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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_646/2020  
 
 
Sentenza del 5 ottobre 2020  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di domicilio UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 luglio 2020 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.363). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 17 marzo 2020 A.________, cittadina italiana, ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino la decisione 20 febbraio 2020 con la quale la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha revocato il permesso di domicilio UE/AELS per motivi di ordine pubblico (decisione inviatale per posta semplice dopo un tentativo infruttuoso di notifica). Con invio raccomandato del 27 aprile 2020 l'interessata è stata invitata a versare, entro un termine di dieci giorni dalla ricezione dell'invio, un anticipo delle spese di fr. 600.--, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro il termine accordato l'allegato ricorsuale sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 11 cpv. 1 LALPS [RL/TI 143.100]). La lettera raccomandata è stata rispedita al mittente il 6 maggio 2020, non essendo stata ritirata dalla destinataria durante il periodo di giacenza presso l'ufficio postale. 
Il 10 giugno 2020 il Consiglio di Stato ha dichiarato il gravame irricevibile, l'anticipo esatto non essendo stato versato entro il termine fissato. 
 
B.   
La decisione d'inammissibilità è stata confermata su ricorso dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo il 15 luglio 2020, il quale, dopo avere constatato la liceità del giudizio e l'assenza di formalismo eccessivo, ha rilevato che non entrava in considerazione una restituzione in intero del termine di pagamento (art. 15 LPAmm [RL/TI 165.100]). L'insorgente, che aveva ammesso di avere trovato l'avviso di ritiro nella sua buca delle lettere, non era stata infatti impedita senza sua colpa di ritirare in tempo utile l'invio concernente la richiesta di anticipo delle spese. Rilevati sul sito internet della posta gli orari di apertura della filiale in questione, il Giudice delegato ha osservato che l'interessata disponeva di un'ampia fascia oraria per andare a cercare l'invio raccomandato. Ha poi aggiunto che, quand'anche a causa dei suoi impegni lavorativi ciò non le fosse stato possibile, le sarebbe allora spettato organizzarsi, ad esempio conferendo una procura ad una terza persona oppure predisponendo, attraverso i servizi offerti online dalla posta, un secondo indirizzo di recapito, ad esempio presso il proprio posto di lavoro. Non avendo fatto nulla, le incombeva assumere le conseguenze del suo comportamento omissivo. 
 
 
C.   
L'11 agosto 2020 A.________ si è rivolta al Tribunale federale chiedendo che in accoglimento del suo ricorso le sia concessa la possibilità di versare l'anticipo esatto in sede cantonale affinché ella si possa difendere contro la decisione della Sezione della popolazione. 
Il 18 agosto 2020 il Tribunale federale ha informato la ricorrente che il suo gravame non adempiva le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e l'ha invitata a rimediare alle mancanze riscontrate prima della scadenza del termine per ricorrere (art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con gli art. 46 cpv. 1 lett. b e 48 LTF). Con lettera del 2 settembre 2020 la ricorrente ha chiesto di rinviarle l'originale della sentenza impugnata (che doveva consegnare al suo avvocato per le incombenze della causa) nonché una proroga del termine di ricorso. Il 7 settembre successivo il Tribunale federale le ha mandato il documento chiesto e le ha rammentato che il termine di ricorso, stabilito dalla legge, era improrogabile (art. 47 cpv. 1 LTF) ed ha pertanto respinto la sua domanda. La ricorrente non ha dato seguito alla richiesta di emendare il suo gravame. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
D.   
Il 24 settembre 2020 la Sezione della popolazione ha fatto pervenire a questa corte diversi documenti (segnatamente l'istanza volta al rilascio di un permesso di dimora presentata dalla ricorrente) non rilevanti ai fini del giudizio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rispettivi rinvii).  
 
1.2. La ricorrente è cittadina italiana e l'ALC (RS 0.142.112.681) le conferisce, di principio, un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi o meno un'attività lucrativa (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179), motivo per cui l'eccezione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova applicazione nei suoi confronti (sentenza 2C_310/2012 del 12 novembre 2012 consid. 1.2). Il suo gravame, presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 e 46 cpv. 1 lett. b LTF) e diretto contro una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF), è quindi ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
1.3. Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Nell'allegato ricorsuale, la parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale, che dev'essere fatta valere con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).  
 
2.  
 
2.1. Oggetto di disamina può essere unicamente la questione di sapere se il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha, a ragione, confermato il giudizio con cui il Governo ticinese ha dichiarato irricevibile il ricorso sottopostogli il 17 marzo 2020 (per mancato versamento dell'anticipo delle presunte spese processuali) rispettivamente ha aggiunto che non entrava in considerazione una restituzione in intero del termine di pagamento. In altre parole oggetto di giudizio è unicamente l'eventuale applicazione arbitraria del diritto procedurale cantonale. Ora, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii).  
 
2.2. Nella presente fattispecie l'allegato ricorsuale nulla contiene in merito all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) dell'art. 11 LALPS in virtù del quale il Consiglio di Stato può esigere il versamento di un anticipo per le spese processuali e della conseguenza (l'inammissibilità dell'allegato ricorsuale) che deriva dalla mancata osservanza del termine accordato a tal fine, rispettivamente dell'art. 15 LPAmm il quale permette di ottenere una restituzione in intero del termine se il mancato pagamento è dovuto ad un incolpevole impedimento. Limitarsi, come fatto dalla ricorrente, a precisazioni puntuali sulla propria situazione e ad addurre che non poteva affidare a terzi l'impegno di ritirare la raccomandata indirizzatale, non adempie all'evidenza le esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. L'impugnativa sfugge pertanto ad un esame di merito.  
 
2.3. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 LTF.  
 
2.4. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 5 ottobre 2020 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud