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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_876/2012,  
 
2C_877/2012  
   
   
 
 
 
Sentenza del 3 aprile 2014  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Aubry Girardin, Stadelmann, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinata dall'avv. Stefano Arnold, 
 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni 
del Cantone Ticino, 
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Imposta federale diretta e imposta cantonale 2005, 2006 e 2007, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 6 luglio 2012 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
In occasione di pubblici incanti tenutisi il ... 2005 presso l'Ufficio di esecuzione di U.________, A.A.________, moglie di B.A.________, membro del Consiglio di amministrazione con firma individuale sia della C.________ AG che della D.________ AG, ha acquistato al prezzo di fr. 50.-- un credito di fr. 885'598.75 vantato dall'escussa C.________ AG, in liquidazione, nei confronti della D.________ AG. 
In occasione di quattro ulteriori pubblici incanti tenutisi il ... 2006, il ... 2006, il ... 2006 ed il ... 2007, nell'ambito dei quali la società escussa era questa volta la D.________ AG, A.A.________ ha proceduto invece all'acquisto di un totale di 25 azioni al portatore da fr. 10'000.-- ciascuna della E.________ AG, pagando il corrispettivo di fr. 200.-- (3 azioni), fr. 300.-- (1 azione), fr. 150.-- (1 azione) e fr. 150.-- (20 azioni). 
 
B.   
Con lo scopo di definire le loro tassazioni relative agli anni 2005, 2006 e 2007, tra i coniugi A.________ e l'Ufficio circondariale di tassazione competente è in seguito intercorsa una fitta corrispondenza che, per quanto qui di rilievo, può essere così riassunta. 
- Con una prima lettera del 6 agosto 2007, l'Ufficio di tassazione richiedeva documentazione e chiarimenti in relazione alla provenienza dei fondi che avevano permesso la costituzione del credito di fr. 938'818.-- verso la E.________ AG, dichiarato a nuovo al 31 dicembre 2005, e riguardo alla posizione debitoria di fr. 49'750.--, presente al 31 dicembre 2004 ma non più indicata al 31 dicembre 2005. 
- B.A.________ rispondeva il 12 settembre successivo spiegando che, in data ... 2005, sua moglie A.A.________ aveva acquisito dall'Ufficio di esecuzione di U.________ un credito di fr. 885'538.15 nei confronti della D.________ AG. Precisava nel contempo che, in data 17 maggio 2005, la D.________ AG aveva venduto una sua proprietà immobiliare a V.________ alla E.________ AG per il prezzo complessivo di fr. 3'308'000.-- e che, in tale contesto, la E.________ AG aveva ripreso il debito della D.________ AG nei confronti di A.A.________. In quell'occasione, B.A.________ allegava pure un giustificativo contabile datato 6 luglio 2005 inerente la D.________ AG, dove nella colonna "dare" risultava indicato il debito nei confronti di A.A.________ ("Schuld A.A.________ ex C.________ x 01.01.03"), cui venivano addizionati ulteriori importi a titolo di interessi per un ammontare totale, al 17 maggio 2005, di fr. 936'817.75. 
- Con una seconda lettera del 20 novembre 2007 l'Ufficio di tassazione richiedeva ai coniugi A.________ ulteriori informazioni in merito al titolo in base al quale era stato assegnato il credito di fr. 885'538.15 e/o il prezzo pagato per l'ottenimento dello stesso. 
- B.A.________ rispondeva il 3 dicembre successivo, indicando allora che il credito di fr. 885'538.15 era stato assegnato alla moglie A.A.________ dall'Ufficio di esecuzione di U.________ in sede di incanto contro pagamento della somma di fr. 50.--. 
 
C.   
Il ... 2008, B.A.________ è deceduto a W.________. Nei mesi successivi, la corrispondenza con le autorità fiscali è proseguita con la di lui moglie, nei seguenti termini. 
- Il 4 agosto 2008, l'Ufficio di tassazione chiedeva a A.A.________ documentazione e ulteriori informazioni in merito all'acquisto o sottoscrizione delle 25 azioni (di nominali fr. 10'000.-- cadauna) della E.________ AG, dichiarate per la prima volta con effetto al 31.12.2006, nonché ragguagli in merito alle azioni della D.________ AG, aumentate di 25 unità tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2005. La contribuente veniva inoltre invitata a fornire spiegazioni circa la destinazione dei capitali dichiarati al 31 dicembre 2005 quale credito verso la E.________ AG e non più indicati nell'elenco dei titoli al 31 dicembre 2006. 
- Il 27 agosto successivo, la contribuente rispondeva che le 25 azioni al portatore di nominali fr. 10'000.-- cadauna della E.________ AG erano state acquistate tramite pubblici incanti dell'Ufficio di esecuzione di U.________, nelle modalità indicate nel precedente consid. A. Osservava di conseguenza che al 31 dicembre 2006 andavano dichiarate unicamente 5 azioni E.________ AG, e le ulteriori 20 andavano dichiarate al 31 dicembre 2007. Riguardo alle azioni della D.________ AG, affermava invece che da una ricerca effettuata non era stato possibile rintracciare un contratto d'acquisto e che non era pertanto stata fatta alcuna sottoscrizione, il capitale azionario della società essendo di fr. 50'000.-- da ben prima del 1999. Con riferimento al credito verso E.________ AG, rilevava infine che non vi era stato alcun utilizzo di fondi, e che essa non si spiegava per quale ragione il defunto marito avesse dimenticato di dichiarare il credito, che era comunque stato regolarmente bilanciato fra i passivi societari della E.________ AG negli anni 2005 e 2006. 
 
D.   
In data 26 agosto 2009 l'Ufficio di tassazione ha notificato a A.A.________ le decisioni di tassazione concernente l'imposta cantonale (IC) e l'imposta federale diretta (IFD) per gli anni 2005, 2006 e 2007. 
- Per il 2005, il reddito imponibile veniva commisurato in fr. 974'400.-- (IC) e in fr. 981'100.-- (IFD); la sostanza imponibile veniva invece stabilita in fr. 2'830'000.--. L'autorità riprendeva in particolare l'importo di fr. 885'548.--, con la seguente motivazione: "imposizione della prestazione ottenuta da A.A.________ nell'ambito dell'acquisto del credito vantato dalla C.________ AG verso la D.________ AG. Tassabile è la differenza tra il valore nominale del credito ed il prezzo pagato". 
- Per il 2006, il reddito imponibile veniva commisurato in fr. 138'200.-- (IC) e in fr. 144'700.-- (IFD); la sostanza imponibile veniva invece stabilita in fr. 1'799'000.--. In questo caso, il fisco riprendeva in particolare l'importo di fr. 49'350.--, con la seguente motivazione: "imposizione della prestazione ottenuta da A.A.________ nell'ambito dell'acquisto delle azioni E.________ AG (n. 5 azioni) ". Per il calcolo dell'imposta sulla sostanza considerava inoltre l'eredità ricevuta da B.A.________ a seguito del decesso della sorella G.________, quantificata in fr. 314'510.--. 
- Per il 2007, il reddito imponibile veniva infine commisurato in fr. 285'500.-- (IC) e in fr. 294'700.-- (IFD); la sostanza imponibile veniva invece stabilita in fr. 2'765'000.--. Anche in questo caso, il fisco effettuava una ripresa, pari a fr. 199'850.--, legata alla prestazione di cui la contribuente aveva beneficiato relativamente all'acquisto delle azioni E.________ AG (n. 20 azioni). 
 
E.  
Esprimendosi sui reclami interposti il 22 settembre 2009 contro le tre tassazioni menzionate, con decisioni del 24 novembre 2010 l'Ufficio di tassazione ha accolto il reclamo contro la tassazione concernente l'imposta cantonale 2007, limitatamente ad una problematica sollevata a proposito della sostanza immobiliare sita nel Comune di X.________. Per il resto, e segnatamente riguardo alla tassazione delle prestazioni imputate a A.A.________ in relazione all'acquisto del credito vantato dalla C.________ AG verso la D.________ AG così come delle azioni della E.________ AG, ha invece integralmente confermato le stesse. 
Le decisioni su reclamo sono state a loro volta confermate dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che si è espressa in merito con sentenza del 6 luglio 2012. Anch'essa ha infatti considerato che l'aggiudicazione del credito vantato dalla C.________ AG in liquidazione verso la D.________ AG così come delle azioni della E.________ AG, nell'ambito delle aste pubbliche di cui si è detto, avessero in realtà comportato una distribuzione dissimulata di utili. 
 
F.   
Il 12 settembre 2012, A.A.________ ha impugnato il giudizio della Camera di diritto tributario con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, postulandone la riforma. Facendo valere un accertamento manifestamente inesatto dei fatti e la violazione del diritto federale, di rango legislativo e costituzionale, domanda in effetti nuovamente che i fattori ricondotti dall'autorità fiscale a prestazioni valutabili in denaro non vengano considerati ai fini della sua tassazione. 
In corso di procedura, la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, l'Amministrazione federale delle contribuzioni e la Camera di diritto tributario hanno rinunciato a pronunciarsi, limitandosi a chiedere che il ricorso sia respinto. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La Corte cantonale si è lecitamente pronunciata in un solo giudizio sia sull'imposta cantonale che sull'imposta federale diretta; in queste circostanze, la ricorrente poteva anch'essa formulare critiche e conclusioni valide per le due categorie di imposte, senza procedere a ulteriori distinzioni (DTF 135 II 260 consid. 1.3 pag. 262 seg.).  
Siccome vi sono Cantoni che emanano in ogni caso decisioni indipendenti, per ciascun tipo d'imposta, il Tribunale federale ha aperto comunque due incarti, per l'imposta cantonale (2C_876/2012) e per l'imposta federale diretta (2C_877/2012), che si giustifica nel seguito di congiungere (sentenza 2C_123/2012 dell'8 agosto 2012 consid. 1). 
 
1.2. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni di cui all'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un Tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato in tempo utile dalla destinataria del giudizio contestato (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF), con un interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF).  
Il gravame è pertanto di principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (in questo contesto, cfr. inoltre l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF in relazione con l'art. 146 LIFD e l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]). 
 
2.  
 
2.1. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni ed i motivi su cui queste si fondano; indicandoli, dev'essere spiegato in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.).  
Esigenze più severe si applicano in relazione alla violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina infatti simili censure soltanto se sono state sollevate e motivate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254). In questo contesto, è necessario che il ricorrente specifichi quali diritti ritiene lesi ed esponga le critiche in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo. In caso di asserita violazione del divieto d'arbitrio, deve spiegare in che misura la decisione impugnata sia - a livello di motivazione, così come di risultato - manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 III 393 consid. 6 pag. 397). 
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252). L'eliminazione del vizio indicato deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa, aspetto che compete al ricorrente sostanziare (art. 97 cpv. 1 LTF). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, non possono nemmeno essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (art. 99 cpv. 1 LTF).  
 
2.3. Nel caso specifico, una motivazione sufficientemente precisa del ricorso è ravvisabile solo in parte. Nella misura in cui i requisiti esposti sono disattesi, il gravame va quindi considerato inammissibile.  
 
2.3.1. Oltre che per i molteplici rinvii a norme e principi costituzionali di cui la lesione viene in pratica solo affermata, ciò vale pure per i rimproveri di accertamento dei fatti manifestamente inesatto da parte della Corte cantonale. Anche questa critica sfocia in effetti in una censura, quella dell'arbitrio, che la ricorrente sarebbe stata tenuta a formulare conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF.  
 
2.3.2. Visto che davanti al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF), condizione che non risulta rispettata, in quanto la questione della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di una distribuzione dissimulata di utili costituisce sin dall'inizio il tema principale della procedura, non potrà nel contempo nemmeno essere dato seguito alla richiesta di assunzione di nuove prove (sentenza 2C_244/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 2.4).  
 
3.   
Come già rilevato, in contestazione sono alcune prestazioni di cui la ricorrente avrebbe goduto, secondo l'autorità di tassazione, quale azionista o persona vicina alle società C.________ AG in liquidazione e D.________ AG. 
 
3.1. Investita della domanda a sapere se nell'aggiudicazione al prezzo di fr. 50.-- del credito di fr. 885'598.75 vantato dall'escussa C.________ AG in liquidazione nei confronti della D.________ AG dovesse essere ravvisata una distribuzione dissimulata di utili da parte della C.________ AG a favore della ricorrente, la Camera di diritto tributario vi ha risposto anch'essa in modo affermativo.  
 
3.2. Sempre al pari del fisco, la Corte cantonale ha quindi ravvisato che la contribuente abbia goduto di ulteriori prestazioni valutabili in denaro pure da parte della D.________ AG: mediante l'aggiudicazione al prezzo di fr. 200.-- (3 azioni), fr. 300.-- (1 azione), fr. 150.-- (1 azione) e fr. 150.-- (20 azioni), di 25 azioni al portatore da fr. 10'000.-- ciascuna della E.________ AG.  
 
3.3. Sottolineata la singolarità del caso sul quale era chiamata ad esprimersi, la Corte cantonale ha infatti ritenuto che le condizioni previste dalla giurisprudenza per il riconoscimento di una simile fattispecie fossero adempiute e, in particolare, che nemmeno il fatto che la ricorrente avesse acquistato il credito nei confronti della D.________ AG e le azioni della E.________ AG nell'ambito di aste pubbliche potesse in realtà risultare determinante.  
 
I.       Censure di natura formale  
 
4.   
Tra le censure sollevate in maniera ammissibile dalla ricorrente vi è innanzitutto quella secondo cui la Camera di diritto tributario avrebbe violato il suo diritto di essere sentita. La sentenza impugnata ometterebbe infatti di affrontare tutte le argomentazioni da lei addotte. 
 
4.1. Il diritto di essere sentiti ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende più aspetti. Tra questi, anche il diritto ad una motivazione sufficiente, cui l'insorgente si richiama. Esso non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88; 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236 seg.; 126 I 97 consid. 2b pag. 102 seg.; 117 Ib 64 consid. 4 pag. 86).  
 
4.2. Sennonché, l'aspetto del diritto di essere sentiti richiamato non risulta nella fattispecie violato. La motivazione contenuta nel giudizio impugnato permette in effetti manifestamente di comprendere i motivi che hanno condotto la Corte cantonale a confermare la decisione delle autorità fiscali: tant'è che la pronuncia della Camera di diritto tributario è stata in seguito impugnata con un ricorso in cui tali motivi vengono elencati in modo puntuale (sentenza 2C_484/2008 del 9 gennaio 2009 consid. 2.1 non pubblicata in DTF 135 II 49). In relazione alla censura sollevata, di natura formale, l'impugnativa è pertanto infondata.  
 
 II.       Imposta federale diretta 
 
5.  
 
5.1. Giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD, sono imponibili quali redditi da sostanza mobiliare i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere. Tra le prestazioni imponibili valutabili in denaro rientrano anche le cosiddette "distribuzioni dissimulate di utili" menzionate all'art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD.  
 
5.2. Ai termini della giurisprudenza sviluppata in relazione all'art. 58 LIFD, una distribuzione dissimulata di utili è data quando: (a) una società esegue una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente; (b) questa prestazione è accordata ad un azionista o a una persona comunque vicina, mentre non sarebbe stata accordata alle medesime condizioni a un qualunque terzo; (c) il carattere particolarmente vantaggioso della prestazione sia riconoscibile per gli organi societari (DTF 2C_708/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 4.3; 131 II 593 consid. 5.1 pag. 607; sentenza 2C_265/2009 del 1° settembre 2009 consid. 2.1, in StR 64, pag. 915 seg.).  
 
5.3. Tra le distribuzioni dissimulate di utili vanno annoverate anche le rinunce a determinati proventi in favore dell'azionista o della persona vicina, con una corrispondente riduzione presso la società dell'utile esposto nel conto economico.  
Questa forma di prestazione valutabile in denaro sussiste quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall'azionista o dalla persona a lui vicina, rispettivamente quando questi ultimi non forniscono la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza 2A.204/2006 del 22 giugno 2007 consid. 6, in RtiD 2008 I n. 15t pag. 946; sentenze 2A.73/2005 del 2 agosto 2005 consid. 2.1 e 2A.263/2003 del 19 novembre 2003 consid. 2.2). 
 
5.4. Sempre secondo la giurisprudenza, la valutazione della prestazione si misura in base al prezzo che terze persone sarebbero disposte a pagare per la stessa su un mercato libero e aperto rispettivamente riferendosi a una transazione paragonabile effettuata tra parti non legate da vincoli specifici (sentenze 2C_788/2010 del 18 maggio 2011 consid. 4.1 e 2C_275/2010 del 24 agosto 2010 consid. 3.1; ancora a tal riguardo cfr. inoltre Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ed. 2009, ad art. 58 LIFD n. 103 seg.; Robert Danon, in Danielle Yersin/Yves Noël, Commentaire LIFD, 2008, ad art. 57-58 LIFD n. 110 seg.).  
 
6.  
Come detto, la prima operazione che ha indotto l'Ufficio di tassazione e quindi anche la Camera di diritto tributario a ravvisare una distribuzione dissimulata di utili è costituita dall'acquisto ai pubblici incanti, da parte della ricorrente, di un credito vantato dalla C.________ AG in liquidazione nei confronti della D.________ AG. 
 
6.1. Rammentate le circostanze in cui ha avuto luogo l'acquisto e la procedura esecutiva che l'ha preceduto, la Corte cantonale è in effetti giunta anch'essa ad ammettere gli estremi per il riconoscimento di una simile fattispecie, osservando che:  
 
- la ricorrente ha incontestabilmente ricevuto una prestazione sproporzionata rispetto alla controprestazione fornita. 
- la stessa era moglie di un membro del Consiglio di amministrazione, con diritto di firma individuale, della C.________ AG in liquidazione e quindi persona "vicina alla società"; 
- quale azionista della D.________ AG, si trovava nel contempo nelle condizioni ideali per conoscere l'esigibilità del credito che si accingeva ad acquistare; 
- il fatto che l'acquisto di detto credito sia avvenuto ai pubblici incanti nemmeno può infine indurre a concludere che la medesima prestazione sarebbe stata concessa anche ad un terzo in quanto, benché non potesse controllare lo svolgimento della procedura di aggiudicazione, la ricorrente era in definitiva in una condizione in cui nessun terzo avrebbe potuto trovarsi. 
 
6.2. In un'ottica meramente formale, con la qui insorgente può essere senz'altro convenuto che la cessione del credito in discussione non è stata direttamente decisa dalla C.________ AG rispettivamente dai suoi organi, in considerazione del rapporto di partecipazione diretta o indiretta della ricorrente alla società medesima, bensì dall'Ufficio di esecuzione di U.________, il quale ha proceduto alla sua aggiudicazione nell'ambito di una specifica procedura esecutiva e dopo aver pubblicato l'avviso d'incanto sul Foglio ufficiale del Cantone Z.________.  
Sulla base degli accertamenti di fatto contenuti nel giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale e che attestano l'assoluta particolarità del caso in discussione, il risultato cui è giunta la Corte cantonale, dando un peso determinante all'uso del tutto strumentale delle procedure e delle autorità in materia di esecuzione e fallimenti da parte della ricorrente e del di lei marito, dev'essere ciò nonostante condiviso e la distribuzione dissimulata di utili ammessa. 
 
6.2.1. La ricorrente, moglie di B.A.________, membro con firma individuale del Consiglio di amministrazione della C.________ AG, ha incontestabilmente ricevuto una prestazione sproporzionata rispetto alla controprestazione fornita giacché, a fronte di un esborso di fr. 50.--, è entrata in possesso di un credito del valore effettivo di fr. 885'598.75, vantato dalla fallita C.________ AG nei confronti della D.________ AG.  
 
6.2.2. Come rettamente sottolineato dalla Corte cantonale, l'insorgente e il suo defunto marito erano nel contempo i soli ad avere una visione complessiva del reticolo societario in cui si muovevano e degli effettivi valori in gioco. Azionista della D.________ AG la prima, membro del Consiglio di amministrazione con firma individuale sia della C.________ AG che della D.________ AG il secondo, essi ne erano in effetti i controllori ed erano pertanto nelle condizioni ideali per conoscere l'esigibilità del credito messo all'asta e poi effettivamente acquistato dalla ricorrente, rappresentata in quell'occasione dal marito, in piena coscienza del fatto che detto credito avesse un valore assai maggiore.  
 
6.2.3. Uniche persone consce del fatto che, nonostante la sospensione della procedura di fallimento della C.________ AG per mancanza di attivi, la massa comprendeva ancora un credito superiore a fr. 800'000.--, la ricorrente e il di lei marito potevano nel contempo presumere che qualsiasi terza persona non avrebbe dato alcun valore al credito messo all'asta e che gli stessi non avrebbero pertanto avuto concorrenti interessati alla sua aggiudicazione.  
 
6.2.4. Proprio a fronte dei fatti indicati, che compongono nel loro insieme un quadro tanto preciso quanto particolare, e in quanto tale nemmeno paragonabile alla fattispecie a suo tempo decisa da un'autorità giudiziaria cantonale e pubblicata in StR 57 pag. 89 segg., la Camera di diritto tributario non poteva infine che giungere alla conclusione che le condizioni per il riconoscimento di una distribuzione dissimulata di utili fossero state in concreto tutte adempiute.  
Approfittando della sua posizione dominante nella C.________ AG e nella D.________ AG, sottacendo all'Ufficio di esecuzione l'effettivo valore del credito vantato dalla C.________ AG nei confronti della D.________ AG, e provocando la procedura esecutiva necessaria a entrare in possesso di detto credito - siccome la stessa è stata promossa dalla H.________ SA, di cui pure aveva il controllo - il marito della ricorrente si è in effetti servito di detto Ufficio, riducendolo di fatto a un semplice mezzo per raggiungere i propri fini, ragione per la quale l'agire dello stesso non può oggi che essergli imputato come se egli avesse proceduto all'operazione in discussione in prima persona. 
 
6.3. Preso atto di quanto precede, circa l'acquisto ai pubblici incanti per fr. 50.-- del credito di fr. 885'598.75 vantato dalla C.________ AG in liquidazione nei confronti della D.________ AG, la critica della ricorrente, secondo cui gli estremi per il riconoscimento di una distribuzione dissimulata di utili non erano dati, è pertanto infondata e va respinta.  
A questo proposito va in effetti rilevato che nemmeno la richiesta di constatare la nullità dell'aggiudicazione del credito a causa di errori nella procedura seguita dall'Ufficio di esecuzione di U.________, formulata per la prima volta in questa sede, è destinata a miglior fortuna. 
 
6.3.1. Per giurisprudenza e dottrina, una decisione è nulla solo quando è affetta da vizi particolarmente gravi e manifesti, riconoscibili con evidenza o perlomeno con una certa facilità; l'accertamento della nullità non deve inoltre mettere in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto (DTF 138 II 501 consid. 3 pag. 503 seg.; 133 II 366 consid. 3.2 pag. 367, entrambe con rinvii; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3a ed. 2009, § 31 n. 14-16).  
 
6.3.2. La ricorrente, che stranamente si avvede soltanto ora dei vizi invocati, non spiega perché ognuna di queste condizioni dovrebbe essere in casu adempiuta; tenuto conto del fatto che l'aggiudicazione in discussione risale al ... 2005 e quindi a parecchi anni or sono, essa non si esprime in particolare - come invece l'art. 42 cpv. 2 LTF le imponeva di fare - sull'aspetto delle conseguenze di un'eventuale constatazione di nullità dal punto di vista della sicurezza del diritto.  
Già solo a causa della carente motivazione della stessa, la critica non dev'essere pertanto ulteriormente approfondita. 
 
6.3.3. Detto anche di questo ulteriore aspetto sollevato nel ricorso, resta pertanto il fatto che, con la sua aggiudicazione, il credito vantato dalla C.________ AG in liquidazione nei confronti della D.________ AG è entrato a fare parte del patrimonio dell'insorgente e questo - in definitiva - è l'unico aspetto che, nell'ambito della procedura fiscale che ci occupa, continua ad avere un concreto rilievo.  
 
7.  
L'Ufficio di tassazione ha ritenuto che la contribuente abbia goduto di ulteriori prestazioni valutabili in denaro, stavolta da parte della D.________ AG, mediante l'acquisto ai pubblici incanti - tenutisi il ... 2006, il ... 2006, il ... 2006 ed il ... 2007 - di 25 azioni della E.________ AG. 
 
7.1. Facendo riferimento alle motivazioni addotte in relazione all'aggiudicazione del credito di cui si è appena detto, anche in questo caso la Corte cantonale ha confermato la decisione del fisco. Essa ha in effetti considerato che:  
 
- la ricorrente è stata arricchita dalla D.________ AG, di cui era azionista e dalla quale ha acquisito le azioni ad un prezzo irrisorio; 
- nonostante vi fosse la possibilità, più teorica che pratica, che terze persone partecipassero all'asta pubblica, la ricorrente era manifestamente in una posizione tale da potersi solo avvantaggiare dalla vendita all'incanto degli attivi della D.________ AG. 
 
7.2. Sempre su un mero piano formale, occorre preliminarmente osservare che pure la cessione all'insorgente delle 25 azioni della E.________ AG non è stata decisa dalla D.________ AG rispettivamente dai suoi organi, contestualmente al rapporto di partecipazione diretta o indiretta della ricorrente alla società medesima, ma dall'Ufficio di esecuzione di U.________, il quale ha proceduto alla loro aggiudicazione dopo avere fatto esporre pubblicamente degli avvisi d'incanto ed averne stabilito le condizioni.  
Sulla base degli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato - che attestano di nuovo un uso assolutamente strumentale delle procedure e delle autorità in materia di esecuzione e fallimenti da parte della ricorrente e del di lei marito ed impongono pertanto di nuovo di imputare personalmente agli stessi l'agire dell'autorità coinvolta - la conclusione tratta dal fisco ticinese e quindi dalla Camera di diritto tributario dev'essere tuttavia condivisa anche riguardo a questa seconda fattispecie. 
 
7.2.1. Così come descritti dalla Corte cantonale, i fatti attestano innanzitutto che la ricorrente, azionista unica della D.________ AG, ha acquistato 25 azioni della E.________ AG di un valore da lei stessa quantificato in fr. 10'000.-- ciascuna, per complessivi fr. 800.--.  
 
7.2.2. Al pari di quanto constatato per l'operazione di cui al considerando precedente, l'insorgente e il suo defunto marito erano inoltre i soli ad avere una visione complessiva della situazione. Azionista unica della D.________ AG rispettivamente membro del Consiglio di amministrazione con firma individuale sia della E.________ AG che della D.________ AG, avevano infatti il controllo di tali società e conoscevano pertanto il reale valore delle azioni in discussione: pignorate e poi messe all'asta a seguito della decisione di B.A.________ di non procedere al pagamento di importi - anche minimi - richiesti dal fisco di Y.________ e del Cantone Z.________ alla D.________ AG.  
 
7.2.3. Uniche persone consce del fatto che il valore delle azioni corrispondesse al loro valore nominale di fr. 10'000.--, la ricorrente e il di lei marito potevano infine presumere che, tenuto conto delle condizioni poste dall'Ufficio di esecuzione (che ha chiesto e poi ottenuto complessivamente fr. 800.-- per tutte e 25 le azioni messe all'incanto), qualsiasi terzo non avrebbe dato alcun valore alle stesse e non si sarebbe pertanto interessato al loro acquisto lasciando campo libero ad B.A.________, il quale poteva quindi aggiudicarsele indisturbato: pure in questo caso, nella sua ulteriore veste di rappresentante della coniuge.  
 
7.3. Anche in relazione all'acquisto ai pubblici incanti delle 25 azioni della E.________ AG la critica della ricorrente, secondo cui gli estremi per il riconoscimento di una distribuzione dissimulata di utili non erano dati, è pertanto infondata e va respinta.  
 
7.4. Per quanto precede, in quanto riferito all'imposta federale diretta e nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere integralmente respinto.  
 
 III.       Imposta cantonale 
 
8.  
I già menzionati art. 20 cpv. 1 lett. c e 58 cpv. 1 lett. b LIFD trovano il loro corrispettivo negli art. 19 cpv. 1 lett. c e art. 67 cpv. 1 lett. b della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT; RL/TI 10.2.1.1]). 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso interposto - con cui vengono come detto formulate critiche e conclusioni valide sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali, senza ulteriori distinzioni - dev'essere di conseguenza respinto anche con riferimento alle imposte cantonali. 
 
 IV.       Spese e ripetibili 
 
9.  
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è integralmente respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Le cause 2C_876/2012 e 2C_877/2012 sono congiunte. 
 
2.   
In riferimento all'imposta federale diretta (incarto 2C_877/2012), il ricorso in materia di diritto pubblico, nella misura in cui è ammissibile, è respinto. 
 
3.   
In riferimento all'imposta cantonale e all'imposta comunale (incarto 2C_876/2012), il ricorso in materia di diritto pubblico, nella misura in cui è ammissibile, è respinto. 
 
4.   
Le spese giudiziarie di fr. 8'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
5.   
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 
 
 
Losanna, 3 aprile 2014 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
Il Cancelliere: Savoldelli