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[AZA 7] 
I 294/01 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Kernen e Soldini, 
supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Sentenza del 13 dicembre 2001 
 
nella causa 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, ricorrente, 
 
contro 
M._________, Italia, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- M._________, cittadino italo-svizzero residente in Italia, nato nel 1954, da anni lavora nel nostro paese in qualità di montatore elettricista, solvendo regolari contributi di legge. Dal 1985 al 31 dicembre 1997 è stato alle dipendenze della ditta R._________, prima di essere licenziato a termine di un prolungato periodo di inabilità lavorativa. 
Il 28 maggio 1998, l'interessato ha presentato all'assicurazione svizzera per l'invalidità una domanda di rendita, facendo valere una inabilità addebitabile a lombosciatalgia bilaterale in discopatia L4-L5, che lo avrebbe durevolmente reso incapace al lavoro dal 6 giugno 1997. 
Esperiti gli accertamenti del caso e preso atto della valutazione del Servizio X._________ come pure della deliberazione 19 gennaio 2000 dell'Ufficio AI del Cantone Ticino, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, mediante decisione 14 marzo 2000, ha respinto la domanda di prestazione per carenza d'invalidità pensionabile. 
 
B.- Con giudizio 12 marzo 2001, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha accolto il gravame di M._________, annullando il provvedimento amministrativo e retrocedendo gli atti all'amministrazione per complemento d'istruttoria. 
 
C.- L'Ufficio AI del Cantone Ticino interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. 
Fondandosi sulla presa di posizione del proprio consulente medico e di quello del Servizio S._________, chiede l'annullamento della pronunzia commissionale e la conseguente conferma della decisione amministrativa. 
M._________, producendo copiosa documentazione, in parte posteriore alla data della decisione querelata, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- Sorge innanzitutto la questione d'ordine di sapere se l'Ufficio AI del Canton Ticino sia legittimato a ricorrere contro il giudizio commissionale. 
 
a) In una recente sentenza del 19 settembre 2001 in re B., I 87/99, il Tribunale federale delle assicurazioni ha dato risposta affermativa al quesito, rilevando che, giusta l'art. 103 lett. c OG, in relazione con l'art. 132 OG, può proporre ricorso di diritto amministrativo a questa Corte ogni persona, organismo o autorità, cui la legislazione federale conferisce il diritto di ricorrere e che, per quanto concerne l'assicurazione invalidità, secondo l'art. 202 OAVS, applicabile per il rinvio stabilito dall'art. 89 OAI, le persone e gli uffici cui, ai sensi dell'art. 201, sono notificate le decisioni dell'autorità di ricorso sono autorizzati a impugnarle con siffatto rimedio giuridico. Per l'art. 201 OAVS, dette decisioni devono essere intimate, fra l'altro, alle casse di compensazione, rispettivamente agli uffici AI interessati, ritenuto che conformemente alla giurisprudenza sono da considerarsi "interessati" in questo senso le casse o gli uffici AI che hanno reso il provvedimento oggetto dell'impugnativa (cfr. RCC 1992 pag. 392 consid. 2). 
 
b) Anche se in concreto la decisione litigiosa del 14 marzo 2000 è stata emanata dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, sulla base della ripartizione delle competenze prevista dall'art. 40 cpv. 2 OAI, il caso è stato istruito e definito dall'Ufficio ricorrente, il quale si è pronunciato preventivamente sulla domanda di prestazioni inviando all'assicurato, in data 24 gennaio 2001, la proposta poi confermata dalla decisione di cui si tratta. D'altro canto, di fronte ai primi giudici l'autorità cantonale ha pure presentato il preavviso al ricorso. 
Date queste circostanze, ricordato altresì come gli uffici AI siano espressamente abilitati a interporre ricorso dall'art. 41 cpv. 1 lett. i OAI, negare la legittimazione ad agire dell'insorgente costituirebbe un eccesso di formalismo. 
 
2.- Nell'impugnato giudizio, i giudici commissionali hanno già correttamente esposto le norme che definiscono l'invalidità, il livello pensionabile della stessa e l'insorgere del diritto a prestazioni. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ribadire che, giusta l'art. 28 cpv. 1 e 1ter LAI, l'erogazione di una rendita in favore di un assicurato non residente in Svizzera presuppone un'invalidità pari almeno al 50% e che secondo il capoverso 2 del medesimo disposto l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido, la differenza tra i due importi permettendo di calcolare il tasso di invalidità (metodo generale di confronto dei redditi; DTF 104 V 136 consid. 2a e 2b). 
E' infine opportuno rilevare che, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). 
 
3.- a) Nel caso di specie, controversa è la graduazione dell'invalidità di M._________ e, in particolare, la legittimità del giudizio di rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti d'ordine medico-sanitario ed eventualmente economico. Mentre per i primi giudici la perizia del Servizio S._________ non consentirebbe di pronunciarsi con sufficiente certezza sull'incapacità di guadagno dell'assicurato, poiché la sua valutazione globale coinciderebbe, nel caso in esame, con quella delle sole affezioni ortopediche, senza che dagli atti emerga se e in quale misura il grado d'inabilità lavorativa del 25% attestata per le affezioni psichiche abbia inciso sulla determinazione complessiva, da parte sua l'Ufficio ricorrente ribadisce la correttezza delle conclusioni peritali. 
 
b) Questa Corte ha già avuto modo di osservare come la determinazione del grado d'incapacità lavorativa globale di un assicurato affetto da diverse patologie debba avvenire sulla base di una valutazione complessiva e non possa essere frutto della mera addizione matematica delle singole inabilità parziali (DTF 123 V 50 consid. 3b, 98 V 171 consid. 4a; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, pag. 138 seg.). Ciò nondimeno, come rilevato dai primi giudici, la perizia del Servizio S._________, ancorché completa e meticolosa negli accertamenti, può effettivamente prestare, di primo acchito, il fianco a perplessità in merito a tale valutazione, non appena si consideri che il consulente psichiatrico dott. F._________ ha stabilito una limitazione lavorativa del 25% a dipendenza dei disturbi d'ansia e di somatizzazione del ricorrente, mentre il consulente ortopedico dott. K._________ ha fissato il grado di inabilità al 40% già solo per la lombosciatalgia cronica, la discopatia L4/L5 e L5/S1 e la tendinite del tendine tibiale posteriore destro e, dal canto loro, i dott. 
M._________ e B._________ hanno affermato che le due diverse patologie interferiscono tra di loro. 
 
 
c) Quest'apparente contraddizione ha comunque potuto essere chiarita nella presente sede grazie alla documentazione prodotta spontaneamente dall'Ufficio ricorrente, segnatamente con la trasmissione della presa di posizione del dott. L._________, consulente dell'Ufficio ricorrente, e del dott. M._________, estensore del rapporto del Servizio S._________. 
Così, il dott. L._________, spiegando il modo di procedere del Servizio incaricato, sottolinea come la valutazione globale dell'incapacità lavorativa scaturisca da una discussione collegiale e rileva che i disturbi psichiatrici evidenziati dal dott. F._________ si sovrappongono, come emerge dalla relazione del dott. 
K._________, con quelli ortopedici, escludendo con ciò che le singole inabilità possano essere in qualche modo addizionate, anche solo parzialmente. Da parte sua, il dott. M._________ osserva come la determinazione globale sia stata presa al termine di una deliberazione collegiale in cui si è tenuto conto dei diversi fattori invalidanti, come pure delle dichiarazioni dell'assicurato medesimo, il quale, in occasione dell'interrogazione peritale tenutasi a metà dicembre 1999, aveva espressamente riconosciuto di continuare a svolgere, nella misura del 70% e con un salario di circa fr. 3'200.- mensili, la pregressa attività di elettricista. E' alla luce di queste rilevanze che gli specialisti intervenuti non hanno ritenuto necessario esprimersi ulteriormente sull'eventuale grado d'incapacità lavorativa in attività sostitutive più leggere. Nella propria presa di posizione 19 giugno 2001 il dott. 
M._________ ha tuttavia evidenziato come pure in quest'ambito, in particolare in un'occupazione di vendita di elettrodomestici, l'assicurato sarebbe comunque da ritenere abile al lavoro in misura superiore al 70%. 
 
d) Tale documentazione, opportunamente prodotta dall'Ufficio ricorrente in questa sede, consente al Tribunale federale delle assicurazioni di dirimere nel merito la controversia senza che risulti necessario retrocedere ulteriormente la causa all'Ufficio AI per complemento d'istruttoria. 
Gli atti consentono infatti di concludere che - almeno fino alla data della decisione impugnata (14 marzo 2000), che, per la giurisprudenza suesposta (consid. 2), definisce il limite temporale del potere cognitivo del giudice - l'interessato presentava una capacità di lavoro nell'attività precedentemente svolta tale da escludere l'erogazione di una mezza rendita. 
 
4.- In esito alle suesposte considerazioni, la pronunzia impugnata va quindi annullata, con conseguente conferma della decisione 14 marzo 2000 dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. Va da sé che all'interessato resta riservato il diritto di presentare una nuova domanda in caso di aggravamento, successivo al marzo del 2000, dei disturbi e della capacità di guadagno. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, 
il giudizio 12 marzo 2001 della Commissione federale 
di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti 
all'estero è annullato. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennità di parte. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI 
per le persone residenti all'estero, all'Ufficio AI 
per gli assicurati residenti all'estero e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 13 dicembre 2001 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :