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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
U 247/06 {T 7} 
 
Sentenza del 30 ottobre 2007 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, Presidente, 
Frésard, Buerki Moreni, giudice supplente, 
cancelliere Schäuble. 
 
Parti 
P._________, istante, rappresentata dall'avv. Fabio Taborelli, corso San Gottardo 25, 6830 Chiasso, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni, 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 13 marzo 2001. 
 
Fatti: 
A. 
A.a P._________, nata nel 1958, all'epoca dei fatti gerente della mensa X._________ e come tale assicurata contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 14 marzo 1995 ha urtato la parte bassa del pollice destro contro la base della siringa utilizzata per la preparazione dei vermicelles, procurandosi una tendinite traumatica dell'estensore del pollice della mano destra, esiti da contusione diretta del tendine libero del polso e un sospetto per tendovaginite de Quervain. L'assicuratore infortuni ha assunto il caso, segnatamente le spese di cura, così come i costi dell'intervento di tenolisi del tendine estensore del pollice, eseguito dal dott. B._________ presso l'Ospedale F.________ in data 18 aprile 1995, e quelli per l'operazione a cui l'interessata è stata sottoposta presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale S._________ il 20 settembre 1995. Dopo i due interventi chirurgici lo stato di salute dell'assicurata, in particolare l'intensità e l'estensione dei dolori, anziché migliorare, è peggiorato. 
A.b Con giudizio del 21 settembre 2000 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha confermato la decisione su opposizione pronunciata dall'INSAI in data 7 aprile 1998, con cui l'assicuratore infortuni aveva negato l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra l'infortunio rispettivamente tra i due interventi chirurgici eseguiti in seguito e i danni alla salute di cui soffriva P._________ a partire dal 23 febbraio 1998, ritenuto che il perito giudiziario, PD dott. S.________ , specialista in chirurgia della mano presso la Clinica Y.________, non era riuscito a determinare, con sufficiente certezza, la causa dei disturbi lamentati. 
B. 
Con sentenza del 13 marzo 2001 (U 429/00) il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato il giudizio della Corte cantonale. 
C. 
Alla luce della perizia esperita il 13 febbraio 2006 dalla Federazione dei medici svizzeri, in data 12 maggio 2006 P._________, rappresentata dall'avv. Taborelli, ha presentato al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) domanda di revisione della sentenza del 13 marzo 2001, chiedendone l'accoglimento e segnatamente la riforma della cifra 1 del dispositivo nel senso dell'accoglimento del ricorso e dell'annullamento della pronuncia cantonale, dell'accertamento dell'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato tra l'anestesia effettuata il 18 aprile 1995 presso l'Ospedale F._________ e il conseguente danno al braccio destro, così come del ripristino delle prestazioni assicurate da parte dell'INSAI a partire dal 23 febbraio 1998. 
 
Chiamato a pronunciarsi, l'INSAI, allegando una presa di posizione del dott. B._________, specialista in chirurgia, osserva che la nuova perizia configura unicamente una valutazione diversa della medesima fattispecie. 
 
In data 12 luglio 2007 l'assicurata, tramite il proprio patrocinatore, ha replicato, allegando una presa di posizione del dott. U.________, che è stata trasmessa all'INSAI. 
 
