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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_600/2020  
 
 
Sentenza del 20 ottobre 2020  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Beusch, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________e B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
Decadimento dei permessi di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 marzo 2020 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.515). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, cittadino finlandese, e B.________, cittadino srilankese, hanno registrato la loro unione domestica il 7 agosto 2013 in Finlandia. Il 19 maggio 2014 A.________, il quale era giunto in Svizzera il 23 aprile precedente, si è visto rilasciare dalle autorità ticinesi un permesso di dimora UE/AELS (senza attività lucrativa) valido fino al 22 aprile 2019. Il 14 dicembre 2014 è stato raggiunto dal partner, al quale è stato accordato, il 24 marzo 2015, un permesso di dimora UE/AELS a titolo di ricongiungimento familiare, anche questo con scadenza al 22 aprile 2019. 
 
B.   
In seguito ad un iter che non occorre qui rievocare, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, dopo aver dato agli interessati la possibilità di esprimersi, ha, con decisione dell'11 ottobre 2016, dichiarato decaduti i loro permessi di dimora UE/AELS. A sostegno della propria decisione ha rilevato che essi non avevano mai effettivamente risieduto nel Cantone e che un loro scritto del 1° marzo 2016 andava trattato alla stregua di una notifica di partenza dal nostro Paese. 
Questa decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 13 settembre 2017, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 3 marzo 2020, notificata agli interessati in Finlandia per vie diplomatiche il 15 giugno 2020. 
 
C.   
Il 10 luglio 2020 A.________ e B.________ hanno inviato al Tribunale federale per posta elettronica un ricorso e ricorso sussidiario in materia costituzionale. Informati delle carenze del loro invio (mancanza di firme valide) essi hanno fatto pervenire a questa Corte, questa volta per vie diplomatiche, un nuovo allegato ricorsuale debitamente sottoscritto, nel quale domandano l'annullamento della sentenza cantonale e delle decisioni delle istanze precedenti e il rinvio degli atti all'autorità competente per nuovo giudizio. 
 
D.   
Il 13 agosto 2020 il Tribunale federale ha invitato i ricorrenti a indicargli, entro il 16 settembre 2020, le generalità e l'indirizzo di una persona in Svizzera a cui notificare con effetto vincolante gli atti giudiziari loro destinati (art. 39 cpv. 3 della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]). Li ha inoltre resi attenti al fatto che se non ottemperavano a quanto richiesto, le notificazioni a loro destinate avrebbero potuto essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale (art. 39 cpv. 3 LTF). 
 
E.   
Con lettera del 30 agosto 2020 trasmessa per vie diplomatiche, i ricorrenti, dopo un breve esposto delle loro censure, hanno fatto valere di non essere al momento nelle condizioni - né fisiche, né psichiche né finanziare - di potere tornare in Svizzera e, quindi, di indicarvi un indirizzo (come richiesto nello scritto del 13 agosto 2020). Hanno inoltre domandato di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria, con nomina di un avvocato d'ufficio. 
Non è stato ordinato alcun altro atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rispettivi rinvii). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (cfr. DTF 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525 e rinvio). 
 
2.   
 
2.1. Il primo ricorrente è cittadino finlandese e l'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) gli conferisce, di principio, un diritto a un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera, per svolgervi o meno un'attività lucrativa (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179), motivo per cui l'eccezione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova applicazione nei suoi confronti (sentenza 2C_310/2012 del 12 novembre 2012 consid. 1.2). Lo stesso dicasi per il secondo ricorrente il quale, vivendo in unione domestica registrata con il primo ricorrente, può pretendere al rilascio di un permesso UE/AELS nell'ambito del ricongiungimento familiare (art. 3 Allegato I ALC combinato con gli art. 2 ALC e 52 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri, diventata dal 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]; cfr. anche sentenza 2C_202/2018 del 18 luglio 2014 consid. 3.2). Il loro gravame, presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 e 46 cpv. 1 lett. b LTF) e diretto contro una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF), è quindi ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è, quindi, improponibile (art. 113 LTF).  
 
2.2. Giusta l'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF è legittimato a proporre il ricorso in materia di diritto pubblico chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata o ha un interesse degno di protezione - giuridico o di fatto - all'annullamento o alla modifica della stessa (DTF 135 II 145 consid. 6.1 pag. 150; 133 I 286 consid. 2.2 pag. 289). Per consolidata prassi, l'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che procurerebbe alla parte ricorrente l'accoglimento del ricorso ossia, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio di natura economica, ideale, materiale o di altro genere che la decisione impugnata le occasionerebbe. L'interessato dev'essere toccato in modo diretto e concreto e in una maniera e con un'intensità superiore alla maggioranza degli amministrati. L'interesse invocato, che non è necessariamente un interesse giuridico protetto, ma può essere un interesse di fatto, deve trovarsi, con l'oggetto del litigio, in un rapporto stretto, speciale e degno di essere preso in considerazione (DTF 133 II 400 consid. 2.2 pag. 404, 409 consid. 1.3 pag. 413; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365, 587 consid. 2.1 pag. 588, 649 consid. 3.1 pag. 651). Infine, va precisato che la parte ricorrente deve disporre di un interesse pratico attuale alla modifica o all'annullamento della decisione querelata sia quando adisce il Tribunale federale sia al momento in cui questo si pronuncia nel merito (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 pag. 143; 140 III 92 consid. 1.1 pag. 93 seg. e rispettivi rinvii); il rimedio proposto non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (DTF 131 I 153 consid. 1.2 pag. 157; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365 e rispettivi riferimenti).  
Il Tribunale federale può rinunciare eccezionalmente all'esigenza di un interesse pratico e attuale ed esaminare comunque il ricorso, allorché i quesiti sollevati si potrebbero ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe circostanze e un tempestivo esame da parte del giudice costituzionale sarebbe pressoché impossibile; occorre inoltre che esista un interesse pubblico sufficientemente importante per risolverli (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 pag. 143 e riferimenti; sentenza 1B_61/2017 del 29 marzo 2017 consid. 1.2 non pubblicato in: DTF 143 IV 168). 
 
2.3. Oggetto del contendere è la questione di sapere se il Tribunale cantonale amministrativo ha, a ragione, confermato la decadenza dei permessi di dimora UE/AELS di cui i ricorrenti erano titolari, il primo dal 19 maggio 2014 e il secondo dal 14 dicembre 2014, giudicando, come le istanze precedenti, che (perlomeno) nel 2016 gli interessati non vivevano (più) in Svizzera essendosi assentati dal nostro Paese per un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsti dall'art. 61 cpv. 2 LStrI, rispettivamente dall'art. 24 cpv. 6 Allegato I ALC.  
Ora, come emerge dagli atti di causa, la durata di validità di entrambi i permessi era limitata al 22 aprile 2019. Inoltre, come risulta chiaramente sia dal ricorso (sul quale figura un indirizzo in Finlandia ed è stato trasmesso a questa Corte per vie diplomatiche), sia dalla sentenza impugnata (cfr. cifra 5 del dispositivo della medesima che prevede l'intimazione del giudizio ai ricorrenti in Finlandia) sia dagli allegati ricorsuali (vedasi negli stessi la copia del gravame presentato al Tribunale cantonale amministrativo il 10 ottobre 2017 con recapito per ambedue i ricorrenti in Finlandia), tutti e due i ricorrenti vivono e sono domiciliati in Finlandia, perlomeno dal mese di ottobre 2017. È quindi indubbio che, oltre al fatto che le autorizzazioni di soggiorno di cui beneficiavano hanno perso ogni validità dal 22 aprile 2019, da anni gli interessati non vivono e non hanno più la loro residenza nel nostro paese. 
In queste condizioni quando si sono rivolti al Tribunale federale essi non fruivano più di un interesse pratico attuale ad un giudizio da parte di questa Corte, motivo per cui il gravame sfugge ad un esame di merito. Oltre al fatto che il rimedio proposto non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (DTF 131 I 153 consid. 1.2 pag. 157; 131 II 361 consid. 1.1 pag. 365 e rispettivi richiami), i ricorrenti non spiegano né dimostrano (art. 42 LTF), come incombeva invece loro fare (cfr. consid. 1 in fine), in che consiste nella fattispecie l'interesse pubblico sufficientemente importante al chiarimento della questione litigiosa, tale da imporre a questa Corte, adempite determinate esigenze qui non date, di eccezionalmente entrare nel merito di un gravame anche in assenza di un interesse pratico attuale per le parti (DTF 137 I 23 consid. 1.3.1 pag. 24; 296 consid. 4.2 pag. 299 e rinvii). 
Con riferimento a quest'ultimo punto, si può rammentare che, come già accennato in precedenza (cfr. consid. 2.1) e peraltro ricordato anche dal Tribunale cantonale amministrativo, i ricorrenti in virtù all'Accordo sulla libera circolazione delle persone possono sempre pretendere, purché ne adempiano le condizioni, al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno nel nostro Paese. 
 
2.4. Da quel che precede discende che il ricorso è inammissibile.  
 
3.   
Considerata la particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF). La domanda di assistenza giudiziaria si rivela di riflesso priva d'oggetto. Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Comunicazione alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. Un esemplare di questa sentenza, il cui dispositivo viene pubblicato mediante inserzione nel Foglio federale, si trova a disposizione dei ricorrenti presso il Tribunale federale. 
 
 
Losanna, 20 ottobre 2020 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud