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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_718/2007 /biz 
 
Sentenza dell'8 gennaio 2008 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Merkli, presidente, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Gianluigi Della Santa, 
 
contro 
 
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
 
Oggetto 
Permesso di dimora, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 30 ottobre 2007 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
In seguito al suo matrimonio, celebrato il 5 agosto 2004 in Turchia con una cittadina svizzera, A.________, cittadino turco (1976), si è visto rilasciare, il 5 gennaio 2005 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, un permesso di dimora annuale valido fino al 17 dicembre 2007. Il 3 aprile 2007 è stato sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi A.________. Presone atto, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha revocato, il 3 luglio 2007, l'autorizzazione di soggiorno di A.________ e gli ha concesso un termine al 31 agosto 2007 per lasciare la Svizzera. 
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 12 settembre 2007, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, il 30 ottobre 2007. 
2. 
L'11 dicembre 2007 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo che fosse annullata e che gli venisse rilasciato un permesso di dimora. Adduce una violazione degli art. 8 e 9 Cost. nonché domanda di essere esentato dal pagare spese e tasse di giustizia. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
3. 
3.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (art. 29 cpv. 1 LTF). 
3.2 Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Come già spiegato da questa Corte, trattandosi non del rilascio iniziale o della proroga bensì della revoca di un permesso già concesso, detto rimedio è invece ricevibile nei casi in cui, senza la revoca, l'autorizzazione continuerebbe a produrre effetti giuridici (cfr. sentenze 2C_21/2007 del 16 aprile 2007 consid. 1.2 e 2D_8/2007 del 24 maggio 2007 consid. 1.2.1 e rispettivi rinvii). Ciò non è tuttavia il caso in concreto, dato che il permesso oggetto di disamina è oramai scaduto dal 17 dicembre 2007. Rimane quindi da valutare la fattispecie dal profilo del rifiuto del rinnovo del citato permesso. 
3.3 In concreto il ricorrente non può prevalersi di una disposizione specifica dell'ordinamento legislativo federale o di un accordo internazionale, di cui potrebbe derivargli un diritto al rilascio dell'autorizzazione sollecitata. In particolare non può appellarsi all'art. 8 CEDU (sui requisiti di applicazione, cfr. DTF 126 II 335 consid. 2a; 130 II 281 consid. 3 e rispettivi richiami) né ai disposti dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS; cfr. DTF 130 II 281 consid. 2.2). Il ricorso in materia di diritto pubblico è quindi inammissibile (art. 83 lett. c n. 2 LTF). 
3.4 Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile. Giusta l'art. 115 lett. b LTF è legittimato a proporre questo rimedio di diritto chi ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Sennonché, come già spiegato dal Tribunale federale, il divieto generale dell'arbitrio sgorgante dall'art. 9 Cost. non conferisce, di per sé, un interesse legittimo ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF quando, come in concreto, viene censurata un'errata applicazione del diritto (cfr. DTF 133 I 185 consid. 6.1 e 6.3). Le censure riferite alla pretesa violazione del principio della parità di trattamento e del divieto dell'arbitrio sono quindi inammissibili. Osservato poi che il ricorrente non fa valere la disattenzione dei suoi diritti di parte, la cui violazione costituirebbe un diniego di giustizia formale (DTF 133 I 185 consid. 6.2), anche trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il gravame è inammissibile. 
4. 
Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF) e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 LTF. Dal momento che il gravame era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere parimenti respinta (art. 64 LTF). Le spese seguono pertanto la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Tribunale amministrativo, al Consiglio di Stato e alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione (per informazione). 
Losanna, 8 gennaio 2008 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: 
 
Merkli Ieronimo Perroud