Diritto: 
1. 
La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241), non si applica al caso concreto poiché la domanda di revisione è stata presentata il 12 maggio 2006 (art. 132 cpv. 1 LTF; sentenza 4F.1/2007 del 13 marzo 2007, consid. 2). 
2. 
2.1 A norma dell'art. 38 OG, in relazione con l'art. 135 OG, le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni acquistano forza di cosa giudicata immediatamente dopo essere state pronunciate. Una loro revisione è ammissibile in presenza di uno dei motivi menzionati dagli art. 136 e 137 OG (sempre in relazione con l'art. 135 OG). 
2.2 La domanda di revisione fondata - come nel caso di specie - sull'art. 137 OG deve, pena la perenzione, essere depositata presso il Tribunale federale delle assicurazioni entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione, non prima però del ricevimento del testo della sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni o della chiusura del procedimento penale (art. 141 cpv. 1 lett. b OG). Giusta l'art. 140 OG, la domanda deve inoltre specificare il motivo invocato e giustificare che è fatto valere in tempo utile, adducendo i mezzi di prova; essa deve quindi indicare la modificazione della sentenza e la restituzione che sono chieste. In difetto di richiesta e di motivazione non si entra nel merito della domanda se non nell'evenienza in cui detti requisiti siano desumibili dal contesto dell'istanza (RCC 1972 pag. 558 seg.; vedi anche DTF 101 V 127). 
2.3 Nell'evenienza concreta la perizia della Federazione dei medici svizzeri posta alla base della domanda di revisione, trasmessa a questa Corte il 12 maggio 2006, è datata 13 febbraio 2006. Tenuto conto delle ferie giudiziarie dal 7° giorno precedente al 7° giorno successivo alla Pasqua (art. 34 cpv. 1 lett. a OG) l'istanza di revisione ossequia il termine di 90 giorni di cui all'art. 141 cpv. 1 lett. b OG come pure gli altri requisiti formali ed è pertanto ricevibile (cfr. per es. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 330/02 del 5 marzo 2004, consid. 1.2). 
3. 
3.1 Ai sensi dell'art. 137 lett. b OG, in relazione con l'art. 135 OG, la revisione di una sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni è ammissibile, tra l'altro, quando l'istante, dopo la sentenza, ha conoscenza di fatti nuovi rilevanti o trova prove decisive che non aveva potuto fornire nella procedura precedente. La giurisprudenza ha più volte precisato che solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, che già facevano parte di quella fattispecie, ma che non erano stati allegati poiché ancora non erano noti, malgrado tutta la diligenza, possono essere considerati fatti nuovi ai sensi dell'art. 137 lett. b OG: quelli che si sono verificati dopo la fine del processo o comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere dedotti, non entrano invece in linea di conto ai fini di una revisione (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 108 V 170 consid. 1 pag. 171, 98 II 250 consid. 3 pag. 255; cfr. inoltre DTF 116 II 738 consid. 2a pag. 743 e riferimenti). 
3.2 Inoltre, i fatti nuovi devono essere importanti, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Le prove devono servire a corroborare sia i fatti nuovi importanti che giustificano la revisione, sia dei fatti che, pur essendo stati conosciuti nella procedura precedente, non avevano potuto essere provati a discapito del richiedente. Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che le basi della pronunzia impugnata comportavano difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito deduca, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del Tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il Tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205). 
4. 
4.1 Nel caso di specie si tratta in particolare di esaminare se la perizia della Federazione dei medici svizzeri, redatta il 13 febbraio 2006, è atta a dimostrare fatti nuovi rilevanti, in particolare un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'intervento chirurgico del 18 aprile 1995 (soprattutto l'anestesia), e meglio fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, che non erano conosciuti al momento dell'emanazione del precedente giudizio, rispettivamente, che non avevano potuto essere dimostrati. 
4.2 Nel corso della precedente procedura l'interessata ha ripetutamente affermato che i due interventi chirurgici eseguiti dopo l'infortunio avevano contribuito a peggiorare il suo stato di salute anziché a migliorarlo. Le Corti giudicanti hanno tuttavia ritenuto non dimostrato tale fatto, fondandosi su un rapporto del dott. B._________, secondo cui la causa dei disturbi lamentati non era oggettivabile (sentenza U 429/00 del 13 marzo 2001). Dal canto suo il perito giudiziario, PD dott. S._________, aveva sostenuto che vi era un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'infortunio, rispettivamente tra questi dolori e i successivi interventi. 
 
Nell'istanza di revisione l'assicurata ha in particolare addotto che la nuova perizia, allestita per accertare eventuali responsabilità dell'Ospedale F._________ in relazione all'intervento eseguito il 18 aprile 1995, permette di chiarire aspetti sanitari che le conoscenze mediche del 2000 non avevano permesso di acclarare. In effetti i periti hanno affermato che l'anestesia al plesso brachiale avrebbe provocato la lesione periferica di un nervo ulnare ascellare destro e quindi sarebbe all'origine della complessa sindrome dolorosa regionale tipo II (CRPS II), diagnosi che non era stata posta nel 2000, presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta. 
4.3 Dal canto suo l'INSAI, alla luce di quanto esposto dal dott. B._________, sostiene che non vi sarebbero fatti nuovi rilevanti, ma che si tratterebbe di un diverso apprezzamento delle medesime circostanze, in quanto la lesione del nervo tramite anestesia, fatta valere per la prima volta ben nove anni dopo, non sarebbe provata, mentre la diagnosi posta (CRPS II) esisterebbe da ben oltre dieci anni. 
5. 
5.1 La giurisprudenza sulla revisione citata al considerando 3 ha segnatamente precisato che il nuovo mezzo di prova deve dimostrare in modo chiaro ("eindeutig") che lo stato di fatto esaminato nella precedente procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del 28 maggio 2007, consid. 6.2). 
 
Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni si era, all'epoca, scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del PD dott. S._________ concludendo, con il dott. B._________, per l'assenza di postumi infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e medicalmente spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri fornisce ora una spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero riconducibili alla lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia. La stessa si basa tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su dichiarazioni dell'assicurata fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura, le sue conclusioni nient'altro configurano che un nuovo apprezzamento di uno stato di fatto invariato nel suo insieme. La citata perizia non dimostra pertanto in modo evidente ("eindeutig") che lo stato di fatto ritenuto all'epoca fosse erroneo. 
5.2 Ne consegue che l'istanza di revisione, infondata, deve essere respinta. 
6. 
La procedura di revisione non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico di P._________ (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
La domanda di revisione è respinta. 
2. 
Le spese processuali, fissate in fr. 500.-, sono poste a carico dell'istante e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 30 ottobre 2007 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Ursprung Schäuble