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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_340/2009 
 
Sentenza del 29 luglio 2009 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________SA, patrocinata dall'avv. dott., Carlo Postizzi, 
opponente, 
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
comunicazione della domanda di vendita, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 marzo 2009 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Considerando: 
che La B.________SA procede con un'esecuzione in via di realizzazione del pegno nei confronti di A.________; 
che con sentenza 23 marzo 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso dell'escusso diretto contro la comunicazione della domanda di vendita, perché gli argomenti fatti valere nel rimedio (inadempienza degli obblighi contrattuali da parte della creditrice procedente e detenzione illecita delle cartelle ipotecarie poste a fondamento dell'esecuzione) sono da proporre nella via giudiziaria; 
che A.________ ha impugnato tale decisione con ricorso 12 maggio 2009 in cui chiede pure implicitamente di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che con decreto del 19 maggio 2009 la Presidente della Corte adita ha respinto, per carenza di probabilità di esito favorevole del gravame, la domanda di assistenza giudiziaria; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione; 
che infatti il ricorrente non spiega per quale motivo l'autorità di vigilanza sarebbe stata competente ad esaminare gli argomenti sollevati in sede cantonale e avrebbe quindi violato il diritto; 
che il ricorso si rivela pertanto inammissibile; 
che con scritto 30 giugno 2009 il ricorrente ha - implicitamente - chiesto una riconsiderazione, senza però prevalersi di motivi che potrebbero giustificarla, del decreto 19 maggio 2009 sulla domanda di assistenza giudiziaria; 
che in queste circostanze la domanda di riconsiderazione dev'essere respinta; 
che le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a e c LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili; 
che infine si avverte il ricorrente che il Tribunale federale archivierà senza risposta ulteriori scritti abusivi (e segnatamente domande di revisione abusive) analoghi al ricorso in esame e concernenti questa procedura; 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 29 luglio 2009 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: Il Cancelliere: 
 
Hohl Piatti