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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_500/2018,  
 
6B_501/2018  
 
 
Sentenza del 4 marzo 2019  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Oberholzer, Muschietti. 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
6B_500/2018 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Mario Branda, 
ricorrente, 
 
 
6B_501/2018 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Mario Branda, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono; indennizzo, 
 
ricorsi in materia penale contro la sentenza emanata il 29 marzo 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2017.195). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
In seguito a una segnalazione del direttore della Fondazione C.________ in merito a episodi di comportamento sospetto assunto dal minore D.________, affetto da ritardo mentale, e all'allestimento di una valutazione psicologica del bambino, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale nei confronti, tra gli altri, dei nonni materni A.________ e B.________, per titolo di lesioni semplici qualificate, coazione e violazione del dovere d'assistenza o educazione. Nel corso dell'inchiesta è emerso che anche il fratello E.________ avrebbe subito maltrattamenti da parte dei nonni. Con decreto del 9 agosto 2017 il Procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento, ponendo a carico di A.________ e B.________, in ragione di metà ciascuno, fr. 200.-- di tassa e spese di giustizia e negando loro l'indennizzo di cui all'art. 429 CPP
 
B.   
Con sentenza del 29 marzo 2018, in parziale accoglimento del reclamo inoltrato da A.________ e B.________, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha accordato a ciascuno di loro un indennizzo per le spese legali di fr. 2'000.--, come pure una riparazione del torto morale di fr. 500.--, nonché fr. 300.-- ciascuno a titolo di ripetibili per la sede di reclamo. Ha per contro confermato le spese poste a loro carico nel decreto di abbandono. 
 
C.   
Avverso questo giudizio sia A.________ (causa 6B_500/2018) sia B.________ (causa 6B_501/2018) insorgono al Tribunale federale con due distinti ricorsi in materia penale. Entrambi chiedono che la tassa e le spese di giustizia rimangano interamente a carico dello Stato e per il resto postulano l'annullamento della sentenza della CRP e il rinvio dell'incarto all'autorità cantonale per nuova decisione. 
 
Invitati a esprimersi sui ricorsi, la CRP si rimette al giudizio del Tribunale federale senza presentare osservazioni, mentre il Procuratore pubblico ribadisce le motivazioni del decreto d'abbandono. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. I ricorsi sono diretti contro la stessa decisione, si riferiscono al medesimo complesso di fatti e si fondano su motivazioni pressoché identiche. Per ragioni di economia di procedura, si giustifica pertanto di congiungerli ed evaderli con un unico giudizio (v. art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 PC; v. anche DTF 133 IV 215 consid. 1).  
 
1.2. Presentate tempestivamente (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 LTF; DTF 139 IV 206) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), le impugnative risultano di massima ammissibili. La legittimazione delle parti ricorrenti è data (art. 81 cpv. 1 LTF).  
 
1.3. Il ricorso in materia penale ha carattere riformatorio, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF). In linea di principio la parte ricorrente non può pertanto limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata o il rinvio della causa all'istanza cantonale per nuovo giudizio, ma deve formulare una conclusione sul merito della vertenza (DTF 137 II 313 consid. 1.3). La mancata ottemperanza a tali esigenze conduce all'inammissibilità del ricorso, a meno che la motivazione dello stesso, eventualmente letta in combinazione con la decisione impugnata, permetta senz'altro di comprendere ciò che la parte ricorrente intenda ottenere nel merito (DTF 133 II 409 consid. 1.4.2; v. pure sentenza 6B_1045/2017 del 27 aprile 2018 consid. 1.1). Una conclusione cassatoria (semplice domanda di annullamento della decisione impugnata o richiesta di rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione) è eccezionalmente ammissibile, quando il Tribunale federale, pur ammettendo il ricorso, non potrebbe statuire esso stesso nel merito. Incombe alla parte ricorrente dimostrare questo presupposto, a meno che esso non risulti senz'altro dalla decisione impugnata (DTF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1 e 3.2).  
 
In concreto, oltre a postulare che la tassa e le spese di giustizia restino interamente a carico dello Stato, i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza della CRP e il rinvio dell'incarto all'autorità cantonale per nuova decisione, formulando quindi delle conclusioni meramente cassatorie, senza cifrare le loro pretese di indennizzo per le spese legali e di riparazione del torto morale. Nondimeno, su tali aspetti, la loro impugnativa non appare inammissibile: dalla lettura della sentenza impugnata risultano gli importi richiesti a tale titolo, ovvero fr. 18'100.80 per le spese legali da loro sostenute, nonché fr. 2'000.-- ciascuno per il torto morale patito. 
 
2.   
I ricorrenti si dolgono delle spese procedurali poste a loro carico, della decurtazione dell'indennizzo per le spese legali e della riparazione del torto morale. 
 
2.1. Giusta l'art. 426 cpv. 2 CPP, in caso di abbandono del procedimento, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento.  
 
La condanna dell'imputato a sopportare in tutto o in parte le spese deve rispettare il principio della presunzione d'innocenza, garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost. e 6 n. 2 CEDU e sancita dall'art. 10 cpv. 1 CPP, che vieta di rendere una decisione sfavorevole all'imputato prosciolto o nei confronti del quale il procedimento è stato abbandonato, dando l'impressione che egli sarebbe comunque colpevole dei reati che gli erano stati rimproverati. Una condanna alle spese è possibile quindi unicamente se l'imputato ha provocato il procedimento penale avviato nei suoi confronti o se ne ha intralciato lo svolgimento, con un comportamento colpevole, contrario a una norma giuridica e in rapporto di causalità con le spese procedurali. Per determinare se il comportamento in questione giustifichi l'accollamento delle spese procedurali, le autorità penali devono riferirsi a qualsiasi norma di comportamento, scritta o non scritta, desumibile dall'ordine giuridico svizzero nel suo insieme, applicando per analogia i principi della responsabilità per atti illeciti secondo l'art. 41 CO (DTF 144 IV 202 consid. 2.2). Devono inoltre fondare il loro giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti (v. DTF 112 Ia 371 consid. 2a pag. 374). Una condanna al pagamento delle spese procedurali si giustifica solo se, alla luce del comportamento illecito dell'imputato, le autorità erano legittimate ad avviare un procedimento. È per contro esclusa se l'intervento dell'autorità risulta da un eccesso di zelo, da un'errata analisi della situazione o da precipitazione; l'accollamento delle spese all'imputato in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione deve in effetti rimanere l'eccezione (DTF 144 IV 202 consid. 2.2). 
 
2.2. L'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP è la disposizione corrispondente, in materia di indennizzo, all'art. 426 cpv. 2 CPP. La norma consente alle autorità penali di ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale di cui all'art. 429 CPP, se l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento. La questione dell'indennizzo dell'imputato (art. 429 CPP) dev'essere esaminata in relazione a quella delle spese secondo l'art. 426 CPP, tra esse sussistendo una certa correlazione. Se le spese procedurali sono poste a carico dell'imputato, di regola a quest'ultimo non vengono riconosciuti indennizzi. Per contro, un'indennità entra in considerazione, di massima in una proporzione analoga, nella misura in cui gli oneri processuali sono assunti interamente o in parte dallo Stato (DTF 137 IV 352 consid. 2.4.2).  
 
3.  
 
3.1. Dopo aver ricordato, con riferimento agli art. 274 e 274a CC, che le relazioni personali tra minori e terzi, tra cui i nonni, devono orientarsi unicamente al bene dei bambini, la CRP ha osservato che un comportamento contrario a queste norme ha rilevanza penale e che, come tale, dev'essere oggetto di un procedimento penale. La Corte cantonale ha quindi ricordato i rimproveri mossi ai ricorrenti nel decreto d'accusa: gli "schiaffetti" al minore D.________, i litigi con urla e insulti di fronte ai fratellini, la chiusura a chiave della cucina per obbligare D.________ a mangiare costituiscono delle condotte inopportune giustificanti l'apertura di un procedimento penale. La CRP ha concluso che la decisione di avviare un procedimento nei confronti degli insorgenti appare condivisibile e coerente rispetto alle risultanze fattuali che l'hanno provocata. Ciò posto e considerato l'elevato numero di atti istruttori, la complessità dell'inchiesta e il grado del loro coinvolgimento in relazione all'apertura del procedimento, per i giudici cantonali l'addossamento parziale delle spese, dall'importo peraltro esiguo, risulta consono alla fattispecie e su questo punto hanno confermato il decreto di abbandono. Per quanto concerne invece l'indennizzo per le spese legali e la riparazione del torto morale, la CRP ha ritenuto che s'imponesse una loro decurtazione. Infatti se, come preteso dai ricorrenti, l'apertura del procedimento non si fosse dimostrata necessaria, avrebbero dovuto sollecitarne reiteratamente e con insistenza la celere chiusura o quantomeno indicare nel loro reclamo quanti e quali atti istruttori si sarebbero rivelati inutili all'accertamento della fattispecie.  
 
3.2. Contestando di aver avuto un comportamento contrario a norme giuridiche, che potesse giustificare l'apertura di un procedimento penale nei loro confronti, gli insorgenti lamentano un accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Limitandosi a rinviare alle motivazioni del decreto di abbandono, la CRP non indicherebbe quali fatti sarebbero incontestati e chiaramente stabiliti. In relazione agli "schiaffetti", essi sarebbero stati dati unicamente una volta dalla ricorrente con una connotazione scherzosa, senza che sia dato di sapere se il marito fosse stato presente. Non avrebbero peraltro nulla a che vedere con "reiterate sberle" e "tirate d'orecchio" evocate dalla CRP a titolo di richiamo giurisprudenziale. Neppure il fatto di aver chiuso D.________ a chiave in cucina sarebbe incontestato o chiaramente stabilito e in ogni caso non sarebbe tale da provocare l'apertura di un procedimento penale. Non sarebbe stato accertato per quanto tempo la porta sarebbe rimasta chiusa, né se il bambino, che comunque non era rimasto da solo, se ne sia reso conto e nemmeno che abbia effettivamente dovuto terminare il suo piatto. Sarebbe poi insostenibile, senza precisare natura, durata e circostanze, ritenere che chiudersi in cucina con un bambino costituisca una violazione di norme giuridiche civili. Quanto ai litigi con urla e insulti dinanzi ai minori o nei loro confronti, in merito alla loro effettiva natura, il loro eventuale numero e alle relative circostanze non sussisterebbe alcun accertamento. Benché il ricorrente abbia riferito di aver forse detto una volta a sua moglie "ma vai a fare in culo", non sarebbe stabilito che l'abbia fatto in presenza dei bambini e in ogni caso per un episodio di questo tipo non sarebbe pensabile aprire un procedimento penale per violazione dei doveri di assistenza e protezione. Il ricorrente avrebbe comunque negato di aver pronunciato frasi ingiuriose nei riguardi dei minori. Infine, neppure per i supposti maltrattamenti fisici vi sarebbero fatti chiaramente stabiliti o incontestati. In sostanza, a nessuno degli insorgenti potrebbe essere rimproverato di aver provocato con il loro comportamento l'apertura di un procedimento penale, di modo che porre a loro carico le spese procedurali sarebbe contrario all'art. 426 CPP.  
 
3.2.1. La parte ricorrente può contestare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Secondo costante giurisprudenza, nell'ambito della valutazione delle prove e dell'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (tra tante DTF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
3.2.2. A comprova dei rimproveri mossi ai ricorrenti nel decreto di abbandono, la CRP si richiama alle loro ammissioni, alle conferme rese dalla responsabile della sede della Fondazione C.________ [recte: responsabile dell'Istituto G.________ (art. 105 cpv. 2 LTF)] e alla decisione del 12 novembre 2015 dell'Autorità regionale di protezione di sospensione indeterminata dei diritti di visita in via supercautelare.  
 
Per quanto attiene ai criticati litigi e insulti, va prima di tutto puntualizzato che, contrariamente a quanto sembrano credere i ricorrenti, la CRP non ha ritenuto che i minori sono stati oggetto da parte dei nonni di affermazioni suscettibili di lederne la personalità, ma solo che hanno assistito a loro scontri verbali. Questa circostanza risulta dalle dichiarazioni della responsabile dell'Istituto G.________, cui E.________ aveva riferito dei litigi dei nonni con uso di parolacce. È vero che il minore poteva enfatizzare la situazione, ma ha comunque precisato che non inventava niente. Peraltro gli insorgenti nemmeno pretendono che sul tema dei loro scontri verbali il bambino abbia cambiato versione. Lo stesso ricorrente ha del resto ammesso nel corso del suo interrogatorio la possibilità di aver discusso con la moglie e alzato la voce, nonché di averle detto qualcosa del tipo di quello riferito ( verbale di interrogatorio del 14 dicembre 2015 del ricorrente pag. 11, incarto cantonale allegato 129). L'esistenza di litigi e insulti può quindi essere considerata un fatto chiaramente stabilito e non arbitrario. Dal verbale della responsabile dell'Istituto G.________ risulta poi che E.________ riportava spesso situazioni di aggressioni verbali, al punto che ella riteneva che i litigi fossero molto frequenti (verbale di interrogatorio del 29 gennaio 2016 di H.________ pag. 4 seg., incarto cantonale allegato 129). 
 
Gli "schiaffetti" non sono poi veramente contestati e del resto risultano dalle stesse ammissioni della ricorrente. Vero è invece che nulla indica che in quegli istanti suo marito fosse presente. 
 
Infine, in relazione alla chiusura della porta della cucina, come rilevato nei ricorsi, non è precisato per quanto tempo la porta rimanesse chiusa. Resta tuttavia assodato che ciò è avvenuto, perché riconosciuto da entrambi gli insorgenti nei rispettivi interrogatori, anche se in forme diverse (verbale di interrogatorio del 14 dicembre 2015 del ricorrente pag. 16, incarto cantonale allegato 129, verbale di interrogatorio del 22 dicembre 2016 della ricorrente, pag. 6, incarto cantonale allegato 135), e riferito anche dalla responsabile dell'Istituto G.________ (verbale di interrogatorio del 29 gennaio 2016 di H.________ pag. 5, incarto cantonale allegato 129). 
 
Non sussiste pertanto arbitrio nell'accertamento di questi fatti. 
 
3.2.3. Occorre quindi esaminare se tali comportamenti siano contrari agli art. 274 seg. CC, come ritenuto dalla CRP, e causali per l'apertura del procedimento penale.  
 
3.2.4. In circostanze straordinarie, il diritto alle relazioni personali può essere conferito anche ad altre persone oltre al padre e alla madre, segnatamente a parenti, in quanto ciò serva al bene del figlio. Questo diritto può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se le persone in questione se ne sono avvalse in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del minore, ovvero per altri gravi motivi (art. 274a unitamente all'art. 274 CC). Diversamente da quelle tra genitori e figlio, le relazioni personali tra questi e un terzo si giustificano unicamente nell'interesse del bambino, devono in altre parole servire al suo bene e pertanto ripercuotersi positivamente sul minore (sentenze 5A_355/2009 del 3 luglio 2009 consid. 2.1; 5A_100/2009 del 25 maggio 2009 consid. 2.3 in FamPra.ch 2009 pag. 781). Il bene del minore, che ha rango costituzionale (art. 11 cpv. 1 Cost.), è il principio cardine del diritto della filiazione (DTF 132 III 359 consid. 4.4.2 pag. 373) e il presupposto per uno sviluppo ottimale della sua personalità (NADINE RYSER BÜSCHI, Familiäre Gewalt an Kindern, 2012, pag. 130). Il bene del minore è una nozione indeterminata i cui contorni vanno definiti nel singolo caso in funzione delle circostanze concrete (DTF 130 III 585 consid. 2.1 pag. 588).  
 
3.2.5. La CRP ha ritenuto che durante l'esercizio del loro diritto di visita i ricorrenti avrebbero dovuto fare di tutto per evitare qualsiasi episodio che potesse mettere ulteriormente a rischio lo sviluppo e l'integrità psichica dei nipotini, che già soffrono di compromissioni importanti del loro sviluppo, rinviando alle considerazioni del decreto di abbandono. In quest'ultimo si rileva che essi avrebbero dovuto far prova di particolare tatto, garbo e pazienza nei confronti dei minori durante le relazioni personali, cosa invece che hanno omesso di fare, mettendo in secondo piano il loro benessere e in pericolo il loro bene. Orbene, considerato il disagio espresso al riguardo dai due fratellini e alla luce della decisione di sospensione indeterminata dei diritti di visita pronunciata in via supercautelare il 12 novembre 2015 dall'Autorità regionale di protezione, appare che il diritto alle relazioni personali non è stato esercitato dai ricorrenti in modo tale da ripercuotersi positivamente sui nipotini e quindi in violazione dei combinati disposti di cui agli art. 274 seg. CC. Proprio il loro disagio a fronte dei litigi con insulti, degli "schiaffetti" e del rimanere chiusi in cucina giustificava l'apertura di un procedimento volto a verificare l'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti. Come già evidenziato in sede cantonale, in determinate circostanze, come appurato qui non date, reiterate sberle e tirate d'orecchio, rispettivamente il rinchiudere un bambino in una stanza senza scopi educativi costituiscono secondo la giurisprudenza delle infrazioni penali (v. DTF 129 IV 216 consid. 2 e 3; sentenza 6S.145/2003 del 13 giugno 2003 consid. 2.1.2).  
 
Ciò posto, se sulla base di fatti chiaramente stabiliti si può ritenere che la ricorrente abbia causato con il suo comportamento l'apertura del procedimento penale per tutte le ipotesi di reato prospettate, altrettanto non si può dire per quanto concerne l'insorgente suo marito. Dal momento che non è accertato che abbia assistito in modo passivo agli episodi degli "schiaffetti", non è possibile sostenere che egli avrebbe dovuto impedire ed evitare simili atti da parte di sua moglie. Per il resto nulla indica quale altro suo comportamento potesse giustificare l'apertura del procedimento nei suoi confronti per titolo di lesioni semplici qualificate, di modo che su questo limitato punto il ricorso di B.________ risulta fondato. 
 
Il parziale addossamento delle spese processuali appare dunque conforme all'art. 426 cpv. 2 CPP per quanto riguarda la ricorrente e solo in parte per quanto riguarda il ricorrente. 
 
3.3. Gli insorgenti contestano pure la decurtazione dell'indennizzo per le spese legali e della riparazione del torto morale. Imputando loro di non aver sollecitato con insistenza la chiusura del procedimento a loro carico, la CRP da un lato non indicherebbe sulla base di quali norme si sarebbe imposto tale comportamento, dall'altro lato disattenderebbe, incorrendo così nell'arbitrio, che essi avrebbero reiteratamente invitato il Procuratore pubblico a disgiungere il procedimento a loro carico da quello nei confronti dei genitori dei minori, affinché si potesse procedere a una celere chiusura dell'istruzione. In simili circostanze, la decurtazione delle loro pretese sarebbe del tutto ingiustificata e insostenibile.  
 
3.3.1. Contrariamente al Procuratore pubblico, la CRP ha riconosciuto ai ricorrenti un indennizzo giusta l'art. 429 CPP, ma ne ha decurtato l'importo. La riduzione operata non viene però motivata con il comportamento illecito e colpevole all'origine del procedimento penale secondo l'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP, bensì con un preteso loro mancato sollecito di celere chiusura del procedimento. Orbene questo "rimprovero", oltre a non trovare appoggio nel CPP, salvo eventualmente collegarlo al principio generale della buona fede, risulta pure infondato. Infatti, come risulta dagli atti di causa ed evidenziato nei gravami, gli insorgenti hanno a più riprese richiesto sia la disgiunzione del procedimento penale a loro carico da quello degli altri imputati sia il suo abbandono e altresì lamentato il procrastinamento delle decisioni del caso (v. incarto cantonale allegati 94, 114, 117, 128, 138, 139 e 144). Su questo punto la sentenza impugnata risulta quindi arbitraria.  
 
3.3.2. Come già sopra esposto (v. supra consid. 2.2), di regola l'indennizzo è strettamente connesso alla questione delle spese del procedimento. Queste sono state poste solo parzialmente a carico degli insorgenti. Non è tuttavia dato di sapere a quanto ammontano globalmente, né quale sia la proporzione assunta dallo Stato, di modo che neppure è possibile in questa sede determinare in che misura vadano riconosciute le pretese di indennizzo per le spese legali e della riparazione del torto morale. In simili circostanze, non si può prescindere dal rinviare la causa all'autorità cantonale per nuova decisione al riguardo.  
 
4.   
Lamentando la violazione degli art. 436 e 80 cpv. 2 CPP, nonché dell'art. 29 cpv. 2 Cost., i ricorrenti criticano il riconoscimento di ripetibili di soli fr. 300.-- ciascuno per il reclamo. Tale importo non terrebbe minimamente conto del dispendio e del lavoro richiesti e la CRP nemmeno spiegherebbe le ragioni per cui si giustificherebbe un'applicazione di un'indennità ridotta, disattendendo così l'obbligo di motivazione e ledendo di conseguenza il loro diritto di essere sentiti. 
 
4.1. L'art. 80 cpv. 2 prima frase CPP sancisce un obbligo di motivazione. Il diritto a una decisione motivata è un aspetto del diritto di essere sentito e oggetto di abbondante giurisprudenza, a cui per brevità si rinvia (v. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Basti qui rilevare che il tribunale non sempre è tenuto a motivare la decisione con cui stabilisce l'importo delle ripetibili di una parte. Di massima, si ritiene che il giudice sia in grado di rendersi conto della natura e dell'ampiezza delle operazioni rese necessarie dal procedimento. In presenza di compensi minimi e massimi previsti da una tariffa o una norma legale, al tribunale incombe un obbligo di motivazione solo se se ne scosta, se sono invocati elementi straordinari, oppure se si diparte dalla nota d'onorario presentata da una parte e accorda un'indennità inferiore all'importo usuale, malgrado una prassi ben definita. Del resto, di principio, neppure il Tribunale federale motiva le decisioni relative alle ripetibili nelle cause di cui è adito (DTF 139 V 496 consid. 5.1 pag. 504).  
 
4.2. L'art. 436 CPP disciplina l'indennizzo e la riparazione del torto morale nell'ambito della procedura di ricorso, ovvero sia della procedura di appello sia di quella di reclamo (DTF 142 IV 163 consid. 3.2.2 pag. 169). Malgrado l'assenza di un rinvio, la questione dell'indennizzo nella procedura di ricorso segue il principio della soccombenza, esplicitamente previsto dall'art. 428 CPP in materia di spese nella procedura di ricorso (WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2a ed. 2014, n. 6 ad art. 436 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 aed. 2018, n. 1 ad. art. 436 CPP; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 1 ad art. 436 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2 aed. 2018, n. 5080; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2 aed. 2016, n. 2 e 3 ad art. 436 CPP).  
 
4.3. Nella fattispecie il riconoscimento di ripetibili ridotte si spiega con l'esito del loro reclamo, che è stato solo in parte accolto dalla CRP: gli insorgenti risultando soccombenti in punto alle spese procedurali e parzialmente vincenti con riguardo all'indennità per le spese legali e alla riparazione del torto morale. Tenuto conto che in sede cantonale hanno inoltrato congiuntamente un unico atto di reclamo, i ricorrenti non pretendono che la CRP si sia scostata da un compenso minimo previsto da una tariffa o da una nota d'onorario (che neppure pretendono di aver presentato) e abbia riconosciuto un'indennità inferiore all'importo usuale, di modo che sulla questione delle ripetibili per il reclamo la sentenza impugnata non parrebbe d'acchito violare l'obbligo di motivazione di cui all'art. 80 cpv. 2 CPP, né disattendere l'art. 436 CPP. La CRP, in relazione alla procedura di reclamo, ha nondimeno rinunciato a prelevare tassa di giustizia e spese, malgrado la parziale soccombenza degli insorgenti (v. art. 428 cpv. 1 CPP). Vi è dunque un'incoerenza tra la decisione sulle spese e quella sulle ripetibili. La questione non necessita tuttavia di essere ulteriormente approfondita, atteso che la sentenza impugnata dev'essere annullata. Nell'ambito della nuova decisione in merito alle spese poste a carico del ricorrente (v. supra consid. 3.2.5), nonché all'indennizzo ex art. 429 CPP (v. supra 3.3.2) e in funzione del suo esito, spetterà alla CRP ripronunciarsi anche sulle ripetibili afferenti la procedura di reclamo.  
 
5.   
Ne segue che i ricorsi si rivelano parzialmente fondati. La sentenza impugnata dev'essere annullata e le cause rinviate alla CRP per nuova decisione nel senso dei considerandi. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1, 4 e 5 LTF). Il grado di soccombenza della ricorrente può essere valutato a 50 %, mentre quello del ricorrente a 40 %. Per la parte in cui risultano vincenti, gli insorgenti hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili per la sede federale a carico del Cantone Ticino (art. 68 LTF). Nello stabilire il relativo importo si impone di prendere in considerazione anche il fatto che entrambi sono patrocinati dal medesimo avvocato, che ha inoltrato dei gravami pressoché identici. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Le cause 6B_500/2018 e 6B_501/2018 sono congiunte. 
 
2.   
I ricorsi sono parzialmente accolti. La sentenza impugnata è annullata e le cause sono rinviate alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. 
 
3.   
Le spese giudiziarie sono poste a carico di A.________ in ragione di fr. 750.-- e a carico di B.________ in ragione di fr. 600.--. 
 
4.   
Il Cantone Ticino verserà ai ricorrenti l'importo globale di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
5.   
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 4 marzo 2019 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy