicato nel precedente considerando 3. 
 
6.  
 
6.1. Il ricorrente considera inoltre che, già in base agli elementi agli atti, la conclusione secondo cui "egli abbia il controllo della società acquirente e che egli abbia agito in comune con il sig. D.________" sarebbe il frutto di "una valutazione del diritto errata".  
La partecipazione, pari almeno al 50%, nella società assuntrice la si potrebbe dedurre solo sommando alla partecipazione da lui indirettamente detenuta quella detenuta da D.________. Se si volesse procedere in tal senso, "si dovrebbe però tenere conto di tutte le circostanze e pertanto si dovrebbe prendere in considerazione anche i poteri esercitabili dai soci e quindi l'effettiva influenza che questi possono avere sulla politica di distribuzione dei dividendi", ciò che la Camera di diritto tributario non avrebbe fatto. 
 
6.2. Ora, in base agli accertamenti che risultano dal giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 3), il ricorrente e D.________ partecipano al capitale azionario della F.________ SA "in ragione almeno del 50%" - come richiesto dall'art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD - ma soltanto in modo indiretto, attraverso altre società (precedente consid. 2.2).  
Contrariamente a quanto sembra sostenere l'insorgente, tale aspetto non contrasta però con il riconoscimento di una trasposizione, perché l'art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD indica che il venditore o il conferente deve partecipare in maniera qualificata alla società acquirente, ma non dice che ciò possa avvenire solo in maniera diretta e una simile lettura della norma non si giustifica nemmeno in base ai materiali legislativi, alla luce degli obiettivi perseguiti dalla norma. 
In effetti, il messaggio governativo non solo non la esclude ma sottolinea che ciò che caratterizza la fattispecie della trasposizione è che, sul piano economico, il venditore non si separa dalla sua partecipazione, mantenendo sulla stessa il proprio influsso (precedente consid. 2.1), e questo può avvenire sia in maniera diretta che in maniera indiretta come del resto riconosciuto anche da molteplici voci di dottrina (ATTENHOFER/SCHWAB/BAUMER, op. cit., n. 118 ad § 29a StG/AG; REICH/HELBING/DUSS, op. cit., n. 99 in fine ad art. 20a LIFD; THOMAS HENTZ/MARCO SIBOLD, in: Kommentar zum Basler Steuergesetz, 2019, n. 140 ad § 21a StG/BS; FELIX RICHNER/WALTER FREI/STEFAN KAUFMANN/HANS ULRICH MEUTER, Handkommentar zum DBG, 4a ed. 2023, n. 76 ad art. 20a LIFD). 
 
6.3. Nel medesimo contesto, il ricorrente non può essere seguito nemmeno quando sostiene che, se si ammette di principio la possibilità di riferirsi a una partecipazione indiretta, "si dovrebbe però tenere conto di tutte le circostanze e pertanto si dovrebbe prendere in considerazione anche i poteri esercitabili dai soci e quindi l'effettiva influenza che questi possono avere sulla politica di distribuzione dei dividendi".  
In effetti, la questione sollevata in questo caso non è relativa all'applicazione del diritto, come è quella della possibilità di una partecipazione indiretta, bensì all'accertamento dei fatti e/o all'apprezzamento delle prove, sulla base dei quali la Corte cantonale è giunta alla conclusione che il ricorrente e D.________ hanno agito di comune accordo, con obiettivi condivisi e un chiaro potere d'influenza sulle sorti della partecipazione trasferita (giudizio impugnato, consid. 4.3-4.5. 
In questa sede va però ribadito che l'arbitrio viene certo sostenuto, ma mai dimostrato. Nel contempo, l'impugnativa non contiene censure con le quali viene lamentata una violazione del diritto di essere sentiti in relazione a prove offerte ma non assunte o che la Camera di diritto tributario avrebbe ignorato (art. 106 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_502/2021 del 31 agosto 2022 consid. 7.5.4). 
 
7.  
 
7.1. Infine, le critiche ricorsuali vanno respinte anche in relazione al richiamo all'art. 119 dell'ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411), che indica quali dati personali possono essere iscritti a registro di commercio, e all'art. 804 del codice delle obbligazioni (CO; RS 220), che regola le attribuzioni non trasmissibili dell'assemblea dei soci di una società anonima.  
 
7.2. L'art. 804 CO è menzionato con riferimento a delle limitazioni che sarebbero contenute nello "Shareholders' Agreement", ma che non risultano dal giudizio impugnato e che non possono pertanto essere considerate (art. 105 cpv. 1 LTF). L'art. 119 ORC è invece richiamato osservando che i Giudici ticinesi si sono limitati a constatare che, dal 22 aprile 2015, cioè da un giorno prima della cessione delle azioni della B.________ Spa alla F.________ SA, D.________ e l'insorgente ricoprono la carica di presidente e vicepresidente di quest'ultima e godono entrambi di un diritto di firma individuale, mentre non hanno considerato - perché ciò non può risultare da un'iscrizione a registro di commercio - "l'esistenza di limitazioni derivanti da patti parasociali o altre scritture". Così argomentando, il ricorrente non tiene però conto del fatto che il riferimento ai diritti di firma da parte dei Giudici ticinesi è accompagnato da una valutazione dei contenuti sia dell'atto costitutivo della G.________ LLC che del patto parasociale, della quale non viene dimostrata nessuna manifesta insostenibilità (precedente consid. 3.1).  
 
7.3. Di conseguenza, siccome tutte le critiche sollevate nel ricorso sono risultate infondate e da una lettura del giudizio impugnato non emergono violazioni manifeste del diritto che imporrebbero al Tribunale federale un intervento d'ufficio (precedente consid. 1.2), con riferimento all'imposta federale diretta il ricorso dev'essere respinto.  
 
II. Imposte cantonali  
 
8.  
 
8.1. La situazione in materia di imposte cantonali è identica a quella in materia di imposta federale diretta (art. 7 cpv. 1 in relazione con l'art. 7a cpv. 1 lett. b LAID, nelle versioni applicabili alla fattispecie [RU 2008 2893 e 2006 4883]; art. 19 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 19a lett. b della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT; RL/TI 640.100], sempre nelle versioni applicabili alla fattispecie [BU 2009 84 e 2007 45]).  
 
8.2. Sulla base dei fatti che risultano dal giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorso dev'essere pertanto respinto anche con riferimento alle imposte cantonali.  
 
III. Spese e ripetibili  
 
9.  
Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto sia per quanto riguarda l'imposta federale diretta che per quanto attiene alle imposte cantonali. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
In riferimento all'imposta federale diretta, il ricorso è respinto. 
 
2.  
In riferimento alle imposte cantonali, il ricorso è respinto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 13'000.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni. 
 
 
Lucerna, 5 settembre 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
Il Cancelliere: Savoldelli