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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_166/2020  
 
 
Sentenza del 13 luglio 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, von Werdt, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
già patrocinata dall'avv. D.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato da Danica M. T. Gianola, solicitor, 
opponente. 
 
Oggetto 
contributi versati in eccesso, art. 257 CPC
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 gennaio 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (12.2019.106). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ e B.________ si sono sposati nel 1993. Dall'unione sono nati due figli nel frattempo maggiorenni. Dal 2008 i rapporti fra i coniugi sono regolati mediante decisioni cautelari aventi per oggetto essenzialmente i contributi di mantenimento della moglie. Una causa di divorzio, introdotta da A.________, è stata stralciata dai ruoli nel 2008.  
 
A.b. Con istanza 3 luglio 2018 introdotta in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti ai sensi dell'art. 257 CPC [RS 272], B.________ ha chiesto la condanna di A.________ alla rifusione dell'importo di fr. 82'636.25 (oltre interessi a far tempo da ogni scadenza delle singole mensilità). Quale titolo ha allegato un'eccedenza di alimenti da lui asseritamente corrisposti per rapporto a quanto fissato nelle precedenti numerose decisioni giudiziarie per il periodo dall'aprile 2009 all'aprile 2014.  
 
Con sentenza 13 giugno 2019 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'istanza per l'importo di fr. 72'084.65 (oltre interessi al 5 % dal 3 luglio 2018). 
 
B.  
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita da A.________ con gravame 21 giugno 2019, ha respinto il medesimo con la decisione 22 gennaio 2020 qu i impugnata. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile 24 febbraio 2020, A.________ (di seguito: ricorrente) chiede al Tribunale federale di riformare il giudizio cantonale nel senso che sia dichiarata irricevibile l'istanza 3 luglio 2018. Postula altresì la messa a carico di B.________ (di seguito: opponente) delle spese e ripetibili di prima e seconda sede, nonché la condanna di lui alle spese e ripetibili dell'istanza federale. 
 
Non sono state richieste risposte nel merito, ma sono stati acquisiti gli atti cantonali. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile, interposto dalla parte soccombente nella sede cantonale che ha un interesse degno di protezione alla modifica o all'annullamento della sentenza impugnata (art. 76 cpv. 1 lett. a e b LTF), è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dal tribunale ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria (art. 74 cpv. 1 LTF), il cui valore di lite raggiunge il minimo legale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Il ricorso in materia civile si rivela quindi in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.  
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 257 CPC, dedicato alla tutela giurisdizionale nei casi manifesti (Parte seconda, titolo quinto, capitolo 3 del CPC), il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (art. 257 cpv. 1 lett. a CPC) e, cumulativamente, la situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 lett. b CPC). Altrimenti, il giudice non entra nel merito della richiesta (art. 257 cpv. 3 CPC). Il concetto di "fatti incontestati" è chiaro nelle versioni in lingua italiana e tedesca della legge, non così nella versione in lingua francese (v. sentenza 4A_142/2020 del 3 settembre 2020 consid. 3.1). I fatti sono "immediatamente comprovabili" quando il loro accertamento non causa ritardo e non richiede oneri eccessivi, posto che comunque in procedura sommaria le prove vanno di principio addotte mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC) e il grado di prova resta quello della prova piena e non della verosimiglianza. Se la parte convenuta solleva obiezioni e eccezioni motivate e stringenti, che non possono essere immediatamente smentite e che per loro natura sono suscettibili di far vacillare il convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti è inapplicabile e la relativa richiesta, inammissibile (DTF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1; sentenza 4A_142/2020 cit. loc. cit.). Fra le eccezioni vi è quella di compensazione: è necessario, ma pure sufficiente, che essa appaia non insostenibile, sì da far vacillare la convinzione del giudice (sentenza 4A_142/2020 cit. loc. cit., in SJ 2021 I pag. 90, con rimando alla DTF 138 III 620 consid. 5.1.1). Quanto alla situazione giuridica, la stessa appare chiara quando l'applicazione della norma al caso di specie si impone con evidenza in considerazione del testo legale o sulla base di comprovate dottrina e giurisprudenza. Ciò non è di regola il caso se l'applicazione di una norma comporta l'esercizio del potere di apprezzamento da parte del giudice o se il medesimo è chiamato a decidere in equità, tenendo conto delle circostanze del caso di specie (DTF 144 III 462 consid. 3.1; sentenza 4A_142/2020 cit. loc. cit.). Se le condizioni sono soddisfatte, parte istante ottiene una sentenza favorevole dotata di effetto di cosa giudicata e carattere esecutivo; in caso contrario - esclusa l'eventualità di una reiezione della pretesa con effetto di cosa giudicata - il giudice non può che pronunciare l'irricevibilità della domanda (DTF 144 III 462 consid. 3.1; sentenza 4A_142/2020 cit. loc. cit.). L'istanza giusta l'art. 257 CPC volta a ottenere tutela giurisdizionale in procedura sommaria non si presta ai casi in cui il giudice è chiamato a fare una cernita fra le conclusioni che meritano accoglimento e quelle che devono invece essere respinte: le conclusioni devono poter essere accolte integralmente, pena la loro irricevibilità (sentenza 5A_768/2012 del 17 maggio 2013 consid. 4.3, in SJ 2014 I pag. 27). Va nondimeno rammentato che l'art. 90 CPC - applicabile alla procedura sommaria dell'art. 257 CPC in virtù del rimando all'art. 219 CPC - consente alla parte istante di formulare più pretese nei confronti della parte convenuta, qualora sottoposte alla medesima procedura e di competenza ratione materiae del medesimo giudice. In tal caso, ciascuna pretesa può avere un destino indipendente da quello delle altre: può accadere che alcune conclusioni soddisfino i criteri del caso manifesto e possano allora venire accolte, mentre il giudice debba dichiararne altre inammissibili (sentenze 4A_571/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 7; 4A_550/2020 del 29 aprile 2021 consid. 7.2).  
 
2.2. Sulla scorta della giurisprudenza summenzionata, il Tribunale di appello ha ritenuto infondata in diritto l'obiezione ricorsuale secondo la quale l'accoglimento parziale di un'istanza nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti fosse per principio proscritta.  
Esaminando in dettaglio il calcolo proposto dall'opponente, i Giudici cantonali hanno stabilito che la documentazione prodotta permetteva di accertare sia l'ammontare totale dei contributi di mantenimento dovuti alla moglie, e da ella medesima riconosciuti, sia quanto il marito abbia versato nel corso degli anni. Sebbene i relativi calcoli del Pretore aggiunto siano lunghi e dettagliati, essi appaiono semplici e fondati esclusivamente sulle prove prodotte. "È la dimostrazione dei fatti" - asseverano i Giudici cantonali - "che deve essere possibile senza particolari sforzi, non la decisione di merito". Le correzioni apportate verso il basso dal Pretore aggiunto scaturiscono direttamente dall'analisi della documentazione prodotta e sono pertanto conformi al tipo di procedura adottato, così come lo è il calcolo degli interessi di mora effettuato dal giudice di prime cure, secondo il quale non decorrono dall'esigibilità di ogni singolo pagamento, ma (in accoglimento della relativa censura della qui ricorrente di carenza di valide interpellazioni) vanno fatti decorrere dal 3 luglio 2018, data dell'istanza in oggetto. I calcoli effettuati permettono infine di escludere sovrapposizioni fra gli alimenti dovuti alla moglie e quelli dovuti ai figli. 
Di contro, i Giudici cantonali hanno rigettato le obiezioni sollevate dalla qui ricorrente: l'affermazione di costei, secondo la quale ella avrebbe incassato almeno fr. 71'433.20 meno del dovuto, sarebbe unicamente suffragata da un suo foglio manoscritto e da una serie di precetti esecutivi - ai quali non può essere attribuito valore di prova di esistenza del debito e nemmeno di indizio concludente. Né osta alla credibilità della tesi del qui opponente il fatto che parte dei pagamenti da lui attestati provenga da C.________ SA: tale provenienza è la conseguenza della decisione di trattenuta del salario disposta dalla Pretura in data 18 settembre 2009. I Giudici cantonali hanno infine respinto l'eccezione di compensazione sollevata dalla qui ricorrente per fr. 2'096'308.45, carente nella formulazione e accompagnata da "un insieme di documenti prodotti in maniera tale da non poter essere utilizzati con la necessaria serietà". Tali insufficienze formali hanno come conseguenza che le obiezioni sollevate dalla qui ricorrente non raggiungono "il grado minimo di certezza che consenta di mettere in discussione la pretesa principale e dichiararla irricevibile in vista di un approfondimento nella procedura ordinaria". Da cui la reiezione dell'appello. 
 
3.  
Le censure che la ricorrente solleva avanti al Tribunale federale non sono atte a far apparire il giudizio impugnato contrario al diritto federale. 
 
3.1.  
 
3.1.1. In diritto - che va qui eccezionalmente esaminato prima delle contestazioni in fatto, posto che l'ammissione della presente censura renderebbe superfluo l'esame delle ulteriori - la ricorrente contesta l'applicabilità della procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti ai sensi dell'art. 257 CPC alla presente fattispecie. La ricorrente ribadisce le considerazioni già esposte in prima e seconda sede: a suo dire, l'accoglimento parziale di un'istanza nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti non è possibile, tanto più che la giurisprudenza richiamata dai Giudici cantonali, ovvero la sentenza 4A_571/2018 del 14 gennaio 2019, non si attaglierebbe al caso di specie. In primo luogo, non si sarebbe alla presenza di un cumulo di pretese ex art. 90 CPC, bensì di un'unica pretesa per un importo totale di fr. 82'636.25; diversamente dalla fattispecie alla base dell'esempio giurisprudenziale addotto, nel quale pretese di diversa natura erano state fatte valere (sfratto dell'inquilino, pagamento di pigioni scoperte, rigetto definitivo dell'opposizione, pagamento di spese di richiamo). L'unitarietà della pretesa richiesta nelle forme della procedura sommaria in oggetto osterebbe a un suo accoglimento solo parziale: "così facendo il Giudice emetterebbe una sentenza in equità, ciò che è escluso nella procedura di casi manifesti. In altre parole, più pretese possono essere in parte accolte, e le altre dichiarate irricevibili; per contro un'unica pretesa non può essere scorporata in parti ricevibili ed altre irricevibili". L'applicazione dell'art. 257 CPC fatta dal Tribunale di appello al caso di specie sarebbe financo lesiva del divieto d'arbitrio.  
 
La ricorrente censura poi il ricalcolo della decorrenza degli interessi di mora effettuato dal Pretore aggiunto. In applicazione dei dettami dell'art. 257 CPC, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a constatare l'inesattezza del calcolo relativo proposto da parte istante, astenendosi dal correggere o sistemare la pretesa, "e meglio il petitu m giudiziario", e dichiarando irricevibile l'istanza. Il giudizio avversato, peraltro in contraddizione con un altro giudizio dell'autorità cantonale, sarebbe pertanto pure in questa prospettiva addirittura lesivo del divieto d'arbitrio.  
 
Infine, la ricorrente ribadisce che il primo giudice non aveva la facoltà di " destreggiarsi a capire ben 15 pagine di istanza", cinque pagine di replica spontanea, un petitum di un'intera pagina, oltre a 55 documenti diversi, senza porsi in tal modo in contraddizione con quella giurisprudenza che ha negato la liquidità di istanze di eccessiva estensione e complessità. Riassumendo le inconsistenze fra allegazioni e prove del qui opponente, asseritamente già sollevate con la risposta di causa e con l'appello, la ricorrente esclude che le medesime potessero essere controbattute sulla base dei soli documenti di causa: già solo l'esame di 55 documenti costituirebbe un inammissibile accertamento di fatto.  
 
3.1.2. Contrariamente all'opinione ricorsuale, l'istanza inoltrata dall'opponente consiste in un cumulo di pretese ai sensi dell'art. 90 CPC. La prova più evidente risiede nella constatazione che ognuna di esse è riferita ad un periodo preciso di obbligo contributivo, relativamente al quale il qui opponente adduce il giudizio di condanna e produce la prova degli importi versati, deducendo dalla contrapposizione dei predetti dati l'eccedenza di cui chiede la restituzione. È incontestabile che l'opponente avrebbe potuto inoltrare azioni separate per ogni singola pretesa restitutoria, e che ogni singola pretesa avrebbe avuto un destino proprio, indipendente da quello delle altre. Certo, la giurisprudenza citata in precedenza ( supra consid. 2.1 in fine) porta quale esempio pretese di natura diversa - canone di locazione rispettivamente indennità per occupazione dell'immobile, costi di messa in mora e di richiamo, opposizione a due precetti esecutivi e sfratto. Ma non è corretto dedurne che pretese riconducibili alla medesima causa, o fondate sulla medesima disposizione di legge, formino necessariamente un'unica pretesa, come invece sembra argomentare la ricorrente: basta accennare qui al concetto di oggetto di lite ("Streitgegenstand"), che definisce il complesso di fatti e pretese per rapporto ai quali un giudizio ha forza di cosa giudicata (v. DTF 142 III 210 consid. 2.1), per il quale anche la dimensione temporale importa. Inoltre, la ricorrente erra quando ritiene che l'ammissione parziale di una pretesa costituisca una decisione in equità: nel presente caso, il giudice di prime cure si è infatti limitato a verificare calcoli precisi, ammettendo la richiesta laddove essa si dimostrava aritmeticamente corretta.  
 
Di non maggiore spessore è l'obiezione ricorsuale relativa al calcolo degli interessi di mora. Certo, la conferma da parte del Tribunale di appello della soluzione adottata dal Pretore aggiunto è meno evidente che per le pretese relative agli importi versati in eccesso, che il giudice di prime cure ha potuto dedurre dai documenti prodotti, mentre con riferimento agli interessi di mora esso ha dovuto determinare il momento di decorso della mora stessa, accogliendo l'eccezione sollevata dalla qui ricorrente di carenza di valide interpellazioni. La ricorrente si limita a eccepire in termini generici che si tratta di una modifica delle conclusioni attoree, come tale irrita. Ora, questa obiezione è infondata, visto che nulla impedisce al giudice adito in applicazione della procedura ex art. 257 CPC di ammettere anche solo parzialmente una pretesa, nei limiti in cui la medesima è manifestamente comprovata, e di dichiarare la stessa inammissibile, nella misura in cui essa non lo è. 
 
Infondato è, infine, l'argomento ricorsuale tirato dall'estensione e dall'asserita complessità dell'istanza e della replica dell'opponente. La giurisprudenza esposta alla DTF 141 III 23 va letta nel suo contesto, quello di una lite incentrata sulla pretesa di restituzione di documenti fondata sull'art. 339a cpv. 1 CO: questa norma garantisce segnatamente il diritto del datore di lavoro di richiedere la restituzione di documenti ricevuti dal dipendente (o da questi prodotti) durante il rapporto di lavoro. Ma parte istante, in quel caso, aveva chiesto genericamente la restituzione di tutti i documenti acquisiti dal dipendente anche dopo la fine del rapporto di lavoro, senza distinguere gli uni dagli altri (DTF 141 III 23 consid. 3.4). È questa promiscuità ad aver condotto il Tribunale federale alla reiezione del ricorso, e con ciò all'inammissibilità dell'istanza, non potendosi costringere il giudice a compiere la cernita che invece spettava alla parte istante. Certo, la sentenza 5A_768/2012 del 17 maggio 2013 consid. 4.3, già citata, che è menzionata come quella che per prima ha formulato l'esigenza dell'ammissione di tutte le conclusioni proposte da parte istante quale condizione di ricevibilità dell'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti, può suscitare l'impressione che la mole di informazioni richieste (in quel caso ex art. 170 CC) basti per dichiarare inammissibile l'istanza; ma una sua più attenta lettura permette di comprendere che l'insufficiente chiarezza dei fatti era dovuta anche alla natura delle informazioni richieste, suscettibili di esigere l'amministrazione di prove ad esempio circa la titolarità rispettivamente la qualità di avente diritto economico su determinate relazioni bancarie. Comunque, in quel caso l'ampiezza delle informazioni richieste, esposte su 90 pagine, era straordinaria: certamente non paragonabile al caso di specie, in cui - come precisa la ricorrente medesima - le conclusioni tengono posto su una sola pagina, mentre la motivazione ne consta quindici. 
 
3.2.  
 
3.2.1. La ricorrente lamenta poi di aver "comunque allegato ed evidenziato" i pagamenti che il marito avrebbe omesso di effettuare nel 2014 nonché gli incrementi del debito di lui a luglio 2018 e a tutt'oggi. Dissente dalla valutazione data dal Tribunale di appello alle sue critiche, che considera "errata ed eccessiva", non potendosi obbligare parte convenuta, nel quadro della procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, a provare fin dall'inizio le circostanze che invalidano la pretesa attorea; pertanto, ponendo a carico della qui ricorrente l'onere della prova ai sensi dell'art. 8 CC, la Corte cantonale sarebbe incorsa in un'ulteriore violazione dell'art. 257 CPC.  
E si oppone poi al rimprovero mossole dai Giudici cantonali di aver eccepito pretese compensatorie in modo sostanzialmente generico, sbrigativo, indifferenziato, poco strutturato e financo confuso, rammentando di aver già lamentato in appello l'eccessivo rigore probatorio richiesto dal Pretore aggiunto. Peraltro, rileva che il qui opponente non avrebbe fornito "alcuna dimostrazione talmente qualitativa da escludere il debito di Fr. 2'096'308.45 [...]": posto che i rapporti di dare e avere fra le parti andranno liquidati nella procedura di divorzio - e sottintendendo che gli stessi sono pertanto ancora in divenire, dato che le parti sono a tutt'oggi sposate - il credito compensatorio vantato dalla ricorrente non poteva essere escluso, sicché l'istanza andava dichiarata irricevibile. 
 
3.2.2. La natura delle censure ricorsuali appena esposte non è chiara. Quando ella riafferma la sufficienza delle proprie allegazioni e critica come errata e eccessivamente severa la valutazione che ne ha fatto il Tribunale di appello, la ricorrente parrebbe formulare censure contro l'accertamento dei fatti. Ma in tal caso, le sue censure - non motivate conformemente ai dettami dell'art. 106 cpv. 2 LTF ( supra consid. 1.3) - sarebbero di primo acchito irricevibili. Lo stesso dicasi a proposito della lamentela per l'eccessivo rigore probatorio rimproverato al Pretore aggiunto, il cui giudizio, peraltro, non è oggetto di riesame da parte del Tribunale federale, non emanando da ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF). Se, invece, intese come censure rivolte contro la messa a carico dell'onere della prova nell'ambito dell'art. 257 CPC, esse sono manifestamente infondate: la giurisprudenza pone chiaramente a carico di parte convenuta l'onere di formulare obiezioni e eccezioni motivate e stringenti suscettibili di far vacillare il convincimento del giudice ( supra consid. 2.1). Di ciò, il Tribunale di appello non è stato convinto. Il suo modo di procedere è senz'altro conforme al diritto federale.  
 
Resta l'apprezzamento delle pretese compensatorie da parte del Tribunale di appello. Questi le ha respinte essenzialmente in ragione della loro genericità e superficiale allegazione ( supra consid. 2.2 in fine). Siccome rivolta contro il rimprovero di aver proposto l'eccezione di compensazione in termini troppo generici - dunque un rimprovero relativo all'accertamento dei fatti -, la critica ricorsuale si esaurisce in un'appellatoria contestazione e si rivela inammissibile. Motivata invece con riferimento al proprio credito compensatorio di fr. 2'096'308.45, la censura ricorsuale appare pretestuosa oltre che generica: generica - come già era stata la formulazione dell'eccezione in sede cantonale - in quanto si vuole fondata e credibile per il mero fatto di essere "precisata al centesimo" e documentata tramite il rinvio a un classatore prodotto agli atti; e pretestuosa nella misura in cui viene rimproverato all'opponente di non aver apportato "alcuna dimostrazione talmente qualitativa da escludere il debito" succitato, per poi concedere, immediatamente di seguito, che tale prova non gli sarebbe stata possibile, dato che la liquidazione del regime matrimoniale doveva avvenire nel quadro della procedura di divorzio. La censura va pertanto respinta nella ridotta misura della sua ricevibilità.  
 
4.  
Discende da quanto precede che, in quanto ammissibile, il ricorso va respinto, con conseguenza di spese giudiziarie a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili all'opponente, che non è stato invitato a rispondere e non è dunque incorso in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 e contrario LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 luglio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini