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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_951/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 16 febbraio 2018  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Marazzi, Schöbi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, via dott. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona, 
opponente, 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Marie Zveiger. 
 
Oggetto 
ricusa (relazioni personali), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 novembre 2017 dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (9.2017.173). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con decisione 5 luglio 2017 l'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano ha respinto l'istanza di ricusa formulata nei confronti del suo Presidente supplente C.________ da parte di A.________, nell'ambito della causa riguardante la regolamentazione delle relazioni personali di quest'ultimo con la figlia D.________. 
 
Con sentenza 9 novembre 2017 la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ avverso tale decisione e posto a carico di quest'ultimo tassa di giustizia e spese (fr. 700.--), nonché ripetibili in favore di B.________, madre di D.________ (fr. 800.--). 
 
2.   
Con scritto 27 novembre 2017, il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha trasmesso al Tribunale federale, per evasione, l' "opposizione" 23 novembre 2017 mediante la quale A.________ ha impugnato la sentenza 9 novembre 2017. Il ricorrente ha poi completato il suo rimedio in data 1° dicembre 2017. 
 
Non sono state chieste determinazioni nel merito. 
 
3.   
Tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) presentata dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione pregiudiziale o incidentale concernente la ricusa (art. 92 cpv. 1 LTF) emanata su ricorso da un'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF) in materia di protezione dei minori (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF), l' "opposizione" di A.________ può essere trattata quale ricorso in materia civile. 
 
4.   
Il ricorrente censura innanzitutto la mancata ricusa del Presidente supplente dell'Autorità regionale di protezione 3 ed anche di tutti gli altri membri componenti tale autorità. 
 
4.1. Se l'autorità di protezione dei minori è competente per statuire sulle relazioni personali (art. 275 cpv. 1 CC), la procedura è regolata dagli art. 314 segg. CC (sentenze 5D_199/2015 del 5 aprile 2016 consid. 4.3.1; 5A_459/2015 del 13 agosto 2015 consid. 4.2.2.1 con rinvio). Giusta l'art. 314 cpv. 1 CC, le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia. Nella misura in cui non contenga delle norme speciali, e per la ricusa non ve ne sono, il diritto federale attribuisce ai Cantoni la competenza di regolare la procedura in tale ambito (v. art. 450f CC; sentenza 5A_254/2014 del 5 settembre 2014 consid. 2.1 con rinvio).  
Giusta l'art. 31 cpv. 1 della legge dell'8 marzo 1999 del Cantone Ticino sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA; RL 4.1.2.2), per la ricusa di membri delle autorità regionali di protezione si applicano i motivi previsti dal CPC. Gli art. 47 segg. CPC si applicano quindi, in questo contesto, a titolo di diritto cantonale suppletorio. Fatta eccezione per i casi citati dall'art. 95 LTF, dinanzi al Tribunale federale non è possibile far valere la violazione del diritto cantonale in quanto tale e pertanto chi intende formulare una critica relativa all'applicazione di disposizioni che rientrano nella categoria del diritto cantonale suppletorio deve dimostrare, con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, una violazione del divieto dell'arbitrio o di altri diritti costituzionali (DTF 140 III 385 consid. 2.3; 139 III 225 consid. 2.3; 138 I 232 consid. 2.4). 
 
4.2. La conclusione tendente alla ricusa dell'intera Autorità regionale di protezione 3 risulta nuova ed è quindi inammissibile (art. 99 cpv. 2 LTF).  
Quanto alla ricusa del Presidente supplente, il ricorrente si lamenta da un lato di un'applicazione erronea dell'art. 47 cpv. 1 CPC, dimenticando però che tale disposto di legge è stato applicato a titolo di diritto cantonale suppletorio ed omettendo quindi di far valere e dimostrare una lesione del divieto dell'arbitrio, e dall'altro di una violazione dell'art. 30 cpv. 1 Cost., senza tuttavia prevalersi di una motivazione che soddisfi le rigorose esigenze imposte dall'art. 106 cpv. 2 LTF. La sua critica risulta così inammissibile. 
 
5.   
Il ricorrente chiede in seguito di annullare la messa a suo carico di ripetibili in favore di B.________. 
 
Tale questione è tuttavia divenuta priva d'oggetto in seguito all'emanazione di una sentenza 27 novembre 2017 della Camera di protezione del Tribunale d'appello, la quale ha rettificato la sentenza 9 novembre 2017 qui impugnata nel senso che a B.________ non sono assegnate ripetibili (tenendo conto del fatto che le sue osservazioni al reclamo, manifestamente tardive, erano state estromesse dalla procedura). 
 
6.   
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, è inammissibile. 
 
Dato l'esito del ricorso, il ricorrente va considerato soccombente in ragione di un mezzo. La metà delle spese giudiziarie (di complessivi fr. 1'000.--) è pertanto posta a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). L'altra metà non può invece essere addossata allo Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 4 LTF). Non si assegnano ripetibili. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui non è privo d'oggetto, il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 febbraio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini