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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2D_122/2008 /biz 
 
Sentenza del 31 ottobre 2008 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Merkli, presidente, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.________, c/o B.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la decisione emanata il 30 settembre 2008 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 30 settembre 2008 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha confermato la decisione 29 luglio 2008 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento ticinese delle istituzioni aveva rifiutato di rilasciare a A.________, cittadina macedone, un permesso di dimora annuale al fine di potersi ricongiungere con la figlia B.________, cittadina svizzera. Due analoghe domande presentate nel 1999 e nel 2003 con riferimento all'altra sua figlia, C.________, anche cittadina svizzera, erano già state respinte. 
 
B. 
Il 25 ottobre 2008 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale, con cui chiede che le decisioni di prima e seconda istanza siano annullate e che le venga rilasciato il permesso richiesto. Adduce, in sostanza, un difetto di motivazione, la violazione del divieto dell'arbitrio, del principio della proporzionalità, dell'art. 8 CEDU nonché degli art. 28, 30 cpv. 1 lett. b e 42 cpv. 2 LStr (RS 142.20). Domanda inoltre di essere esentata dalle spese giudiziarie. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con riferimenti). 
 
2. 
2.1 
Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. 
 
2.2 In concreto la ricorrente non può prevalersi di una disposizione specifica dell'ordinamento legislativo federale o di un accordo internazionale, da cui potrebbe derivarle un diritto al rilascio dell'autorizzazione sollecitata. Contrariamente a quanto sostenuto, ella non può appellarsi al Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e la Serbia, del 16 febbraio 1888 (RS 0.142.118.181), il quale si applica solo ai cittadini al beneficio di un permesso di domicilio (cfr. DTF 119 IV 65 consid. 1a; 106 Ib 125 consid. 2b). Allo stesso modo non può richiamarsi alla normativa interna, segnatamente all'art. 42 cpv. 2 LStr, siccome non soddisfa i requisiti previsti da tale disposto per avere diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno, né agli art. 28 o 30 cpv. 1 lett. b LStr, da cui non scaturisce alcun diritto alla concessione di un permesso di dimora. Inoltre nulla può dedurre dall'art. 8 CEDU, dato che non si trova in un particolare stato di dipendenza fisica o psichica dalle figlie, suscettibile di fondare un diritto al permesso di soggiorno (DTF 120 Ib 257 consid. 1d-e). Infine, occorre precisare che l'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri, richiamata dalla ricorrente, oltre a non essere più in vigore (cfr. art. 91 cifra 5 OASA; RS 142.201), non conferiva alcun diritto ad ottenere un permesso di dimora. Il ricorso in materia di diritto pubblico è quindi inammissibile. 
 
3. 
Non essendo dato il ricorso in materia di diritto pubblico, il Consiglio di Stato è quindi l'ultima istanza cantonale (art. 113 LTF combinato con l'art. 10 lett. a della legge ticinese di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere, dell'8 giugno 1998). 
 
4. 
4.1 Rimane da appurare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile. Giusta l'art. 115 lett. b LTF può proporre questo rimedio di diritto chi ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. In concreto la ricorrente non può prevalersi di una situazione giuridica tutelata dalla legge (su questa nozione, cfr. DTF 133 I 185) che le concederebbe un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno: come già spiegato da questa Corte, il divieto generale dell'arbitrio sgorgante dall'art. 9 Cost. non conferisce, di per sé, un interesse legittimo ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF quando, come in concreto, viene censurata un'errata applicazione del diritto (cfr. DTF 133 I 185 consid. 6.1 e 6.3). In altre parole, le censure riferite alla pretesa violazione del principio della parità di trattamento e del divieto dell'arbitrio, rispettivamente all'applicazione inficiata d'arbitrio di determinate norme, sono inammissibili. 
 
4.2 Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente può nondimeno far valere la disattenzione dei suoi diritti di parte, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale (DTF 133 I 185 consid. 6.2). Ella non può però contestare, anche in modo indiretto, il merito della causa, non può riferirsi cioè a quesiti indissociabili dal medesimo quali, segnatamente, il dovere per l'autorità di motivare sufficientemente la propria decisione o di prendere in considerazione gli argomenti giuridici sollevati dall'insorgente (cfr. DTF 126 I 81 consid. 3c e 7). In concreto l'interessata rimprovera al Consiglio di Stato sia un difetto di motivazione sia di non avere applicato nei suoi confronti gli art. 28 e 30 cpv. 1 lett. b LStr. Orbene, tale problematica è legata al merito della vertenza e sfugge pertanto ad un esame di merito. Anche il ricorso sussidiario in materia costituzionale è quindi inammissibile. 
 
5. 
Per i motivi illustrati, i ricorsi si avverano pertanto manifestamente inammissibili (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF) e vanno decisi secondo la procedura semplificata dell'art. 108 LTF. Dal momento che i gravami erano sin dall'inizio privi di possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere parimenti respinta (art. 64 LTF). Le spese seguono pertanto la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile. 
 
2. 
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
3. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
4. 
Le spese giudiziarie complessive di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
5. 
Comunicazione alla ricorrente, alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 31 ottobre 2008 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: la cancelliera: 
 
Merkli Ieronimo Perroud