Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_4/2023  
 
 
Sentenza del 27 novembre 2023  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
Hurni, Kölz, 
Cancelliere Valentino. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
componenti la comunione ereditaria fu 
E.________, 
patrocinati dall'avv. Paolo Bernasconi, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono (incidente mortale della circolazione stradale), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 novembre 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2022.113). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 10 maggio 2018, E.________ circolava sull'autostrada A2 nel territorio del Comune di X.________ in direzione nord alla guida di un'autovettura F.________ con motore elettrico. Dopo l'uscita della galleria del Y.________, il conducente transitava sulla corsia di sorpasso all'inizio di un tratto con una segnaletica di cantiere che prevedeva la deviazione, demarcata con linee arancioni, della corsia di sorpasso verso la carreggiata opposta. Invece di seguire la deviazione, l'autovettura è proseguita diritta, collidendo dapprima con alcuni paletti segnaletici e in seguito con uno spartitraffico del tipo "varioguard". All'impatto con lo spartitraffico, che ha funto da rampa, il veicolo è stato proiettato in aria e si è ribaltato più volte, terminando la corsa sulla carreggiata autostradale opposta, a circa 120 metri dal punto di collisione con il primo paletto segnaletico. Nell'urto con lo spartitraffico, la parte anteriore sinistra del sottoscocca si è lacerata, provocando la combustione delle batterie del veicolo, che si è incendiato. E.________, rimasto privo di conoscenza all'interno dell'abitacolo, è deceduto sul posto. 
 
B.  
 
B.a. A seguito dell'incidente, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale contro ignoti, ordinando in particolare una serie di accertamenti tecnici e peritali. Terminata l'istruzione, con decisione del 30 gennaio 2019 ha decretato l'abbandono del procedimento. Il Procuratore pubblico ha sostanzialmente ritenuto che l'incidente era riconducibile esclusivamente alla negligenza del conducente, che aveva perso la padronanza del veicolo.  
Con sentenza del 20 maggio 2019, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ha respinto un reclamo presentato da A.________, moglie della vittima, contro il decreto di abbandono. La Corte cantonale ha rilevato che gli accertamenti esperiti dal magistrato inquirente non avevano permesso di stabilire l'esistenza di circostanze imputabili a terzi quali cause del decesso della vittima. 
 
B.b. Con sentenza 6B_753/2019 del 24 ottobre 2019, il Tribunale federale ha accolto un ricorso in materia penale presentato da A.________ contro la sentenza del 20 maggio 2019 della Corte dei reclami penali, annullandola e rinviando la causa alla Corte cantonale per una nuova decisione nel senso dei considerandi. Il Tribunale federale ha rilevato che i giudici cantonali non avevano esaminato le ulteriori richieste probatorie della ricorrente - precedentemente esposte nell'istanza probatoria e respinte dal Procuratore pubblico - relative, tra l'altro, ai dati presenti sul telefono cellulare della vittima al momento dell'incidente, alla segnaletica stradale provvisoria presente sull'autostrada il giorno dei fatti e a domande complementari ai periti sull'idoneità alla circolazione della vettura coinvolta. La Corte cantonale si era limitata ad escludere in modo succinto e generico l'esistenza di elementi imputabili a terzi quali possibili cause dell'incidente mortale, esponendo i motivi per cui la decisione di abbandono del magistrato inquirente era corretta e doveva quindi essere confermata. Spettava invece ai giudici cantonali confrontarsi con le prove addotte dalla ricorrente, spiegando se del caso per quali ragioni non si giustificava di assumerle, segnatamente per quali motivi sarebbero state irrilevanti per l'esito del procedimento penale. Limitandosi a richiamare genericamente le conclusioni del Procuratore pubblico, la Corte cantonale aveva quindi omesso di confrontarsi con il contenuto del reclamo ed aveva motivato in modo insufficiente la propria sentenza, violando di conseguenza il diritto di essere sentita della ricorrente. La decisione impugnata doveva pertanto essere annullata e la causa rinviata alla Corte cantonale, affinché esaminasse le argomentazioni sollevate con il reclamo e statuisse nuovamente sullo stesso con un giudizio adeguatamente motivato.  
 
B.c. Con decisione del 31 marzo 2022, al termine dell'istruzione complementare, il Procuratore pubblico, al quale la causa è stata rinviata, ha nuovamente decretato l'abbandono del procedimento penale.  
Contro il decreto di abbandono, i membri della comunione ereditaria fu E.________, nel frattempo subentrati in qualità di accusatori privati, hanno presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali, che lo ha respinto con sentenza del 14 novembre 2022. La Corte cantonale ha confermato, alla luce dei risultati dei complementi istruttori, l'assenza di responsabilità di terze persone nell'incidente che ha costato la vita a E.________. 
 
C.  
I membri della comunione ereditaria fu E.________ (di seguito: i ricorrenti) impugnano questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarla nel senso che il reclamo alla Corte cantonale sia accolto, il decreto di abbandono del 31 marzo 2022 annullato e gli atti ritornati al magistrato inquirente per procedere alla raccolta di ulteriori prove. In via subordinata, i ricorrenti postulano l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte cantonale affinché accolga il reclamo, annulli il decreto di abbandono e rinvii gli atti al magistrato inquirente per ordinare ulteriori misure istruttorie. In via ancor più subordinata, i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa alla Corte cantonale per una nuova decisione ai sensi dei considerandi della sentenza del Tribunale federale. 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Rivolto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF), è sotto i citati aspetti ammissibile.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1). Secondo la giurisprudenza, spetta di principio alla parte ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3).  
L'accusatore privato è il danneggiato che dichiara espressamente di voler partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). La nozione di danneggiato è definita dall'art. 115 cpv. 1 CPP: si tratta della persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato. Giusta l'art. 116 cpv. 1 CPP, la vittima è il danneggiato che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica. I congiunti della vittima sono, tra gli altri, il coniuge e i figli (art. 116 cpv. 2 CPP). Se fanno valere pretese civili, essi godono degli stessi diritti della vittima (art. 117 cpv. 3 e art. 122 cpv. 2 CPP). Secondo la giurisprudenza, i congiunti devono far valere pretese civili proprie (DTF 139 IV 89 consid. 2.2). In linea di principio, le pretese di diritto civile della comunione ereditaria possono essere fatte valere in un procedimento penale solo attraverso un'azione congiunta di tutti gli eredi a titolo di adesione (DTF 142 IV 82 consid. 3.3.2). 
 
1.2.2. In concreto, la moglie e i figli del conducente deceduto sono congiunti ai sensi dell'art. 116 cpv. 2 CPP. Essi formano la comunione ereditaria, sono subentrati in qualità di accusatori privati nel procedimento penale e hanno partecipato, in quanto tali, alla procedura cantonale. La sentenza impugnata incide sulle pretese civili degli eredi. Se il procedimento penale accertasse l'esistenza di circostanze imputabili a terzi quali cause del decesso della vittima, essi sarebbero tenuti a risarcire gli eredi. Pertanto, nella misura in cui è possibile dedurre direttamente e senza ambiguità, tenuto conto della natura dell'eventuale infrazione (art. 117 CP), la natura delle pretese civili - materiali e morali - che gli eredi della vittima potrebbero avanzare nei confronti di terzi implicati ed è evidente che la decisione impugnata è atta ad influenzare il giudizio sulle pretese civili derivanti dall'infrazione invocata, il fatto che il ricorso non contenga formalmente delle indicazioni precise in proposito non comporta la sua irricevibilità. Si deve inoltre considerare che il presente procedimento - risoltosi in un decreto di abbandono - non è avanzato sino a uno stadio in cui sia già possibile formulare delle pretese civili circostanziate (DTF 127 IV 185 consid. 1a e riferimenti; sentenza 6B_459/2022 del 20 marzo 2023 consid. 1.1). I membri della comunione ereditaria della vittima sono pertanto legittimati ad impugnare il giudizio cantonale con ricorso in materia penale.  
 
1.2.3. In quanto i ricorrenti rimproverano, in maniera generale, alla Corte cantonale di aver escluso qualsiasi responsabilità penale di funzionari statali svizzeri - quali l'Ufficio federale delle strade [USTRA] -, non risulta dal ricorso che essi facciano valere eventuali pretese nei confronti di questi ultimi, pretese che potrebbero essere soggette al diritto pubblico, segnatamente alla legge federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (LResp; RS 170.32), la quale esclude un'azione diretta in caso di danno cagionato da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni (art. 3 cpv. 3 LResp; sentenza 6B_1054/2016 del 1° giugno 2017 consid. 3.1). La questione della legittimazione ricorsuale dei ricorrenti può tuttavia restare indecisa sotto questo aspetto, visto l'esito del ricorso.  
 
1.3. Indipendentemente dalla legittimazione nel merito, i ricorrenti sono in ogni caso abilitati, quali parti nella procedura, a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro in tale veste e la cui disattenzione equivale a un diniego di giustizia formale (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2).  
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso al Tribunale federale occorre illustrare in modo conciso per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate. Esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1; sentenza 6B_307/2023 del 13 luglio 2023 consid. 2.1).  
Le esigenze di motivazione sono accresciute laddove il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali o lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se esse sono state motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 147 I 73 consid. 2.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 88 consid. 1.3.1). 
 
2.2. I ricorrenti censurano d'arbitrio l'accertamento delle circostanze di fatto e l'apprezzamento delle prove (ricorso, pag. 9 segg.). Facendo riferimento, in modo generale, alla "casistica internazionale" e a pubblicazioni o documenti - allegati in parte al loro ricorso - inerenti a incidenti stradali riconducibili a un modello di veicolo (F.________) come quello guidato dalla vittima al momento dei fatti, i ricorrenti ritengono sostanzialmente, in concreto, che l'asserita disattenzione di quest'ultima non escluderebbe difetti del veicolo coinvolto quale concausa dell'incidente, come ad esempio problemi al pilotaggio (semi) automatico, alle portiere o alle batterie.  
Con simili argomentazioni generiche, i ricorrenti si limitano a criticare in maniera appellatoria la decisione impugnata, esponendo una propria opinione, diversa da quella della Corte cantonale, senza tuttavia confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato, spiegando puntualmente perché violerebbero il diritto o poggerebbero su accertamenti di fatto chiaramente in contrasto con gli atti e pertanto arbitrari (cfr. art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF). Per motivare l'arbitrio, non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 148 IV 356 consid. 2.1, 39 consid. 2.3.5; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 e rinvii). 
 
2.3. Contrariamente a quello che asseriscono i ricorrenti, la Corte cantonale non ha tralasciato la questione del funzionamento del veicolo implicato nell'incidente. Ha infatti riprodotto e preso in considerazione le conclusioni dei periti, i quali, nei loro rapporti complementari, hanno sostanzialmente escluso, rispettivamente non hanno confermato l'esistenza di fattori legati a difetti di progettazione del veicolo (sentenza impugnata, pag. 9 e 10), e ha precisato, per quanto riguarda il sistema di guida autonoma, che non era possibile, a causa della completa carbonizzazione della vettura, accertare se, al momento dell'incidente, su di essa fosse attivo e funzionante tale sistema.  
I giudici cantonali hanno inoltre preso in considerazione le pubblicazioni prodotte dai ricorrenti stessi, inerenti alle caratteristiche del veicolo, in particolare per quanto riguarda un eventuale difetto di progettazione o fabbricazione del sistema di assistenza alla guida o delle porte. Hanno concluso che tali pubblicazioni non erano determinanti, giacché non stabilivano un funzionamento difettoso ma un meccanismo di apertura delle porte (senza maniglie) diverso da quello usuale e un sistema di assistenza alla guida tale da non impedire al conducente, alla minima pressione del pedale del freno, di riprendere istantaneamente il controllo della velocità e della traiettoria della vettura. I ricorrenti non si confrontano con queste considerazioni in modo conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e non sostanziano arbitrio alcuno. Ciò è segnatamente il caso nella misura in cui sembrano sostenere, sotto forma di domanda, che la non apertura delle porte a seguito dell'incidente - come ciò risultava dalle dichiarazioni di un testimone intervenuto per cercare di soccorrere il conducente incosciente - potrebbe essere riconducibile a un difetto. Con questa argomentazione, di carattere meramente appellatorio e pertanto inammissibile, i ricorrenti si limitano a esporre una propria versione dei fatti, contrapponendola a quella della sentenza impugnata, senza tuttavia dimostrarne l'arbitrarietà. 
Insistendo su casi riportati dai media relativi a difetti riscontrati su veicoli F.________, in particolare al sistema di pilotaggio (semi) automatico, i ricorrenti sollevano una questione essenzialmente teorica per la fattispecie in esame. Non tengono infatti conto dei considerandi esposti nel giudizio impugnato circa la portata degli altri elementi - distrazione del conducente in seguito all'utilizzo del suo telefono cellulare e velocità eccessiva della vettura al momento dell'incidente - presi in considerazione dalla Corte cantonale, i quali, secondo quest'ultima, rendevano superflui ulteriori approfondimenti relativi al funzionamento del veicolo in causa. 
 
2.4. Pertanto, contrariamente alla tesi ricorsuale, non si può rimproverare al Ministero pubblico - che aveva ottenuto, nell'ambito dell'istruzione complementare, ulteriori informazioni presso l'USTRA e approfondimenti tecnici e peritali che confermavano l'esclusione di responsabilità terze - di aver rifiutato di dar seguito alle richieste dei ricorrenti volte a raccogliere informazioni generiche relative ai "numerosi incidenti verificatisi nel mondo" e "riguardanti direttamente l'ipotesi di un difetto del veicolo F.________ che fosse causa o concausa del decesso" (ricorso, pag. 11 a 13). D'altronde, nulla impediva ai ricorrenti di produrre ulteriori documenti al riguardo, tanto meno visto che, secondo loro stessi, questi sono "facilmente reperibili grazie ai mezzi di informazione e ad Internet" (ricorso, pag. 11). Di conseguenza, l'apprezzamento anticipato di questi ulteriori mezzi di prova proposti dai ricorrenti non appare arbitrario.  
 
3.  
 
3.1. Riferendosi agli art. 29 cpv. 2 Cost, 107 e 147 CPP, i ricorrenti lamentano la violazione del loro diritto di essere sentiti per le mancate richieste di audizione dei responsabili presso le sedi F.________ e l'acquisizione, presso le stesse, dei dati che, a detta loro, "avrebbero permesso di ricostruire la dinamica dell'incidente" (ricorso, pag. 14).  
 
3.2. Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 107 CPP, assicura all'interessato la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende il diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione (cfr. art. 147 CPP) o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio che dovrà essere preso (DTF 146 IV 218 consid. 3.1.1 e rinvii). Tale diritto non impedisce tuttavia all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione. Al riguardo, la pretesa violazione del diritto di essere sentito, riferita in concreto alla valutazione delle prove, coincide con la censura di arbitrio (DTF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).  
 
3.3. Su questo punto l'impugnativa in esame disattende le severe esigenze di motivazione poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (cfr. consid. 2.1 supra). I ricorrenti, infatti, non spiegano, né d'altronde si vede, perché le mancate richieste di audizione dei responsabili della costruzione del modello F.________ in questione o di acquisizione presso le centrali F.________ dei dati riguardanti le caratteristiche del veicolo coinvolto, la simulazione di un incidente analogo o i risultati di crash test (ricorso, pag. 13) violino il diritto di essere sentiti e procedano, sotto questo aspetto, da un'arbitraria valutazione delle prove. Tenuto conto segnatamente dei vari mezzi di prova disponibili, in particolare delle conclusioni dei periti in merito alla dinamica e alle circostanze dell'incidente, gli interessati non indicano quale forza ed efficacia probatoria avrebbero potuto avere queste misure istruttorie complementari. Da questo profilo, la censura dei ricorrenti si palesa, oltre che inammissibile, anche infondata.  
 
4.  
 
4.1. Secondo i ricorrenti, l'abbandono del procedimento penale non sarebbe ammissibile e violerebbe gli art. 117 CP, 6 cpv. 2 e 323 cpv. 1 CPP. Il decreto di abbandono risulterebbe in netto contrasto con lo stato attuale delle prove, palesemente incompleto. A loro dire, sarebbe indispensabile procedere ad ulteriori atti d'inchiesta, indicati nel ricorso.  
 
4.2. Si rende colpevole di omicidio colposo giusta l'art. 117 CP chiunque per negligenza cagiona la morte di una persona. Il reato presuppone il decesso di una persona, una negligenza e un nesso causale tra la negligenza e la morte (cfr. DTF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 145 IV 154 consid. 2.1; sentenza 7B_153/2022 del 20 luglio 2023 consid. 3.2 e rinvii). Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).  
 
4.3.  
 
4.3.1. Giusta l'art. 319 cpv. 1 CPP, il pubblico ministero dispone l'abbandono del procedimento penale in particolare se non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa (lett. a) o se non sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (lett. b).  
 
4.3.2. La questione di sapere se un procedimento penale possa essere abbandonato deve essere vagliata sulla base del principio "in dubio pro duriore", che deriva dal principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e art. 2 cpv. 1 CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e 324 cpv. 1 CPP; DTF 138 IV 186 consid. 4.1, 86 consid. 4.2). Secondo tale principio, di massima, un non luogo a procedere o un abbandono non possono essere decretati dal pubblico ministero se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o che le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. In quest'ambito, il pubblico ministero e l'autorità di ricorso dispongono di un potere di apprezzamento che il Tribunale federale esamina con riserbo. Per contro, l'accusa dev'essere di principio promossa, nella misura in cui non entri in linea di conto l'emanazione di un decreto d'accusa, quando una condanna appaia più verosimile di un'assoluzione o quando le probabilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, in particolare in presenza di un reato grave. Questo principio vale anche per l'autorità giudiziaria incaricata di esaminare la decisione di abbandono del procedimento penale (DTF 146 IV 68 consid. 2.1 seg.; 143 IV 241 consid. 2.2.1; sentenza 7B_153/2022 del 20 luglio 2023 consid. 3.3.2).  
 
4.3.3. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 LTF, la parte ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; 148 IV 356 consid. 2.1). Le censure di arbitrio nell'accertamento dei fatti ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF possono essere sollevate anche nei ricorsi contro decreti di abbandono. In tale contesto, tuttavia, l'esame del Tribunale federale non consiste nel determinare se i fatti accertati nella sentenza impugnata siano arbitrari, come ad esempio in caso di un giudizio di condanna, ma piuttosto se l'autorità precedente abbia arbitrariamente ritenuto sussistere una situazione probatoria chiara oppure abbia arbitrariamente considerato determinati fatti come chiaramente accertati (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.2 seg.; sentenza 7B_153/2022 citata consid. 3.3.3).  
 
4.3.4. Nel procedimento penale vige il principio della verità materiale: le autorità penali accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato (art. 6 CPP). Questo principio non obbliga l'autorità penale ad assumere delle prove, d'ufficio o ad istanza di parte, ove il materiale probatorio agli atti le abbia permesso di raggiungere una convinzione e la stessa abbia la certezza, procedendo a una valutazione anticipata delle prove, che queste non siano suscettibili di modificare la sua opinione (art. 139 cpv. 2 CPP; cfr. DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; sentenza 6B_917/2018 del 13 gennaio 2022 consid. 3.1.1). Nell'ambito di tale valutazione, l'autorità penale dispone di un vasto margine di apprezzamento; il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; cfr. sulla nozione di arbitrio consid. 2.2 supra).  
 
4.4. La Corte cantonale ha anzitutto accertato che la segnaletica e le delimitazioni di cantiere presenti sul tratto autostradale percorso dal veicolo F.________ il giorno dell'incidente non avevano causato alcun problema o incidente della circolazione sia durante la posa che successivamente fino al 10 maggio 2018, giorno dei fatti. La conformità di queste misure alle norme di sicurezza della circolazione, idonee a favorire la riduzione della velocità di percorrenza ad un massimo consentito di 80 km/h, è incontestata.  
I giudici cantonali hanno inoltre accertato che al momento dell'incidente, la F.________ in questiono viaggiava ad una velocità compresa tra 105 e 120 km/h, come emergeva dal rapporto peritale. Era quindi verosimile che anche nel tratto autostradale precedente il punto d'impatto, dove vigeva il limite di 80 km/h, il conducente viaggiasse ad una velocità superiore a quella consentita, senza prestare la dovuta attenzione alla segnaletica di cantiere e al limite di velocità, andando così a scontrare lo spartitraffico. A questo riguardo, dall'uso improprio del telefono cellulare al momento dell'incidente, o per lo meno nei minuti precedenti, come risultava dai dati tecnici rilevati, si poteva concludere che il conducente era stato distratto dalla guida per concentrarsi sui contenuti e sulla ricezione o sull'invio dei messaggi di posta elettronica. Questo spiegava, in presenza di un fondo stradale asciutto, l'assenza di tracce di sbandamento o di frenata tra l'uscita della galleria e lo spartitraffico. 
Dalle dichiarazioni testimoniali - secondo cui la vittima si trovava priva di conoscenza, al posto di guida, con il volto coperto di sangue, già prima che la vettura prendesse fuoco - e dalla descrizione di come l'automobile si era ribaltata ripetutamente prima di terminare la sua corsa sulla carreggiata autostradale opposta risultava che l'impatto con lo spartitraffico e la successiva carambola erano da considerarsi la causa altamente verosimile delle gravi lesioni riportate dal conducente. 
La Corte cantonale ha ritenuto che le risultanze istruttorie agli atti permettevano di concludere che molto verosimilmente la vittima, mentre percorreva la galleria autostradale del Y.________ in direzione nord il 10 maggio 2018, era distratta dalla guida poiché intenta a inviare e leggere messaggi di posta elettronica e, di conseguenza, non si era accorta della deviazione di corsia, ben visibile grazie alla segnaletica di cantiere posizionata, andando ad impattare contro di essa e poi contro lo spartitraffico. Tale impatto aveva danneggiato il pacco batterie, provocandone la combustione senza che essa sia da ascrivere a difetti dell'autovettura. 
 
4.5.  
 
4.5.1. In casu, alla luce delle testimonianze e dei risultati tecnici e peritali, la Corte cantonale poteva concludere - senza cadere nell'arbitrio - per l'assenza di responsabilità di terze persone nel decesso del conducente, causato da una serie di eventi originati dalla distrazione alla guida di quest'ultimo, ciò che giustificava l'abbandono del procedimento penale. Il fatto che essa abbia negato, sulla base di questa valutazione, l'esistenza di concreti e sufficienti indizi in relazione al presunto reato è compatibile con il principio "in dubio pro duriore". Tenendo conto dei fatti accertati dalla Corte cantonale, infatti, una condanna di ipotetiche terze persone risulta significativamente meno probabile di un'assoluzione, per non dire nulla, essendo precisato che i ricorrenti non sostengono più un'eventuale responsabilità dei funzionari statali svizzeri (in particolare dell'USTRA).  
Come già menzionato, la suddetta garanzia del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) - la cui violazione per quanto concerne il respingimento delle richieste probatorie presentate in sede cantonale dai ricorrenti non è stata dimostrata (cfr. consid. 3.3 supra) - non impediva alla Corte cantonale di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad amministrarle, se era convinta che non potessero portarla a modificare la sua valutazione. Nell'ambito di questo esame, disponeva di un ampio margine di apprezzamento (cfr. consid. 4.3.4 supra). Ancora una volta, i ricorrenti non fanno altro che lamentare un'inchiesta incompleta, senza tuttavia dimostrare alcuna arbitrarietà nella valutazione anticipata delle prove da parte dell'autorità precedente.  
 
4.5.2. La Corte cantonale ha indicato che nessuna delle prove supplementari menzionate dai ricorrenti - in particolare l'acquisizione dei dati del veicolo presso le sedi F.________ e l'audizione dei responsabili della costruzione di questo modello di vettura presso le stesse - sarebbe in grado di cambiare l'esito del procedimento.  
Le censure ricorsuali concernenti il funzionamento del sistema del pilota (semi) automatico, l'idoneità delle maniglie delle portiere, il pericolo di elettrocuzione per i soccorritori e il sistema di protezione delle batterie risultano appellatorie e quindi inammissibili (cfr. consid. 2 supra). Ad ogni modo, nessuna delle cosiddette "situazioni di incertezza" (ricorso, pag. 17) relative a questi elementi, presi singolarmente o collettivamente, è tale da poter ribaltare, nell'eventualità che siano dimostrate, il risultato dell'apprezzamento degli altri mezzi di prova disponibili. Non lo sono neanche i documenti prodotti in questa sede dai ricorrenti - che a loro dire dimostrerebbero la frequenza degli incidenti dovuti a difetti delle vetture F.________ ben noti alle ditte produttrici di questo modello di veicolo -, a prescindere da un esame della loro ammissibilità ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF. L'acquisizione di dati e gli accertamenti sui vari punti citati permetterebbero, per lo più, nel caso concreto, di fare delle semplici ipotesi su eventuali difetti all'autovettura coinvolta nell'incidente, ma non giustificherebbero una riapertura del procedimento riguardo al reato ipotizzato.  
 
4.6. Alla luce di quanto precede, una condanna di terzi appare inverosimile. Di conseguenza, confermando l'abbandono del procedimento, la Corte cantonale non ha violato il principio "in dubio pro duriore".  
 
5.  
Il ricorso deve quindi essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF), con responsabilità solidale (art. 66 cpv. 5 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 27 novembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Valentino