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[AZA 7] 
H 220/00 Ws 
 
IIIa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, 
Leuzinger, Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 29 gennaio 2002 
 
nella causa 
A.________ R .________, eG.________ R.________, ricorrenti, entrambi rappresentati dall'avv. Filippo Solari, Via Pretorio 19, 6901 Lugano, 
 
contro 
Cassa di compensazione SPIDA, Bergstrasse 21, 8044 Zurigo, opponente, rappresentata dall'avv. Michela Celio-Kraushaar, Piazza Teatro 1, 6501 Bellinzona, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
 
mediante distinte decisioni del 12 giugno 1998 la Cassa di compensazione SPIDA, constatato che a seguito del fallimento della R.________ SA di L.________ - decretato il 20 novembre 1995 - erano rimasti scoperti contributi paritetici per gli anni dal 1993 al 1995, ne ha postulato il pagamento, a titolo di risarcimento danni, da R.________ per fr. 331'315. 75 e da G.________ R.________ limitatamente all'importo di fr. 293'839. 15, 
avendo i predetti amministratori interposto opposizione avverso i due suddetti provvedimenti della Cassa, il 10 settembre 1998 quest'ultima ha promosso distinte azioni dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo la condanna di A.________ e G.________ R.________ al pagamento dell'importo preteso in sede di procedura amministrativa, 
con giudizio 17 aprile 2000 l'istanza cantonale - statuendo con giudice unico -, congiunte le procedure, ha accolto le petizioni, condannando gli interessati a risarcire alla Cassa l'importo preteso a titolo di contributi paritetici scoperti, 
A.________ e G.________ R.________, patrocinati dall'avv. Solari di Lugano, hanno interposto ricorso di diritto amministrativo a questa Corte contro il giudizio cantonale, postulandone l'annullamento e il rinvio dell'incarto alla precedente istanza per complemento d'istruttoria, segnatamente per l'assunzione dei testi notificati, 
i ricorrenti lamentano in sostanza una violazione del diritto di essere sentiti per il fatto che la precedente istanza non avrebbe assunto i mezzi di prova da loro offerti, rimproverando inoltre al primo giudice di avere omesso di indicare i motivi del rifiuto, 
ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite, 
per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, 126 V 130 consid. 2a; cfr. , riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. , la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate), 
il diritto di essere sentito comprende pure la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti, 
 
una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, i motivi che hanno indotto i giudici a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione, 
la Corte giudicante non deve quindi pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostile, ma può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii), 
per prassi costante, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti), 
in tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; cfr. , riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. , la cui giurisprudenza - come già si è detto sopra - si applica anche alla nuova norma, DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata), 
 
nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove il giudice di merito dispone di un ampio potere d'apprezzamento (DTF 118 Ia 28 consid. 1b), 
per censurare un asserito accertamento arbitrario dei fatti o un'asserita valutazione arbitraria delle prove non è sufficiente che la parte ricorrente critichi semplicemente la decisione impugnata o che le contrapponga una propria valutazione, per quanto essa sia sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario che essa dimostri per quale motivo la valutazione delle prove da lei criticata sarebbe manifestamente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fondi su una svista manifesta o contraddica in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 125 I 492 consid. 1b, 125 II 10 consid. 3a, 124 I 208 consid. 4a, 123 I 1 consid. 4a), 
nel caso di specie, il giudice cantonale - rinunciando a procedere, durante la fase istruttoria, all'audizione dei testi e all'assunzione dei richiami e nemmeno richiedendo quali fatti si intendesse provare con i mezzi di prova offerti - ha operato un apprezzamento anticipato delle prove, senza però disporre degli elementi sufficienti per un simile giudizio, 
infatti, tale istituto presuppone che all'autorità giudicante sia reso noto in modo sufficientemente comprensibile quanto le parti vogliano dimostrare con i mezzi di prova offerti, ciò che non si è verificato nel caso concreto, 
 
le argomentazioni addotte dai ricorrenti non appaiono, in linea di massima, prive di pregio a questo stadio di procedura - atteso che l'audizione dei testi da loro proposti potrebbe risultare rilevante sia nella determinazione del ruolo svolto dagli interessati nella società fallita sia nell'accertamento del momento topico per il decorso del termine annuo di perenzione giusta l'art. 82 cpv. 1 OAVS, avuto riguardo al fatto che il deposito della graduatoria del fallimento si è esteso sull'arco di tempo dal 26 maggio al 14 giugno 1997 e che le controverse decisioni amministrative ex art. 52 LAVS sono state emanate il 12 giugno 1998 -, non potendosi a priori escluderne la concludenza, la stessa dipendendo ovviamente dal contenuto dei costituti testimoniali e dei richiami proposti, 
se è vero che il giudice non è obbligato a seguire tutti gli argomenti formulati dalle parti, affinché possa però trascurarli occorre che essi siano effettivamente superflui per la motivazione della pronunzia, 
nel caso di specie, la Corte cantonale - dopo aver correttamente concesso alle parti la facoltà di presentare eventuali mezzi di prova, di cui A.________ e G.________ R.________ hanno fatto uso chiedendo l'audizione di dodici testi e il richiamo degli atti esecutivi dall'Ufficio fallimenti di L.________ e di quelli penali dal Ministero pubblico - nel giudizio 17 aprile 2000 nulla dice sui motivi che l'hanno indotta a prescindere dai mezzi di prova proposti dai ricorrenti nell'ossequio dei termini loro fissati, 
è inoltre esclusa nella fattispecie ogni ipotesi di sanatoria d'ordine procedurale, atteso che dagli atti nemmeno risulta che il tribunale abbia dichiarato chiusa l'istruttoria, 
in tal caso, ove i ricorrenti non si fossero opposti a simile atto formale, censurando a quel momento l'omessa assunzione dei mezzi di prova richiesti, la violazione del diritto di essere sentiti sarebbe stata sanata per la loro rinuncia a prevalersene già in sede cantonale (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berna 2000, vol. II, no. 1314), 
in una recentissima sentenza, il Tribunale federale delle assicurazioni ha ritenuto che, insieme ad altre, le cause che presentano particolari difficoltà nell'apprezzamento delle prove escludono di ravvisare un caso di scarsa rilevanza che, secondo la legislazione procedurale ticinese (cfr. art. 2 cpv. 1 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni), consente a quest'ultimo di statuire nella composizione di un giudice unico anziché nella sua espressione collegiale (sentenza del 10 ottobre 2001 nella causa F., consid. 1c, U 347/98), 
la Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che l'importanza di una procedura nel senso della citata norma cantonale dev'essere riferita all'aspetto giuridico o istruttorio del procedimento, mentre tale importanza non può dipendere dal valore della causa né dall'interesse che la stessa soggettivamente rappresenta per la parte, 
questi criteri si applicano indistintamente a tutte le materie rientranti nell'ambito di competenza della Corte cantonale ticinese, ragione per cui alle sentenze con le quali il Tribunale federale delle assicurazioni ha da questo profilo discriminato certe materie o, meglio, certe tematiche rispetto ad altre (v., in particolare, sentenza del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 358/99) non deve essere fatto riferimento, 
dato quanto sopra esposto - considerata la complessità della vicenda sottoposta a giudizio, avuto altresì riguardo alla circostanza che non trattandosi di lite concernente prestazioni assicurative questa Corte esercita una cognizione limitata (cfr. art. 105 e 132 OG) e a prescindere dalle possibilità di successo nel merito dell'impugnativa - il ricorso di diritto amministrativo merita quindi di essere accolto già per il fatto che la pronunzia cantonale non poteva essere resa da un giudice unico, 
il giudizio querelato deve quindi essere annullato e la causa rinviata all'autorità cantonale affinché statuisca nella sua espressione collegiale, tenendo conto in sede istruttoria dei rilievi formali menzionati dianzi, 
la lite non concernendo l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 134 OG, la procedura è onerosa, 
le spese processuali seguono la soccombenza e devono, dato l'esito del gravame, essere poste a carico della Cassa opponente, la quale verserà ai ricorrenti, assistiti da un legale, fr. 2000.- di ripetibili per la sede federale (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG), 
 
 
il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel 
senso che, annullato il giudizio querelato 17 aprile 
2000, la causa è rinviata al Tribunale delle 
assicurazioni del Cantone Ticino affinché proceda nel 
senso dei considerandi e renda una nuova pronunzia. 
 
II.Le spese giudiziarie, ammontanti a fr. 2000.-, sono messe a carico della Cassa di compensazione SPIDA. 
III. L'anticipo spese di fr. 16'000.- prestato dai ricorrenti 
 
viene loro retrocesso nella misura di fr. 8000.- ciascuno. 
 
 
IV. La Cassa di compensazione verserà ai ricorrenti la somma di fr. 2000.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la 
 
 
procedura federale. 
 
V.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 29 gennaio 2002 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera : 
 
Il Cancelliere :